Decreto cautelare 11 marzo 2021
Decreto cautelare 13 marzo 2021
Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 13/11/2023, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 02627/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta D'Apolito e Antonio Esposito, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Milano, via Olona, n. 25;
contro
Università Commerciale Luigi Bocconi, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani ed Enrico Del Guerra, digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via del Lauro, n. 7;
per l'annullamento
- del provvedimento del Consiglio Accademico – come da comunicazione in data 3 febbraio 2021– deliberato nella seduta del 26 gennaio 2021 recante la sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto per 3 mesi, dal 4 febbraio 2021 al 3 maggio 2021 (provvedimento non conosciuto dalla ricorrente);
- della relativa comunicazione del Rettore -OMISSIS- datata 2 febbraio 2021;
- della sanzione – comunicata in pari data – con cui “facendo seguito al provvedimento deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 26 gennaio 2021 e alla successiva comunicazione del Rettore -OMISSIS- del 02-02-2021 (…) e in ottemperanza a quanto previsto dal Bando di concorso alloggi a.a. 2020/2021” la Signora -OMISSIS- è stata dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio a partire dal 1° marzo 2021";
- dell’avviso ricevuto tramite l’agenda yoU&B in data 23 dicembre 2020 di convocazione nella seduta telematica della Commissione “Provvedimenti disciplinari” del giorno 13 gennaio 2021;
- della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare in data 14 gennaio 2021 -OMISSIS-;
- del verbale della riunione della commissione “provvedimenti disciplinari” – Riunione telematica del 13 gennaio 2021 (n. 1/2021);
- in parte qua e per quanto occorrer possa, del Regolamento didattico di Ateneo in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (emanato con D.R. n. 152 del 23 dicembre 2015) e altresì del Regolamento Residenze Bocconi a.a. 2020-2021, nonché di ogni altro atto/provvedimento presupposto, conseguenziale e/o connesso, ancorché non noto
e, conseguentemente, per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad ottenere la riammissione alle prove parziali e agli esami di profitto, nonché alla riassegnazione dell’alloggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università Commerciale Luigi Bocconi;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente all’epoca dei fatti era iscritta presso l’Università Bocconi ed ospite della “Residenza Dubini” - pensionato studentesco compreso tra le residenze Bocconi.
Con il ricorso in epigrafe ha impugnato gli atti del procedimento disciplinare condotto dall’Università, per avere la studentessa violato le norme “anti Covid” applicabili nelle aree comuni della residenza, e conclusosi con il provvedimento con cui il Consiglio Accademico ha disposto la sospensione per il periodo 4 febbraio - 3 maggio 2021, comportante la sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto. Ha impugnato altresì il conseguente provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
Dei provvedimenti gravati ha chiesto l’annullamento previa tutela cautelare.
Si è costituita in giudizio l’Università Bocconi, resistendo al ricorso di cui ha contestato la fondatezza con separata memoria.
Con ordinanza n. 380 del 16 aprile 2021 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Con memoria depositata in data 4 aprile 2023 la ricorrente ha dichiarato di avere, nel frattempo, sostenuto, le prove di esame del corso di laurea frequentato, riuscendo a recuperare le prove parziali e gli esami che non era riuscita a sostenere a causa del periodo di sospensione disciplinare, di aver trovato una diversa sistemazione alloggiativa e di essere stata ammessa a un programma di scambio presso una Università estera. In ragione di tali circostanze ha dichiarato quindi di non avere più interesse alla decisione.
L’Università Bocconi ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dalla ricorrente.
Indi all’udienza pubblica del 18 ottobre 2023 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
Alla luce della volontà manifestata dalla ricorrente di non voler proseguire il giudizio, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante la concorde dichiarazione delle parti in punto di spese di lite, le stesse possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO