Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5109/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 5109/2021 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 26 febbraio 2025 Sono presenti i difensori delle parti: l'avv. Giuditta Colella, per delega dell'avv. BASILE LOREDANA per parte attrice , l'avv. Francesco Ponzi per Parte_1 delega dell'avv. CORDARO ANGELA per parte convenuta Controparte_1
L'avv. Colella si riporta a tutte le difese in atti impugnando quelle avverse e chiede che la causa sia decisa. L'avv. Ponzi si riporta alle memorie già depositate in atti, impugna quelle avverse e chiede che la causa sia decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha concluso, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 26 febbraio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 5109/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Promessa di pagamento - Ricognizione di debito “ e vertente TRA
, già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
in persona del Procuratore Dr. , (giusta procura del 10/2/2021, in atti
[...] Parte_3
Dott. Notaio in Milano Rep. N. 24920 Raccolta n.10360), Persona_1 ed elett.te dom.to in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 – presso lo studio dell'Avv. Loredana
Basile ( C.F. ) che lo rapp.ta e difende come da procura in calce all'Atto C.F._1 di citazione;
- ATTORE –
E
1
(c.f. ), in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso in virtù di deliberazione di G. M. n. 38 del 10.06.2022 nonché di mandato in calce procura apposta su foglio separato, dall'avv.to Angela Cordaro (c.f.:
e con lo stesso elett.te domiciliata in Cimitile (Na) alla Via Forno 14.; C.F._2
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione, ritualmente notificato, , già Parte_1 [...] già adiva il Tribunale Parte_2 Parte_2 esponendo, in estrema sintesi: di instaurare il giudizio al fine di ottenere la condanna del al pagamento dell'importo di € 49.732,67 per sorta capitale, di cui Controparte_1 alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto e su tale somma gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 18/12/2021 ammontavano ad Euro 8.572,28: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica, fossero scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12 in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica;
che i crediti per sorta capitale ammontavano ad € 49.732,67 ed erano portati dalle fatture analiticamente indicate Part nell'elenco prodotto e si trattava di fatture cedute da RA CO ed EL a con atti di cessione regolarmente notificati;
di avere altresì diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di €49.732,67, interessi anch'essi ceduti in forza dei contratti di cessione, nonché al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale scaduti da almeno sei mesi. La parte attrice concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il in persona del Controparte_1 CP_2 p.t., ope legis dom.to in QU (AV) alla Piazza Municipio, 1 (CF all'indirizzo P.IVA_1 PEC testratto dall' indicepa.gov.it al pagamento in Email_1 favore di per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: € 49.732,67 Parte_1 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1; E su questa somma: gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 18/12/2021 ammontano ad Euro 8.572,28: • “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale
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che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. • IN VIA
SUBORDINATA: condannare il in persona del Sindaco p.t., ope Controparte_1 legis dom.to in QU (AV) alla Piazza Municipio, 1 (CF ) all'indirizzo PEC P.IVA_1 estratto dall' indicepa.gov.it • al pagamento in Email_2 favore di delle diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla Parte_1 sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, • Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive. “.
Si costituiva in giudizio a mezzo di apposita Comparsa di costituzione e risposta il convenuto eccependo: la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_1 nonché la carenza di legittimazione attiva della quale presunta cessionaria di CP_3 crediti appartenenti all'EL spa ed alla RA CO spa, contestando che la disciplina civilistica sulla cessione dei crediti non potesse applicarsi tout court anche ai rapporti obbligatori coinvolgenti una Pubblica Amministrazione, discendendone l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto, quindi alla Pubblica Amministrazione, non essendovi prova dell'accettazione della cessione;
altresì eccependo la prescrizione dei crediti, in assenza di atti interruttivi. La parte convenuta concludeva “1.- Accertati i fatti, per cui è causa, rigettare la domanda attorea, per sua manifesta infondatezza, sia in fatto che in diritto;
2.- Rigettare le domande di condanna al pagamento della sorta capitale di euro 49.732,67 nonché degli interessi moratori per euro 8.572,28 nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moraotori maturati sulla predetta sorta capitale, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
3.- Rigettare la domanda subordinata di condanna al pagamento di diverse somme a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorta capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
4.- Condannare l' attrice al pagamento delle spese, dei diritti Parte_1
e degli onorari di giudizio con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo;
”.
Con Ordinanza del 17 ottobre 2024 veniva sottoposta al contraddittorio la questione relativa alla mancata produzione del/dei contratto/i di fornitura avente/i forma scritta, concluso/i tra la cedente ed il convenuto e riferibile/i alle forniture di cui parte attrice CP_1 chiedeva il pagamento, in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla società fornitrice di gas, concedendo all'uopo termine per il deposito di note scritte. Successivamente la causa veniva rinviata per la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa.
La domanda di pagamento avanzata da parte attrice non può essere accolta. E' ben noto che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 3373/2010).
Sulla scorta anche di tale principio, in corso di causa, si sottoponeva alle parti la questione della necessaria forma scritta ad substantiam dei contratti stipulati dalla p.a. con il cedente e della mancata produzione nel caso de quo del/dei contratto/i di fornitura avente/i forma scritta, concluso/i tra la cedente ed il convenuto e riferibile/i alle forniture di cui CP_1 parte attrice chiedeva il pagamento, in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla società fornitrice di gas (v. Ordinanza del 17/10/2024).
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Difatti, non appare superfluo rammentare che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richiede la forma scritta ad substantiam e la relativa carenza è rilevabile d'ufficio (v. in tema ex multis Cass. civile sez. I, 04/09/2009, n.19209 “Ai sensi del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta "ad substantiam", pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi.”; v. anche Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562 “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo
e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.”). Non appare, altresì, peregrino rimarcare come, nei contratti della pubblica amministrazione, l'articolo 17 R.D.
18.11.1923 n. 2440 stabilisca il requisito della forma scritta ad substantiam e la sua mancanza determina la nullità del contratto, anche quando la pubblica amministrazione agisca iure privatorum, rispondendo esso al fine precipuo di identificare esattamente il contenuto negoziale e di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta (Cass. civile sez. III, 24 novembre 2000, n. 15197). Inoltre, la volontà della pubblica amministrazione deve essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da comportamenti meramente attuativi ed il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass. civ. 26.01.2007 n. 1752; Cass., n. 2772 del 1998; Cass., n.
6406 del 1998; Cass., n. 6966 del 1998; Cass., n. 11687 del 1999; Cass. civ. 28.09.2010 n. 20340). E' altresì necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000.
A fronte dell'operato rilievo d'ufficio, la difesa dell'attrice , depositando Parte_1 all'uopo note scritte, deduceva che la fornitura fosse stata eseguita in favore dell'ente in “regime di salvaguardia”, che l'attivazione di tale servizio non prevedesse la sottoscrizione di un contratto e che, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07, RA CO ed EL fossero state individuate quali esercenti il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica e gas, tra le altre, per la per Controparte_4 gli anni di emissione delle fatture per le quali si chiedeva il pagamento (v. Note depositate in data 25/11/2024).
Preso atto del dato di fatto della mancata allegazione dei contrati, le esposte tesi non persuadono, dovendosi ritenere che la rilevanza imperativa ed inderogabile della forma scritta dei contratti con la P.A., tenuto conto delle preminenti, pregnanti e specifiche ragioni sottese, ben evidenziate dalla giurisprudenza sopra riportata, non possa trovare deroga nemmeno nell'ipotesi descritta da parte attrice. Deve concordarsi sul punto con i rilievi svolti dalla difesa
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convenuta, secondo cui, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non possa derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica, necessitando il subentro del nuovo soggetto contraente la stipula di un atto scritto.
Interessa ancora ribadire che, venendo in rilievo l'applicabilità di una norma imperativa, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio, a nulla vale la mancata contestazione del rapporto da parte dell'ente coinvolto, considerato che non v'è in tali casi margine per l'operatività del principio di non contestazione;
né rilevano eventuali pagamenti comunque intervenuti, non potendo ritenersi sufficiente che, in luogo della forma scritta, la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia" secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. Neppure può ritenersi il cessionario esonerato dalla prova del rapporto sottostante, nel rispetto delle forme di legge, insufficiente essendo la prova della sola cessione (v. in tema, ex multis, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018 per cui “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi,
a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale
o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte.”; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015). Pertanto, in conclusione, non avendo la parte attrice assolto all'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la fonte della propria pretesa creditoria, a mezzo della necessaria produzione dei contratti di fornitura, aventi forma scritta, conclusi tra la cedente ed il e riferibili CP_1 alle forniture di cui si chiede il pagamento nella odierna sede, le domande di condanna alla corresponsione di somme avanzate nei confronti del medesimo da quale CP_1 Pt_1 cessionaria, non possono che essere respinte. Il rigetto della domanda avente ad oggetto l'obbligazione principale di pagamento comporta il necessario e consequenziale rigetto della domanda avente ad oggetto gli interessi, valendo le medesime considerazioni in termini di assenza di titolo contrattuale.
Visto il rilievo decisivo ed assorbente delle esposte argomentazioni, ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, in virtù del principio della “ragione più liquida” (v. ex multis Cass. civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002).
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza di parte attrice ed esse vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore della causa (€49.732,67), della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto affrontate e delle attività processuali espletate, in particolare della semplicità della fase istruttoria, svolta a mezzo di sole prove precostituite e della snellezza della fase decisoria, espletata con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti del convenuto Parte_1
Controparte_1
B. Condanna parte attrice in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, Parte_1 in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio che si liquidano in €3.809,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e
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rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. Angela Cordaro per dichiarato anticipo. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 26 febbraio 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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