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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1711/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
UL SC, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6155/2022 depositato il 18/11/2022
proposto da
Comune di Scicli - Via F.m. Penna N. 2 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 289/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 3 e pubblicata il 21/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2943 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 21/10/2022 a Resistente_1, qui inviato con PEC in data 18/11/2022 e iscritto al n. 6155/2022 R.G.A., il Comune di Scicli impugnava la sentenza n. 289/03/2022 della C.T.P. di Ragusa, depositata il 21/03/2022, non notificata, che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2943/2019 di € 146,00, oltre sanzioni, interessi e accessori per TARI 2014, in relazione all'immobile sito in Scicli, Indirizzo_1.
Deduceva il Comune che aveva errato il Giudice di primo grado nel ritenere che non era stata fornita prova adeguata della spedizione dell'atto impugnato, nel rispetto del disposto dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, entro il termine di decadenza del 31/12/2019. Chiedeva la riforma della sentenza, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§2. L'appellato in questo grado non si costituiva in giudizio.
§3. All'udienza del 9/02/2026 nessuno era presente. La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. L'appello è fondato.
§5. Il Giudice di prime cure ha annullato l'atto impugnato, ritenendo intervenuta la decadenza dall'esercizio del potere di riscossione del tributo in capo al Comune di Scicli perché non è stata dimostrata, con sufficiente certezza, la data di spedizione al contribuente dell'avviso di accertamento n.
2943/2019 per TARI 2014 (e, quindi, il rispetto del prescritto termine quinquennale).
§6. Osserva in proposito la Corte che la cartolina di ritorno in atti, predisposta meccanograficamente da Società_1 spa, società del Gruppo Poste Italiane, reca la data del 28/12/2019 e tale attestazione risulta confermata dalla distinta di consegna SMA conto terzi, dalla quale si evince che l'accettazione da parte del centro di Poste Italiane di Peschiera Borromeo è avvenuta il 28/12/2019 (cfr. apposito timbro datario di Poste Italiane).
La data di spedizione indicata nella cartolina di ritorno coincide poi con la data di consegna dei pacchi contenenti le raccomandate del Comune di Scicli al centro di Poste Italiane di Peschiera Borromeo.
Ulteriore conferma si trae dalla circostanza che il numero segnato sulla cartolina di ritorno è il medesimo indicato nella distinta elettronica delle singole raccomandate, con specificazione del nominativo del destinatario;
ancora, la distinta elettronica presenta il medesimo job.id.- identificativo di lavorazione – di cui alla cartolina di ritorno.
Deve, pertanto, ritenersi che la distinta in atti contiene elementi idonei a provare la circostanza che la raccomandata con la quale è stato spedito l'avviso di accertamento contestato era tra quelle consegnate a Poste Italiane il 28/12/2019.
§6. Segue alle superiori considerazioni l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
§7. Applicando il principio della soccombenza le spese dei due gradi di giudizio devono essere poste a carico del contribuente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 5^, in accoglimento dell'appello proposto dal
Comune di Scicli avverso la sentenza n. 289/03/2022 della C.T.P. di Ragusa, rigetta il ricorso originario di
Resistente_1. Condanna il contribuente alla rifusione in favore del Comune di Scicli delle spese processuali, che liquida per il primo grado in euro 150,00 e per questo grado in euro 200,00 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 09.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NC UL SO FR
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
UL SC, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6155/2022 depositato il 18/11/2022
proposto da
Comune di Scicli - Via F.m. Penna N. 2 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 289/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 3 e pubblicata il 21/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2943 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 21/10/2022 a Resistente_1, qui inviato con PEC in data 18/11/2022 e iscritto al n. 6155/2022 R.G.A., il Comune di Scicli impugnava la sentenza n. 289/03/2022 della C.T.P. di Ragusa, depositata il 21/03/2022, non notificata, che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2943/2019 di € 146,00, oltre sanzioni, interessi e accessori per TARI 2014, in relazione all'immobile sito in Scicli, Indirizzo_1.
Deduceva il Comune che aveva errato il Giudice di primo grado nel ritenere che non era stata fornita prova adeguata della spedizione dell'atto impugnato, nel rispetto del disposto dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, entro il termine di decadenza del 31/12/2019. Chiedeva la riforma della sentenza, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§2. L'appellato in questo grado non si costituiva in giudizio.
§3. All'udienza del 9/02/2026 nessuno era presente. La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. L'appello è fondato.
§5. Il Giudice di prime cure ha annullato l'atto impugnato, ritenendo intervenuta la decadenza dall'esercizio del potere di riscossione del tributo in capo al Comune di Scicli perché non è stata dimostrata, con sufficiente certezza, la data di spedizione al contribuente dell'avviso di accertamento n.
2943/2019 per TARI 2014 (e, quindi, il rispetto del prescritto termine quinquennale).
§6. Osserva in proposito la Corte che la cartolina di ritorno in atti, predisposta meccanograficamente da Società_1 spa, società del Gruppo Poste Italiane, reca la data del 28/12/2019 e tale attestazione risulta confermata dalla distinta di consegna SMA conto terzi, dalla quale si evince che l'accettazione da parte del centro di Poste Italiane di Peschiera Borromeo è avvenuta il 28/12/2019 (cfr. apposito timbro datario di Poste Italiane).
La data di spedizione indicata nella cartolina di ritorno coincide poi con la data di consegna dei pacchi contenenti le raccomandate del Comune di Scicli al centro di Poste Italiane di Peschiera Borromeo.
Ulteriore conferma si trae dalla circostanza che il numero segnato sulla cartolina di ritorno è il medesimo indicato nella distinta elettronica delle singole raccomandate, con specificazione del nominativo del destinatario;
ancora, la distinta elettronica presenta il medesimo job.id.- identificativo di lavorazione – di cui alla cartolina di ritorno.
Deve, pertanto, ritenersi che la distinta in atti contiene elementi idonei a provare la circostanza che la raccomandata con la quale è stato spedito l'avviso di accertamento contestato era tra quelle consegnate a Poste Italiane il 28/12/2019.
§6. Segue alle superiori considerazioni l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
§7. Applicando il principio della soccombenza le spese dei due gradi di giudizio devono essere poste a carico del contribuente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 5^, in accoglimento dell'appello proposto dal
Comune di Scicli avverso la sentenza n. 289/03/2022 della C.T.P. di Ragusa, rigetta il ricorso originario di
Resistente_1. Condanna il contribuente alla rifusione in favore del Comune di Scicli delle spese processuali, che liquida per il primo grado in euro 150,00 e per questo grado in euro 200,00 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 09.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NC UL SO FR