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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 8119/2021 R.G.
UDIENZA 27/3/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che una parte ha depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 9.00;
- che, alle ore 11.55, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 27/3/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 8119, Ruolo
Generale dell'anno 2021, all'udienza 27/3/2025, a trattazione scritta,
con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
e rappresentati, difesi e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso gli Avv.ti Mauro Giuliano Giaquinto e Corrado Musso
Armanni (difensori rinunciatari), giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
rappresentata, difesa e elettivamente domiciliata Controparte_1
presso l'avv. Vittorio Camilleri, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale
disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in
uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto”
anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
La aveva richiesto - e poi ottenuto - il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2682/2021, depositato il 2/11/2021, del Tribunale di
Velletri, per € 19.061,98, nei confronti dei soggetti finanziati
[...]
e in ragione di esposizione debitoria derivante Pt_1 Parte_2 dal contratto indicato dalla società ingiungente e versato nel fascicolo monitorio.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Gli intimati proponevano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, contestando il merito della avversa pretesa creditoria, per le ragioni indicate in citazione.
La società opposta si costituiva, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo con ordinanza 25/5/2022 (nei limiti di € 17.268,56), la causa era istruita con produzione documentale ed espletamento di C.t.u. contabile, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10
ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022)
ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi,
in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto,
Pagina 4 Dott. Renato Buzi sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
Ciò detto, l'opposizione è infondata e deve essere quindi respinta.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che,
instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non
è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria,
originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Iniziando dalla prova del credito esatto da in via Controparte_1 monitoria è davvero sufficiente riportarsi a quanto già osservato nella ridetta ordinanza 25/5/2022, che, per semplicità espositiva, si interfoglia.
Pagina 5 Dott. Renato Buzi Pagina 6 Dott. Renato Buzi Pagina 7 Dott. Renato Buzi In ogni caso, le censure dell'opponente sono state confutate dall'indagine svolta dal C.t.u. (dott. , che risulta Persona_1 puntuale e sorretta da diffusa motivazione;
l'Ausiliario ha ricostruito i rapporti inter-partes dando spazio alle varie ipotesi prospettate ed ha argomentato e concluso alla stregua di corretti ed analitici calcoli cui deve senz'altro farsi rinvio.
Ne consegue che va prestata adesione, in corrispondenza dei principi dianzi esposti, alle conclusioni cui è pervenuto il C.t.u., che, per semplicità espositiva, si interfogliano (v. pag. 16-18 c.t.u. in fascicolo telematico).
Pagina 8 Dott. Renato Buzi
Pagina 9 Dott. Renato Buzi Pagina 10 Dott. Renato Buzi Va esclusa ogni ipotesi di rinnovazione della C.t.u.
Infatti, tale misura, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del C.t.u. medesimo, dell'incarico conferito.
L'istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale del C.t.u. e quelli della relazione dei tecnici di parte, tanto più se, come nel caso di specie, è stato offerto ampio spazio, alle parti interessate, per il deposito di osservazioni.
Pertanto, poiché la consulenza è esente da vizi logici o giuridici e risulta elaborata a seguito di puntuale indagine contabile, possono porsi le relative conclusioni a fondamento della presente decisione.
In conclusione, stante le considerazioni sopra svolte, l'opposizione va rigettata e deve essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo n. 2682/2021, depositato il 2/11/2021, del Tribunale di Velletri, che va munito di efficacia esecutiva, come per legge.
Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito.
Pagina 11 Dott. Renato Buzi Stante origine e natura della controversia, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di C.t.u., stante la natura discrezionale dei criteri di ripartizione delle stesse (v. Cass. 20763/2018), vanno poste definitivamente e per intero a carico di poiché la Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio (v. Cass. 11068/2020).
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 2682/2021, depositato il 2/11/2021, del
Tribunale di Velletri, che va integralmente confermato e munito di efficacia esecutiva, come per legge;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
C.t.u.
Velletri, 27/3/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
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