Articolo 19 della Legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 18Articolo 20
Versione
23 marzo 1990
Art. 19. 1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 , detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.
2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla societa' concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: "Tribuna elettorale".
Entrata in vigore il 23 marzo 1990
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