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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/10/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2023
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
MA TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 697/2023 del ruolo generale, promossa da:
E , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Anna Cinque
ATTORI
CONTRO
, QUALE MNDATARIA E PROCURATRICE Controparte_1
SPECIALE DI , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Angela De Martino
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “in via preliminare, dichiarare inammissibile
l'atto di precetto per difetto di procura alle liti;
2) in via principale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto ex art. 624, co. I, c.p.c.; 3) nel merito, dichiarare che la non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata per carenza di legittimazione sostanziale attiva;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario, per averne fatto anticipo.” per la convenuta: “Dichiarare inammissibile e rigettare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. formulata dagli odierni opponenti e per l'effetto rigettare altresì la richiesta di sospensione ivi contenuta per carenza dei presupposti di legge;
2) Condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla
[...] [...] in data 11.01.2023, la quale aveva agito sulla scorta del Controparte_1 decreto ingiuntivo proposto dalla nei confronti Controparte_3 della società e dei Sig.ri e , quali garanti CP_4 Pt_1 Parte_2 fideiussori. Nel corpo dell'atto evidenziavano che la Controparte_1 aveva richiesto il pagamento delle predette somme quale mandataria e procuratrice speciale della la quale, in data 19 luglio 2019, aveva sottoscritto Controparte_2 con un contratto di cessione di crediti pecuniari, acquistando pro soluto Controparte_3 dalla banca cedente un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari vantati nei confronti di debitori della stessa banca. Eccepivano, tuttavia, che l'intimante non aveva provato documentalmente l'esistenza dell'atto di cessione - e più specificatamente l'inclusione del credito per cui agiva nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta – e, dunque, la propria legittimazione ad agire in via esecutiva, non essendo sufficiente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito. Ritenevano, inoltre, che gli atti di precetto notificati difettavano di valida procura alle liti, in quanto la stessa era stata rilasciata per rappresentare la esclusivamente “nel procedimento Controparte_5
pagina 2 di 4 contro la società e non anche nei confronti dei Sig.ri e CP_4 Pt_1 Parte_2
, in qualità di garanti fideiussori. Asserivano, ancora, che, in assenza della
[...] relativa procura notarile, non vi era prova che fosse Controparte_1 mandataria della e che potesse azionare il credito vantato, Controparte_2 essendo indimostrato che nell'ambito del mandato rientrasse il credito oggetto della presente controversia..
Si costituiva in giudizio il creditore opposto, il quale contestava l'opposizione proposta, in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
Non coglie nel segno l'eccezione relativa all'inesistenza della procura alle liti del difensore del creditore intimante, quale causa di nullità o inesistenza dell'atto di precetto. In merito a detto aspetto la giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non è un atto introduttivo di un giudizio - e non contiene, quindi, una domanda giudiziale – ma è un atto stragiudiziale che può essere validamente sottoscritto anche dal creditore personalmente, ovvero da un suo procuratore 'ad negotia'. La rappresentanza è, dunque, sempre di carattere sostanziale, anche se conferita ad avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto ed essendo valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso, atteso che la ratifica del
“dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale. Nel caso di procura inesistente/incompleta/invalida l'atto di precetto è, pertanto, affetto da un vizio di nullità sanabile e la sanatoria può sopraggiungere con il conferimento ex post della procura, fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore, come del resto, avvenuto nel caso di specie.
Dalla documentazione versata in atti – e segnatamente dalla nota del 21.04.23 – si rileva, poi, che la è succeduta, a titolo particolare, nei diritti Controparte_2 di credito già di titolarità di ivi compreso quello oggetto del precetto, Controparte_3 subentrando in ogni sua posizione e/o attività sostanziale e processuale.
Anche il rilevo della mancata prova che la società fosse Controparte_1
Contr validamente mandataria e procuratrice della società è destituito di CP_2 fondamento. Risulta, infatti, depositata in atti la procura speciale per Notar Persona_1
pagina 3 di 4 del 06.08.2019, con la quale la società conferisce alla Per_2 Controparte_2 società la facoltà di compiere, in nome e per conto della Controparte_1 stessa, ogni adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione e recupero dei crediti dei quali la era o sarebbe stata titolare, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione CP_2 realizzata dalla Società, nonché di tutti i diritti ad essi associati, potendo anche conferire le necessarie procure alle liti ed eleggere domicilio, nonché nominare propri sostituti ai sensi dell'articolo 1717 del Codice Civile, come meglio specificati appunto nella richiamata procura notarile gestoria.
Infondata è, da ultimo, l'eccezione secondo la quale la non avrebbe Controparte_2 validamente provato la titolarità del credito azionato.
La convenuta ha, infatti, depositato in atti la nota del 21.04.2023 proveniente dal cedente, la quale contiene la dichiarazione di conformità della cessione del credito in oggetto da a nonché l'elenco dei debitori con i CP_3 Controparte_2 relativi codici CERI, i quali identificano le posizioni di debito incluse nell'avviso di cessione pubblicato nella GU Parte Seconda n.91 del 03.08.2019, consultabile attraverso il sito internet https://gaiaweb.zenithservice.it/documentigu, indicato nel predetto avviso in G.U. Da detta documentazione si evince come la sofferenza CP_4
– richiamata nella citata nota dell' del 21.04.2023 - si trova a PAGINA
[...] CP_3
2 dell'elenco suddetto (pag. 813 numero sofferenza ndg 83209301).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
697/2023, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte attrice a pagare in favore della convenuta le spese processuali che liquida in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, a titolo di competenze legali
Si comunichi.
09.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa MA TR
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
MA TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 697/2023 del ruolo generale, promossa da:
E , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Anna Cinque
ATTORI
CONTRO
, QUALE MNDATARIA E PROCURATRICE Controparte_1
SPECIALE DI , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Angela De Martino
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “in via preliminare, dichiarare inammissibile
l'atto di precetto per difetto di procura alle liti;
2) in via principale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto ex art. 624, co. I, c.p.c.; 3) nel merito, dichiarare che la non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata per carenza di legittimazione sostanziale attiva;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario, per averne fatto anticipo.” per la convenuta: “Dichiarare inammissibile e rigettare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. formulata dagli odierni opponenti e per l'effetto rigettare altresì la richiesta di sospensione ivi contenuta per carenza dei presupposti di legge;
2) Condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla
[...] [...] in data 11.01.2023, la quale aveva agito sulla scorta del Controparte_1 decreto ingiuntivo proposto dalla nei confronti Controparte_3 della società e dei Sig.ri e , quali garanti CP_4 Pt_1 Parte_2 fideiussori. Nel corpo dell'atto evidenziavano che la Controparte_1 aveva richiesto il pagamento delle predette somme quale mandataria e procuratrice speciale della la quale, in data 19 luglio 2019, aveva sottoscritto Controparte_2 con un contratto di cessione di crediti pecuniari, acquistando pro soluto Controparte_3 dalla banca cedente un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari vantati nei confronti di debitori della stessa banca. Eccepivano, tuttavia, che l'intimante non aveva provato documentalmente l'esistenza dell'atto di cessione - e più specificatamente l'inclusione del credito per cui agiva nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta – e, dunque, la propria legittimazione ad agire in via esecutiva, non essendo sufficiente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito. Ritenevano, inoltre, che gli atti di precetto notificati difettavano di valida procura alle liti, in quanto la stessa era stata rilasciata per rappresentare la esclusivamente “nel procedimento Controparte_5
pagina 2 di 4 contro la società e non anche nei confronti dei Sig.ri e CP_4 Pt_1 Parte_2
, in qualità di garanti fideiussori. Asserivano, ancora, che, in assenza della
[...] relativa procura notarile, non vi era prova che fosse Controparte_1 mandataria della e che potesse azionare il credito vantato, Controparte_2 essendo indimostrato che nell'ambito del mandato rientrasse il credito oggetto della presente controversia..
Si costituiva in giudizio il creditore opposto, il quale contestava l'opposizione proposta, in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
Non coglie nel segno l'eccezione relativa all'inesistenza della procura alle liti del difensore del creditore intimante, quale causa di nullità o inesistenza dell'atto di precetto. In merito a detto aspetto la giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non è un atto introduttivo di un giudizio - e non contiene, quindi, una domanda giudiziale – ma è un atto stragiudiziale che può essere validamente sottoscritto anche dal creditore personalmente, ovvero da un suo procuratore 'ad negotia'. La rappresentanza è, dunque, sempre di carattere sostanziale, anche se conferita ad avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto ed essendo valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso, atteso che la ratifica del
“dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale. Nel caso di procura inesistente/incompleta/invalida l'atto di precetto è, pertanto, affetto da un vizio di nullità sanabile e la sanatoria può sopraggiungere con il conferimento ex post della procura, fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore, come del resto, avvenuto nel caso di specie.
Dalla documentazione versata in atti – e segnatamente dalla nota del 21.04.23 – si rileva, poi, che la è succeduta, a titolo particolare, nei diritti Controparte_2 di credito già di titolarità di ivi compreso quello oggetto del precetto, Controparte_3 subentrando in ogni sua posizione e/o attività sostanziale e processuale.
Anche il rilevo della mancata prova che la società fosse Controparte_1
Contr validamente mandataria e procuratrice della società è destituito di CP_2 fondamento. Risulta, infatti, depositata in atti la procura speciale per Notar Persona_1
pagina 3 di 4 del 06.08.2019, con la quale la società conferisce alla Per_2 Controparte_2 società la facoltà di compiere, in nome e per conto della Controparte_1 stessa, ogni adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione e recupero dei crediti dei quali la era o sarebbe stata titolare, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione CP_2 realizzata dalla Società, nonché di tutti i diritti ad essi associati, potendo anche conferire le necessarie procure alle liti ed eleggere domicilio, nonché nominare propri sostituti ai sensi dell'articolo 1717 del Codice Civile, come meglio specificati appunto nella richiamata procura notarile gestoria.
Infondata è, da ultimo, l'eccezione secondo la quale la non avrebbe Controparte_2 validamente provato la titolarità del credito azionato.
La convenuta ha, infatti, depositato in atti la nota del 21.04.2023 proveniente dal cedente, la quale contiene la dichiarazione di conformità della cessione del credito in oggetto da a nonché l'elenco dei debitori con i CP_3 Controparte_2 relativi codici CERI, i quali identificano le posizioni di debito incluse nell'avviso di cessione pubblicato nella GU Parte Seconda n.91 del 03.08.2019, consultabile attraverso il sito internet https://gaiaweb.zenithservice.it/documentigu, indicato nel predetto avviso in G.U. Da detta documentazione si evince come la sofferenza CP_4
– richiamata nella citata nota dell' del 21.04.2023 - si trova a PAGINA
[...] CP_3
2 dell'elenco suddetto (pag. 813 numero sofferenza ndg 83209301).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
697/2023, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte attrice a pagare in favore della convenuta le spese processuali che liquida in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, a titolo di competenze legali
Si comunichi.
09.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa MA TR
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