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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/07/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1294/2024 r.g. vertente fra:
(C.F. ), con gli Avv.ti Pietro Terminiello ed Parte_1 C.F._1
Emiliano Dapelo;
PARTE APPELLANTE e
(C.F. Controparte_1
, in persona del curatore fallimentare dott. con l'Avv. Laura P.IVA_1 CP_2
Bresci;
PARTE APPELLATA e
(C.F. ), contumace. Controparte_3 C.F._2
PARTE APPELLATA
* Oggi 02/07/2025, alle ore 12:35, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore
nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Emiliano Dapelo Per parte appellata, l'Avv. Stefano Farina in sostituzione dell'Avv. Laura Bresci
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti.
L'Avv. Farina rappresenta che il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale delle Imprese di Firenze è stato rinviato per la rimessione in decisione all'udienza del 22.9.2026.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. pagina 1 di 17 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE N. R.G. 1294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1294/2024 promossa da:
(C.F. ), con gli Avv.ti Pietro Terminiello ed Parte_1 C.F._1
Emiliano Dapelo;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, in persona del curatore fallimentare dott. con l'Avv. Laura P.IVA_1 CP_2
Bresci;
PARTE APPELLATA e
(C.F. ), contumace;
Controparte_3 C.F._2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 432/2024 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 27/05/2024.
CONCLUSIONI
In data 2.7.2025 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, riformare integralmente la sentenza n.432/2024 (R.G.n.1387/2023) emessa dal Tribunale di Prato il 25.05.2024, depositata in Cancelleria il 27.05.2024 e notificata il 30.05.2024, e per l'effetto respingersi e pagina 2 di 17 rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto ogni domanda già azionata dalla
[...] nel giudizio iscritto al n.1387/2023 R.G. Trib. Pr Controparte_4 vittoria in ogni caso di spese, funzioni e compensi professionali di avvocato di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : Controparte_5
“previa, in ipotesi, sospensione del giudizio ex art. 337 co. 2 cpc, rigetto dell'appello; con soddisfazione delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio da liquidarsi, giusta istanza ex artt. 82 e 130 dpr n.115/2002 allegata (doc. 44), in favore dell'avv. Laura Bresci e a carico dello Stato in ragione dell'ammissione della procedura fallimentare al patrocinio a spese dello Stato (v. decreto ex art. 144 dpr n. 115/2002 allegato sub doc. 43)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 432/2024 pubblicata il 27/05/2024, il Tribunale di Prato ha così deciso:
“
1. DICHIARA inefficace, ex art. 2901, nei confronti del l'atto CP_1 pubblico del 4 giugno 2018 nella parte in cui i coniugi e Persona_1 Controparte_3 hanno destinato a far fronte ai bisogni della famiglia l'unità immobiliare per civile abitazione posta in comune di Vernio, località Cavarzano, via della Collina n. 85, censita al catasto fabbricati di detto comune al foglio 31 particella 166;
2. CONDANNA e a rifondere, in solido tra loro, Persona_1 Controparte_3 nei confronti del le spese del presente giudizio che si liquidano in euro CP_1
22.426,00 per onorari e in euro 1.713,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari”
1.1 Il , dichiarato dal Tribunale di Controparte_1
Prato con sentenza n. 39/2019 pubblicata in data 26.4.2019, premesso che con atto pubblico del 4 giugno 2018, di costituzione di fondo patrimoniale, i coniugi e Persona_1 CP_3 avevano destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, tra le altre, anche l'unità
[...] immobiliare per civile abitazione posta nel Comune di Vernio, località Cavarzano, Via della
Collina n. 85, censita al catasto fabbricati di detto comune al foglio 31, particella 166, aveva chiesto di dichiarare l'inefficacia nei propri riguardi di tale atto, ai sensi dell'art. 2901 c.c..
A sostegno della domanda, aveva dedotto:
(-) di essere creditore di quale ex presidente del collegio sindacale e Persona_1 revisore contabile della (in carica dalla costituzione della società sino al 14.12.2017), per CP_1
pagina 3 di 17 condotte contrarie ai propri doveri di diligenza professionale, che avevano determinato l'aggravamento del dissesto, giustificando l'azione di responsabilità promossa dalla curatela, ex art. 146 L.F., nei confronti dello stesso e degli altri membri del collegio sindacale, oltre che dei componenti dell'organo di gesione, dinanzi al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, nell'ambito del cui giudizio (r.g. n. 7506/2021), ancora pendente, la disposta c.t.u. contabile aveva dato conferma dell'esistenza del danno e della sua riferibilità al per € 737.500,00; Parte_1
(-) che il credito era anteriore all'atto dispositivo;
(-) che l'atto, riguardante beni immobili di proprietà del era stato effettuato Parte_1 in pregiudizio delle ragioni di credito di e dei suoi creditori;
Controparte_6
(-) che sussistevano tutti i requisiti dell'art. 2901 c.c..
1.2 si era costituito per resistere, deducendo che: Parte_1
(-) l'azione di responsabilità promossa dal fallimento era infondata, per le ragioni già da lui spiegate nella comparsa di costituzione e nelle successive memorie depositate nel relativo giudizio, ovvero in particolare per l'inesattezza delle ricostruzioni contabili effettuate dalla curatela e per l'insussistenza dei profili di responsabilità dedotti, oltre che per la mancata prova del danno come ex adverso quantificato ed attribuito al Parte_1
(-) l'atto di costituzione di fondo patrimoniale non poteva essere interpretato come un tentativo del convenuto di sottrarre i propri beni alla garanzia prevista dall'art. 2740 c.c. in danno della dato che, all'epoca della sua stipula, nessuna contestazione, Controparte_4 nemmeno informale, era stata mossa verso l'operato del nella S.T.L. e posto inoltre Parte_1 che gli elementi indicati dalla controparte non assurgevano al rango di indizi gravi, precisi e concordanti per fondare la declaratoria ex art. 2901 c.c.; inoltre non esisteva alcun credito della S.T.L. nei confronti dello stesso, nemmeno di tipo eventuale, sicché, in definitiva, difettavano entrambi i presupposti dell'eventus damni e della scientia fraudis.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha fondato la sua decisione (di accoglimento della revocatoria) sui seguenti passaggi:
1.3.a l'azione revocatora è esperibile anche nel caso di credito litigioso o di aspettativa di credito in corso di accertamento giudiziale, dovendo il giudice limitarsi a verificare la non manifesta pretestuosità del titolo invocato a legittimazione dell'azione; nella fattispecie, la curatela aveva specificamente allegato gli inadempimenti contestati al collegio sindacale e pagina 4 di 17 prodotto la relazione di c.t.u. depositata nel procedimento innanzi al Tribunale di Firenze, che ne aveva confermato la ricorrenza oltre al nesso causale con il danno prodotto nei confronti della società, sicché, non potendo considerarsi manifestamente pretestuosa la pretesa creditoria invocata, non vi erano ragioni per dubitare della legittimazione attiva della curatela;
1.3.b ricorreva l'eventus damni, sotto il profilo della maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito in conseguenza dell'atto dispositivo, dati gli effetti tipici della costituzione del fondo patrimoniale (creazione di un patrimonio destinato ad un peculiare scopo, ossia la soddisfazione dei bisogni della famiglia, non aggredibile per debiti – come quello indicato – che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei), in mancanza di prova da parte del convenuto circa la capienza delle sue residue sostanze, nessun rilievo potendo avere il fatto che la costituzione del fondo era avvenuta prima che la creditrice avesse fatto valere le proprie ragioni in quanto “ciò che deve essere valutato è l'astratta pericolosità dell'atto rispetto alle ragioni del creditore, senza che in merito assuma alcuna importanza il comportamento tenuto da quest'ultimo”;
1.3.c ripetto all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., la costituzione del fondo patrimoniale doveva anzitutto considerarsi atto gratuito realizzato in un momento successivo all'insorgenza del credito (risalente all'epoca di verificazione dell'evento di danno ascritto alle condotte omissive del rappresentato dalla perdita del capitale e dallo stato di Parte_1 insolvenza della società manifestatisi nel primo trimestre dell'esercizio del 2017), essendo perciò sufficiente l'accertamento della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore, pur senza la specifica intenzione di nuocere a quest'ultimo;
1.3.d al riguardo, non potevano “residuare dubbi in ordine al fatto che
[...] avesse la consapevolezza di sottrarre con la costituzione del fondo Parte_1 patrimoniale i propri beni alla garanzia patrimoniale dei creditori le cui ragioni fossero nate per esigenze estranee alla realizzazione degli interessi della famiglia, avendo tale atto proprio lo scopo di creare un vincolo di destinazione tale da impedire l'aggressione dei beni coinvolti al fine di soddisfare ragioni estranee ai bisogni familiari”; inoltre non rilevava in senso contrario la circostanza che la carica sociale del fosse venuta meno nel Parte_1 dicembre del 2017 ovvero il fatto che nessuna contestazione gli fosse stata mossa prima della realizzazione dell'atto, in quanto, ai fini del riconoscimento della scientia fraudis, era
“sufficiente che si rappresentasse di poter essere chiamato a Parte_1
pagina 5 di 17 rispondere della perdita di esercizio manifestatasi (formalmente soltanto) nell'ultimo anno del proprio mandato, di cui non poteva non essere a conoscenza (v. doc.
7.02 parte attrice);
1.3.e, il convenuto, del resto, a fronte degli elementi di anomalia dell'operazione sottolineati dalla curatela (nel fondo erano confluiti soltanto beni appartenenti al Parte_1 la coppia al momento dell'atto non aveva figli minori ed era coniugata da 25 anni), non aveva descritto, nemmeno genericamente, quale fosse stata la causa concreta della stessa, potendo perciò presumersi che scopo dell'atto fosse proprio quello di mettere al riparo i propri beni da pretese creditorie, ancorché eventuali.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, il Controparte_1
e proponendo gravame avverso la suddetta sentenza, con
[...] Controparte_3 richiesta di riforma e di conseguente rigetto della domanda proposta dalla curatela fallimentare, per i seguenti motivi:
2.1 “Ingiusta valutazione ed erroneo accertamento, violazione e/o falsa applicazione di norma di legge (con riferimento all'art.2901 c.c.) compiuto dal Giudice di primo grado in sentenza, circa la sussistenza del credito e/o di ragioni creditorie dell'attore in revocatoria, e conseguente declaratoria della legittimazione attiva per la valida proposizione della domanda di revocatoria”.
Secondo l'appellante, la curatela fallimentare non avrebbe potuto ritenersi legittimata a proporre la domanda di revoca, non sussistendo alcuna ragione o aspettativa di credito verso il per inadempimento di questi ai doveri inerenti alla carica di presidente del Parte_1 collegio sindacale della tanto più che il giudizio iscritto al n. 7506/2021 r.g. del CP_1
Tribunale di Firenze non era stato ancora deciso;
il giudice di Prato aveva inoltre male interpretato le risultanze dalla c.t.u. disposta in detto giudizio, oggetto di molteplici censure delle parti;
vi era stata, quindi, da parte del giudice di primo grado, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c.;
2.2 “Ingiusta valutazione ed erroneo accertamento, nonché violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 2901 c.c., compiuto dal Giudice di primo grado in sentenza circa la ritenuta sussistenza del presupposto oggettivo e del presupposto soggettivo per il valido esperimento dell'azione revocatoria”.
Secondo l'appellante, non avrebbero comunque potuto riconoscersi i presupposti oggettivi e soggettivi per l'utile esperimento dell'azione revocatoria;
il Tribunale, in proposito, pagina 6 di 17 si era basato sulle dichiarazioni vaghe e generiche della curatela, non considerando invece, quale circostanza dirimente ai fini della decisione, che il all'epoca del conferimento Parte_1 dei beni nel fondo patrimoniale, non solo aveva cessato la sua carica da diversi mesi ma soprattutto non era stato destinatario di addebiti o censure da parte della compagine amministrativa della perciò, nella profonda e legittima convinzione della correttezza CP_1 del proprio operato, neppure poteva presagire, in data 4.6.2018, una eventuale azione a suo carico;
non esistevano presunzioni contrarie in quanto l'unico elemento portato all'attenzione dalla curatela era rappresentato dalla semplice messa in liquidazione della avvenuta un CP_1 mese prima dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, elemento di per sé insufficiente;
anche a tale riguardo, dunque, emergeva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e
2697 c.c.;
3. Radicatosi il contraddittorio, il , Controparte_1 nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
In tale contesto ha sostenuto che le ragioni poste a base della decisione dal Tribunale di
Prato in punto di legittimazione attiva della curatela dovessero essere confermate “nonostante la medio tempore intervenuta sentenza n. 3290/2024 pubblicata in data 22.10.2024 dal tribunale di Firenze, sezione imprese che, a definizione del giudizio ex art. 146 l.f. r.g. n.
7506/2021, ha respinto in primo grado le domande del fallimento nei confronti degli ex membri del collegio sindacale, e quindi anche del (doc. 39), sentenza che è stata Parte_1 appellata (docc. 40,41)”.
In proposito la parte appellata, richiamato l'appello contenente confutazioni alle valutazioni del Tribunale (discostatosi, tra l'altro, dalle conclusioni del CTU), ha ribadito la sussistenza della propria legittimazione ad agire in revocatoria ex art. 2901 c.c. “essendo stato fornito ampio riscontro, ex art. 2697 cc, della sussistenza di un credito ancorché “litigioso” e ha formulato “per quanto possa occorrere” istanza di sospensione ex art. 337 co. 2 c.p.c..
4. Con ordinanza del 24.5.2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (limitatamente all'unico capo esecutivo costituito dalla condanna alle spese legali) e fissato l'udienza dinanzi al collegio del 2.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, con termine alle parti per note conclusionali fino a 20 giorni prima.
pagina 7 di 17 All'odierna udienza la causa è stata discussa come da retroestesa porzione di verbale e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti formulate nelle note ritualmente depositate.
***
5. L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
È dirimente, infatti, la questione della sopravvenuta negazione, per effetto di sentenza di primo grado, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata esercitata.
5.1 Il credito per il quale l'azione revocatoria è stata accolta è stato ritenuto, nella causa ove esso era disputato, insussistente, con sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Imprese,
n. 3290/2024 pubblicata il 22/10/2024, che ha rigettato la domanda proposta dal
[...]
nei confronti di Parte_2 Parte_1
Ne discende la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del , a nulla CP_1 rilevando, come esso obietta, che si tratti di sentenza non irrevocabile, ma, anzi, impugnata e sub iudice dinanzi a questa stessa Corte territoriale.
Militano in tal senso gli argomenti che seguono.
5.1.a Questa Corte ha già avuto modo, partendo dall'autorità di Cass. SSUU 9440/2004
(che ha fissato per prima il principio di autonomia fra causa revocatoria e causa avente a oggetto il relativo credito), di affermare (App. FI, III, sentenza n. 936/2023 pubblicata il
10.5.2023; App. FI, III, sentenza n. 86/2025 pubblicata il 15.1.2025) che si possono ricavare dalla giurisprudenza di legittimità in materia i seguenti criteri:
1) il credito litigioso è sufficiente per legittimare, in rito, e fondare, nel merito, l'azione pauliana;
2) non v'è, per così dire, comunicazione automatica fra l'accertamento giudiziale del credito nella sua sede naturale e il suo accertamento incidentale a fini di revocatoria, appunto perché non c'è rapporto di pregiudizialità (in senso tecnico giuridico) e non c'è neppure in astratto possibilità di conflitto di giudicati;
3) se il credito fosse escluso nella sua sede naturale in modo irrevocabile (con formazione di giudicato), nella causa ex art. 2901 c.c. sopravverrebbe carenza di interesse, poiché, prendendo le mosse dall'affermazione delle SSUU del 2004 che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria diverrebbe inutile (quantunque non contraddittoria) se il pagina 8 di 17 credito fosse negato nella causa in cui lo si deve accertare, è conseguente che, nel caso inverso
(se cioè l'accertamento irrevocabile dell'inesistenza del credito nella sua sede propria preceda la decisione sull'azione ex art. 2901 c.c.), l'attore in revocatoria perde qualsiasi interesse, non avendo più alcuna utilità a ottenere l'inefficacia dell'atto impugnato;
4) sin quando l'inesistenza del credito non sia irrevocabile, il giudice della causa di revocatoria, pur sciolto da qualsiasi vincolo di pregiudizialità rispetto alla causa ove il credito
è accertato, non perde comunque il potere/dovere di controllare, in via meramente incidentale, se il credito esista, quanto meno nella forma litigiosa, perché il credito litigioso non è solo condizione dell'azione ex art. 2901 c.c., ma anche elemento costitutivo della relativa domanda.
5.1.b Pertanto, il punto dirimente, ai fini dell'azione revocatoria, è stabilire sin quando un credito possa dirsi esistente, pur se nella forma eventuale (e, nella specie, in quella peculiare forma del credito litigioso).
Si potrebbe affermare – ed è quello che la difesa appellata, ancora ora, dà per scontato, laddove pone l'accento sull'appello che ha interposto avverso la sentenza n. 3290/2024 – che il credito litigioso, in quanto credito eventuale, esiste sin quando non sia negato da un accertamento dotato della forza del giudicato sostanziale e che, dunque, non risenta della pronuncia giudiziale contraria che non sia anche irrevocabile.
Si è osservato in quei precedenti e si intende qui confermare che due ordini di ragioni militano in senso contrario:
(-) Una delle conseguenze dell'ipotesi formulata è che la mera pretesa di parte del creditore resterebbe assolutamente insensibile all'accertamento della sua infondatezza contenuto in una sentenza, la quale, pur se non irrevocabile o addirittura gravata, costituisce pur sempre un accertamento giudiziale, ossia, innegabilmente, qualcosa di più della mera contestazione della controparte.
È vero che, per il principio di separatezza fra il giudizio sul credito e quello revocatorio, nei termini delineati dalle SSUU del 2004, nessuno dei due giudizi fa stato, in senso tecnico- giuridico, rispetto all'altro (di qui l'illegittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c.); ma, siccome il giudice della revocatoria ha comunque il compito di accertare, prima di tutto quale elemento di legittimazione della domanda, l'esistenza del credito, pur solo nella forma litigiosa, appare francamente insostenibile che la sentenza che nega il credito resti, nel pagina 9 di 17 giudizio revocatorio, tamquam non esset; ossia, valga né più né meno della mera contestazione del credito a opera della parte.
Utile, sotto tale limitato profilo, il richiamo a Cass. SSUU 10027/2012, che, pur avendo altro oggetto, ha avuto modo di soffermarsi sul valore da riconoscersi alla sentenza di primo grado dopo che la riforma dell'originario art. 282 c.p.c. l'ha resa naturalmente esecutiva. La
S.C., in particolare, ha invitato a considerare che «[…] Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata. […]» (in motivazione, § 8).
Questo principio travalica il tema ivi trattato e può senz'altro essere generalizzato, con la conseguenza che la sentenza di primo grado, proprio per essere la decisione emessa da un giudice all'esito di un giudizio svoltosi nel contraddittorio, ha, rispetto all'oggetto controverso della causa, un valore che, se certo non è quello del giudicato, nondimeno sopravanza e supera quello dell'originaria mera contrapposizione delle parti.
Lo status della sentenza di primo grado, ancorché cresciuto per l'attribuzione a essa dell'esecutività quale accessorio naturale, non si identifica, né si risolve tutto in essa, tanto che la S.C. ha cura di distinguere, da un lato, l'esecuzione provvisoria, dall'altro l'autorità in sé della pronuncia (“giustifica sia l'esecuzione provvisoria … sia l'autorità della sentenza di primo grado”).
In definitiva, la sentenza di primo grado opera, rispetto alla situazione anteriore (di mera contrapposizione di tesi di parte antagoniste), un mutamento nella posizione dei contendenti relativa all'oggetto della causa.
Questa modificazione, inoltre, è intrinseca alla sentenza e se ne deve dunque tener conto non perché quella pronuncia faccia stato (poiché non è irrevocabile), né perché esista un rapporto di pregiudizialità tecnica (che non esiste), ma perché l'effetto minimo connaturato alla sua natura è proprio di sostituirsi (poco importa se non stabilmente, né irrevocabilmente) alla mera contrapposizione delle tesi delle parti.
(-) La sentenza non irrevocabile, invero, è per sua natura portatrice di un accertamento svoltosi nel contraddittorio e può costituire fonte per desumere elementi di valutazione: «Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in pagina 10 di 17 base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova» (così, fra altre,
Cass. sez. 3^ civ. 20.1.2015 n. 840 rv 633913-01).
Del resto, la S.C., laddove ha elaborato, ai fini dell'art. 2901 c.c., la nozione di credito eventuale (litigioso), ha sempre avuto riguardo a fattispecie in cui il credito o non era oggetto di autonomo accertamento giudiziale (a es., Cass. sez. 6^-3 ord. 19.2.2020 n. 4212) o, comunque, era stato giudicato esistente con provvedimento non ancora irrevocabile;
o, infine, era sub iudice, senza che alcuna pronuncia fosse stata ancora emessa (cfr., ad es., Cass. sez. 3^ civ.
5.3.2009 n. 5359, che, nel ricomprendere nel concetto di credito le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, era riferita a un credito riconosciuto con sentenza di primo grado, pur se non definitiva).
Analogamente, laddove la S.C. (sempre sviluppando profili già presenti alle SSUU del
2004) ha fatto riferimento, quale limite del concetto di credito eventuale, a un credito che non appaia prima facie pretestuoso, ha giudicato di casi in cui nessun giudice aveva negato il credito (ad es., Cass. sez. 3^ civ. 15.5.2018 n. 11755, in tema di credito risarcitorio da fatto illecito tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. a fronte della proposizione di denunce-querele per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali che avevano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali nei quali la persona offesa non si era costituita parte civile;
Cass. sez. 2^ civ. 18.7.2008 n. 20002, in tema di credito per restituzione di una somma pagata in conto prezzo dal promissario acquirente di una vendita immobiliare non seguita da contratto definitivo per intervenuta cessione a terzi).
5.1.c Allo stato, dunque, il credito, nella sua forma litigiosa, non sussiste: e ciò, si ribadisce, onde evitare fraintendimenti, non perché la sentenza del Tribunale di Firenze faccia stato in questo processo, ma perché essa, essendo frutto dell'accertamento di un giudice in esito a un processo svoltosi nel contraddittorio delle parti, non può che sostituirsi e sopravanzare la mera prospettazione del creditore e costituire, al contempo, il più efficace accertamento, ancorché provvisorio, dei rispettivi diritti.
pagina 11 di 17 Il collegio ritiene che, agli specifici fini che qui interessano, un credito che un giudice, nel contraddittorio delle parti, abbia accertato essere insussistente, non sia più, ai fini della revocatoria, un credito eventuale.
Altrimenti opinando, vi sarebbe uno squilibrio manifesto nel rapporto fra asserito creditore e preteso debitore, potendo il primo, in sostanza, assoggettare i beni del secondo a vincoli (bene o male discendenti ex se dalla domanda revocatoria, in quanto domanda trascrivibile), nonostante che un giudice, ancorché con sentenza non dotata della particolare stabilità del giudicato, abbia escluso che il credito esista: un concetto di credito eventuale (che di per sé è già frutto di una interpretazione estensiva del testo normativo, che si riferisce solo al credito sottoposto a condizione o termine) che il collegio ritiene di non poter convalidare.
5.1.e Le conseguenze della sopravvenuta esclusione del credito eventuale sono state pure già valutate da questa Corte, i cui argomenti qui possono essere ripetuti (App FI, III, sentenza n. 2495/2023 pubblicata il 13.12.2023, in motivazione al § 6.3; App. FI, III, sentenza n. 86/2025 del 15.1.2025):
“Sopravviene, per tal via, la carenza di legittimazione della parte, la quale, non potendosi più affermare titolare di un credito, neppure eventuale, non è legittimata ad agire ex art. 2901 c.c.-
S'è infatti già rammentato che la S.C. (SSUU 2004 e successive) individua nel credito eventuale, prima di tutto, la posizione minima soggettiva che legittima all'azione revocatoria: al di fuori di essa, l'ordinamento non attribuisce il diritto di azione previsto dall'art. 2901 c.c.-
La legittimazione, in quanto condizione dell'azione, può mancare all'inizio della causa, ma deve inderogabilmente sussistere al momento della decisione, sicché la sua sopravvenuta carenza impedisce una pronuncia di merito;
con la conseguenza – preme puntualizzare, onde non ne seguano malintesi - che l'eventuale giudicato sarà qui solo formale, come per tutte le pronunce di rito;
e che, ove in futuro la parte asseritamente creditrice riacquisti la legittimazione, ben potrà tutelarsi con una nuova azione revocatoria.
In definitiva, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda va dichiarata inammissibile, per carenza di legittimazione a coltivarla ulteriormente”.
5.2 Alcune considerazioni si impongono rispetto al precedente di legittimità citato nelle note conclusionali di parte appellata, ovvero Cass. 30106/2024.
pagina 12 di 17 In primis, come riportato nella pronuncia della S.C., anche in quel caso il giudice a quo aveva ritenuto, in via di principio, che «un provvedimento giudiziale che, pur se di primo grado, neghi il credito, è idoneo, con la sua autorità, a degradare la pretesa della banca al di sotto della figura del credito eventuale, concetto che, di origine pretoria, non può superare il contrario accertamento di un giudicecosì; come l'aspettativa, alla quale si è ricollegata la banca nella memoria ex art. 101 co. 2^ c.p.c., non esiste più dinanzi a un risultato giudiziale negativo, pur se non irrevocabile»; e tuttavia, nello specifico caso, si era tenuto conto del fatto che «una specifica valutazione del giudice dell'impugnazione è a sua volta idonea, a seconda del suo contenuto, a superare, ai presenti fini, l'accertamento del primo giudice». In particolare, la Corte d'Appello traeva elementi di valutazione in ordine all'accertamento incidentale del credito ex art. 2901 c.c. dall'ordinanza del giudice dell'impugnazione della causa sul credito che aveva sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado, «per il fatto di contenere una «delibazione del merito della causa e, in particolare, dalla individuazione di quello che appare un vero e proprio errore compiuto dal Tribunale nel recepire le conclusioni della c.t.u.».
Tale peculiarità è del tutto assente nel caso di cui si controverte.
In secondo luogo, pur avendo la S.C. richiamato le alternative a disposizione del “giudice della causa pregiudicata” allorquando “la causa pregiudicante sia stata decisa in primo grado e penda su di essa il giudizio di impugnazione” (osservando in particolare che, in base all'art. 337, comma 2, c.p.c., il giudice “non essendo obbligato a sospendere il giudizio, ha un ventaglio di opzioni: a) sospenderlo in attesa dell'esito dell'impugnazione, sorreggendo la decisione con una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo (Cass. n. 16051 del 18/05/2022); b) conformarsi alla decisione impugnata;
c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione”) per poi concludere che “Il giudice a quo ha deciso in modo difforme rispetto al giudice della sentenza che, secondo quanto prospettato, avrebbe dovuto assumere valenza pregiudicante ed ha motivato ampiamente ed idoneamente circa le ragioni di detta differente valutazione”, non può mancarsi di ribadire come difetti, in verità, un vero e proprio rapporto di pregiudizialità tra il giudizio sul credito e quello revocatorio.
pagina 13 di 17 Ritiene perciò questo collegio che non possa, a ben vedere, richiamarsi nella fattispecie il disposto dell'art. 337, comma 2, c.p.c., ossia la norma per cui “Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata”, e che quindi non possa trovare accoglimento la richiesta di parte appellata di sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito di quello di appello avverso la decisione del Tribunale di Firenze.
Ove anche volesse opinarsi diversamente, non ricorrerebbero, comunque, sempre ad avviso di questa Corte, gli estremi per una sospensione, dal momento che la pronuncia del
Tribunale di Firenze risulta sorretta da motivazione apparentemente priva, in sé, di lacune di vizi logici o giuridici e che, a parte l'indistinto richiamo ai paragrafi dell'atto di appello interposto contro la medesima sentenza, non sono stati messi in luce, negli scritti difensivi di parte appellata, elementi in grado di dimostrare, con immediata evidenza, l'erroneità del decisum; perciò, non è dato intravedere un esito senz'altro favorevole dell'impugnativa proposta dal fallimento, il che, anche solo sotto un profilo di opportunità, induce a non esercitare il potere di sospensione.
5.3 Ne segue che la sentenza di primo grado va riformata e la domanda revocatoria dichiarata inammissibile, per la sopravvenuta carenza di legittimazione del
[...]
, assorbito il merito delle impugnazioni. Controparte_1
6. Resta la regolazione delle spese.
6.1 Poiché la ragione della riforma della sentenza consiste in una circostanza sopravvenuta al primo grado, si rende necessario delibare virtualmente i mezzi di appello, al fine di disporre dei necessari complessivi elementi di giudizio.
I motivi di appello, da questo punto di vista, sono infondati.
Essi sono in buona parte affidati alle medesime considerazioni svolte in primo grado dal e non si confrontano, quindi, in modo esauriente, con le specifiche argomentazioni Parte_1 contenute nella sentenza impugnata.
6.1.a Sulla questione della legittimazione ad agire della curatela, la stessa (prima della decisione di rigetto della domanda ex art. 146 L.F. assunta dal Tribunale di Firenze) indubbiamente sussisteva.
Sul punto, il giudice di primo grado, dopo avere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla sufficienza, a tali fini, di un credito litigioso, salvo il pagina 14 di 17 caso di manifesta pretestuosità del titolo invocato a legittimazione dell'azione, ha indicato in dettaglio i motivi per cui la pretesa creditoria di natura risarcitoria coltivata in giudizio dal fallimento non potesse considerarsi manifestamente pretestuosa alla luce degli elementi all'epoca disponibili ed apprezzabili.
Sotto questo profilo nulla ha contrapposto l'appellante, il quale si è limitato semplicemente a ribadire l'ovvia (ma ininfluente) circostanza che il credito era ancora sub iudice dinanzi al Tribunale di Firenze e in quella sede contestato, al pari delle risultanze della c.t.u. già ivi svoltasi.
L'ulteriore assunto dell'inesistenza del credito alla data dell'atto dispositivo, perché “la prima contestazione è pervenuta al Dott. solo nel Giugno 2021 (con la notifica Parte_1 dell'atto di citazione R.G. n.7506/2021)” (pag. 11 atto di appello) è manifestamente infondato:
è palese infatti che un conto è la data di insorgenza del credito risarcitorio fatto valere (che il
Tribunale ha motivatamente fatto risalire ad epoca antecedente al 4 giugno 2018), un altro la data della prima contestazione delle condotte asseritamente causative del danno.
6.1.b Anche le doglianze relative alla ritenuta sussistenza dell'eventus damni e della scientia fraudis non hanno pregio.
Asserire che “per quanto concerne il primo, se anche sussiste una variazione qualitativa e/o quantitativa dei beni del Dott. detta variazione è avvenuta ben Parte_1 prima di qualsivoglia contestazione da parte della Curatela fallimentare stante anche mancanza di qualsivoglia rilievo anche da parte del legale rappresentante della CP
, pertanto è del tutto irrilevante che sussista o meno nei confronti di parte attrice”
[...]
(pag. 11 atto di appello) significa confondere ancora una volta due piani distinti: il pregiudizio che l'atto, in tesi, avrebbe arrecato alle ragioni del creditore restava tale per le ragioni spiegate dal Tribunale, a nulla rilevando che all'epoca del suo compimento non fossero state ancora mosse contestazioni all'operato del (v. la motivazione a pag. 7 della sentenza Parte_1 appellata, ove si legge che “la costituzione del fondo comporta che l'immobile oggetto di causa sia stato distolto dalla garanzia patrimoniale posta a presidio delle ragioni della società fallita, senza alcuna contropartita, provocando maggiore incertezza e difficoltà della soddisfazione dei creditori a causa dell'assottigliamento del patrimonio del debitore. Sul punto, non assume nessun rilievo che la costituzione del fondo sia avvenuta prima che la creditrice abbia fatto valere le proprie ragioni nei confronti del debitore. Ed, invero, ciò che
pagina 15 di 17 deve essere valutato è l'astratta pericolosità dell'atto rispetto alle ragioni del creditore, senza che in merito assuma alcuna importanza il comportamento tenuto da quest'ultimo”).
Circa il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, le censure dell'appellante sono, ancora una volta, incentrate sull'aspetto della mancata contestazione di condotte suscettibili di rilevare quali fonte di responsabilità del all'epoca del conferimento dei beni nel Parte_1 fondo patrimoniale. E tuttavia, l'aspetto in questione è irrilevante anche da tale punto di vista, giacché, nella prospettazione del fallimento attore, quelle condotte (sussistenti o meno era compito del Tribunale di Firenze stabilirlo) si erano già consumate, al pari del danno in ipotesi da esse derivante;
sicché, al netto del mero convincimento soggettivo del disponente
(in quanto tale irrilevante), non è esatto dire che, nella situazione rappresentata, l'appellante non potesse figurarsi l'eventualità di essere chiamato a rispondere del danno e che, quindi, non potesse rappresentarsi che l'atto dispositivo avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.
In proposito il Tribunale ha osservato che “Ai fini del riconoscimento della scientia fraudis, alla luce dei principi appena illustrati, è…sufficiente che si Parte_1 rappresentasse di poter essere chiamato a rispondere della perdita di esercizio manifestatasi (formalmente soltanto) nell'ultimo anno del proprio mandato, di cui non poteva non essere a conoscenza (v. doc.
7.02 parte attrice)”, affermazione, quest'ultima, non specificamente censurata.
Non è vero, in ultimo, che l'unico elemento di sospetto portato alla attenzione dalla curatela con riguardo all'operazione sarebbe consistito nella “semplice messa in liquidazione Cont della avvenuta un mese prima dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale”, in quanto plurimi, viceversa, sono stati gli elementi sottolineati dal fallimento a riprova dell'assenza di una effettiva necessità di costituzione del fondo, i principali dei quali sono stati richiamati in sentenza (cfr. pag. 9, là dove si osserva: “Del resto, la parte convenuta non ha descritto nemmeno genericamente quale sia stata la causa concreta dell'operazione del 4 giugno
2018, con la conseguenza che è legittimo presumere che lo scopo dell'atto sia stato proprio quello di mettere al riparo i propri beni da pretese creditorie, ancorché eventuali. Al riguardo, d'altronde, parte attrice ha documentato che nel fondo patrimoniale costituito da
e sono confluiti soltanto beni appartenenti al primo, Parte_1 Controparte_3 che la coppia non al momento dell'atto non aveva figli minori ed era coniugata da 25 anni
(doc. 22 e 23 parte attrice)”).
pagina 16 di 17 6.3 Resta fermo, dunque, che solo la sopravvenuta decisione del Tribunale di Firenze, successiva anche alla proposizione dell'appello da parte del ha determinato il venir Parte_1 meno della legittimazione per l'azione revocatoria, altrimenti sussistente sino alla pronuncia di detto Tribunale;
e che, nel merito, la sentenza avrebbe meritato conferma.
Si ritiene, dunque, che vengano meno, sul piano di causalità della lite, le ragioni per considerare soccombente il , così che le spese di entrambi i gradi possono essere CP_1 integralmente compensate, tenuto altresì conto che finanche nelle note conclusionali del presente grado di giudizio l'appellante ha inteso sostenere l'originaria fondatezza del proprio gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitiva-mente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in totale riforma della sentenza n. 432/2024 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 27/05/2024, dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di legittimazione, la domanda revocatoria proposta dal;
Controparte_1
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1294/2024 r.g. vertente fra:
(C.F. ), con gli Avv.ti Pietro Terminiello ed Parte_1 C.F._1
Emiliano Dapelo;
PARTE APPELLANTE e
(C.F. Controparte_1
, in persona del curatore fallimentare dott. con l'Avv. Laura P.IVA_1 CP_2
Bresci;
PARTE APPELLATA e
(C.F. ), contumace. Controparte_3 C.F._2
PARTE APPELLATA
* Oggi 02/07/2025, alle ore 12:35, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore
nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Emiliano Dapelo Per parte appellata, l'Avv. Stefano Farina in sostituzione dell'Avv. Laura Bresci
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti.
L'Avv. Farina rappresenta che il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale delle Imprese di Firenze è stato rinviato per la rimessione in decisione all'udienza del 22.9.2026.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. pagina 1 di 17 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE N. R.G. 1294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1294/2024 promossa da:
(C.F. ), con gli Avv.ti Pietro Terminiello ed Parte_1 C.F._1
Emiliano Dapelo;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, in persona del curatore fallimentare dott. con l'Avv. Laura P.IVA_1 CP_2
Bresci;
PARTE APPELLATA e
(C.F. ), contumace;
Controparte_3 C.F._2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 432/2024 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 27/05/2024.
CONCLUSIONI
In data 2.7.2025 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, riformare integralmente la sentenza n.432/2024 (R.G.n.1387/2023) emessa dal Tribunale di Prato il 25.05.2024, depositata in Cancelleria il 27.05.2024 e notificata il 30.05.2024, e per l'effetto respingersi e pagina 2 di 17 rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto ogni domanda già azionata dalla
[...] nel giudizio iscritto al n.1387/2023 R.G. Trib. Pr Controparte_4 vittoria in ogni caso di spese, funzioni e compensi professionali di avvocato di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : Controparte_5
“previa, in ipotesi, sospensione del giudizio ex art. 337 co. 2 cpc, rigetto dell'appello; con soddisfazione delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio da liquidarsi, giusta istanza ex artt. 82 e 130 dpr n.115/2002 allegata (doc. 44), in favore dell'avv. Laura Bresci e a carico dello Stato in ragione dell'ammissione della procedura fallimentare al patrocinio a spese dello Stato (v. decreto ex art. 144 dpr n. 115/2002 allegato sub doc. 43)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 432/2024 pubblicata il 27/05/2024, il Tribunale di Prato ha così deciso:
“
1. DICHIARA inefficace, ex art. 2901, nei confronti del l'atto CP_1 pubblico del 4 giugno 2018 nella parte in cui i coniugi e Persona_1 Controparte_3 hanno destinato a far fronte ai bisogni della famiglia l'unità immobiliare per civile abitazione posta in comune di Vernio, località Cavarzano, via della Collina n. 85, censita al catasto fabbricati di detto comune al foglio 31 particella 166;
2. CONDANNA e a rifondere, in solido tra loro, Persona_1 Controparte_3 nei confronti del le spese del presente giudizio che si liquidano in euro CP_1
22.426,00 per onorari e in euro 1.713,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari”
1.1 Il , dichiarato dal Tribunale di Controparte_1
Prato con sentenza n. 39/2019 pubblicata in data 26.4.2019, premesso che con atto pubblico del 4 giugno 2018, di costituzione di fondo patrimoniale, i coniugi e Persona_1 CP_3 avevano destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, tra le altre, anche l'unità
[...] immobiliare per civile abitazione posta nel Comune di Vernio, località Cavarzano, Via della
Collina n. 85, censita al catasto fabbricati di detto comune al foglio 31, particella 166, aveva chiesto di dichiarare l'inefficacia nei propri riguardi di tale atto, ai sensi dell'art. 2901 c.c..
A sostegno della domanda, aveva dedotto:
(-) di essere creditore di quale ex presidente del collegio sindacale e Persona_1 revisore contabile della (in carica dalla costituzione della società sino al 14.12.2017), per CP_1
pagina 3 di 17 condotte contrarie ai propri doveri di diligenza professionale, che avevano determinato l'aggravamento del dissesto, giustificando l'azione di responsabilità promossa dalla curatela, ex art. 146 L.F., nei confronti dello stesso e degli altri membri del collegio sindacale, oltre che dei componenti dell'organo di gesione, dinanzi al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, nell'ambito del cui giudizio (r.g. n. 7506/2021), ancora pendente, la disposta c.t.u. contabile aveva dato conferma dell'esistenza del danno e della sua riferibilità al per € 737.500,00; Parte_1
(-) che il credito era anteriore all'atto dispositivo;
(-) che l'atto, riguardante beni immobili di proprietà del era stato effettuato Parte_1 in pregiudizio delle ragioni di credito di e dei suoi creditori;
Controparte_6
(-) che sussistevano tutti i requisiti dell'art. 2901 c.c..
1.2 si era costituito per resistere, deducendo che: Parte_1
(-) l'azione di responsabilità promossa dal fallimento era infondata, per le ragioni già da lui spiegate nella comparsa di costituzione e nelle successive memorie depositate nel relativo giudizio, ovvero in particolare per l'inesattezza delle ricostruzioni contabili effettuate dalla curatela e per l'insussistenza dei profili di responsabilità dedotti, oltre che per la mancata prova del danno come ex adverso quantificato ed attribuito al Parte_1
(-) l'atto di costituzione di fondo patrimoniale non poteva essere interpretato come un tentativo del convenuto di sottrarre i propri beni alla garanzia prevista dall'art. 2740 c.c. in danno della dato che, all'epoca della sua stipula, nessuna contestazione, Controparte_4 nemmeno informale, era stata mossa verso l'operato del nella S.T.L. e posto inoltre Parte_1 che gli elementi indicati dalla controparte non assurgevano al rango di indizi gravi, precisi e concordanti per fondare la declaratoria ex art. 2901 c.c.; inoltre non esisteva alcun credito della S.T.L. nei confronti dello stesso, nemmeno di tipo eventuale, sicché, in definitiva, difettavano entrambi i presupposti dell'eventus damni e della scientia fraudis.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha fondato la sua decisione (di accoglimento della revocatoria) sui seguenti passaggi:
1.3.a l'azione revocatora è esperibile anche nel caso di credito litigioso o di aspettativa di credito in corso di accertamento giudiziale, dovendo il giudice limitarsi a verificare la non manifesta pretestuosità del titolo invocato a legittimazione dell'azione; nella fattispecie, la curatela aveva specificamente allegato gli inadempimenti contestati al collegio sindacale e pagina 4 di 17 prodotto la relazione di c.t.u. depositata nel procedimento innanzi al Tribunale di Firenze, che ne aveva confermato la ricorrenza oltre al nesso causale con il danno prodotto nei confronti della società, sicché, non potendo considerarsi manifestamente pretestuosa la pretesa creditoria invocata, non vi erano ragioni per dubitare della legittimazione attiva della curatela;
1.3.b ricorreva l'eventus damni, sotto il profilo della maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito in conseguenza dell'atto dispositivo, dati gli effetti tipici della costituzione del fondo patrimoniale (creazione di un patrimonio destinato ad un peculiare scopo, ossia la soddisfazione dei bisogni della famiglia, non aggredibile per debiti – come quello indicato – che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei), in mancanza di prova da parte del convenuto circa la capienza delle sue residue sostanze, nessun rilievo potendo avere il fatto che la costituzione del fondo era avvenuta prima che la creditrice avesse fatto valere le proprie ragioni in quanto “ciò che deve essere valutato è l'astratta pericolosità dell'atto rispetto alle ragioni del creditore, senza che in merito assuma alcuna importanza il comportamento tenuto da quest'ultimo”;
1.3.c ripetto all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., la costituzione del fondo patrimoniale doveva anzitutto considerarsi atto gratuito realizzato in un momento successivo all'insorgenza del credito (risalente all'epoca di verificazione dell'evento di danno ascritto alle condotte omissive del rappresentato dalla perdita del capitale e dallo stato di Parte_1 insolvenza della società manifestatisi nel primo trimestre dell'esercizio del 2017), essendo perciò sufficiente l'accertamento della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore, pur senza la specifica intenzione di nuocere a quest'ultimo;
1.3.d al riguardo, non potevano “residuare dubbi in ordine al fatto che
[...] avesse la consapevolezza di sottrarre con la costituzione del fondo Parte_1 patrimoniale i propri beni alla garanzia patrimoniale dei creditori le cui ragioni fossero nate per esigenze estranee alla realizzazione degli interessi della famiglia, avendo tale atto proprio lo scopo di creare un vincolo di destinazione tale da impedire l'aggressione dei beni coinvolti al fine di soddisfare ragioni estranee ai bisogni familiari”; inoltre non rilevava in senso contrario la circostanza che la carica sociale del fosse venuta meno nel Parte_1 dicembre del 2017 ovvero il fatto che nessuna contestazione gli fosse stata mossa prima della realizzazione dell'atto, in quanto, ai fini del riconoscimento della scientia fraudis, era
“sufficiente che si rappresentasse di poter essere chiamato a Parte_1
pagina 5 di 17 rispondere della perdita di esercizio manifestatasi (formalmente soltanto) nell'ultimo anno del proprio mandato, di cui non poteva non essere a conoscenza (v. doc.
7.02 parte attrice);
1.3.e, il convenuto, del resto, a fronte degli elementi di anomalia dell'operazione sottolineati dalla curatela (nel fondo erano confluiti soltanto beni appartenenti al Parte_1 la coppia al momento dell'atto non aveva figli minori ed era coniugata da 25 anni), non aveva descritto, nemmeno genericamente, quale fosse stata la causa concreta della stessa, potendo perciò presumersi che scopo dell'atto fosse proprio quello di mettere al riparo i propri beni da pretese creditorie, ancorché eventuali.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, il Controparte_1
e proponendo gravame avverso la suddetta sentenza, con
[...] Controparte_3 richiesta di riforma e di conseguente rigetto della domanda proposta dalla curatela fallimentare, per i seguenti motivi:
2.1 “Ingiusta valutazione ed erroneo accertamento, violazione e/o falsa applicazione di norma di legge (con riferimento all'art.2901 c.c.) compiuto dal Giudice di primo grado in sentenza, circa la sussistenza del credito e/o di ragioni creditorie dell'attore in revocatoria, e conseguente declaratoria della legittimazione attiva per la valida proposizione della domanda di revocatoria”.
Secondo l'appellante, la curatela fallimentare non avrebbe potuto ritenersi legittimata a proporre la domanda di revoca, non sussistendo alcuna ragione o aspettativa di credito verso il per inadempimento di questi ai doveri inerenti alla carica di presidente del Parte_1 collegio sindacale della tanto più che il giudizio iscritto al n. 7506/2021 r.g. del CP_1
Tribunale di Firenze non era stato ancora deciso;
il giudice di Prato aveva inoltre male interpretato le risultanze dalla c.t.u. disposta in detto giudizio, oggetto di molteplici censure delle parti;
vi era stata, quindi, da parte del giudice di primo grado, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c.;
2.2 “Ingiusta valutazione ed erroneo accertamento, nonché violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 2901 c.c., compiuto dal Giudice di primo grado in sentenza circa la ritenuta sussistenza del presupposto oggettivo e del presupposto soggettivo per il valido esperimento dell'azione revocatoria”.
Secondo l'appellante, non avrebbero comunque potuto riconoscersi i presupposti oggettivi e soggettivi per l'utile esperimento dell'azione revocatoria;
il Tribunale, in proposito, pagina 6 di 17 si era basato sulle dichiarazioni vaghe e generiche della curatela, non considerando invece, quale circostanza dirimente ai fini della decisione, che il all'epoca del conferimento Parte_1 dei beni nel fondo patrimoniale, non solo aveva cessato la sua carica da diversi mesi ma soprattutto non era stato destinatario di addebiti o censure da parte della compagine amministrativa della perciò, nella profonda e legittima convinzione della correttezza CP_1 del proprio operato, neppure poteva presagire, in data 4.6.2018, una eventuale azione a suo carico;
non esistevano presunzioni contrarie in quanto l'unico elemento portato all'attenzione dalla curatela era rappresentato dalla semplice messa in liquidazione della avvenuta un CP_1 mese prima dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, elemento di per sé insufficiente;
anche a tale riguardo, dunque, emergeva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e
2697 c.c.;
3. Radicatosi il contraddittorio, il , Controparte_1 nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
In tale contesto ha sostenuto che le ragioni poste a base della decisione dal Tribunale di
Prato in punto di legittimazione attiva della curatela dovessero essere confermate “nonostante la medio tempore intervenuta sentenza n. 3290/2024 pubblicata in data 22.10.2024 dal tribunale di Firenze, sezione imprese che, a definizione del giudizio ex art. 146 l.f. r.g. n.
7506/2021, ha respinto in primo grado le domande del fallimento nei confronti degli ex membri del collegio sindacale, e quindi anche del (doc. 39), sentenza che è stata Parte_1 appellata (docc. 40,41)”.
In proposito la parte appellata, richiamato l'appello contenente confutazioni alle valutazioni del Tribunale (discostatosi, tra l'altro, dalle conclusioni del CTU), ha ribadito la sussistenza della propria legittimazione ad agire in revocatoria ex art. 2901 c.c. “essendo stato fornito ampio riscontro, ex art. 2697 cc, della sussistenza di un credito ancorché “litigioso” e ha formulato “per quanto possa occorrere” istanza di sospensione ex art. 337 co. 2 c.p.c..
4. Con ordinanza del 24.5.2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (limitatamente all'unico capo esecutivo costituito dalla condanna alle spese legali) e fissato l'udienza dinanzi al collegio del 2.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, con termine alle parti per note conclusionali fino a 20 giorni prima.
pagina 7 di 17 All'odierna udienza la causa è stata discussa come da retroestesa porzione di verbale e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti formulate nelle note ritualmente depositate.
***
5. L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
È dirimente, infatti, la questione della sopravvenuta negazione, per effetto di sentenza di primo grado, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata esercitata.
5.1 Il credito per il quale l'azione revocatoria è stata accolta è stato ritenuto, nella causa ove esso era disputato, insussistente, con sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Imprese,
n. 3290/2024 pubblicata il 22/10/2024, che ha rigettato la domanda proposta dal
[...]
nei confronti di Parte_2 Parte_1
Ne discende la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del , a nulla CP_1 rilevando, come esso obietta, che si tratti di sentenza non irrevocabile, ma, anzi, impugnata e sub iudice dinanzi a questa stessa Corte territoriale.
Militano in tal senso gli argomenti che seguono.
5.1.a Questa Corte ha già avuto modo, partendo dall'autorità di Cass. SSUU 9440/2004
(che ha fissato per prima il principio di autonomia fra causa revocatoria e causa avente a oggetto il relativo credito), di affermare (App. FI, III, sentenza n. 936/2023 pubblicata il
10.5.2023; App. FI, III, sentenza n. 86/2025 pubblicata il 15.1.2025) che si possono ricavare dalla giurisprudenza di legittimità in materia i seguenti criteri:
1) il credito litigioso è sufficiente per legittimare, in rito, e fondare, nel merito, l'azione pauliana;
2) non v'è, per così dire, comunicazione automatica fra l'accertamento giudiziale del credito nella sua sede naturale e il suo accertamento incidentale a fini di revocatoria, appunto perché non c'è rapporto di pregiudizialità (in senso tecnico giuridico) e non c'è neppure in astratto possibilità di conflitto di giudicati;
3) se il credito fosse escluso nella sua sede naturale in modo irrevocabile (con formazione di giudicato), nella causa ex art. 2901 c.c. sopravverrebbe carenza di interesse, poiché, prendendo le mosse dall'affermazione delle SSUU del 2004 che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria diverrebbe inutile (quantunque non contraddittoria) se il pagina 8 di 17 credito fosse negato nella causa in cui lo si deve accertare, è conseguente che, nel caso inverso
(se cioè l'accertamento irrevocabile dell'inesistenza del credito nella sua sede propria preceda la decisione sull'azione ex art. 2901 c.c.), l'attore in revocatoria perde qualsiasi interesse, non avendo più alcuna utilità a ottenere l'inefficacia dell'atto impugnato;
4) sin quando l'inesistenza del credito non sia irrevocabile, il giudice della causa di revocatoria, pur sciolto da qualsiasi vincolo di pregiudizialità rispetto alla causa ove il credito
è accertato, non perde comunque il potere/dovere di controllare, in via meramente incidentale, se il credito esista, quanto meno nella forma litigiosa, perché il credito litigioso non è solo condizione dell'azione ex art. 2901 c.c., ma anche elemento costitutivo della relativa domanda.
5.1.b Pertanto, il punto dirimente, ai fini dell'azione revocatoria, è stabilire sin quando un credito possa dirsi esistente, pur se nella forma eventuale (e, nella specie, in quella peculiare forma del credito litigioso).
Si potrebbe affermare – ed è quello che la difesa appellata, ancora ora, dà per scontato, laddove pone l'accento sull'appello che ha interposto avverso la sentenza n. 3290/2024 – che il credito litigioso, in quanto credito eventuale, esiste sin quando non sia negato da un accertamento dotato della forza del giudicato sostanziale e che, dunque, non risenta della pronuncia giudiziale contraria che non sia anche irrevocabile.
Si è osservato in quei precedenti e si intende qui confermare che due ordini di ragioni militano in senso contrario:
(-) Una delle conseguenze dell'ipotesi formulata è che la mera pretesa di parte del creditore resterebbe assolutamente insensibile all'accertamento della sua infondatezza contenuto in una sentenza, la quale, pur se non irrevocabile o addirittura gravata, costituisce pur sempre un accertamento giudiziale, ossia, innegabilmente, qualcosa di più della mera contestazione della controparte.
È vero che, per il principio di separatezza fra il giudizio sul credito e quello revocatorio, nei termini delineati dalle SSUU del 2004, nessuno dei due giudizi fa stato, in senso tecnico- giuridico, rispetto all'altro (di qui l'illegittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c.); ma, siccome il giudice della revocatoria ha comunque il compito di accertare, prima di tutto quale elemento di legittimazione della domanda, l'esistenza del credito, pur solo nella forma litigiosa, appare francamente insostenibile che la sentenza che nega il credito resti, nel pagina 9 di 17 giudizio revocatorio, tamquam non esset; ossia, valga né più né meno della mera contestazione del credito a opera della parte.
Utile, sotto tale limitato profilo, il richiamo a Cass. SSUU 10027/2012, che, pur avendo altro oggetto, ha avuto modo di soffermarsi sul valore da riconoscersi alla sentenza di primo grado dopo che la riforma dell'originario art. 282 c.p.c. l'ha resa naturalmente esecutiva. La
S.C., in particolare, ha invitato a considerare che «[…] Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata. […]» (in motivazione, § 8).
Questo principio travalica il tema ivi trattato e può senz'altro essere generalizzato, con la conseguenza che la sentenza di primo grado, proprio per essere la decisione emessa da un giudice all'esito di un giudizio svoltosi nel contraddittorio, ha, rispetto all'oggetto controverso della causa, un valore che, se certo non è quello del giudicato, nondimeno sopravanza e supera quello dell'originaria mera contrapposizione delle parti.
Lo status della sentenza di primo grado, ancorché cresciuto per l'attribuzione a essa dell'esecutività quale accessorio naturale, non si identifica, né si risolve tutto in essa, tanto che la S.C. ha cura di distinguere, da un lato, l'esecuzione provvisoria, dall'altro l'autorità in sé della pronuncia (“giustifica sia l'esecuzione provvisoria … sia l'autorità della sentenza di primo grado”).
In definitiva, la sentenza di primo grado opera, rispetto alla situazione anteriore (di mera contrapposizione di tesi di parte antagoniste), un mutamento nella posizione dei contendenti relativa all'oggetto della causa.
Questa modificazione, inoltre, è intrinseca alla sentenza e se ne deve dunque tener conto non perché quella pronuncia faccia stato (poiché non è irrevocabile), né perché esista un rapporto di pregiudizialità tecnica (che non esiste), ma perché l'effetto minimo connaturato alla sua natura è proprio di sostituirsi (poco importa se non stabilmente, né irrevocabilmente) alla mera contrapposizione delle tesi delle parti.
(-) La sentenza non irrevocabile, invero, è per sua natura portatrice di un accertamento svoltosi nel contraddittorio e può costituire fonte per desumere elementi di valutazione: «Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in pagina 10 di 17 base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova» (così, fra altre,
Cass. sez. 3^ civ. 20.1.2015 n. 840 rv 633913-01).
Del resto, la S.C., laddove ha elaborato, ai fini dell'art. 2901 c.c., la nozione di credito eventuale (litigioso), ha sempre avuto riguardo a fattispecie in cui il credito o non era oggetto di autonomo accertamento giudiziale (a es., Cass. sez. 6^-3 ord. 19.2.2020 n. 4212) o, comunque, era stato giudicato esistente con provvedimento non ancora irrevocabile;
o, infine, era sub iudice, senza che alcuna pronuncia fosse stata ancora emessa (cfr., ad es., Cass. sez. 3^ civ.
5.3.2009 n. 5359, che, nel ricomprendere nel concetto di credito le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, era riferita a un credito riconosciuto con sentenza di primo grado, pur se non definitiva).
Analogamente, laddove la S.C. (sempre sviluppando profili già presenti alle SSUU del
2004) ha fatto riferimento, quale limite del concetto di credito eventuale, a un credito che non appaia prima facie pretestuoso, ha giudicato di casi in cui nessun giudice aveva negato il credito (ad es., Cass. sez. 3^ civ. 15.5.2018 n. 11755, in tema di credito risarcitorio da fatto illecito tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. a fronte della proposizione di denunce-querele per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali che avevano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali nei quali la persona offesa non si era costituita parte civile;
Cass. sez. 2^ civ. 18.7.2008 n. 20002, in tema di credito per restituzione di una somma pagata in conto prezzo dal promissario acquirente di una vendita immobiliare non seguita da contratto definitivo per intervenuta cessione a terzi).
5.1.c Allo stato, dunque, il credito, nella sua forma litigiosa, non sussiste: e ciò, si ribadisce, onde evitare fraintendimenti, non perché la sentenza del Tribunale di Firenze faccia stato in questo processo, ma perché essa, essendo frutto dell'accertamento di un giudice in esito a un processo svoltosi nel contraddittorio delle parti, non può che sostituirsi e sopravanzare la mera prospettazione del creditore e costituire, al contempo, il più efficace accertamento, ancorché provvisorio, dei rispettivi diritti.
pagina 11 di 17 Il collegio ritiene che, agli specifici fini che qui interessano, un credito che un giudice, nel contraddittorio delle parti, abbia accertato essere insussistente, non sia più, ai fini della revocatoria, un credito eventuale.
Altrimenti opinando, vi sarebbe uno squilibrio manifesto nel rapporto fra asserito creditore e preteso debitore, potendo il primo, in sostanza, assoggettare i beni del secondo a vincoli (bene o male discendenti ex se dalla domanda revocatoria, in quanto domanda trascrivibile), nonostante che un giudice, ancorché con sentenza non dotata della particolare stabilità del giudicato, abbia escluso che il credito esista: un concetto di credito eventuale (che di per sé è già frutto di una interpretazione estensiva del testo normativo, che si riferisce solo al credito sottoposto a condizione o termine) che il collegio ritiene di non poter convalidare.
5.1.e Le conseguenze della sopravvenuta esclusione del credito eventuale sono state pure già valutate da questa Corte, i cui argomenti qui possono essere ripetuti (App FI, III, sentenza n. 2495/2023 pubblicata il 13.12.2023, in motivazione al § 6.3; App. FI, III, sentenza n. 86/2025 del 15.1.2025):
“Sopravviene, per tal via, la carenza di legittimazione della parte, la quale, non potendosi più affermare titolare di un credito, neppure eventuale, non è legittimata ad agire ex art. 2901 c.c.-
S'è infatti già rammentato che la S.C. (SSUU 2004 e successive) individua nel credito eventuale, prima di tutto, la posizione minima soggettiva che legittima all'azione revocatoria: al di fuori di essa, l'ordinamento non attribuisce il diritto di azione previsto dall'art. 2901 c.c.-
La legittimazione, in quanto condizione dell'azione, può mancare all'inizio della causa, ma deve inderogabilmente sussistere al momento della decisione, sicché la sua sopravvenuta carenza impedisce una pronuncia di merito;
con la conseguenza – preme puntualizzare, onde non ne seguano malintesi - che l'eventuale giudicato sarà qui solo formale, come per tutte le pronunce di rito;
e che, ove in futuro la parte asseritamente creditrice riacquisti la legittimazione, ben potrà tutelarsi con una nuova azione revocatoria.
In definitiva, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda va dichiarata inammissibile, per carenza di legittimazione a coltivarla ulteriormente”.
5.2 Alcune considerazioni si impongono rispetto al precedente di legittimità citato nelle note conclusionali di parte appellata, ovvero Cass. 30106/2024.
pagina 12 di 17 In primis, come riportato nella pronuncia della S.C., anche in quel caso il giudice a quo aveva ritenuto, in via di principio, che «un provvedimento giudiziale che, pur se di primo grado, neghi il credito, è idoneo, con la sua autorità, a degradare la pretesa della banca al di sotto della figura del credito eventuale, concetto che, di origine pretoria, non può superare il contrario accertamento di un giudicecosì; come l'aspettativa, alla quale si è ricollegata la banca nella memoria ex art. 101 co. 2^ c.p.c., non esiste più dinanzi a un risultato giudiziale negativo, pur se non irrevocabile»; e tuttavia, nello specifico caso, si era tenuto conto del fatto che «una specifica valutazione del giudice dell'impugnazione è a sua volta idonea, a seconda del suo contenuto, a superare, ai presenti fini, l'accertamento del primo giudice». In particolare, la Corte d'Appello traeva elementi di valutazione in ordine all'accertamento incidentale del credito ex art. 2901 c.c. dall'ordinanza del giudice dell'impugnazione della causa sul credito che aveva sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado, «per il fatto di contenere una «delibazione del merito della causa e, in particolare, dalla individuazione di quello che appare un vero e proprio errore compiuto dal Tribunale nel recepire le conclusioni della c.t.u.».
Tale peculiarità è del tutto assente nel caso di cui si controverte.
In secondo luogo, pur avendo la S.C. richiamato le alternative a disposizione del “giudice della causa pregiudicata” allorquando “la causa pregiudicante sia stata decisa in primo grado e penda su di essa il giudizio di impugnazione” (osservando in particolare che, in base all'art. 337, comma 2, c.p.c., il giudice “non essendo obbligato a sospendere il giudizio, ha un ventaglio di opzioni: a) sospenderlo in attesa dell'esito dell'impugnazione, sorreggendo la decisione con una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo (Cass. n. 16051 del 18/05/2022); b) conformarsi alla decisione impugnata;
c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione”) per poi concludere che “Il giudice a quo ha deciso in modo difforme rispetto al giudice della sentenza che, secondo quanto prospettato, avrebbe dovuto assumere valenza pregiudicante ed ha motivato ampiamente ed idoneamente circa le ragioni di detta differente valutazione”, non può mancarsi di ribadire come difetti, in verità, un vero e proprio rapporto di pregiudizialità tra il giudizio sul credito e quello revocatorio.
pagina 13 di 17 Ritiene perciò questo collegio che non possa, a ben vedere, richiamarsi nella fattispecie il disposto dell'art. 337, comma 2, c.p.c., ossia la norma per cui “Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata”, e che quindi non possa trovare accoglimento la richiesta di parte appellata di sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito di quello di appello avverso la decisione del Tribunale di Firenze.
Ove anche volesse opinarsi diversamente, non ricorrerebbero, comunque, sempre ad avviso di questa Corte, gli estremi per una sospensione, dal momento che la pronuncia del
Tribunale di Firenze risulta sorretta da motivazione apparentemente priva, in sé, di lacune di vizi logici o giuridici e che, a parte l'indistinto richiamo ai paragrafi dell'atto di appello interposto contro la medesima sentenza, non sono stati messi in luce, negli scritti difensivi di parte appellata, elementi in grado di dimostrare, con immediata evidenza, l'erroneità del decisum; perciò, non è dato intravedere un esito senz'altro favorevole dell'impugnativa proposta dal fallimento, il che, anche solo sotto un profilo di opportunità, induce a non esercitare il potere di sospensione.
5.3 Ne segue che la sentenza di primo grado va riformata e la domanda revocatoria dichiarata inammissibile, per la sopravvenuta carenza di legittimazione del
[...]
, assorbito il merito delle impugnazioni. Controparte_1
6. Resta la regolazione delle spese.
6.1 Poiché la ragione della riforma della sentenza consiste in una circostanza sopravvenuta al primo grado, si rende necessario delibare virtualmente i mezzi di appello, al fine di disporre dei necessari complessivi elementi di giudizio.
I motivi di appello, da questo punto di vista, sono infondati.
Essi sono in buona parte affidati alle medesime considerazioni svolte in primo grado dal e non si confrontano, quindi, in modo esauriente, con le specifiche argomentazioni Parte_1 contenute nella sentenza impugnata.
6.1.a Sulla questione della legittimazione ad agire della curatela, la stessa (prima della decisione di rigetto della domanda ex art. 146 L.F. assunta dal Tribunale di Firenze) indubbiamente sussisteva.
Sul punto, il giudice di primo grado, dopo avere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla sufficienza, a tali fini, di un credito litigioso, salvo il pagina 14 di 17 caso di manifesta pretestuosità del titolo invocato a legittimazione dell'azione, ha indicato in dettaglio i motivi per cui la pretesa creditoria di natura risarcitoria coltivata in giudizio dal fallimento non potesse considerarsi manifestamente pretestuosa alla luce degli elementi all'epoca disponibili ed apprezzabili.
Sotto questo profilo nulla ha contrapposto l'appellante, il quale si è limitato semplicemente a ribadire l'ovvia (ma ininfluente) circostanza che il credito era ancora sub iudice dinanzi al Tribunale di Firenze e in quella sede contestato, al pari delle risultanze della c.t.u. già ivi svoltasi.
L'ulteriore assunto dell'inesistenza del credito alla data dell'atto dispositivo, perché “la prima contestazione è pervenuta al Dott. solo nel Giugno 2021 (con la notifica Parte_1 dell'atto di citazione R.G. n.7506/2021)” (pag. 11 atto di appello) è manifestamente infondato:
è palese infatti che un conto è la data di insorgenza del credito risarcitorio fatto valere (che il
Tribunale ha motivatamente fatto risalire ad epoca antecedente al 4 giugno 2018), un altro la data della prima contestazione delle condotte asseritamente causative del danno.
6.1.b Anche le doglianze relative alla ritenuta sussistenza dell'eventus damni e della scientia fraudis non hanno pregio.
Asserire che “per quanto concerne il primo, se anche sussiste una variazione qualitativa e/o quantitativa dei beni del Dott. detta variazione è avvenuta ben Parte_1 prima di qualsivoglia contestazione da parte della Curatela fallimentare stante anche mancanza di qualsivoglia rilievo anche da parte del legale rappresentante della CP
, pertanto è del tutto irrilevante che sussista o meno nei confronti di parte attrice”
[...]
(pag. 11 atto di appello) significa confondere ancora una volta due piani distinti: il pregiudizio che l'atto, in tesi, avrebbe arrecato alle ragioni del creditore restava tale per le ragioni spiegate dal Tribunale, a nulla rilevando che all'epoca del suo compimento non fossero state ancora mosse contestazioni all'operato del (v. la motivazione a pag. 7 della sentenza Parte_1 appellata, ove si legge che “la costituzione del fondo comporta che l'immobile oggetto di causa sia stato distolto dalla garanzia patrimoniale posta a presidio delle ragioni della società fallita, senza alcuna contropartita, provocando maggiore incertezza e difficoltà della soddisfazione dei creditori a causa dell'assottigliamento del patrimonio del debitore. Sul punto, non assume nessun rilievo che la costituzione del fondo sia avvenuta prima che la creditrice abbia fatto valere le proprie ragioni nei confronti del debitore. Ed, invero, ciò che
pagina 15 di 17 deve essere valutato è l'astratta pericolosità dell'atto rispetto alle ragioni del creditore, senza che in merito assuma alcuna importanza il comportamento tenuto da quest'ultimo”).
Circa il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, le censure dell'appellante sono, ancora una volta, incentrate sull'aspetto della mancata contestazione di condotte suscettibili di rilevare quali fonte di responsabilità del all'epoca del conferimento dei beni nel Parte_1 fondo patrimoniale. E tuttavia, l'aspetto in questione è irrilevante anche da tale punto di vista, giacché, nella prospettazione del fallimento attore, quelle condotte (sussistenti o meno era compito del Tribunale di Firenze stabilirlo) si erano già consumate, al pari del danno in ipotesi da esse derivante;
sicché, al netto del mero convincimento soggettivo del disponente
(in quanto tale irrilevante), non è esatto dire che, nella situazione rappresentata, l'appellante non potesse figurarsi l'eventualità di essere chiamato a rispondere del danno e che, quindi, non potesse rappresentarsi che l'atto dispositivo avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.
In proposito il Tribunale ha osservato che “Ai fini del riconoscimento della scientia fraudis, alla luce dei principi appena illustrati, è…sufficiente che si Parte_1 rappresentasse di poter essere chiamato a rispondere della perdita di esercizio manifestatasi (formalmente soltanto) nell'ultimo anno del proprio mandato, di cui non poteva non essere a conoscenza (v. doc.
7.02 parte attrice)”, affermazione, quest'ultima, non specificamente censurata.
Non è vero, in ultimo, che l'unico elemento di sospetto portato alla attenzione dalla curatela con riguardo all'operazione sarebbe consistito nella “semplice messa in liquidazione Cont della avvenuta un mese prima dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale”, in quanto plurimi, viceversa, sono stati gli elementi sottolineati dal fallimento a riprova dell'assenza di una effettiva necessità di costituzione del fondo, i principali dei quali sono stati richiamati in sentenza (cfr. pag. 9, là dove si osserva: “Del resto, la parte convenuta non ha descritto nemmeno genericamente quale sia stata la causa concreta dell'operazione del 4 giugno
2018, con la conseguenza che è legittimo presumere che lo scopo dell'atto sia stato proprio quello di mettere al riparo i propri beni da pretese creditorie, ancorché eventuali. Al riguardo, d'altronde, parte attrice ha documentato che nel fondo patrimoniale costituito da
e sono confluiti soltanto beni appartenenti al primo, Parte_1 Controparte_3 che la coppia non al momento dell'atto non aveva figli minori ed era coniugata da 25 anni
(doc. 22 e 23 parte attrice)”).
pagina 16 di 17 6.3 Resta fermo, dunque, che solo la sopravvenuta decisione del Tribunale di Firenze, successiva anche alla proposizione dell'appello da parte del ha determinato il venir Parte_1 meno della legittimazione per l'azione revocatoria, altrimenti sussistente sino alla pronuncia di detto Tribunale;
e che, nel merito, la sentenza avrebbe meritato conferma.
Si ritiene, dunque, che vengano meno, sul piano di causalità della lite, le ragioni per considerare soccombente il , così che le spese di entrambi i gradi possono essere CP_1 integralmente compensate, tenuto altresì conto che finanche nelle note conclusionali del presente grado di giudizio l'appellante ha inteso sostenere l'originaria fondatezza del proprio gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitiva-mente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in totale riforma della sentenza n. 432/2024 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 27/05/2024, dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di legittimazione, la domanda revocatoria proposta dal;
Controparte_1
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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