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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 196/2025 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
COSTANZO FRANCESCA SOFIA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
[...]
Controparte_1
-Appellati-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Il ha appellato, con ricorso depositato in data Parte_1
25.4.2025, la sentenza n. 1212/2024 emessa dal Tribunale di Locri in data 25.10.2024, con la quale l'ente appellante veniva condannato - previo accertamento del diritto del dipendente
, operaio idraulico forestale, al superiore inquadramento di operaio specializzato CP_1 liv V e previo rigetto della domanda di manleva spiegata nei confronti della Controparte_1 – al pagamento nei confronti del dipendente delle differenze retributive nel periodo dal 2014 al
2017, con condanna del alle spese di lite nei confronti del e compensazione Parte_1 CP_1 delle stesse nei confronti della . Controparte_1
Con decreto del 6.5.2025, ritualmente comunicato all'appellante, è stata fissata udienza di discussione nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Gli appellati e non si sono costituiti in giudizio e né in atti vi è CP_1 Controparte_1 prova della notifica agli stessi del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza.
Non risultano depositate note di trattazione scritta nel termine assegnato con il decreto ex art
127 ter cpc
***
Il ricorso in appello è improcedibile.
Le parti appellate non risultano costituite e né l'appellante ha fornito la prova della notifica del ricorso di appello e del decreto di fissazione di prima udienza.
Sul punto, è noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20604 del
2008 hanno statuito che “ nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”(conf. tra le molte,
Cass.lav. n. 1721 del 23.1.2009).
Stante la mancata costituzione delle parti appellate, resa impossibile dall' omessa instaurazione del contraddittorio, non vi è pronuncia sulle spese di lite, mentre ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1
e , avverso la sentenza n. 1212/2024 del Giudice del lavoro CP_1 Controparte_1 di Locri, pubblicata in data 25/10/2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 196/2025 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
COSTANZO FRANCESCA SOFIA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
[...]
Controparte_1
-Appellati-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Il ha appellato, con ricorso depositato in data Parte_1
25.4.2025, la sentenza n. 1212/2024 emessa dal Tribunale di Locri in data 25.10.2024, con la quale l'ente appellante veniva condannato - previo accertamento del diritto del dipendente
, operaio idraulico forestale, al superiore inquadramento di operaio specializzato CP_1 liv V e previo rigetto della domanda di manleva spiegata nei confronti della Controparte_1 – al pagamento nei confronti del dipendente delle differenze retributive nel periodo dal 2014 al
2017, con condanna del alle spese di lite nei confronti del e compensazione Parte_1 CP_1 delle stesse nei confronti della . Controparte_1
Con decreto del 6.5.2025, ritualmente comunicato all'appellante, è stata fissata udienza di discussione nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Gli appellati e non si sono costituiti in giudizio e né in atti vi è CP_1 Controparte_1 prova della notifica agli stessi del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza.
Non risultano depositate note di trattazione scritta nel termine assegnato con il decreto ex art
127 ter cpc
***
Il ricorso in appello è improcedibile.
Le parti appellate non risultano costituite e né l'appellante ha fornito la prova della notifica del ricorso di appello e del decreto di fissazione di prima udienza.
Sul punto, è noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20604 del
2008 hanno statuito che “ nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”(conf. tra le molte,
Cass.lav. n. 1721 del 23.1.2009).
Stante la mancata costituzione delle parti appellate, resa impossibile dall' omessa instaurazione del contraddittorio, non vi è pronuncia sulle spese di lite, mentre ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1
e , avverso la sentenza n. 1212/2024 del Giudice del lavoro CP_1 Controparte_1 di Locri, pubblicata in data 25/10/2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Dott.ssa Marialuisa Crucitti