Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01892/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2025, proposto da
-OMISSIS- di amministratore di sostegno di -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Calogero Alessio Russo Facciazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gioiosa Marea e Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti, in ordine all'istanza presentata dalla ricorrente, in nome e per conto di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, relativa alla predisposizione del “Progetto Individuale per la persona disabile” ex art. 14, Legge n. 328/2000;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa IA VE, nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS--OMISSIS-ai sensi dell’art. 3, co. 3, della l.n. 104/92, con istanza del -OMISSIS-ha chiesto al Comune di Gioiosa Marea e all'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, la predisposizione del progetto individuale ex art. 14, della l.n. 328/00.
Alla presentazione dell'istanza non seguiva alcuna comunicazione da parte delle amministrazioni, né alcuna risposta di accoglimento o di rigetto.
2. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha, quindi, chiesto, vinte le spese, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in ordine all'istanza presentata.
3. Le Amministrazioni pur ritualmente intimate non si sono costituite.
4. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Preliminarmente, va affermata la giurisdizione di questo giudice trattandosi, nella specie, di controversia afferente a pubblici servizi socio-sanitari di congiunta competenza A.S.L. - Comune, di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. (v. in proposito, T.A.R. Sicilia Palermo, III, 29/3/2019, n. 926)
6. Nel merito il ricorso è fondato.
Dagli atti di causa emerge come le amministrazioni intimate, a fronte di uno specifico obbligo di predisporre il progetto individuale per la persona disabile ex artt. 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328 e 91 della L.R. Sicilia 12 maggio 2010, n. 11, in violazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, non hanno concluso il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
L’art. 14 della l. n. 328/2000, nel prevedere che “ i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale ”, delinea un atto complesso di tipo diseguale, in cui sotto il profilo procedimentale e sostanziale, è assegnato un ruolo differenziato ai predetti Enti, dovendosi attribuire, ex art. 6 della legge n. 328/2008, una posizione preponderante all’ente territoriale, il Comune, cui sono affidate le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n.667 del 2020).
Le norme suindicate consentono di sussumere il progetto individuale tra gli atti complessi esterni e diseguali che, pur implicando la legittimazione a resistere di entrambe le amministrazioni che concorrono alla sua adozione (Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 2261 del 2025; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 ottobre 2024, n.1505;T.A.R. Torino, Sez. II, 10 gennaio 2017, n. 42; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 16 gennaio 2013, n. 326), concentrano in capo all’amministrazione procedente, nel caso di specie, il Comune di Gioiosa Marea, l’obbligo di superare gli arresti procedimentali e di dare impulso concreto alla conclusione del procedimento;
Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Gioiosa Marea e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina intimate a cui va ordinato di provvedere, “d’intesa” e ciascuno per la parte di propria competenza, sull’istanza presentata da parte ricorrente con un provvedimento conclusivo, espresso e motivato, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura dell’interessata, se anteriore, della presente sentenza.
6. Le spese del giudizio, seguono come di regola la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, anche tenuto conto della non particolare complessità del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna le amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dell’avv. Calogero Alessio Russo Facciazza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
IA VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VE | OR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.