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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 370 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Palermo, via Volturno, n. 25, presso lo studio dell'Avv.to Paolo Seminara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Palermo, piazza San F.sco di Paola n. 47, presso lo studio dell'Avv.to
Debora Zaccaria, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti appellata-appellante incidentale
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
31.3.2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO e IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto l'appello di avverso la sentenza n. Parte_1
2257/2019, emessa dal Gdp di Palermo il 21.06.2019, con cui veniva rigettata l'opposizione dell'appellante avverso l'atto di precetto intimatole da CP_1
per il recupero della somma di € 1.996,98, pari all'ammontare dei contributi
[...] per il mantenimento dei figli dovuti dalla sig.ra in forza del provvedimento di Pt_1 separazione consensuale omologata dal Tribunale di Palermo. L'appellante imputa al
Gdp di non avere tenuto conto dell'accordo di cui alla scrittura privata del 19.1.2017, con cui le parti avevano previsto, a modifica del verbale di separazione consensuale, la sospensione temporanea dell'onere di corresponsione dell'assegno di mantenimento ai figli posto a carico della fino all'estinzione del finanziamento acceso nel 2016 Pt_1
(con pagamento dell'ultima rata previsto per il 20.1.2023), nell'ottica del riequilibrio delle condizioni economiche dei coniugi.
Si è costituito il , chiedendo, preliminarmente, il rigetto dell'appello, in CP_1 quanto inammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c., e, in via incidentale, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la scrittura privata del
19.01.2017, affetta a suo dire da nullità, in quanto comportante rinuncia, della Pt_1 alla corresponsione dell'assegno di mantenimento ai figli;
in subordine, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, giacché, come correttamente statuito dal Gdp, la sospensione del pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli doveva ritenersi cessata nel marzo 2017, stante l'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento
(come dichiarato dall'appellante in sede di interrogatorio formale all'udienza del
13.7.2018).
La causa, frattanto assegnata allo scrivente, subentrato nella titolarità del fascicolo in data 18.5.2023, è stata presa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 10.4.2025.
* * * * *
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata indicazione specifica dei motivi di gravame (art. 342 c.p.c.). Come si vedrà, l'atto di appello contiene l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici per i quali si chiede la riforma, soddisfacendo tutti i requisiti prescritti dalla legge per il suo utile confezionamento.
* * * * *
Detto ciò, l'ordine di priorità logico-giuridica impone di muovere dall'appello incidentale sollevato dal in ordine alla nullità dell'accordo del 19.1.2017 CP_1
Condividendo quanto affermato dal Gdp, l'invocata nullità della scrittura allegata al verbale di separazione consensuale del 19.1.2017 è infondata;
l'accordo, infatti, va inserito all'interno di una valutazione complessiva della situazione patrimoniale esistente tra i coniugi, non incidendo in alcun modo su diritti indisponibili, come erroneamente eccepito dall'appellato. Con la stessa, invero, i coniugi hanno inteso integrare le condizioni economiche della separazione in sede giudiziale, sospendendo, solo temporaneamente, l'onere del contributo al mantenimento dei figli posto a carico dell'appellante, e prevedendo l'impegno del a non pretendere la CP_1 corresponsione di detta somma per un certo periodo (dall'omologa fino al 20.01.2023, data dell'ultimo pagamento ratele del finanziamento accesso dalla moglie), ciò onde riequilibrare le condizioni economiche. La scrittura in atti, perciò, non esenta sine die
l'appellante dal pagamento del mantenimento, né tampoco incide su diritti indisponibili, essendo stata, l'obbligazione di pagamento della Pt_1 volontariamente assunta dall'altro genitore, che ha preso atto delle difficoltà economiche della moglie per il solo periodo suddetto.
* * * * *
Ciò chiarito, in merito all'appello principale, è circostanza pacifica che le parti, in data 19.1.2017, addivenivano ad una scrittura di verità con cui, a modifica dell'art. 6 del verbale di separazione consensuale del 19.01.2017, sottoscritto avanti al Tribunale di
Palermo, convennero di sospendere il pagamento a carico della dell'assegno di Pt_1 mantenimento per la prole di € 300,00 mensili, “fino alla data del 20.01.23 ossia fino a quando la Sig.ra non avrà finito di pagare le rate del finanziamento richiesto all'istituto Parte_1 che la vede impegnata al pagamento della rata mensile di € 300,00 e ciò ai fini del riequilibrio CP_2 delle condizioni economiche delle parti”. È altrettanto pacifico, come dichiarato dalla in sede di interrogatorio formale, che tale finanziamento, contratto il 13.1.2016 Pt_1
(con pagamento ultima rata il 21.1.2023), veniva estinto anticipatamente dalla stessa, per essere poi ricostituito in vista di altre esigenze personali (come si ricava dalla documentazione allegata e dal secondo finanziamento del 10.4.2017, accesso a suo nome).
Tali le premesse in fatto, il Tribunale ritiene che il Gdp abbia errato nel dare esclusiva rilevanza all'estinzione anticipata del finanziamento additato dall'accordo del
2017 quale presupposto per la sospensione dell'obbligazione di mantenimento, laddove, dalla lettura dell'accordo stesso, emerge pianamente come la volontà delle parti fosse anzitutto di riequilibrare le situazioni patrimoniali dei coniugi alla luce delle difficili condizioni economiche della segnate dagli impegni connessi al menzionato Pt_1 finanziamento ed a cui venne incontro il . In quest'ottica, per quanto sia vero CP_1 che il finanziamento del 2016 (citato nell'accordo) fu formalmente estinto, in ogni caso un finanziamento la continuò a pagarlo (di importo pure maggiore), Pt_1 persistendo in tal modo la sopportazione da parte sua di un onere economico, e dunque permanendo la situazione di squilibrio tra i coniugi (come dalla stessa dichiarato e come emerge dalla documentazione allegata). Per tale motivo, non può condividersi la visione formalistica adottata dal giudice di pace: che non ha tenuto conto del fatto che il peso economico a carico della Pt_1
(connesso, al tempo della sottoscrizione dell'accordo, al finanziamento del 2016) proseguiva comunque ma sotto nome diverso, sicché, se la causa concreta dell'accordo era quella di riequilibrare le situazioni economiche delle parti e di compensare l'onere economico con altre previsioni, non si può parlare di carenza dei presupposti sottesi all'accordo. Anzi, proprio il permanere delle rate del secondo finanziamento, formalmente diverso dal primo, è indice del persistere dei presupposti per cui l'accordo ha avuto origine, dimodoché una soluzione contraria si porrebbe in contrasto con la causa (in concreto) della scrittura privata stipulata tra le parti. Naturalmente, simile soluzione trova accoglimento solo perché trattasi di contributi al mantenimento scaduti nel 2017 (da aprile a settembre), e cioè anteriori al 20.1.2023, non potendosi tollerare uno spostamento in avanti, e più in là nel tempo, della sospensione dell'obbligo di contribuzione della Pt_1
* * * * *
L'appello va, quindi, accolto, sicché, a modifica parziale della sentenza di primo grado, va dichiarata e accertata la validità della scrittura privata stipulata tra le parti in data 19.1.2017, con la relativa sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate di mantenimento fino al 20.1 2023. In difetto di un motivo di appello concernente il capo sulle spese liquidate dal Gdp, queste rimarranno ferme.
Le spese del presente grado vanno, invece, poste a carico del soccombente (e vanno liquidate ai sensi delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, in Parte_1 riforma del capo primo della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 2257/2019, oggi impugnata, annulla l'atto di precetto notificato il 04.10.2017 da , Controparte_1 accertando e dichiarando la validità e l'efficacia della scrittura privata stipulata tra le parti il 19.1.2017 con sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate di mantenimento posto a carico dell'odierna appellante fino al 20.1 2023; Pt_1 conferma per il resto la sentenza di primo grado;
condanna parte appellata alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellante, che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva.
Così deciso in Palermo, il 10 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 370 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Palermo, via Volturno, n. 25, presso lo studio dell'Avv.to Paolo Seminara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Palermo, piazza San F.sco di Paola n. 47, presso lo studio dell'Avv.to
Debora Zaccaria, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti appellata-appellante incidentale
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
31.3.2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO e IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto l'appello di avverso la sentenza n. Parte_1
2257/2019, emessa dal Gdp di Palermo il 21.06.2019, con cui veniva rigettata l'opposizione dell'appellante avverso l'atto di precetto intimatole da CP_1
per il recupero della somma di € 1.996,98, pari all'ammontare dei contributi
[...] per il mantenimento dei figli dovuti dalla sig.ra in forza del provvedimento di Pt_1 separazione consensuale omologata dal Tribunale di Palermo. L'appellante imputa al
Gdp di non avere tenuto conto dell'accordo di cui alla scrittura privata del 19.1.2017, con cui le parti avevano previsto, a modifica del verbale di separazione consensuale, la sospensione temporanea dell'onere di corresponsione dell'assegno di mantenimento ai figli posto a carico della fino all'estinzione del finanziamento acceso nel 2016 Pt_1
(con pagamento dell'ultima rata previsto per il 20.1.2023), nell'ottica del riequilibrio delle condizioni economiche dei coniugi.
Si è costituito il , chiedendo, preliminarmente, il rigetto dell'appello, in CP_1 quanto inammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c., e, in via incidentale, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la scrittura privata del
19.01.2017, affetta a suo dire da nullità, in quanto comportante rinuncia, della Pt_1 alla corresponsione dell'assegno di mantenimento ai figli;
in subordine, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, giacché, come correttamente statuito dal Gdp, la sospensione del pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli doveva ritenersi cessata nel marzo 2017, stante l'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento
(come dichiarato dall'appellante in sede di interrogatorio formale all'udienza del
13.7.2018).
La causa, frattanto assegnata allo scrivente, subentrato nella titolarità del fascicolo in data 18.5.2023, è stata presa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 10.4.2025.
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Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata indicazione specifica dei motivi di gravame (art. 342 c.p.c.). Come si vedrà, l'atto di appello contiene l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici per i quali si chiede la riforma, soddisfacendo tutti i requisiti prescritti dalla legge per il suo utile confezionamento.
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Detto ciò, l'ordine di priorità logico-giuridica impone di muovere dall'appello incidentale sollevato dal in ordine alla nullità dell'accordo del 19.1.2017 CP_1
Condividendo quanto affermato dal Gdp, l'invocata nullità della scrittura allegata al verbale di separazione consensuale del 19.1.2017 è infondata;
l'accordo, infatti, va inserito all'interno di una valutazione complessiva della situazione patrimoniale esistente tra i coniugi, non incidendo in alcun modo su diritti indisponibili, come erroneamente eccepito dall'appellato. Con la stessa, invero, i coniugi hanno inteso integrare le condizioni economiche della separazione in sede giudiziale, sospendendo, solo temporaneamente, l'onere del contributo al mantenimento dei figli posto a carico dell'appellante, e prevedendo l'impegno del a non pretendere la CP_1 corresponsione di detta somma per un certo periodo (dall'omologa fino al 20.01.2023, data dell'ultimo pagamento ratele del finanziamento accesso dalla moglie), ciò onde riequilibrare le condizioni economiche. La scrittura in atti, perciò, non esenta sine die
l'appellante dal pagamento del mantenimento, né tampoco incide su diritti indisponibili, essendo stata, l'obbligazione di pagamento della Pt_1 volontariamente assunta dall'altro genitore, che ha preso atto delle difficoltà economiche della moglie per il solo periodo suddetto.
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Ciò chiarito, in merito all'appello principale, è circostanza pacifica che le parti, in data 19.1.2017, addivenivano ad una scrittura di verità con cui, a modifica dell'art. 6 del verbale di separazione consensuale del 19.01.2017, sottoscritto avanti al Tribunale di
Palermo, convennero di sospendere il pagamento a carico della dell'assegno di Pt_1 mantenimento per la prole di € 300,00 mensili, “fino alla data del 20.01.23 ossia fino a quando la Sig.ra non avrà finito di pagare le rate del finanziamento richiesto all'istituto Parte_1 che la vede impegnata al pagamento della rata mensile di € 300,00 e ciò ai fini del riequilibrio CP_2 delle condizioni economiche delle parti”. È altrettanto pacifico, come dichiarato dalla in sede di interrogatorio formale, che tale finanziamento, contratto il 13.1.2016 Pt_1
(con pagamento ultima rata il 21.1.2023), veniva estinto anticipatamente dalla stessa, per essere poi ricostituito in vista di altre esigenze personali (come si ricava dalla documentazione allegata e dal secondo finanziamento del 10.4.2017, accesso a suo nome).
Tali le premesse in fatto, il Tribunale ritiene che il Gdp abbia errato nel dare esclusiva rilevanza all'estinzione anticipata del finanziamento additato dall'accordo del
2017 quale presupposto per la sospensione dell'obbligazione di mantenimento, laddove, dalla lettura dell'accordo stesso, emerge pianamente come la volontà delle parti fosse anzitutto di riequilibrare le situazioni patrimoniali dei coniugi alla luce delle difficili condizioni economiche della segnate dagli impegni connessi al menzionato Pt_1 finanziamento ed a cui venne incontro il . In quest'ottica, per quanto sia vero CP_1 che il finanziamento del 2016 (citato nell'accordo) fu formalmente estinto, in ogni caso un finanziamento la continuò a pagarlo (di importo pure maggiore), Pt_1 persistendo in tal modo la sopportazione da parte sua di un onere economico, e dunque permanendo la situazione di squilibrio tra i coniugi (come dalla stessa dichiarato e come emerge dalla documentazione allegata). Per tale motivo, non può condividersi la visione formalistica adottata dal giudice di pace: che non ha tenuto conto del fatto che il peso economico a carico della Pt_1
(connesso, al tempo della sottoscrizione dell'accordo, al finanziamento del 2016) proseguiva comunque ma sotto nome diverso, sicché, se la causa concreta dell'accordo era quella di riequilibrare le situazioni economiche delle parti e di compensare l'onere economico con altre previsioni, non si può parlare di carenza dei presupposti sottesi all'accordo. Anzi, proprio il permanere delle rate del secondo finanziamento, formalmente diverso dal primo, è indice del persistere dei presupposti per cui l'accordo ha avuto origine, dimodoché una soluzione contraria si porrebbe in contrasto con la causa (in concreto) della scrittura privata stipulata tra le parti. Naturalmente, simile soluzione trova accoglimento solo perché trattasi di contributi al mantenimento scaduti nel 2017 (da aprile a settembre), e cioè anteriori al 20.1.2023, non potendosi tollerare uno spostamento in avanti, e più in là nel tempo, della sospensione dell'obbligo di contribuzione della Pt_1
* * * * *
L'appello va, quindi, accolto, sicché, a modifica parziale della sentenza di primo grado, va dichiarata e accertata la validità della scrittura privata stipulata tra le parti in data 19.1.2017, con la relativa sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate di mantenimento fino al 20.1 2023. In difetto di un motivo di appello concernente il capo sulle spese liquidate dal Gdp, queste rimarranno ferme.
Le spese del presente grado vanno, invece, poste a carico del soccombente (e vanno liquidate ai sensi delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, in Parte_1 riforma del capo primo della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 2257/2019, oggi impugnata, annulla l'atto di precetto notificato il 04.10.2017 da , Controparte_1 accertando e dichiarando la validità e l'efficacia della scrittura privata stipulata tra le parti il 19.1.2017 con sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate di mantenimento posto a carico dell'odierna appellante fino al 20.1 2023; Pt_1 conferma per il resto la sentenza di primo grado;
condanna parte appellata alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellante, che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva.
Così deciso in Palermo, il 10 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi