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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/09/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 35/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 settembre 2025 ad ore Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso tramite collegamento da remoto l'avv. GIANNATTASIO SALVATORE per parte ricorrente.
È altresì comparsa la dott.ssa per parte resistente. Per_1
L'avv. di parte ricorrente si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo ritualmente notificato, nelle cui conclusioni insiste.
Contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da parte resistente nella comparsa di risposta.
Parte resistente si riporta alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, nel cui contenuto tutto insiste.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 17.02.
pagina 1 di 7 Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 35/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e dell'avv. GIANNATTASIO SALVATORE ( VIA SALVADOR ALLENDE 36/A CASTELLAMMARE DI C.F._2
STABIA, elettivamente domiciliato in VIA SALVADOR ALLENDE 36/A 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA presso il difensore avv. GIANNATTASIO ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente, docente che nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato servizio con contratto a tempo determinato dal 26.10.2020 al 5.06.2021 (ore lavorate 18 settimanali) e nell'anno scolastico pagina 3 di 7 2021/2022 con due contratti a tempo determinato dal 23.09.2021 al 13.10.2021 e dal 14.10.2021 all'8.12.2021 (ore lavorate 18 settimanali) per un totale di 297 giorni di servizio, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2021 e dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, con condanna di controparte al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in € 1.752,55 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituito in giudizio il del , anche per i suoi organi interni Controparte_1 CP_1
( Controparte_2 Controparte_3
) chiedendo il rigetto del ricorso deducendo che il personale con
[...]
contratti per supplenze brevi e saltuarie resterebbe escluso dalla retribuzione secondo quanto disposto dal comma 3 art. 4 legge 124/99, dalla Circolare ministeriale 14/04/2000 n. 118, e dalla successiva nota del 17/12/12 ed eccependo l'erroneità dei conteggi di parte ricorrente. CP_4
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza odierna del 30 settembre 2025, all'esito della discussione delle parti, viene decisa con motivazione contestuale.
2.
La domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Il compenso deve essere corrisposto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di pagina 4 di 7 servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Sostiene il che il compenso non spetterebbe ai supplenti c.d. brevi e saltuari, quale la CP_1
ricorrente.
Rileva sul punto, e ne deve essere fatta applicazione ai fini della decisione, quanto già ritenuto dalla
Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018, che questo giudicante condivide, secondo cui "le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il CP_1
chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese” Ad avviso della Corte, infatti, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario”.
3.
Venendo al caso di specie, è pacifico e documentato che il resistente non ha corrisposto CP_1
l'emolumento reclamato per i periodi in cui il ricorrente ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente in relazione agli incarichi di supplenze pagina 5 di 7 temporanee dedotti, per i periodi indicati in ricorso.
4.
In relazione al quantum debeatur, le eccezioni sollevate genericamente sul punto da parte resistente non meritano accoglimento in quanto i calcoli della voce retribuzione professionale docente, sono stati effettuati proporzionalmente in base al numero delle giornate lavorate, tenendo conto dell'orario effettivamente svolto (orario completo per entrambe le annualità scolastiche).
I conteggi svolti da parte ricorrente risultano corretti e rispettosi dei parametri stabiliti dal CCNL.
Segnatamente, alla Tabella 4 allegata al CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, denominata
"AUMENTI RETRIBUZIONI PROFESSIONALE DOCENTI" la Retribuzione professionale per docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni al 1.1.2004 era pari ad euro 154,82, aumentata di 9,18 euro al 01.01.2006 e dunque al 01.01.2006 pari ad euro 164,00 fino al 28.02.2018.
Ai sensi della Tabella E1.1 allegata al CCNL Scuola 2016/2018 per docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni l'incremento della retribuzione professionale docente, dal 1.3.2018, è pari ad euro 10,50 e dunque in totale 164,00 + 10,50= 174,50 euro mensili.
La misura della Rpd, dunque, fino al 28.02.2018 è pari ad euro 164,00, dal 01.03.2018 è pari ad euro 174,50, dal 01.01.2022 è pari ad euro 184,50.
Sulla base di tali parametri, vista la durate dei contratti e le giornate effettivamente lavorate (297), considerato l'orario di lavoro assegnato da contratto, a parte ricorrente spettano differenze retributive pari ad euro 1.727,55 oltre interessi di legge, come da prospetto allegato al ricorso.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'a.s. 2020/2021 e
2021/2022, in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti.
Parte resistente va quindi condannata a pagare in favore della ricorrente l'importo di € 1.727,55 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ex art. 22, comma 36, della l. n. 724/94.
5.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del procuratore dichiaratosi antistatario (valore della causa da € pagina 6 di 7 1.100,00 ad € 5.200,00, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con la controparte nell'a.s. 2020/2021 e
2021/2022, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento di € 1.727,55 oltre CP_1
interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida € 1.030,00, oltre accessori di legge, per compensi ed in € 49,00 per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 30/09/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 35/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 settembre 2025 ad ore Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso tramite collegamento da remoto l'avv. GIANNATTASIO SALVATORE per parte ricorrente.
È altresì comparsa la dott.ssa per parte resistente. Per_1
L'avv. di parte ricorrente si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo ritualmente notificato, nelle cui conclusioni insiste.
Contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da parte resistente nella comparsa di risposta.
Parte resistente si riporta alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, nel cui contenuto tutto insiste.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 17.02.
pagina 1 di 7 Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 35/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e dell'avv. GIANNATTASIO SALVATORE ( VIA SALVADOR ALLENDE 36/A CASTELLAMMARE DI C.F._2
STABIA, elettivamente domiciliato in VIA SALVADOR ALLENDE 36/A 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA presso il difensore avv. GIANNATTASIO ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente, docente che nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato servizio con contratto a tempo determinato dal 26.10.2020 al 5.06.2021 (ore lavorate 18 settimanali) e nell'anno scolastico pagina 3 di 7 2021/2022 con due contratti a tempo determinato dal 23.09.2021 al 13.10.2021 e dal 14.10.2021 all'8.12.2021 (ore lavorate 18 settimanali) per un totale di 297 giorni di servizio, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2021 e dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, con condanna di controparte al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in € 1.752,55 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituito in giudizio il del , anche per i suoi organi interni Controparte_1 CP_1
( Controparte_2 Controparte_3
) chiedendo il rigetto del ricorso deducendo che il personale con
[...]
contratti per supplenze brevi e saltuarie resterebbe escluso dalla retribuzione secondo quanto disposto dal comma 3 art. 4 legge 124/99, dalla Circolare ministeriale 14/04/2000 n. 118, e dalla successiva nota del 17/12/12 ed eccependo l'erroneità dei conteggi di parte ricorrente. CP_4
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza odierna del 30 settembre 2025, all'esito della discussione delle parti, viene decisa con motivazione contestuale.
2.
La domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Il compenso deve essere corrisposto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di pagina 4 di 7 servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Sostiene il che il compenso non spetterebbe ai supplenti c.d. brevi e saltuari, quale la CP_1
ricorrente.
Rileva sul punto, e ne deve essere fatta applicazione ai fini della decisione, quanto già ritenuto dalla
Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018, che questo giudicante condivide, secondo cui "le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il CP_1
chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese” Ad avviso della Corte, infatti, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario”.
3.
Venendo al caso di specie, è pacifico e documentato che il resistente non ha corrisposto CP_1
l'emolumento reclamato per i periodi in cui il ricorrente ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente in relazione agli incarichi di supplenze pagina 5 di 7 temporanee dedotti, per i periodi indicati in ricorso.
4.
In relazione al quantum debeatur, le eccezioni sollevate genericamente sul punto da parte resistente non meritano accoglimento in quanto i calcoli della voce retribuzione professionale docente, sono stati effettuati proporzionalmente in base al numero delle giornate lavorate, tenendo conto dell'orario effettivamente svolto (orario completo per entrambe le annualità scolastiche).
I conteggi svolti da parte ricorrente risultano corretti e rispettosi dei parametri stabiliti dal CCNL.
Segnatamente, alla Tabella 4 allegata al CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, denominata
"AUMENTI RETRIBUZIONI PROFESSIONALE DOCENTI" la Retribuzione professionale per docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni al 1.1.2004 era pari ad euro 154,82, aumentata di 9,18 euro al 01.01.2006 e dunque al 01.01.2006 pari ad euro 164,00 fino al 28.02.2018.
Ai sensi della Tabella E1.1 allegata al CCNL Scuola 2016/2018 per docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni l'incremento della retribuzione professionale docente, dal 1.3.2018, è pari ad euro 10,50 e dunque in totale 164,00 + 10,50= 174,50 euro mensili.
La misura della Rpd, dunque, fino al 28.02.2018 è pari ad euro 164,00, dal 01.03.2018 è pari ad euro 174,50, dal 01.01.2022 è pari ad euro 184,50.
Sulla base di tali parametri, vista la durate dei contratti e le giornate effettivamente lavorate (297), considerato l'orario di lavoro assegnato da contratto, a parte ricorrente spettano differenze retributive pari ad euro 1.727,55 oltre interessi di legge, come da prospetto allegato al ricorso.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'a.s. 2020/2021 e
2021/2022, in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti.
Parte resistente va quindi condannata a pagare in favore della ricorrente l'importo di € 1.727,55 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ex art. 22, comma 36, della l. n. 724/94.
5.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del procuratore dichiaratosi antistatario (valore della causa da € pagina 6 di 7 1.100,00 ad € 5.200,00, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con la controparte nell'a.s. 2020/2021 e
2021/2022, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento di € 1.727,55 oltre CP_1
interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida € 1.030,00, oltre accessori di legge, per compensi ed in € 49,00 per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 30/09/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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