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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 12236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12236 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 39541/2024
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì venerdì 5 settembre 2025, ore 9.30, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 39541 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024.
Sono presenti:
- per la parte opponente, , Controparte_1 Controparte_2
l'Avv. Carlo Perotti;
- per la parte opposta, Controparte_3
l'Avv. Stefano Calcagnini;
[...]
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori di parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi che devono qui intendersi come per integralmente riportate e trascritte.
L'avv. Perotti, per parte opponente, limitatamente alla posizione del sig. , Controparte_2 fideiussore, precisa che, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite con decisione n. 9479/2023 e dei successivi interventi giurisprudenziali, egli è persona fisica che può essere definita consumatore, ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo e della Direttiva CEE 93/2013, che agisce per fini che non rientrano nella sua attività professionale. Tale requisito, unitamente al fatto che il decreto ingiuntivo, all'epoca non opposto, nulla ha statuito in ordine alla presenza o meno di clausole
1 vessatorie nel contratto di fideiussione adesso sottostante, chiede, in applicazione del citato orientamento, che il Giudice voglia disporre la possibilità per il coobbligato di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. concedendo il termine di 40 giorni per l'incombente.
L'Avv. Calcagnini, per parte opposta, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e richiesto essendo l'eccezione tardiva ed in quanto tale inammissibile.
Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.30, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si allega al presente verbale e si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 39541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione in data odierna e vertente
TRA
, (C.F. e P.IVA ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore , e Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Terni, Controparte_2 C.F._1
Via Fabio Filzi 10, presso lo studio dell'Avv. Carlo Perotti del foro di Terni (C.F. C.F._2
- PEC - FAX 0744/409319) giusta procure in atti.
[...] Email_1
Parte Opponente
E
(C.F. , con Controparte_4 P.IVA_3 sede legale in San Gallo (Svizzera), e sede secondaria in Milano in persona del Procuratore Avv.
Romina Parodi, giusta procura Dott.ssa Marta Pin, Notaio in Monza, Rep. n. 380, Racc. n. 198 del
10.09.2021, elettivamente domiciliata in Roma, Via Eleonora Duse n. 53, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Calcagnini, (C.F. – PEC C.F._3
3 – FAX 06/80669682) che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 20.9.2024, la ed il sig. Controparte_1
proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto Controparte_2 loro notificato in data 10.09.2024, ad istanza della Controparte_4 per la complessiva somma di euro 63.337,20, comprensiva di interessi, spese, onorari di
[...] precetto ed oneri di legge, quale residuo credito dovuto a fronte della maggior somma corrisposta in forza del decreto ingiuntivo n. 6705/2024 emesso dal Tribunale Civile di Milano in data
10.05.2024, depositato in data 13.05.2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G.
n. 8950/2024.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva la nullità e/o inefficacia del precetto opposto per: 1) improcedibilità della domanda ex art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 4.3.2010 e successive modifiche, per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
2) nullità della polizza fideiussoria n. 08329/34/48648297 del 31.12.2021ine; 3) inefficacia degli accordi di rateizzazione del 1.3.2023 e del 4.12.2023.
L'opponente concludeva chiedendo: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis: A)
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto, inibire la promovenda esecuzione;
B) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la improcedibilità della domanda o, meglio, del precetto, ad agire in executivis ex art. 5 D.Lvo 4.3.2010 n. 28 e successive modifiche, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, con ogni conseguente statuizione in merito. C) Nel merito, dichiarare comunque nullo e/o inefficace e privo di giuridico effetto il precetto di pagamento notificato il 10 settembre 2024 della cui opposizione trattasi, in conseguenza della nullità, inefficacia ed inesistenza dei documenti contrattuali che costituiscono la prova scritta del credito precettato, stante il disconoscimento della sottoscrizione dell'unico amministratore pro-tempore dell' , con effetto travolgente anche nei confronti Controparte_1
4 della garanzia accessoria del fideiussore . D) Dichiarare conclusivamente che Controparte_2 la creditrice precettante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per Controparte_3
i motivi esposti in premessa.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 39541/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Marchese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.12.2024 si costituiva in giudizio la
[...] contestando la fondatezza in fatto ed in diritto Controparte_4 dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: - nel merito: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorari del presente giudizio oltre rimborso spese generali, IVA, CPA, come per legge.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 7.2.2025, il Giudice respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno
21.3.2025.
All'udienza di prima comparizione, nessuna delle parti compariva e l'udienza veniva rinviata, ai sensi degli artt. 181 disp. att. e 309 c.p.c., al giorno 28.03.2025 per gli stessi incombenti.
A tale udienza, presenti i procuratori delle parti, con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio, il giudice: 1) rilevato che, per mero errore materiale, nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato, nel decidere l'istanza cautelare formulata dall'opponente, non aveva correttamente considerato i motivi di opposizione proposti, revocava il decreto ex art. 171 bis c.p.c. limitatamente alla parte riguardante il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso inaudita altera parte ed alla relativa motivazione;
2) respingeva, comunque,
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per i motivi esposti nell'ordinanza stessa;
3) respingeva le istanze istruttorie formulate da parte opponente nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., secondo termine, depositata;
4) disponeva lo stralcio delle note di trattazione scritta depositate da parte opposta in data 20.3.2025 in quanto non autorizzate;
5) ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
5 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno.
Prima di passare all'esame del merito dev'essere dichiarata inammissibile l'istanza di riqualificazione della presente opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. con concessione del termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proposta da parte opponente limitatamente alla posizione del sig. , coobbligato nella sua qualità di Controparte_2 fideiussore,
Sul punto si osserva che l'oggetto dell'odierna opposizione a precetto non riguarda l'abusività delle clausole alla luce delle novità apportate dalla nota sentenza n. 9479/2023 della Cassazione a Sezioni
Unite cui la giurisprudenza di legittimità successiva si è conformata.
La relativa eccezione è stata genericamente sollevata da parte opponente solo all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in quanto tale deve ritenersi inammissibile.
L'applicabilità dei principi euro unitari richiamati dalla già menzionata sentenza va, infatti, contemperata con le regole del diritto interno secondo le quali non si prevede alcuna deroga alla regola processuale che obbliga le parti a proporre tutte le domande sin dalla fase introduttiva del giudizio, con conseguente possibilità di dedurre nuove pretese nel corso della lite solo in via del tutto eccezionale.
La S.C. di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.12310 del 2015 ha chiarito che “la vera differenza tra domande nuove implicitamente vietate e domande “modificate” espressamente ammesse non sta nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, la richiesta, sia pur limitata alla posizione del sig.
, di riqualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - con la Controparte_2
6 conseguente applicazione del meccanismo della traslatio judicii previsto nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione - deve ritenersi in questa fase inammissibile in quanto configura un'inammissibile mutatio libelli, ferma restando la possibilità per il consumatore di proporre, sempre secondo i principi espressi dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, opposizione tardiva a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice competente.
A ciò si aggiunga che, secondo un recente arresto della S.C. di Cassazione, in materia di opposizione a precetto, le doglianze che possano far ritenere l'opposizione volta a far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto devono essere specifiche, ritenendosi altrimenti il giudice esonerato dal riqualificare l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
e dal rimettere la causa al giudice di questa, secondo il meccanismo da ultimo suggerito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9479/2023 (id est sentenza n. 1234 dell'1 giugno 2023).
Quanto al merito l'opposizione è inammissibile e/o infondata ed in quanto tale deve essere rigettata.
L'odierna opposizione verte tutta su fatti e circostanze - quali la dedotta nullità della polizza fideiussoria n. 08329/34/48648297 del 31.12.202 e l'inefficacia degli accordi di rateizzazione del
1.3.2023 e del 4.12.2023 - antecedenti la formazione del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n.
6705/2024, con il quale il Tribunale civile di Milano ha intimato alla società Controparte_1 ed al sig. (nella sua qualità di fideiussore), odierni opponenti, il pagamento in Controparte_2 solido in favore della della somma di euro Controparte_4
55.762,09, oltre agli interessi legali come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 2200,00 per compenso ed euro 406,50 per esborsi, spese forfettarie al 15%, IVA E
CPA e spese successive, che l'opponente avrebbe dovuto far valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c..
E', infatti, pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di
7 merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277).
Ed ancora, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Più di recente, la S.C. di Cassazione si è così espressa: “in sede di opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale è possibile dedurre esclusivamente questioni inerenti a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. sent.
22090/2021; cfr. ex multis Cass. sent. 14636/2017; Cass. sent. 17903/2012).
Anche il primo motivo di opposizione, relativo all'improcedibilità della domanda ex art. 5 del
D.Lgs. n. 28 del 4.3.2010 e successive modifiche, per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, doveva essere proposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed
è da considerarsi in questa sede inammissibile.
Come ampiamente esposto nell'ordinanza resa all'udienza del 28.03.2025 e alle cui motivazioni ampiamente ci si riporta, la mediazione obbligatoria non rappresenta un prerequisito per la notifica del precetto (l'art. 5, co. 4, del D.Lgs. 28/2010 esclude, infatti, che la mediazione, anche obbligatoria, possa essere esperita nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata) a meno che la controversia originaria non rientri nelle materie per cui la legge la impone.
In tal caso, la mediazione doveva essere già stata svolta (o tentata) prima dell'ottenimento del titolo esecutivo e la relativa omissione con conseguente improcedibilità del procedimento monitorio e nullità del decreto emesso doveva essere fatta valere ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Stante i detti incontrovertibili principi, tutte le doglianze fatte valere con la proposta opposizione in alcun modo possono essere in questa sede esaminati e devono essere dichiarati inammissibili.
8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1
e nei confronti di
[...] Controparte_2 Controparte_3 così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna gli opponenti, e , al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore dell'opposta, Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in euro 7.052,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma all'udienza del 5 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
9
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì venerdì 5 settembre 2025, ore 9.30, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 39541 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024.
Sono presenti:
- per la parte opponente, , Controparte_1 Controparte_2
l'Avv. Carlo Perotti;
- per la parte opposta, Controparte_3
l'Avv. Stefano Calcagnini;
[...]
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori di parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi che devono qui intendersi come per integralmente riportate e trascritte.
L'avv. Perotti, per parte opponente, limitatamente alla posizione del sig. , Controparte_2 fideiussore, precisa che, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite con decisione n. 9479/2023 e dei successivi interventi giurisprudenziali, egli è persona fisica che può essere definita consumatore, ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo e della Direttiva CEE 93/2013, che agisce per fini che non rientrano nella sua attività professionale. Tale requisito, unitamente al fatto che il decreto ingiuntivo, all'epoca non opposto, nulla ha statuito in ordine alla presenza o meno di clausole
1 vessatorie nel contratto di fideiussione adesso sottostante, chiede, in applicazione del citato orientamento, che il Giudice voglia disporre la possibilità per il coobbligato di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. concedendo il termine di 40 giorni per l'incombente.
L'Avv. Calcagnini, per parte opposta, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e richiesto essendo l'eccezione tardiva ed in quanto tale inammissibile.
Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.30, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si allega al presente verbale e si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 39541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione in data odierna e vertente
TRA
, (C.F. e P.IVA ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore , e Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Terni, Controparte_2 C.F._1
Via Fabio Filzi 10, presso lo studio dell'Avv. Carlo Perotti del foro di Terni (C.F. C.F._2
- PEC - FAX 0744/409319) giusta procure in atti.
[...] Email_1
Parte Opponente
E
(C.F. , con Controparte_4 P.IVA_3 sede legale in San Gallo (Svizzera), e sede secondaria in Milano in persona del Procuratore Avv.
Romina Parodi, giusta procura Dott.ssa Marta Pin, Notaio in Monza, Rep. n. 380, Racc. n. 198 del
10.09.2021, elettivamente domiciliata in Roma, Via Eleonora Duse n. 53, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Calcagnini, (C.F. – PEC C.F._3
3 – FAX 06/80669682) che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 20.9.2024, la ed il sig. Controparte_1
proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto Controparte_2 loro notificato in data 10.09.2024, ad istanza della Controparte_4 per la complessiva somma di euro 63.337,20, comprensiva di interessi, spese, onorari di
[...] precetto ed oneri di legge, quale residuo credito dovuto a fronte della maggior somma corrisposta in forza del decreto ingiuntivo n. 6705/2024 emesso dal Tribunale Civile di Milano in data
10.05.2024, depositato in data 13.05.2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G.
n. 8950/2024.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva la nullità e/o inefficacia del precetto opposto per: 1) improcedibilità della domanda ex art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 4.3.2010 e successive modifiche, per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
2) nullità della polizza fideiussoria n. 08329/34/48648297 del 31.12.2021ine; 3) inefficacia degli accordi di rateizzazione del 1.3.2023 e del 4.12.2023.
L'opponente concludeva chiedendo: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis: A)
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto, inibire la promovenda esecuzione;
B) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la improcedibilità della domanda o, meglio, del precetto, ad agire in executivis ex art. 5 D.Lvo 4.3.2010 n. 28 e successive modifiche, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, con ogni conseguente statuizione in merito. C) Nel merito, dichiarare comunque nullo e/o inefficace e privo di giuridico effetto il precetto di pagamento notificato il 10 settembre 2024 della cui opposizione trattasi, in conseguenza della nullità, inefficacia ed inesistenza dei documenti contrattuali che costituiscono la prova scritta del credito precettato, stante il disconoscimento della sottoscrizione dell'unico amministratore pro-tempore dell' , con effetto travolgente anche nei confronti Controparte_1
4 della garanzia accessoria del fideiussore . D) Dichiarare conclusivamente che Controparte_2 la creditrice precettante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per Controparte_3
i motivi esposti in premessa.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 39541/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Marchese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.12.2024 si costituiva in giudizio la
[...] contestando la fondatezza in fatto ed in diritto Controparte_4 dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: - nel merito: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorari del presente giudizio oltre rimborso spese generali, IVA, CPA, come per legge.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 7.2.2025, il Giudice respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno
21.3.2025.
All'udienza di prima comparizione, nessuna delle parti compariva e l'udienza veniva rinviata, ai sensi degli artt. 181 disp. att. e 309 c.p.c., al giorno 28.03.2025 per gli stessi incombenti.
A tale udienza, presenti i procuratori delle parti, con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio, il giudice: 1) rilevato che, per mero errore materiale, nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato, nel decidere l'istanza cautelare formulata dall'opponente, non aveva correttamente considerato i motivi di opposizione proposti, revocava il decreto ex art. 171 bis c.p.c. limitatamente alla parte riguardante il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso inaudita altera parte ed alla relativa motivazione;
2) respingeva, comunque,
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per i motivi esposti nell'ordinanza stessa;
3) respingeva le istanze istruttorie formulate da parte opponente nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., secondo termine, depositata;
4) disponeva lo stralcio delle note di trattazione scritta depositate da parte opposta in data 20.3.2025 in quanto non autorizzate;
5) ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
5 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno.
Prima di passare all'esame del merito dev'essere dichiarata inammissibile l'istanza di riqualificazione della presente opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. con concessione del termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proposta da parte opponente limitatamente alla posizione del sig. , coobbligato nella sua qualità di Controparte_2 fideiussore,
Sul punto si osserva che l'oggetto dell'odierna opposizione a precetto non riguarda l'abusività delle clausole alla luce delle novità apportate dalla nota sentenza n. 9479/2023 della Cassazione a Sezioni
Unite cui la giurisprudenza di legittimità successiva si è conformata.
La relativa eccezione è stata genericamente sollevata da parte opponente solo all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in quanto tale deve ritenersi inammissibile.
L'applicabilità dei principi euro unitari richiamati dalla già menzionata sentenza va, infatti, contemperata con le regole del diritto interno secondo le quali non si prevede alcuna deroga alla regola processuale che obbliga le parti a proporre tutte le domande sin dalla fase introduttiva del giudizio, con conseguente possibilità di dedurre nuove pretese nel corso della lite solo in via del tutto eccezionale.
La S.C. di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.12310 del 2015 ha chiarito che “la vera differenza tra domande nuove implicitamente vietate e domande “modificate” espressamente ammesse non sta nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, la richiesta, sia pur limitata alla posizione del sig.
, di riqualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - con la Controparte_2
6 conseguente applicazione del meccanismo della traslatio judicii previsto nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione - deve ritenersi in questa fase inammissibile in quanto configura un'inammissibile mutatio libelli, ferma restando la possibilità per il consumatore di proporre, sempre secondo i principi espressi dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, opposizione tardiva a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice competente.
A ciò si aggiunga che, secondo un recente arresto della S.C. di Cassazione, in materia di opposizione a precetto, le doglianze che possano far ritenere l'opposizione volta a far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto devono essere specifiche, ritenendosi altrimenti il giudice esonerato dal riqualificare l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
e dal rimettere la causa al giudice di questa, secondo il meccanismo da ultimo suggerito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9479/2023 (id est sentenza n. 1234 dell'1 giugno 2023).
Quanto al merito l'opposizione è inammissibile e/o infondata ed in quanto tale deve essere rigettata.
L'odierna opposizione verte tutta su fatti e circostanze - quali la dedotta nullità della polizza fideiussoria n. 08329/34/48648297 del 31.12.202 e l'inefficacia degli accordi di rateizzazione del
1.3.2023 e del 4.12.2023 - antecedenti la formazione del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n.
6705/2024, con il quale il Tribunale civile di Milano ha intimato alla società Controparte_1 ed al sig. (nella sua qualità di fideiussore), odierni opponenti, il pagamento in Controparte_2 solido in favore della della somma di euro Controparte_4
55.762,09, oltre agli interessi legali come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 2200,00 per compenso ed euro 406,50 per esborsi, spese forfettarie al 15%, IVA E
CPA e spese successive, che l'opponente avrebbe dovuto far valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c..
E', infatti, pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di
7 merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277).
Ed ancora, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Più di recente, la S.C. di Cassazione si è così espressa: “in sede di opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale è possibile dedurre esclusivamente questioni inerenti a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. sent.
22090/2021; cfr. ex multis Cass. sent. 14636/2017; Cass. sent. 17903/2012).
Anche il primo motivo di opposizione, relativo all'improcedibilità della domanda ex art. 5 del
D.Lgs. n. 28 del 4.3.2010 e successive modifiche, per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, doveva essere proposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed
è da considerarsi in questa sede inammissibile.
Come ampiamente esposto nell'ordinanza resa all'udienza del 28.03.2025 e alle cui motivazioni ampiamente ci si riporta, la mediazione obbligatoria non rappresenta un prerequisito per la notifica del precetto (l'art. 5, co. 4, del D.Lgs. 28/2010 esclude, infatti, che la mediazione, anche obbligatoria, possa essere esperita nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata) a meno che la controversia originaria non rientri nelle materie per cui la legge la impone.
In tal caso, la mediazione doveva essere già stata svolta (o tentata) prima dell'ottenimento del titolo esecutivo e la relativa omissione con conseguente improcedibilità del procedimento monitorio e nullità del decreto emesso doveva essere fatta valere ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Stante i detti incontrovertibili principi, tutte le doglianze fatte valere con la proposta opposizione in alcun modo possono essere in questa sede esaminati e devono essere dichiarati inammissibili.
8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1
e nei confronti di
[...] Controparte_2 Controparte_3 così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna gli opponenti, e , al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore dell'opposta, Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in euro 7.052,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma all'udienza del 5 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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