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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 75/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Falcone
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli CP_1 P.IVA_1
avv.ti Luca Bruno e Massimo Nappi
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
DI adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che l'assegnazione della ricorrente alla sede di AR disposta da con provvedimento del giorno 17.10.2017 configura trasferimento CP_1
della dipendente ad altra sede lavorativa;
b) accertare e dichiarare che la normativa contrattuale di
– CCNL e regolamento interno – non regolamenta la fattispecie di trasferimento per cui è CP_1
causa; c) accertare e dichiarare che, in riferimento al trasferimento della sig.ra nella Parte_1
sede di AR, deve essere ristorato con la corresponsione di una somma una tantum da liquidarsi in via equitativa, considerato il disagio correlato al trasferimento, se del caso attingendo, in via analogica, alla regolamentazione contrattuale applicata per l'ipotesi di trasferta. Ove ritenuta sussistente l'ipotesi di temporanea assegnazione della ricorrente alla sede lavorativa di AR,
Voglia, Il Tribunale adito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del trattamento economico di cui al punto 2.2.2. del regolamento interno e, per l'effetto, e con CP_1
riferimento al periodo 2017 – 31 agosto 2020, condannare e per essa il suo L.R. pro – tempore, CP_1
al pagamento, in favore della sig.ra della somma di €. 21.140,09 come da Parte_1
conteggio, parte integrante del ricorso introduttivo o di quella diversa somma che, comunque, sarà ritenuta di giustizia. Vinte le spese”.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di essere dipendente di dal 16.6.2006, in forza di CP_1
contratto part-time al 54,17%, con inquadramento nel livello 2, mansioni di impiegata secondo il profilo professionale del CCNL applicato;
che, con ordine di servizio del 17.10.2017, a firma del
Responsabile Regionale dott. , veniva assegnata dalla originaria sede di CP_1 Persona_1
AV a quella di AR (sede zonale), del quale era anche Responsabile;
che, a seguito di richiesta della ricorrente del 5.1.2018, per conoscere quale fosse la sua sede di lavoro definitiva, la resistente datrice di lavoro, per tramite del Responsabile Dipartimento Risorse Umane, Tes_1
, comunicava alla che la sede di servizio era l'ufficio di AR “fino a nuova
[...] Parte_1 disposizione”; che, peraltro, in precedente e-mail del 2.11.2017, lo stesso precisava Testimone_1 alla ricorrente: “La tua sede principale ed unica di lavoro dal 3 novembre c.m. è l'ufficio zonale di
AR, di cui sarai anche Responsabile. Pertanto non è previsto alcun rimborso spese in quanto trattasi di spostamento casa – lavoro”.
Deduceva la ricorrente di essere stata destinataria di un vero e proprio provvedimento di trasferimento, attesa, da un lato, la definitività dello stesso, dall'altro, l'indicazione datoriale che
AR sarebbe stata la sede principale ed unica di esecuzione della prestazione lavorativa;
che, nel caso di specie, non era tuttavia applicabile l'art. 51 del CCNL INAS, il quale prevede un'indennità una tantum pari a tre mensilità in caso di trasferimento da una Struttura territoriale ad un'altra comportante spostamento di almeno 60 Km, nonché un rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie (entro l'importo massimo di € 6.000,00) qualora il trasferimento comporti il cambio di residenza del lavoratore;
che, infatti, la ricorrente era stata spostata dalla sede di AV a quella di AR, nell'ambito della stessa Struttura territoriale di L'Aquila e lo spostamento non aveva comportato cambio di residenza.
Tanto premesso, stante l'asserita lacuna della normativa contrattualcollettiva, la ricorrente reclamava la corresponsione di un rimborso spese una tantum, per il disagio correlato al trasferimento, da liquidarsi una tantum, se del caso applicando analogicamente la regolamentazione contrattuale prevista per la trasferta;
ovvero, ove ritenuta sussistente ipotesi di assegnazione temporanea alla sede di AR, del trattamento economico previsto dal punto 2.2.2 del Regolamento rimborso viaggi per il personale (di seguito Regolamento , considerato, peraltro, che tale trattamento era CP_1 CP_1
stato riservato, nel periodo dal 2014 ad ottobre 2017, alla collega , in analoga Parte_2
situazione.
Si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e CP_1
in diritto.
La resistente, in particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per ne bis in idem, essendo lo stesso lamentato disagio economico subito per effetto dello spostamento alla sede di AR causa petendi posta dalla a base della domanda proposta in altro giudizio, iscritto al n. Parte_1
387/2018 R.G. Contestava anche nel merito la fondatezza della domanda avversaria deducendo che lo spostamento da un ufficio zonale (nel caso di specie, AV) ad altro (AR) della stessa
Struttura territoriale (L'Aquila) non costituiva ipotesi di trasferimento, trattandosi della medesima unità produttiva;
che, inoltre, la sede di AR non era sede esclusiva della , in Parte_1
quanto la stessa, un giorno a settimana, svolgeva la propria prestazione lavorativa nella sede di
AV, che dunque costituiva sede secondaria di lavoro;
che l'assegnazione alla sede di AR non poteva, peraltro, considerarsi definitiva;
che, in ogni caso, la ricorrente non aveva diritto ad alcuna indennità neanche nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente un'ipotesi di trasferimento, in quanto la distanza tra AV e AR era comunque inferiore a 60 km (circa 46 km). Contestava, altresì, che la dipendente avesse percepito un compenso Parte_2
aggiuntivo mensile calcolato ai sensi del punto 2.2.2 del Regolamento osservava che la collega CP_1
aveva, piuttosto, unicamente percepito il rimborso dei viaggi per partecipare a corsi Parte_2
di formazione e riunioni, per attività di promozione, per recapiti all'ufficio di Balsorano, Civitella
Roveto, L'Aquila, Pescasseroli e Celano, mentre da febbraio a maggio 2014, alla lavoratrice spettava il rimborso viaggi per la sede di AR, che risultava essere sua sede secondaria (svolgendo la
[...]
attività prevalentemente nella sede di AV); che, per mero errore, la datrice di Parte_2
lavoro aveva corrisposto il rimborso viaggi alla per il periodo luglio-ottobre 2017, Parte_2
ma aveva immediatamente interrotto il pagamento non appena avvedutasi dell'errore; CP_1 che, in ogni caso, il Regolamento riconosceva il rimborso “da e per seconde sedi di lavoro”, CP_1 precisando, altresì, che “non può essere rimborsato il tragitto dalla sede principale a una sede secondaria se quest'ultima è situata all'interno del comune di domicilio del dipendente” (nel caso di specie, AV). Contestava anche nel quantum la pretesa creditoria azionata dalla
[...]
Pt_1
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per violazione del ne bis in idem.
La causa petendi della domanda proposta con l'odierno ricorso deve, infatti, ritenersi differente rispetto a quella dedotta nel giudizio iscritto al n. 387/2018 R.G.
Non v'è dubbio che, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, già verificatosi nella sua completezza, non è consentito al danneggiato di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti a giudici diversi,
e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento;
tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale (v. da ultimo:
Cass., Sez. III, 25.1.2023, n. 2278; Cass., Sez. III, 6.5.2020, n. 8530; Cass., Sez. VI-3, 21.10.2015, n.
21318).
Nel caso che occupa, tuttavia, mentre il disagio subito per effetto dello spostamento presso la sede di
AR (unitamente, peraltro, ad altre circostanze, quali il cambio di orario) è stato assunto dalla
[...]
, nel giudizio iscritto al n. 387/2018 R.G., a presupposto di un'azione di risarcimento dei CP_2
danni derivanti di presunte condotte vessatorie poste in essere nei suoi confronti dalla datrice di lavoro, nel presente giudizio la ricorrente ha formulato una diversa domanda nell'ambito della quale il “disagio correlato al trasferimento” – della cui disposizione datoriale la ricorrente più non contesta la legittimità – rappresenta invece fatto costitutivo del preteso diritto ad ottenere un “ristoro” di natura contrattuale.
Nel merito, nondimeno, la domanda della è infondata e non può essere accolta, non Parte_1
rinvenendosi alcun titolo della ricorrente per ottenere il preteso emolumento contrattuale compensativo delle sue spese di spostamento verso la sede lavorativa.
Sul punto è la stessa ricorrente a riconoscere che la sua pretesa economica non possa trarre titolo dalla norma in tema di “trasferimenti” di cui all'art. 51 del CCNL la quale così dispone: “La CP_1
Presidenza per esigenze tecniche, organizzative, produttive, funzionali e comunque per esigenze di servizio, può trasferire il dipendente ad altra Struttura territoriale diversa da quella in cui presta servizio;
lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del dipendente ad altro luogo di lavoro, configura ipotesi di trasferimento, che può essere disposto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
nel disporre il trasferimento l'Istituto terrà conto delle condizioni personali e familiari del dipendente interessato.
Il Trasferimento deve essere comunicato in forma scritta, indicando le motivazioni per le quali
è disposto, con un preavviso di norma non inferiore a 30 giorni, ovvero a 45 nei confronti del dipendente con famiglia a carico, nei casi di trasferimento con spostamento entro i 60 Km;
non inferiore a 60 giorni, ovvero a 90 giorni nei confronti del dipendente con famiglia a carico, nei casi di trasferimento con spostamento oltre i 60 Km.
Al dipendente trasferito da una Struttura territoriale a un'altra con uno spostamento a 60 Km
(solo andata), spetta una speciale indennità costituita da tre mensilità aggiuntive da erogarsi “una tantum” al momento del trasferimento;
qualora il trasferimento comporti il cambio di residenza, oltre alle tre mensilità aggiuntive, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per sé e la famiglia e di trasporto delle masserizie con un massimo di euro 6.000,00 lordi.
Il trasferimento ad altra sede lavorativa, richiesto dal dipendente, sarà oggetto di valutazione dei Responsabili delle sedi coinvolte, in termini di costi del personale bilancio economico e organizzazione delle Strutture”.
La norma contrattualcollettiva in questione presuppone, innanzitutto, un provvedimento datoriale riguardabile alla stregua di un trasferimento.
Orbene, per costante giurisprudenza, la nozione di trasferimento del lavoratore, che comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, non è configurabile ai sensi dell'art. 2103 c.c. quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l'unità produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro (ex pluribus Cass., Sez. Lav., ord. 2.7.2018, n. 17246).
Per “unità produttiva”, secondo la costante giurisprudenza, deve intendersi ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale.
Non si configura, di contro, un trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., “quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa” (Cass., Sez. Lav., 15.5.2006, n. 11103).
L'art. 5 del CCNL INAS-CISL applicabile fornisce, d'altra parte, una specifica definizione di unità produttiva, prevedendo che “vengono considerate unità produttiva esclusivamente la Struttura
Territoriale e la Sede Centrale. Tutto il personale che fa capo alla Struttura Territoriale, può essere utilizzato in tutti gli uffici, le zone e i punti operativi della stessa. Lo spostamento operativo del personale da un posto di lavoro all'altro nell'ambito della Struttura Territoriale viene disposto dal
Responsabile della Struttura stessa”. Gli uffici zonali nell'ambito della medesima Struttura Territoriale, pertanto, non costituiscono articolazioni dotate di autonomia tecnica ed organizzativa e svolgono un'attività strumentale rispetto alla Struttura Territoriale cui fanno capo.
Orbene, nel caso di specie, a seguito della soppressione del Coordinamento di Zona di AV, deliberato dal Consiglio di Presidenza con decorrenza dall'1.3.2018, come si evince dalla nota del
Presidente del Patronato del 22.2.2018, depositata dalla resistente, sia AR sia CP_1
AV costituiscono uffici di zona della medesima Struttura Territoriale (L'Aquila); ne discende che lo spostamento della tra i due uffici zonali non configura strictu sensu un Parte_1 trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Va, peraltro, aggiunto che la richiamata norma contrattualcollettiva riconosce la speciale indennità una tantum (pari a tre mensilità) solo nel caso in cui il trasferimento comporti uno spostamento della sede lavorativa di oltre 60 km, nonchè il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie solo nel caso in cui il trasferimento stesso comporti cambio di residenza del lavoratore.
Nel caso che occupa, nessuna dei due requisiti risulta integrato poiché, per un verso, la sede di AR
e quella di AV distano tra loro meno di 60 km, per altro verso, la ricorrente non ha pacificamente dovuto provvedere ad un cambio di residenza, continuando a vivere ad AV.
Inconferente è, d'altra parte, il richiamo di parte ricorrente a Cass., Sez. Lav., 2.11.2011, n. 22695, per desumerne il suo diritto ad ottenere un emolumento, parametrato all'indennità di trasferta, pur in assenza di un mutamento di residenza.
La richiamata pronuncia, innanzitutto, si muove nel quadro dell'esegesi di una specifica norma sui trasferimenti dettata da altro contratto collettivo (art. 31 del CCNL Autostrade e trafori): in relazione alle specificità di tale norma contrattualcollettiva - che, in particolare, al comma 4, prevede in caso di trasferimento d'ufficio, il pagamento di una “indennità di trasferta per dieci giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per venti giorni al lavoratore con congiunti a carico”, mentre al successivo comma 5, stabilisce: “Al lavoratore con congiunti conviventi a carico vengono altresì corrisposti, al momento in cui i predetti congiunti con lui si trasferiscano, cinque giorni di indennità di trasferta per ognuno dei primi tre giorni e due giorni per ognuno dei rimanenti congiunti oltre tre”
– la S.C. ha valutato corretta l'interpretazione fornita dal giudice a quo, che aveva ritenuto fondata la pretesa del lavoratore relativa (oltre che all'indennità per il mancato preavviso di trasferimento) all'indennità di trasferta, segnatamente sul rilievo che, mentre il comma 4 di quella disposizione contrattualcollettiva non distingue, quanto all'indennità di trasferta per il caso di trasferimento, a seconda, ad esempio, che al mutamento di luogo segua anche il mutamento di residenza, i commi successivi, invece, riguardano le ulteriori possibili provvidenze contrattualmente stabilite (esse sì) per il caso che al trasferimento consegua il mutamento di residenza e quindi, con ricerca per il lavoratore e per i congiunti con lui conviventi di una nuova abitazione, le spese di trasloco etc., per i quali incombenti sono stabilite ulteriori indennità o rimborsi.
In secondo luogo, la richiamata pronuncia della Cassazione prende le mosse proprio dall'acclarato presupposto della sussistenza, in quel caso, di un vero e proprio trasferimento, poiché, ha ritenuto corretta la decisione colà impugnata, là ove, assunto come irrilevante l'art. 57 del CCNL Autostrade
e trafori (che contempla una nozione di unità produttiva coincidente con l'intera azienda), aveva valorizzato la nozione legale di trasferimento quale elaborata dalla giurisprudenza di legittimità - che si realizza col mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione, normalmente da una unità produttiva ad un'altra, intesta questa come articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di impresa medesima
- ed accertato in fatto, sulla base di tale principio, che i vari caselli autostradali della società datrice di lavoro costituivano altrettante unità produttive.
Nel caso che odiernamente occupa, all'opposto, per quanto poc'anzi rilevato, non è dato riscontrare negli uffici di zona della stessa Struttura territoriale i predetti caratteri di autonomia organizzativa e funzionale, di tal che deve ritenersi esclusa la ricorrenza di un trasferimento in senso tecnico, con conseguente inapplicabilità funditus dei principi affermati dalla citata Cass. n. 22695/2011, nel senso di riconoscere il diritto del lavoratore all'indennità di trasferta (quella prevista dalla specifica norma contrattuale di cui all'art. 31, CCNL Autostrade e trafori) anche nel caso in cui manchi un mutamento di residenza, ma pur sempre nell'ambito di un trasferimento del lavoratore, in quanto espressione di
“una equa composizione degli interessi in gioco con l'assicurare un minimo di provvidenze per il caso in cui il trasferimento, pur comportando disagi per il lavoratore e la sua famiglia, non si accompagni al mutamento di residenza”.
Neppure può ritenersi applicabile la norma di cui al punto 2.2.2, recante “Utilizzo del mezzo proprio”, del Regolamento a mente del quale: “Il dipendente che utilizzi il mezzo proprio per recarsi CP_1
dalla sede principale a una delle sedi secondarie e/o viceversa ha diritto al rimborso chilometrico del percorso effettuato (più breve) nella misura di € 0,44 a chilometro di andata e ritorno”.
Il richiamato Regolamento, al punto 2 (“Rimborso viaggi da e per seconde sedi lavorative”), prevede che “sono ammessi i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente qualora l'attività lavorativa sia svolta in una o più sedi di lavoro secondarie”, subito dopo precisando che per sede di lavoro principale si intende “la sede in cui il dipendente svolge in via prevalente (almeno 19 ore settimanali) la propria attività lavorativa o l'ufficio di cui ha la Responsabilità. La sede di lavoro principale può essere individuata nella sede territoriale o nella sede zonale”. Sedi di lavoro secondarie sono, invece,
“le sedi (ufficio territoriale, ufficio zonale o ufficio adibito a recapito in cui il dipendente CP_1 svolge in via residuale la propria attività lavorativa”. Lo stesso Regolamento INAS precisa, tra l'altro, che “il percorso chilometrico da conteggiare, è quello dalla propria sede di lavoro principale o da una delle sedi secondarie (non dal domicilio/residenza) a un'altra sede secondaria o viceversa” e che “non può essere rimborsato il tragitto dalla sede principale a una sede secondaria se quest'ultima è situata all'interno del comune di domicilio del dipendente”.
Orbene, la sede di AR rappresenta la sede principale della ricorrente, mentre la sede di AV, comune nel quale la lavoratrice risiede, è la sede secondaria, ivi svolgendo la la Parte_1
propria prestazione lavorativa una volta a settimana.
La ricorrente non può neppure invocare una presunta disparità di trattamento con la collega
[...]
, non essendo stata offerta alcuna prova sulla allegata corresponsione in favore di Parte_2 quest'ultima di un compenso mensile aggiuntivo per rimborsarne i viaggi, né che la Parte_2
si trovasse nelle medesime condizioni lavorative della ricorrente, circostanze entrambe contestate dalla resistente.
D'altra parte, non esiste alcun principio che imponga al datore di lavoro di osservare la parità di trattamento retributivo dei dipendenti.
Sul punto si è affermato in giurisprudenza che, in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, non è configurabile un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento retributivo, in quanto esso non è ricavabile né dagli artt. 36 e 37 Cost., né dalla Carta
Sociale Europea resa esecutiva con legge n. 929/1965, né dal Patto di New York sui diritti economici, sociali e culturali, ed eventuali disparità di trattamento, derivanti dalle modalità di accesso alle differenti categorie e/o qualifiche, possono essere eliminate mediante un apposito accordo collettivo, restando escluso che l'attribuzione di un trattamento economico più favorevole ad un lavoratore possa ex se fondare il diritto ad ottenere l'identico trattamento da parte di un altro lavoratore avente la stessa qualifica (C.App. Roma, Sez. Lav., sent. 16.3.2020).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Parte_1
complessivi € 3.771,60, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della resistente, avv.ti Massimo Nappi e Luca Bruno, dichiaratisi antistatari;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in AV, il 22 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 75/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Falcone
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli CP_1 P.IVA_1
avv.ti Luca Bruno e Massimo Nappi
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
DI adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che l'assegnazione della ricorrente alla sede di AR disposta da con provvedimento del giorno 17.10.2017 configura trasferimento CP_1
della dipendente ad altra sede lavorativa;
b) accertare e dichiarare che la normativa contrattuale di
– CCNL e regolamento interno – non regolamenta la fattispecie di trasferimento per cui è CP_1
causa; c) accertare e dichiarare che, in riferimento al trasferimento della sig.ra nella Parte_1
sede di AR, deve essere ristorato con la corresponsione di una somma una tantum da liquidarsi in via equitativa, considerato il disagio correlato al trasferimento, se del caso attingendo, in via analogica, alla regolamentazione contrattuale applicata per l'ipotesi di trasferta. Ove ritenuta sussistente l'ipotesi di temporanea assegnazione della ricorrente alla sede lavorativa di AR,
Voglia, Il Tribunale adito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del trattamento economico di cui al punto 2.2.2. del regolamento interno e, per l'effetto, e con CP_1
riferimento al periodo 2017 – 31 agosto 2020, condannare e per essa il suo L.R. pro – tempore, CP_1
al pagamento, in favore della sig.ra della somma di €. 21.140,09 come da Parte_1
conteggio, parte integrante del ricorso introduttivo o di quella diversa somma che, comunque, sarà ritenuta di giustizia. Vinte le spese”.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di essere dipendente di dal 16.6.2006, in forza di CP_1
contratto part-time al 54,17%, con inquadramento nel livello 2, mansioni di impiegata secondo il profilo professionale del CCNL applicato;
che, con ordine di servizio del 17.10.2017, a firma del
Responsabile Regionale dott. , veniva assegnata dalla originaria sede di CP_1 Persona_1
AV a quella di AR (sede zonale), del quale era anche Responsabile;
che, a seguito di richiesta della ricorrente del 5.1.2018, per conoscere quale fosse la sua sede di lavoro definitiva, la resistente datrice di lavoro, per tramite del Responsabile Dipartimento Risorse Umane, Tes_1
, comunicava alla che la sede di servizio era l'ufficio di AR “fino a nuova
[...] Parte_1 disposizione”; che, peraltro, in precedente e-mail del 2.11.2017, lo stesso precisava Testimone_1 alla ricorrente: “La tua sede principale ed unica di lavoro dal 3 novembre c.m. è l'ufficio zonale di
AR, di cui sarai anche Responsabile. Pertanto non è previsto alcun rimborso spese in quanto trattasi di spostamento casa – lavoro”.
Deduceva la ricorrente di essere stata destinataria di un vero e proprio provvedimento di trasferimento, attesa, da un lato, la definitività dello stesso, dall'altro, l'indicazione datoriale che
AR sarebbe stata la sede principale ed unica di esecuzione della prestazione lavorativa;
che, nel caso di specie, non era tuttavia applicabile l'art. 51 del CCNL INAS, il quale prevede un'indennità una tantum pari a tre mensilità in caso di trasferimento da una Struttura territoriale ad un'altra comportante spostamento di almeno 60 Km, nonché un rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie (entro l'importo massimo di € 6.000,00) qualora il trasferimento comporti il cambio di residenza del lavoratore;
che, infatti, la ricorrente era stata spostata dalla sede di AV a quella di AR, nell'ambito della stessa Struttura territoriale di L'Aquila e lo spostamento non aveva comportato cambio di residenza.
Tanto premesso, stante l'asserita lacuna della normativa contrattualcollettiva, la ricorrente reclamava la corresponsione di un rimborso spese una tantum, per il disagio correlato al trasferimento, da liquidarsi una tantum, se del caso applicando analogicamente la regolamentazione contrattuale prevista per la trasferta;
ovvero, ove ritenuta sussistente ipotesi di assegnazione temporanea alla sede di AR, del trattamento economico previsto dal punto 2.2.2 del Regolamento rimborso viaggi per il personale (di seguito Regolamento , considerato, peraltro, che tale trattamento era CP_1 CP_1
stato riservato, nel periodo dal 2014 ad ottobre 2017, alla collega , in analoga Parte_2
situazione.
Si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e CP_1
in diritto.
La resistente, in particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per ne bis in idem, essendo lo stesso lamentato disagio economico subito per effetto dello spostamento alla sede di AR causa petendi posta dalla a base della domanda proposta in altro giudizio, iscritto al n. Parte_1
387/2018 R.G. Contestava anche nel merito la fondatezza della domanda avversaria deducendo che lo spostamento da un ufficio zonale (nel caso di specie, AV) ad altro (AR) della stessa
Struttura territoriale (L'Aquila) non costituiva ipotesi di trasferimento, trattandosi della medesima unità produttiva;
che, inoltre, la sede di AR non era sede esclusiva della , in Parte_1
quanto la stessa, un giorno a settimana, svolgeva la propria prestazione lavorativa nella sede di
AV, che dunque costituiva sede secondaria di lavoro;
che l'assegnazione alla sede di AR non poteva, peraltro, considerarsi definitiva;
che, in ogni caso, la ricorrente non aveva diritto ad alcuna indennità neanche nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente un'ipotesi di trasferimento, in quanto la distanza tra AV e AR era comunque inferiore a 60 km (circa 46 km). Contestava, altresì, che la dipendente avesse percepito un compenso Parte_2
aggiuntivo mensile calcolato ai sensi del punto 2.2.2 del Regolamento osservava che la collega CP_1
aveva, piuttosto, unicamente percepito il rimborso dei viaggi per partecipare a corsi Parte_2
di formazione e riunioni, per attività di promozione, per recapiti all'ufficio di Balsorano, Civitella
Roveto, L'Aquila, Pescasseroli e Celano, mentre da febbraio a maggio 2014, alla lavoratrice spettava il rimborso viaggi per la sede di AR, che risultava essere sua sede secondaria (svolgendo la
[...]
attività prevalentemente nella sede di AV); che, per mero errore, la datrice di Parte_2
lavoro aveva corrisposto il rimborso viaggi alla per il periodo luglio-ottobre 2017, Parte_2
ma aveva immediatamente interrotto il pagamento non appena avvedutasi dell'errore; CP_1 che, in ogni caso, il Regolamento riconosceva il rimborso “da e per seconde sedi di lavoro”, CP_1 precisando, altresì, che “non può essere rimborsato il tragitto dalla sede principale a una sede secondaria se quest'ultima è situata all'interno del comune di domicilio del dipendente” (nel caso di specie, AV). Contestava anche nel quantum la pretesa creditoria azionata dalla
[...]
Pt_1
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per violazione del ne bis in idem.
La causa petendi della domanda proposta con l'odierno ricorso deve, infatti, ritenersi differente rispetto a quella dedotta nel giudizio iscritto al n. 387/2018 R.G.
Non v'è dubbio che, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, già verificatosi nella sua completezza, non è consentito al danneggiato di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti a giudici diversi,
e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento;
tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale (v. da ultimo:
Cass., Sez. III, 25.1.2023, n. 2278; Cass., Sez. III, 6.5.2020, n. 8530; Cass., Sez. VI-3, 21.10.2015, n.
21318).
Nel caso che occupa, tuttavia, mentre il disagio subito per effetto dello spostamento presso la sede di
AR (unitamente, peraltro, ad altre circostanze, quali il cambio di orario) è stato assunto dalla
[...]
, nel giudizio iscritto al n. 387/2018 R.G., a presupposto di un'azione di risarcimento dei CP_2
danni derivanti di presunte condotte vessatorie poste in essere nei suoi confronti dalla datrice di lavoro, nel presente giudizio la ricorrente ha formulato una diversa domanda nell'ambito della quale il “disagio correlato al trasferimento” – della cui disposizione datoriale la ricorrente più non contesta la legittimità – rappresenta invece fatto costitutivo del preteso diritto ad ottenere un “ristoro” di natura contrattuale.
Nel merito, nondimeno, la domanda della è infondata e non può essere accolta, non Parte_1
rinvenendosi alcun titolo della ricorrente per ottenere il preteso emolumento contrattuale compensativo delle sue spese di spostamento verso la sede lavorativa.
Sul punto è la stessa ricorrente a riconoscere che la sua pretesa economica non possa trarre titolo dalla norma in tema di “trasferimenti” di cui all'art. 51 del CCNL la quale così dispone: “La CP_1
Presidenza per esigenze tecniche, organizzative, produttive, funzionali e comunque per esigenze di servizio, può trasferire il dipendente ad altra Struttura territoriale diversa da quella in cui presta servizio;
lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del dipendente ad altro luogo di lavoro, configura ipotesi di trasferimento, che può essere disposto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
nel disporre il trasferimento l'Istituto terrà conto delle condizioni personali e familiari del dipendente interessato.
Il Trasferimento deve essere comunicato in forma scritta, indicando le motivazioni per le quali
è disposto, con un preavviso di norma non inferiore a 30 giorni, ovvero a 45 nei confronti del dipendente con famiglia a carico, nei casi di trasferimento con spostamento entro i 60 Km;
non inferiore a 60 giorni, ovvero a 90 giorni nei confronti del dipendente con famiglia a carico, nei casi di trasferimento con spostamento oltre i 60 Km.
Al dipendente trasferito da una Struttura territoriale a un'altra con uno spostamento a 60 Km
(solo andata), spetta una speciale indennità costituita da tre mensilità aggiuntive da erogarsi “una tantum” al momento del trasferimento;
qualora il trasferimento comporti il cambio di residenza, oltre alle tre mensilità aggiuntive, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per sé e la famiglia e di trasporto delle masserizie con un massimo di euro 6.000,00 lordi.
Il trasferimento ad altra sede lavorativa, richiesto dal dipendente, sarà oggetto di valutazione dei Responsabili delle sedi coinvolte, in termini di costi del personale bilancio economico e organizzazione delle Strutture”.
La norma contrattualcollettiva in questione presuppone, innanzitutto, un provvedimento datoriale riguardabile alla stregua di un trasferimento.
Orbene, per costante giurisprudenza, la nozione di trasferimento del lavoratore, che comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, non è configurabile ai sensi dell'art. 2103 c.c. quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l'unità produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro (ex pluribus Cass., Sez. Lav., ord. 2.7.2018, n. 17246).
Per “unità produttiva”, secondo la costante giurisprudenza, deve intendersi ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale.
Non si configura, di contro, un trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., “quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa” (Cass., Sez. Lav., 15.5.2006, n. 11103).
L'art. 5 del CCNL INAS-CISL applicabile fornisce, d'altra parte, una specifica definizione di unità produttiva, prevedendo che “vengono considerate unità produttiva esclusivamente la Struttura
Territoriale e la Sede Centrale. Tutto il personale che fa capo alla Struttura Territoriale, può essere utilizzato in tutti gli uffici, le zone e i punti operativi della stessa. Lo spostamento operativo del personale da un posto di lavoro all'altro nell'ambito della Struttura Territoriale viene disposto dal
Responsabile della Struttura stessa”. Gli uffici zonali nell'ambito della medesima Struttura Territoriale, pertanto, non costituiscono articolazioni dotate di autonomia tecnica ed organizzativa e svolgono un'attività strumentale rispetto alla Struttura Territoriale cui fanno capo.
Orbene, nel caso di specie, a seguito della soppressione del Coordinamento di Zona di AV, deliberato dal Consiglio di Presidenza con decorrenza dall'1.3.2018, come si evince dalla nota del
Presidente del Patronato del 22.2.2018, depositata dalla resistente, sia AR sia CP_1
AV costituiscono uffici di zona della medesima Struttura Territoriale (L'Aquila); ne discende che lo spostamento della tra i due uffici zonali non configura strictu sensu un Parte_1 trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Va, peraltro, aggiunto che la richiamata norma contrattualcollettiva riconosce la speciale indennità una tantum (pari a tre mensilità) solo nel caso in cui il trasferimento comporti uno spostamento della sede lavorativa di oltre 60 km, nonchè il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie solo nel caso in cui il trasferimento stesso comporti cambio di residenza del lavoratore.
Nel caso che occupa, nessuna dei due requisiti risulta integrato poiché, per un verso, la sede di AR
e quella di AV distano tra loro meno di 60 km, per altro verso, la ricorrente non ha pacificamente dovuto provvedere ad un cambio di residenza, continuando a vivere ad AV.
Inconferente è, d'altra parte, il richiamo di parte ricorrente a Cass., Sez. Lav., 2.11.2011, n. 22695, per desumerne il suo diritto ad ottenere un emolumento, parametrato all'indennità di trasferta, pur in assenza di un mutamento di residenza.
La richiamata pronuncia, innanzitutto, si muove nel quadro dell'esegesi di una specifica norma sui trasferimenti dettata da altro contratto collettivo (art. 31 del CCNL Autostrade e trafori): in relazione alle specificità di tale norma contrattualcollettiva - che, in particolare, al comma 4, prevede in caso di trasferimento d'ufficio, il pagamento di una “indennità di trasferta per dieci giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per venti giorni al lavoratore con congiunti a carico”, mentre al successivo comma 5, stabilisce: “Al lavoratore con congiunti conviventi a carico vengono altresì corrisposti, al momento in cui i predetti congiunti con lui si trasferiscano, cinque giorni di indennità di trasferta per ognuno dei primi tre giorni e due giorni per ognuno dei rimanenti congiunti oltre tre”
– la S.C. ha valutato corretta l'interpretazione fornita dal giudice a quo, che aveva ritenuto fondata la pretesa del lavoratore relativa (oltre che all'indennità per il mancato preavviso di trasferimento) all'indennità di trasferta, segnatamente sul rilievo che, mentre il comma 4 di quella disposizione contrattualcollettiva non distingue, quanto all'indennità di trasferta per il caso di trasferimento, a seconda, ad esempio, che al mutamento di luogo segua anche il mutamento di residenza, i commi successivi, invece, riguardano le ulteriori possibili provvidenze contrattualmente stabilite (esse sì) per il caso che al trasferimento consegua il mutamento di residenza e quindi, con ricerca per il lavoratore e per i congiunti con lui conviventi di una nuova abitazione, le spese di trasloco etc., per i quali incombenti sono stabilite ulteriori indennità o rimborsi.
In secondo luogo, la richiamata pronuncia della Cassazione prende le mosse proprio dall'acclarato presupposto della sussistenza, in quel caso, di un vero e proprio trasferimento, poiché, ha ritenuto corretta la decisione colà impugnata, là ove, assunto come irrilevante l'art. 57 del CCNL Autostrade
e trafori (che contempla una nozione di unità produttiva coincidente con l'intera azienda), aveva valorizzato la nozione legale di trasferimento quale elaborata dalla giurisprudenza di legittimità - che si realizza col mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione, normalmente da una unità produttiva ad un'altra, intesta questa come articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di impresa medesima
- ed accertato in fatto, sulla base di tale principio, che i vari caselli autostradali della società datrice di lavoro costituivano altrettante unità produttive.
Nel caso che odiernamente occupa, all'opposto, per quanto poc'anzi rilevato, non è dato riscontrare negli uffici di zona della stessa Struttura territoriale i predetti caratteri di autonomia organizzativa e funzionale, di tal che deve ritenersi esclusa la ricorrenza di un trasferimento in senso tecnico, con conseguente inapplicabilità funditus dei principi affermati dalla citata Cass. n. 22695/2011, nel senso di riconoscere il diritto del lavoratore all'indennità di trasferta (quella prevista dalla specifica norma contrattuale di cui all'art. 31, CCNL Autostrade e trafori) anche nel caso in cui manchi un mutamento di residenza, ma pur sempre nell'ambito di un trasferimento del lavoratore, in quanto espressione di
“una equa composizione degli interessi in gioco con l'assicurare un minimo di provvidenze per il caso in cui il trasferimento, pur comportando disagi per il lavoratore e la sua famiglia, non si accompagni al mutamento di residenza”.
Neppure può ritenersi applicabile la norma di cui al punto 2.2.2, recante “Utilizzo del mezzo proprio”, del Regolamento a mente del quale: “Il dipendente che utilizzi il mezzo proprio per recarsi CP_1
dalla sede principale a una delle sedi secondarie e/o viceversa ha diritto al rimborso chilometrico del percorso effettuato (più breve) nella misura di € 0,44 a chilometro di andata e ritorno”.
Il richiamato Regolamento, al punto 2 (“Rimborso viaggi da e per seconde sedi lavorative”), prevede che “sono ammessi i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente qualora l'attività lavorativa sia svolta in una o più sedi di lavoro secondarie”, subito dopo precisando che per sede di lavoro principale si intende “la sede in cui il dipendente svolge in via prevalente (almeno 19 ore settimanali) la propria attività lavorativa o l'ufficio di cui ha la Responsabilità. La sede di lavoro principale può essere individuata nella sede territoriale o nella sede zonale”. Sedi di lavoro secondarie sono, invece,
“le sedi (ufficio territoriale, ufficio zonale o ufficio adibito a recapito in cui il dipendente CP_1 svolge in via residuale la propria attività lavorativa”. Lo stesso Regolamento INAS precisa, tra l'altro, che “il percorso chilometrico da conteggiare, è quello dalla propria sede di lavoro principale o da una delle sedi secondarie (non dal domicilio/residenza) a un'altra sede secondaria o viceversa” e che “non può essere rimborsato il tragitto dalla sede principale a una sede secondaria se quest'ultima è situata all'interno del comune di domicilio del dipendente”.
Orbene, la sede di AR rappresenta la sede principale della ricorrente, mentre la sede di AV, comune nel quale la lavoratrice risiede, è la sede secondaria, ivi svolgendo la la Parte_1
propria prestazione lavorativa una volta a settimana.
La ricorrente non può neppure invocare una presunta disparità di trattamento con la collega
[...]
, non essendo stata offerta alcuna prova sulla allegata corresponsione in favore di Parte_2 quest'ultima di un compenso mensile aggiuntivo per rimborsarne i viaggi, né che la Parte_2
si trovasse nelle medesime condizioni lavorative della ricorrente, circostanze entrambe contestate dalla resistente.
D'altra parte, non esiste alcun principio che imponga al datore di lavoro di osservare la parità di trattamento retributivo dei dipendenti.
Sul punto si è affermato in giurisprudenza che, in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, non è configurabile un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento retributivo, in quanto esso non è ricavabile né dagli artt. 36 e 37 Cost., né dalla Carta
Sociale Europea resa esecutiva con legge n. 929/1965, né dal Patto di New York sui diritti economici, sociali e culturali, ed eventuali disparità di trattamento, derivanti dalle modalità di accesso alle differenti categorie e/o qualifiche, possono essere eliminate mediante un apposito accordo collettivo, restando escluso che l'attribuzione di un trattamento economico più favorevole ad un lavoratore possa ex se fondare il diritto ad ottenere l'identico trattamento da parte di un altro lavoratore avente la stessa qualifica (C.App. Roma, Sez. Lav., sent. 16.3.2020).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Parte_1
complessivi € 3.771,60, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della resistente, avv.ti Massimo Nappi e Luca Bruno, dichiaratisi antistatari;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in AV, il 22 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia