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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13363/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella presente controversia in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L.689/1981 tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Vincenzo Parte_1
Cadavero;
e
con Controparte_1
l'assistenza e difesa del Direttore dell' CP_2
nonché dal funzionario delegato, Persona_1 [...]
ex art. 417 bis cpc;
CP_3 nonché
con l'assistenza e Controparte_4 difesa dell'avv. Ornella Rotino;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna opposizione –instaurata in data 24.11.2023 avverso la cartella di pagamento n. 071202300037568683000 notificata alla parte opponente il 20.10.2023 ed avente ad oggetto l'ingiunzione del pagamento del complessivo importo di Euro 45.058,23 scaturita dal mancato pagamento della ingiunzione di pagamento n. 12420 elevata nell'anno 2017- è inammissibile e comunque infondata, per le ragioni di seguito esposte. Deve essere dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione posto che, per giurisprudenza della S.C. che si condivide, l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo
1 atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass., Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/9/2017; successivamente, Cass.,
Sez. 2 -, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018; Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021 (Rv. 661443 - 01)). Si è così inteso risolvere un contrasto formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità proprio in ordine al rimedio esperibile a fronte della notifica della cartella esattoriale per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada, per l'ipotesi nella quale l'interessato deduca che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato tardivamente ovvero oltre il termine di legge, provocando l'estinzione della violazione amministrativa. In via definitiva, dunque, si è confermato il precedente orientamento (v. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 16282 del 4/8/2016; Sez. 3, Sentenza n. 1985 del 29/1/2014;
Sez. 2 Sentenza n. 5871 del 13/3/2007) per cui il rimedio esperibile, in tali casi, è la opposizione cd.
"recuperatoria" in senso ampio regolata dall'art. 22 della
I. n. 689 del 1981 - rectius, attualmente, dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 -, atteso che le contestazioni contro la formazione del titolo basate su fatti impeditivi alla formazione dello stesso, devono essere fatte valere con lo strumento predisposto dall'ordinamento per impedire la formazione del titolo, ove il soggetto passivo deduca di non avere avuto conoscenza del relativo procedimento di formazione, in modo da poter opporsi al verbale di accertamento o all'ordinanza-ingiunzione di pagamento. (Cfr. anche, Cass., Sez. 3 - , n. 16282 del 4/8/2016).
Nel caso di specie, l'opposizione presentata in data
24.11.2023, a fronte della notifica della cartella avvenuta pacificamente in data 20.10.2023, è tardiva.
Ad ogni buon conto, nel merito, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte opponente, atteso che l'ordinanza ingiunzione del
13/2/2020 prot. 12420, sottostante alla cartella di cui trattasi, è stata ritualmente notificata con ritiro del plico presso l'ufficio postale in data 25/2/2020. Pertanto, la cartella di pagamento opposta in data odierna è stata emessa
2 nel termine di prescrizione quinquennale (cfr. all.ti Cont prodotti da ). Le spese processuali –liquidate in misura inferiore ai medi attesa la non complessità della controversia come da infrascritto dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara inammissibile e comunque infondata l'opposizione;
-condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle parti convenute , che liquida in Euro 1.865,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, in favore dell' con CP_5 distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ed in Euro 1.492,00 in favore dell' (applicata la Controparte_1 riduzione del 20% ex art. 152 bis disp. att. cpc), oltre accessori di legge. Bari, 30.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella presente controversia in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L.689/1981 tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Vincenzo Parte_1
Cadavero;
e
con Controparte_1
l'assistenza e difesa del Direttore dell' CP_2
nonché dal funzionario delegato, Persona_1 [...]
ex art. 417 bis cpc;
CP_3 nonché
con l'assistenza e Controparte_4 difesa dell'avv. Ornella Rotino;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna opposizione –instaurata in data 24.11.2023 avverso la cartella di pagamento n. 071202300037568683000 notificata alla parte opponente il 20.10.2023 ed avente ad oggetto l'ingiunzione del pagamento del complessivo importo di Euro 45.058,23 scaturita dal mancato pagamento della ingiunzione di pagamento n. 12420 elevata nell'anno 2017- è inammissibile e comunque infondata, per le ragioni di seguito esposte. Deve essere dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione posto che, per giurisprudenza della S.C. che si condivide, l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo
1 atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass., Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/9/2017; successivamente, Cass.,
Sez. 2 -, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018; Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021 (Rv. 661443 - 01)). Si è così inteso risolvere un contrasto formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità proprio in ordine al rimedio esperibile a fronte della notifica della cartella esattoriale per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada, per l'ipotesi nella quale l'interessato deduca che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato tardivamente ovvero oltre il termine di legge, provocando l'estinzione della violazione amministrativa. In via definitiva, dunque, si è confermato il precedente orientamento (v. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 16282 del 4/8/2016; Sez. 3, Sentenza n. 1985 del 29/1/2014;
Sez. 2 Sentenza n. 5871 del 13/3/2007) per cui il rimedio esperibile, in tali casi, è la opposizione cd.
"recuperatoria" in senso ampio regolata dall'art. 22 della
I. n. 689 del 1981 - rectius, attualmente, dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 -, atteso che le contestazioni contro la formazione del titolo basate su fatti impeditivi alla formazione dello stesso, devono essere fatte valere con lo strumento predisposto dall'ordinamento per impedire la formazione del titolo, ove il soggetto passivo deduca di non avere avuto conoscenza del relativo procedimento di formazione, in modo da poter opporsi al verbale di accertamento o all'ordinanza-ingiunzione di pagamento. (Cfr. anche, Cass., Sez. 3 - , n. 16282 del 4/8/2016).
Nel caso di specie, l'opposizione presentata in data
24.11.2023, a fronte della notifica della cartella avvenuta pacificamente in data 20.10.2023, è tardiva.
Ad ogni buon conto, nel merito, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte opponente, atteso che l'ordinanza ingiunzione del
13/2/2020 prot. 12420, sottostante alla cartella di cui trattasi, è stata ritualmente notificata con ritiro del plico presso l'ufficio postale in data 25/2/2020. Pertanto, la cartella di pagamento opposta in data odierna è stata emessa
2 nel termine di prescrizione quinquennale (cfr. all.ti Cont prodotti da ). Le spese processuali –liquidate in misura inferiore ai medi attesa la non complessità della controversia come da infrascritto dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara inammissibile e comunque infondata l'opposizione;
-condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle parti convenute , che liquida in Euro 1.865,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, in favore dell' con CP_5 distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ed in Euro 1.492,00 in favore dell' (applicata la Controparte_1 riduzione del 20% ex art. 152 bis disp. att. cpc), oltre accessori di legge. Bari, 30.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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