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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IO EL NO Presidente Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 362/2025 R. G., promosso da nato in [...] il [...] (CF ) Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. Stefano Guidetti
e dell'Avv. Paolo Guidetti.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (CF ) CP_1 C.F._2 ivi residente via Nonantolana n.192, con il patrocinio dell'avv. Daniela Ferrari.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 105/2025 del 14 gennaio-4 febbraio 2025 del Tribunale di Modena.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. IO EL NO;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 9 ottobre 2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1–In data 2 settembre 2024, e hanno CP_1 Parte_1
depositato, dinanzi al Tribunale di Modena, ricorso congiunto, riferendo che avevano contratto matrimonio in Modena in data 30/08/2003; che dalla loro unione erano nati i figli: , nata a [...] il [...] (maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente), nato a [...] il [...], e , nata a Persona_2 Persona_3
Modena il 08/09/2011; che si erano separati consensualmente alle condizioni indicate nell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 comma 2 D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, autorizzato dalla procura della Repubblica presso il
Tribunale di Modena in data 27/02/2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modena (atto n. 183, Parte II, Serie C, Anno 2019); che dall'epoca della separazione non avevano più convissuto o coabitato, neppure temporaneamente, e fra gli stessi non si era più ricostruita la comunione materiale e spirituale.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori:
“1) dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data
30/08/2003, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modena (MO),
dell'anno 2003, Atto n. 196 Parte 2 Serie A;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Modena di annotare l'emananda sentenza allorché sia passata in giudicato;
3) affidare i figli minori e alla madre, con la modalità Persona_2 Persona_3
dell'affidamento c.d. “superesclusivo”, in ragione dei periodi di prolungata assenza
dall'Italia del padre, disporre che gli stessi continuino a vivere presso la casa
coniugale sita in Modena, Via Mar Adriatico n. 240. La responsabilità genitoriale verrà
pag. 2/12 esercitata dalla madre, la quale assumerà da sola tutte le decisioni, ivi comprese quelle
di maggiore interesse per i figli in relazione all'istruzione, all'educazione e alla salute,
tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, come anche la
responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei
figli, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute dei figli stessi. Il
padre, quando sarà in Italia e una volta reperita una sistemazione idonea ad ospitarli,
potrà vederli e tenerli con sé, previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà
dei figli, per un fine settimana a settimane alterne, a partire dal sabato al termine
dell'orario scolastico, fino alle ore 21 della domenica. Per quanto riguarda il periodo
delle Feste Natalizie, il padre potrà tenere i figli con sé, purchè in Italia, per metà delle
vacanze, alternando di anno in anno il periodo. I figli trascorreranno il giorno della
Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, ad anni alterni. Lo
stesso dicasi per le Feste Pasquali durante le quali i figli trascorreranno con il padre
metà del periodo e rimarranno con il medesimo o il giorno di Pasqua o il lunedì
dell'Angelo e così per gli anni successivi, sempre ad anni alterni e sempre a condizione
che il padre rimanga in Italia. 4) assegnare la casa coniugale di Modena (MO), Via
Mar Adriatico n.240, di proprietà esclusiva della moglie, con i mobili e le suppellettili
che la arredano e corredano, alla Sig.ra dando atto che il Sig. CP_1 [...]
si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro 45 giorni dal Parte_1
deposito del presente ricorso. 5) disporre che il padre concorra al mantenimento dei
figli versando sul conto corrente intestato alla Sig.ra (IBAN: CP_1
[...]) la somma di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ogni
figlio) fino al momento della loro totale indipendenza economica (tale somma dovrà
pag. 3/12 essere aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita
a decorrere dall'anno successivo alla data dell'udienza cartolare), oltre al 50% delle
spese straordinarie riguardanti i figli, da intendersi come di seguito precisate. Spese
che non richiedono il preventivo accordo: mediche a) visite specialistiche prescritte dal
medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e
trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- scolastiche a) tasse
scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di
corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa; - parascolastiche: a) centro estivo e gruppo estivo;
b) tempo prolungato,
prescuola e dopo-scuola; Spese che richiedono il preventivo accordo: - mediche a) cure
dentistiche odontoiatriche ed oculistiche presso studi privati;
b) cure termali e
fisioterapiche; c) cure e farmaci non convenzionali, d) accertamenti e trattamenti non
erogati dal SSN;
- scolastiche a) iscrizioni scolastiche e universitarie imposte da istituti
privati; b) alloggio presso la sede universitaria;
c) gite scolastiche con pernottamento;
- parascolastiche a) corsi di specializzazione;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c)
corsi di istruzione;
- sportive e ludiche a) sportive: a) una attività sportiva e pertinenti
attrezzature di ogni genere, b) attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, c)
viaggi; d) vacanze;
e) spese di custodia (baby sitter). Per le spese straordinarie che
richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
anche a mezzo posta elettronica, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nei
dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa
che dovrà essere rimborsata per la quota di spettanza entro dieci giorni dall'esibizione
del documento attestante l'esborso. 6) disporre che l'assegno unico per i figli,
pag. 4/12 attualmente percepito interamente dal padre, a partire dal mese di settembre 2024
venga percepito dalla madre al 100%. Per il periodo nel quale l'INPS continuerà a
versarlo sul conto corrente del padre, quest'ultimo di impegna a trasferirlo sul conto
corrente della madre. 7) disporre che nessun obbligo di mantenimento, né assegno
alimentare e/o divorzile graverà su un coniuge a favore dell'altro, godendo entrambi di
redditi sufficienti al proprio personale mantenimento. 8) dare atto che, con
l'adempimento di quanto sopra previsto, per la cui realizzazione i coniugi si
impegnano, fin da ora, a prestarsi tutti gli eventuali atti che si rendessero necessari, le
parti sottoscritte si danno reciprocamente atto di aver previsto e definito ogni loro
rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale allo stato attuale, e di rinunciare
a qualsiasi residua pretesa l'uno nei confronti dell'altro. 9) dare atto che non vi sono
spese legali in quanto la ricorrente si è difesa in proprio ed esonera il coniuge dal
corrisponderle un compenso per l'attività professionale espletata in favore della
famiglia, ad eccezione delle spese vive, che saranno sostenute dalla Sig.ra CP_1
.
[...]
con note scritte in data 7.01.2025, ha riferito di non voler Parte_1
confermare le conclusioni congiunte sopra riportate e ha chiesto rigettarsi la domanda.
ha, invece, insistito per l'accoglimento del ricorso. CP_1
2-Il Tribunale di Modena, con sentenza n.105/2025 del 14 gennaio-4 febbraio 2025, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modena il giorno 30 agosto 2003 tra e alle condizioni CP_1 Parte_1
sopra trascritte, dichiarando, altresì, che la moglie perdeva il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del marito.
pag. 5/12 Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che l'istanza di era inammissibile;
Parte_1
-che la Suprema Corte aveva precisato, in modo condivisibile, che l'accordo sotteso alla proposizione di ricorso congiunto aveva “……valore negoziale per quanto concerne la
prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che
le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori” e, di conseguenza, la revoca del consenso risultava “inammissibile … dal momento che la
natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle
condizioni … ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti
unilaterali”(Cass., 27.8.2018, n. 19540);
-che, nella fattispecie, l'accordo raggiunto dai genitori, trasfuso nelle conclusioni congiunte da essi formulate nell'iniziale ricorso, rispondeva pienamente al superiore interesse, morale e materiale, dei figli minori, assicurando loro tempi di frequentazione adeguati con la madre e il padre e, di conseguenza, la fruizione di concreta, e non meramente apparente, bigenitorialità;
-che, nell'accordo, si era tenuto conto del fatto che il trascorreva lunghi periodi Pt_1
nel paese di origine, prevedendosi all'uopo l'affido esclusivo dei minori alla madre al fine di facilitare la gestione delle questioni inerenti la salute, istruzione ecc.;
-che, peraltro, il aveva addotto, a sostegno del proprio ripensamento, del tutto Pt_1
genericamente, di non avere mai avuto intenzione di sottoscrivere l'accordo e che le condizioni economiche ivi previste avrebbero dovuto reputarsi inique;
-che tali allegazioni rendevano la sua richiesta viepiù inammissibile;
pag. 6/12 -che le conclusioni congiunte rassegnate dai genitori in ricorso dovevano, pertanto,
essere recepite dal Tribunale.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidandolo ai Parte_2
seguenti motivi:
a-insussistenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo la separazione solo fittizia ed essendo continuata, comunque, dopo la separazione, la comunione coniugale dei rapporti materiali e spirituali;
b-insussistenza degli estremi per un affidamento super esclusivo dei figli minori e inadeguatezza dei tempi di frequentazione del padre con i figli;
c-sussistenza dei presupposti per la revoca del contributo per il mantenimento dei figli posto a suo carico;
d-sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile in suo favore.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello. CP_1
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025.
4-Osserva, innanzitutto, la Corte che l'appello di deve considerarsi Parte_1
infondato, con riferimento alle censure rivolte alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall'appellante predetto e da . CP_1
Giova ricordare che, nel caso in cui sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, come è avvenuto nel caso di specie,
non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il Tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi pag. 7/12 procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n.
898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (vedi Cassazione civile sez. VI - 24/07/2018, n. 19540; Cassazione civile sez. VI - 07/07/2021, n. 19348).
Orbene, nella specie, a fronte della ricognizione dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operata dai coniugi nel ricorso congiunto,
non può ritenersi provato che la separazione di cui alla convenzione di negoziazione assistita del 22 febbraio 2019, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Modena in data 27 febbraio 2019, sia stata fittizia o che i coniugi si siano successivamente riconciliati.
Rileva, in proposito, la Corte che il difensore di all'udienza del 3 Controparte_2
luglio 2025, ha dichiarato di non volere insistere nelle richieste istruttorie (prove testimoniali) dedotte nell'atto di impugnazione.
Inammissibili sono, comunque, le produzioni documentali che l'appellante ha effettuato, per la prima volta, nel presente grado di giudizio.
pag. 8/12 Giova ricordare, in diritto, che, con riguardo al giudizio di divorzio, l'art. 3, comma 2,
lett. b), l. n. 898 del 1970 stabilisce espressamente che l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione deve essere proposta a istanza di parte. Come, pertanto, il giudice non può rilevare d'ufficio l'avvenuta riconciliazione tra le parti così la relativa eccezione non può essere formulata, per la prima volta, in grado di appello, neppure dal coniuge contumace in primo grado (vedi Cassazione civile sez. I - 19/11/2010, n. 23510;
Cassazione Civile Sez. VI 23/11/2021 n.36176).
Nella specie, ha tempestivamente proposto l'eccezione in primo Controparte_2
grado, senza, tuttavia, produrre documenti o formulare istanze istruttorie, al fine di dimostrare i fatti a sostegno dell'eccezione proposta.
Ne discende che le produzioni documentali effettuate, per la prima volta, nel presente grado devono considerarsi inammissibili, alla stregua del divieto di cui all'art.345 c. p.
c., richiamato dall'art.473 bis.35. c. p. c., applicabile alla presente controversia perché
introdotta in primo grado in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
non ha, invero, allegato né, tantomeno, dimostrato di non avere Controparte_2
potuto produrre i documenti in questione, nel giudizio di primo grado, per cause non imputabili ad esso appellante.
Non sfugge alla Corte che l'appellante ha chiesto, nell'atto di appello e nella memoria depositata il 17 settembre 2025, di provare la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi mediante il deferimento di giuramento decisorio alla controparte,
vale a dire con mezzo di prova che può essere richiesto, per la prima volta, anche in appello, come è dato desumere dall'art.233 e dall'art. 345 c. p. c.
pag. 9/12 Orbene, anche a volersi prescindere da ogni altra considerazione, il giuramento decisorio deferito non può essere ammesso, stante l'irritualità del deferimento.
Deve rilevarsi, in proposito, che l'atto di appello e la memoria del 17 settembre 2025
non risultano sottoscritti da e a tale mancata sottoscrizione non può Parte_1
rimediarsi con la procura speciale conferita dall'appellante ai difensori, facendosi nella stessa riferimento solo generico alla facoltà di deferire giuramento decisorio sulle circostanze dedotte nell'atto di appello e, quindi, non alle specifiche circostanze che avrebbero dovuto costituirne l'oggetto (vedi Cassazione civile sez. II - 25/08/2020, n.
17718).
5-Risulta inammissibile, poi, la domanda di mirante al Parte_1
conseguimento di assegno divorzile, essendo stata proposta per la prima volta nel presente grado.
Preme sottolineare, in proposito, che il procedimento che ci occupa è stato introdotto, in primo grado, in epoca successiva al 28 febbraio 2023 e che, pertanto, il presente giudizio di appello è disciplinato dagli artt. 473 bis. 30. e ss. c.p. c.
Ebbene, l'art.473 bis.35. c. p. c., stabilisce che il divieto di nuove domande ed eccezioni di cui all'art. 345 c. p. c. si applichi nell'ipotesi di domande aventi ad oggetto diritti disponibili, come il diritto del quale si tratta.
Costituiscono, invece, domande aventi ad oggetto diritti indisponibili, come è dato desumere dall'art. 473 bis. 19. c. p. c., quelle relative all'affidamento e al mantenimento di minori.
pag. 10/12 d'altra parte, non ha fondato la domanda di riconoscimento, in suo Parte_1
favore, di assegno divorzile su fatti sopravvenuti rispetto alla sentenza impugnata (vedi art. 473 bis.19. c. p. c. e Cassazione civile sez. VI - 21/10/2021, n. 29290).
6- Essendo stata impugnata la statuizione della sentenza di primo grado avente ad oggetto l'affidamento dei figli minorenni e , Persona_2 Persona_3
che hanno raggiunto rispettivamente l'età di sedici e di quattordici anni, deve necessariamente procedersi all'ascolto di questi ultimi, come prescritto dall'art. 473 bis.
4. c. p. c.
La causa deve proseguire, quindi, come da disposizioni impartite con separata ordinanza.
Appare opportuno rinviare ogni provvedimento sulle questioni concernenti il mantenimento di tutti i figli (ivi compresa la figlia maggiorenne), all'esito dell'ascolto dei minori.
7-Ogni provvedimento sulle spese deve essere rinviato alla sentenza che definirà il presente giudizio di appello.
PQM
La Corte, non definitivamente decidendo:
I-Rigetta l'appello proposto da avverso la statuizione della sentenza Parte_1
n.105/2025 del 14 gennaio-4 febbraio 2025 del Tribunale di Modena, con la quale è
stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modena il giorno 30 agosto 2003 tra e dichiarando, CP_1 Parte_1
altresì, inammissibile la domanda di quest'ultimo, mirante al conseguimento di assegno divorzile, perché formulata per la prima volta in grado di appello;
pag. 11/12 II- Dispone che la causa prosegua secondo quanto prescritto con separata ordinanza,
rinviando ogni provvedimento sulle spese alla sentenza che definirà il presente giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 9
ottobre 2025
Il Presidente relatore
IO EL NO
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IO EL NO Presidente Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 362/2025 R. G., promosso da nato in [...] il [...] (CF ) Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. Stefano Guidetti
e dell'Avv. Paolo Guidetti.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (CF ) CP_1 C.F._2 ivi residente via Nonantolana n.192, con il patrocinio dell'avv. Daniela Ferrari.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 105/2025 del 14 gennaio-4 febbraio 2025 del Tribunale di Modena.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. IO EL NO;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 9 ottobre 2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1–In data 2 settembre 2024, e hanno CP_1 Parte_1
depositato, dinanzi al Tribunale di Modena, ricorso congiunto, riferendo che avevano contratto matrimonio in Modena in data 30/08/2003; che dalla loro unione erano nati i figli: , nata a [...] il [...] (maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente), nato a [...] il [...], e , nata a Persona_2 Persona_3
Modena il 08/09/2011; che si erano separati consensualmente alle condizioni indicate nell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 comma 2 D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, autorizzato dalla procura della Repubblica presso il
Tribunale di Modena in data 27/02/2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modena (atto n. 183, Parte II, Serie C, Anno 2019); che dall'epoca della separazione non avevano più convissuto o coabitato, neppure temporaneamente, e fra gli stessi non si era più ricostruita la comunione materiale e spirituale.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori:
“1) dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data
30/08/2003, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modena (MO),
dell'anno 2003, Atto n. 196 Parte 2 Serie A;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Modena di annotare l'emananda sentenza allorché sia passata in giudicato;
3) affidare i figli minori e alla madre, con la modalità Persona_2 Persona_3
dell'affidamento c.d. “superesclusivo”, in ragione dei periodi di prolungata assenza
dall'Italia del padre, disporre che gli stessi continuino a vivere presso la casa
coniugale sita in Modena, Via Mar Adriatico n. 240. La responsabilità genitoriale verrà
pag. 2/12 esercitata dalla madre, la quale assumerà da sola tutte le decisioni, ivi comprese quelle
di maggiore interesse per i figli in relazione all'istruzione, all'educazione e alla salute,
tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, come anche la
responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei
figli, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute dei figli stessi. Il
padre, quando sarà in Italia e una volta reperita una sistemazione idonea ad ospitarli,
potrà vederli e tenerli con sé, previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà
dei figli, per un fine settimana a settimane alterne, a partire dal sabato al termine
dell'orario scolastico, fino alle ore 21 della domenica. Per quanto riguarda il periodo
delle Feste Natalizie, il padre potrà tenere i figli con sé, purchè in Italia, per metà delle
vacanze, alternando di anno in anno il periodo. I figli trascorreranno il giorno della
Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, ad anni alterni. Lo
stesso dicasi per le Feste Pasquali durante le quali i figli trascorreranno con il padre
metà del periodo e rimarranno con il medesimo o il giorno di Pasqua o il lunedì
dell'Angelo e così per gli anni successivi, sempre ad anni alterni e sempre a condizione
che il padre rimanga in Italia. 4) assegnare la casa coniugale di Modena (MO), Via
Mar Adriatico n.240, di proprietà esclusiva della moglie, con i mobili e le suppellettili
che la arredano e corredano, alla Sig.ra dando atto che il Sig. CP_1 [...]
si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro 45 giorni dal Parte_1
deposito del presente ricorso. 5) disporre che il padre concorra al mantenimento dei
figli versando sul conto corrente intestato alla Sig.ra (IBAN: CP_1
[...]) la somma di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ogni
figlio) fino al momento della loro totale indipendenza economica (tale somma dovrà
pag. 3/12 essere aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita
a decorrere dall'anno successivo alla data dell'udienza cartolare), oltre al 50% delle
spese straordinarie riguardanti i figli, da intendersi come di seguito precisate. Spese
che non richiedono il preventivo accordo: mediche a) visite specialistiche prescritte dal
medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e
trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- scolastiche a) tasse
scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di
corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa; - parascolastiche: a) centro estivo e gruppo estivo;
b) tempo prolungato,
prescuola e dopo-scuola; Spese che richiedono il preventivo accordo: - mediche a) cure
dentistiche odontoiatriche ed oculistiche presso studi privati;
b) cure termali e
fisioterapiche; c) cure e farmaci non convenzionali, d) accertamenti e trattamenti non
erogati dal SSN;
- scolastiche a) iscrizioni scolastiche e universitarie imposte da istituti
privati; b) alloggio presso la sede universitaria;
c) gite scolastiche con pernottamento;
- parascolastiche a) corsi di specializzazione;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c)
corsi di istruzione;
- sportive e ludiche a) sportive: a) una attività sportiva e pertinenti
attrezzature di ogni genere, b) attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, c)
viaggi; d) vacanze;
e) spese di custodia (baby sitter). Per le spese straordinarie che
richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
anche a mezzo posta elettronica, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nei
dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa
che dovrà essere rimborsata per la quota di spettanza entro dieci giorni dall'esibizione
del documento attestante l'esborso. 6) disporre che l'assegno unico per i figli,
pag. 4/12 attualmente percepito interamente dal padre, a partire dal mese di settembre 2024
venga percepito dalla madre al 100%. Per il periodo nel quale l'INPS continuerà a
versarlo sul conto corrente del padre, quest'ultimo di impegna a trasferirlo sul conto
corrente della madre. 7) disporre che nessun obbligo di mantenimento, né assegno
alimentare e/o divorzile graverà su un coniuge a favore dell'altro, godendo entrambi di
redditi sufficienti al proprio personale mantenimento. 8) dare atto che, con
l'adempimento di quanto sopra previsto, per la cui realizzazione i coniugi si
impegnano, fin da ora, a prestarsi tutti gli eventuali atti che si rendessero necessari, le
parti sottoscritte si danno reciprocamente atto di aver previsto e definito ogni loro
rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale allo stato attuale, e di rinunciare
a qualsiasi residua pretesa l'uno nei confronti dell'altro. 9) dare atto che non vi sono
spese legali in quanto la ricorrente si è difesa in proprio ed esonera il coniuge dal
corrisponderle un compenso per l'attività professionale espletata in favore della
famiglia, ad eccezione delle spese vive, che saranno sostenute dalla Sig.ra CP_1
.
[...]
con note scritte in data 7.01.2025, ha riferito di non voler Parte_1
confermare le conclusioni congiunte sopra riportate e ha chiesto rigettarsi la domanda.
ha, invece, insistito per l'accoglimento del ricorso. CP_1
2-Il Tribunale di Modena, con sentenza n.105/2025 del 14 gennaio-4 febbraio 2025, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modena il giorno 30 agosto 2003 tra e alle condizioni CP_1 Parte_1
sopra trascritte, dichiarando, altresì, che la moglie perdeva il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del marito.
pag. 5/12 Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che l'istanza di era inammissibile;
Parte_1
-che la Suprema Corte aveva precisato, in modo condivisibile, che l'accordo sotteso alla proposizione di ricorso congiunto aveva “……valore negoziale per quanto concerne la
prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che
le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori” e, di conseguenza, la revoca del consenso risultava “inammissibile … dal momento che la
natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle
condizioni … ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti
unilaterali”(Cass., 27.8.2018, n. 19540);
-che, nella fattispecie, l'accordo raggiunto dai genitori, trasfuso nelle conclusioni congiunte da essi formulate nell'iniziale ricorso, rispondeva pienamente al superiore interesse, morale e materiale, dei figli minori, assicurando loro tempi di frequentazione adeguati con la madre e il padre e, di conseguenza, la fruizione di concreta, e non meramente apparente, bigenitorialità;
-che, nell'accordo, si era tenuto conto del fatto che il trascorreva lunghi periodi Pt_1
nel paese di origine, prevedendosi all'uopo l'affido esclusivo dei minori alla madre al fine di facilitare la gestione delle questioni inerenti la salute, istruzione ecc.;
-che, peraltro, il aveva addotto, a sostegno del proprio ripensamento, del tutto Pt_1
genericamente, di non avere mai avuto intenzione di sottoscrivere l'accordo e che le condizioni economiche ivi previste avrebbero dovuto reputarsi inique;
-che tali allegazioni rendevano la sua richiesta viepiù inammissibile;
pag. 6/12 -che le conclusioni congiunte rassegnate dai genitori in ricorso dovevano, pertanto,
essere recepite dal Tribunale.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidandolo ai Parte_2
seguenti motivi:
a-insussistenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo la separazione solo fittizia ed essendo continuata, comunque, dopo la separazione, la comunione coniugale dei rapporti materiali e spirituali;
b-insussistenza degli estremi per un affidamento super esclusivo dei figli minori e inadeguatezza dei tempi di frequentazione del padre con i figli;
c-sussistenza dei presupposti per la revoca del contributo per il mantenimento dei figli posto a suo carico;
d-sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile in suo favore.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello. CP_1
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025.
4-Osserva, innanzitutto, la Corte che l'appello di deve considerarsi Parte_1
infondato, con riferimento alle censure rivolte alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall'appellante predetto e da . CP_1
Giova ricordare che, nel caso in cui sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, come è avvenuto nel caso di specie,
non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il Tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi pag. 7/12 procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n.
898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (vedi Cassazione civile sez. VI - 24/07/2018, n. 19540; Cassazione civile sez. VI - 07/07/2021, n. 19348).
Orbene, nella specie, a fronte della ricognizione dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operata dai coniugi nel ricorso congiunto,
non può ritenersi provato che la separazione di cui alla convenzione di negoziazione assistita del 22 febbraio 2019, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Modena in data 27 febbraio 2019, sia stata fittizia o che i coniugi si siano successivamente riconciliati.
Rileva, in proposito, la Corte che il difensore di all'udienza del 3 Controparte_2
luglio 2025, ha dichiarato di non volere insistere nelle richieste istruttorie (prove testimoniali) dedotte nell'atto di impugnazione.
Inammissibili sono, comunque, le produzioni documentali che l'appellante ha effettuato, per la prima volta, nel presente grado di giudizio.
pag. 8/12 Giova ricordare, in diritto, che, con riguardo al giudizio di divorzio, l'art. 3, comma 2,
lett. b), l. n. 898 del 1970 stabilisce espressamente che l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione deve essere proposta a istanza di parte. Come, pertanto, il giudice non può rilevare d'ufficio l'avvenuta riconciliazione tra le parti così la relativa eccezione non può essere formulata, per la prima volta, in grado di appello, neppure dal coniuge contumace in primo grado (vedi Cassazione civile sez. I - 19/11/2010, n. 23510;
Cassazione Civile Sez. VI 23/11/2021 n.36176).
Nella specie, ha tempestivamente proposto l'eccezione in primo Controparte_2
grado, senza, tuttavia, produrre documenti o formulare istanze istruttorie, al fine di dimostrare i fatti a sostegno dell'eccezione proposta.
Ne discende che le produzioni documentali effettuate, per la prima volta, nel presente grado devono considerarsi inammissibili, alla stregua del divieto di cui all'art.345 c. p.
c., richiamato dall'art.473 bis.35. c. p. c., applicabile alla presente controversia perché
introdotta in primo grado in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
non ha, invero, allegato né, tantomeno, dimostrato di non avere Controparte_2
potuto produrre i documenti in questione, nel giudizio di primo grado, per cause non imputabili ad esso appellante.
Non sfugge alla Corte che l'appellante ha chiesto, nell'atto di appello e nella memoria depositata il 17 settembre 2025, di provare la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi mediante il deferimento di giuramento decisorio alla controparte,
vale a dire con mezzo di prova che può essere richiesto, per la prima volta, anche in appello, come è dato desumere dall'art.233 e dall'art. 345 c. p. c.
pag. 9/12 Orbene, anche a volersi prescindere da ogni altra considerazione, il giuramento decisorio deferito non può essere ammesso, stante l'irritualità del deferimento.
Deve rilevarsi, in proposito, che l'atto di appello e la memoria del 17 settembre 2025
non risultano sottoscritti da e a tale mancata sottoscrizione non può Parte_1
rimediarsi con la procura speciale conferita dall'appellante ai difensori, facendosi nella stessa riferimento solo generico alla facoltà di deferire giuramento decisorio sulle circostanze dedotte nell'atto di appello e, quindi, non alle specifiche circostanze che avrebbero dovuto costituirne l'oggetto (vedi Cassazione civile sez. II - 25/08/2020, n.
17718).
5-Risulta inammissibile, poi, la domanda di mirante al Parte_1
conseguimento di assegno divorzile, essendo stata proposta per la prima volta nel presente grado.
Preme sottolineare, in proposito, che il procedimento che ci occupa è stato introdotto, in primo grado, in epoca successiva al 28 febbraio 2023 e che, pertanto, il presente giudizio di appello è disciplinato dagli artt. 473 bis. 30. e ss. c.p. c.
Ebbene, l'art.473 bis.35. c. p. c., stabilisce che il divieto di nuove domande ed eccezioni di cui all'art. 345 c. p. c. si applichi nell'ipotesi di domande aventi ad oggetto diritti disponibili, come il diritto del quale si tratta.
Costituiscono, invece, domande aventi ad oggetto diritti indisponibili, come è dato desumere dall'art. 473 bis. 19. c. p. c., quelle relative all'affidamento e al mantenimento di minori.
pag. 10/12 d'altra parte, non ha fondato la domanda di riconoscimento, in suo Parte_1
favore, di assegno divorzile su fatti sopravvenuti rispetto alla sentenza impugnata (vedi art. 473 bis.19. c. p. c. e Cassazione civile sez. VI - 21/10/2021, n. 29290).
6- Essendo stata impugnata la statuizione della sentenza di primo grado avente ad oggetto l'affidamento dei figli minorenni e , Persona_2 Persona_3
che hanno raggiunto rispettivamente l'età di sedici e di quattordici anni, deve necessariamente procedersi all'ascolto di questi ultimi, come prescritto dall'art. 473 bis.
4. c. p. c.
La causa deve proseguire, quindi, come da disposizioni impartite con separata ordinanza.
Appare opportuno rinviare ogni provvedimento sulle questioni concernenti il mantenimento di tutti i figli (ivi compresa la figlia maggiorenne), all'esito dell'ascolto dei minori.
7-Ogni provvedimento sulle spese deve essere rinviato alla sentenza che definirà il presente giudizio di appello.
PQM
La Corte, non definitivamente decidendo:
I-Rigetta l'appello proposto da avverso la statuizione della sentenza Parte_1
n.105/2025 del 14 gennaio-4 febbraio 2025 del Tribunale di Modena, con la quale è
stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modena il giorno 30 agosto 2003 tra e dichiarando, CP_1 Parte_1
altresì, inammissibile la domanda di quest'ultimo, mirante al conseguimento di assegno divorzile, perché formulata per la prima volta in grado di appello;
pag. 11/12 II- Dispone che la causa prosegua secondo quanto prescritto con separata ordinanza,
rinviando ogni provvedimento sulle spese alla sentenza che definirà il presente giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 9
ottobre 2025
Il Presidente relatore
IO EL NO
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