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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 825/2016 RGAC
tra
in persona del l.r.p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Luca DI Mase, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio del secondo sito in Potenza, alla N. Sauro, n. 102
appellante
e
in persona del l.r.p.t. (P.I. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv.to Antonio Autilio, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 26.04.1996 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Marsicovetere (PZ), alla via P. Della Gattina, n. 12
appellata
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il , titolare dell'omonima ditta, adiva il giudice primo Pt_1 grado per chiedere di condannare la convenuta al pagamento di £. CP_1
66.071.736 e al pagamento delle spese processuali maturati in relazione all'esecuzione di lavori meglio specificati in atti e non retribuiti.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attesa la prescrizione del credito e ricorrendo errori nei conteggi effettuati, oltre che per infondatezza della domanda. Spiegava inoltre domanda riconvenzionale assumendo l'inadempimento contrattuale della controparte.
Con sentenza del 13.09.2016 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda principale e accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando l'attrice al pagamento di € 58.768,24, oltre spese giudiziali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 impugnazione avverso la suddetta sentenza chiedendone l'annullamento e/o la riforma.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto dell'appello.
Il collegio, in data 27.03.2024, rilevato che il difensore dell'appellante deduceva l'intervenuta dichiarazione di fallimento della stessa, dichiarava l'interruzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si sostituisce il relatore con l'originario, ovvero il consigliere dott.ssa Mariadomenica Marchese.
Nel merito, deve rilevarsi che il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi, applicabile ratione temporis al caso di specie, previsto dall'art.305 c.p.c. e decorrente dalla dichiarazione di interruzione, ed è tuttora in stato di quiescenza.
Nell'ottica della pronta definizione dei giudizi da lunga data pendenti, come previsto dal programma di gestione invalso presso la Corte, il Presidente f.f. della Sezione Civile con decreto emesso in data 19.11.2024 ha sollecitato le parti alla riassunzione del processo.
Sennonché le parti costituite, a cui risulta regolarmente comunicato il predetto provvedimento presidenziale, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co.3 c.p.c., estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la pronuncia di estinzione del giudizio di impugnazione, pronuncia da adottarsi con sentenza in quanto assunta dal collegio.
A norma dell'art.310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 825/2016 RGAC
tra
in persona del l.r.p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Luca DI Mase, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio del secondo sito in Potenza, alla N. Sauro, n. 102
appellante
e
in persona del l.r.p.t. (P.I. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv.to Antonio Autilio, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 26.04.1996 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Marsicovetere (PZ), alla via P. Della Gattina, n. 12
appellata
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il , titolare dell'omonima ditta, adiva il giudice primo Pt_1 grado per chiedere di condannare la convenuta al pagamento di £. CP_1
66.071.736 e al pagamento delle spese processuali maturati in relazione all'esecuzione di lavori meglio specificati in atti e non retribuiti.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attesa la prescrizione del credito e ricorrendo errori nei conteggi effettuati, oltre che per infondatezza della domanda. Spiegava inoltre domanda riconvenzionale assumendo l'inadempimento contrattuale della controparte.
Con sentenza del 13.09.2016 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda principale e accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando l'attrice al pagamento di € 58.768,24, oltre spese giudiziali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 impugnazione avverso la suddetta sentenza chiedendone l'annullamento e/o la riforma.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto dell'appello.
Il collegio, in data 27.03.2024, rilevato che il difensore dell'appellante deduceva l'intervenuta dichiarazione di fallimento della stessa, dichiarava l'interruzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si sostituisce il relatore con l'originario, ovvero il consigliere dott.ssa Mariadomenica Marchese.
Nel merito, deve rilevarsi che il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi, applicabile ratione temporis al caso di specie, previsto dall'art.305 c.p.c. e decorrente dalla dichiarazione di interruzione, ed è tuttora in stato di quiescenza.
Nell'ottica della pronta definizione dei giudizi da lunga data pendenti, come previsto dal programma di gestione invalso presso la Corte, il Presidente f.f. della Sezione Civile con decreto emesso in data 19.11.2024 ha sollecitato le parti alla riassunzione del processo.
Sennonché le parti costituite, a cui risulta regolarmente comunicato il predetto provvedimento presidenziale, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co.3 c.p.c., estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la pronuncia di estinzione del giudizio di impugnazione, pronuncia da adottarsi con sentenza in quanto assunta dal collegio.
A norma dell'art.310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta