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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 15176/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. BONAVITA ALESSANDRO) Parte_1
contro
Controparte_1
(Avv. MONZIO COMPAGNONI GERMANO, Avv. MAGNANTI ANDREA)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 849/2024 (R.G. n. 38831/2023), emesso in data 08.02.2024 dal
Tribunale Civile di Roma (Dott.ssa Consiglio;
Sez. Lavoro), notificato a mezzo posta in data
29.02.2024, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.138,72, oltre interessi e spese della procedura. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari.
A sostegno della propria opposizione deduceva che la mensilità di giugno 2023, per il pagamento della quale era stato proposto il ricorso monitorio era stata regolarmente corrisposta per Euro 1.355,38 come da fattura allegata, cosicchè tale voce doveva essere necessariamente stralciata con necessario ed eventuale ricalcolo del dovuto;
che, comunque nulla fosse dovuto alla lavoratrice per inadempimento del contratto e mancata esecuzione delle attività oggetto dell'incarico, oltra alla immediata contestazione del comportamento scorretto posto nei primi giorni del mese di luglio 2024. Proponeva altresì, domanda riconvenzionale per la condanna della parte opposta al risarcimento di tutti i danni cagionati in conseguenza del comportamento tenuto.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Deduceva a sostegno delle proprie ragioni, eccepiva in via preliminare la tardività dell'opposizione, irritualmente proposta con citazione e tardivamente iscritta a ruolo oltre il termine dei quaranta giorni prescritto per la proposizione del giudizio a cognizione piena.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e quindi rinviata per la discussione alla odierna udienza con le modalità della trattazione scritta, ex art.127 ter
c.p.c.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, essendo fondate le censure sollevate dalla parte opposta in via preliminare, con la memoria difensiva.
In via preliminare, si osserva che, secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità “l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso;
tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice dovrà ordinare d'ufficio la conversione del rito, disponendo la notifica del proprio provvedimento all'opposto, ove contumace, senza necessità che l'opponente richieda l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di pagina 2 di 4 discussione, ai sensi dell'art. 420 c.p.c.” (Cass. 797/2013; più recentemente Cass.
28827/2019).
Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, risulta che nelle materie soggette al rito lavoro, laddove l'opposizione venga proposta nelle forme dell'atto di citazione, la stessa non possa per il solo vizio formale essere dichiarata improcedibile, essendo necessaria la verifica in concreto della tempestività della stessa opposizione.
Non nuoce, inoltre, rammentare, che come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione
"non soggiace al divieto posto dall'art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.)
o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini" (Cass. 29803/2019).
Pertanto, anche in assenza di un rilievo di parte, il giudice può ex officio rilevare la tardività dell'opposizione e dichiararne l'inammissibilità.
Ebbene, nel caso di specie, risulta per pacifica ammissione delle parti che, il decreto ingiuntivo in questa sede opposto sia stato notificato alla odierna opponente in data
27.02.2024 (come peraltro, attestato dalla documentazione versata in atti;
cfr. avviso di ricevimento del decreto ingiuntivo allegato al fascicolo della parte opposta); è pure pacifico e confermato dagli atti che la parte opponente, attraverso il proprio procuratore, il successivo 09.04.2024, abbia inviato, a mezzo pec, atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, provvedendo all'iscrizione del giudizio al Ruolo Generale solo in data 18.04.2024.
Nel caso di specie, attesa la data di notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il giorno 08.04.2024, mediante ricorso depositato in cancelleria del giudice competente per materia. Invece, successivamente al decorso del pagina 3 di 4 termine predetto, ossia in data 09.04.2024, l'opponente si è limitata a notificare atto di citazione alla parte che aveva già ottenuto il decreto ingiuntivo, iscrivendo la causa a
Ruolo Generale con deposito telematico dell'atto nel fascicolo informatico solo in data
18.04.2024.
Dato che, in caso di erronea scelta del rito, occorre, ai fini della valutazione della tempestività dell'opposizione, che il deposito del ricorso sia avvenuto nel termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c., la presente opposizione risulta tardiva e quindi inammissibile (difatti, il termine per la proposizione del giudizio di opposizione scadeva il giorno 8 aprile 2024).
Il decreto ingiuntivo opposto, quindi, può essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei motivi della decisione e della condotta processuale delle parti (anche alla luce della inutile sollecitazione di questo giudice a trovare un accordo transattivo, per via delle ragioni dell'opposizione e del valore della controversia).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara inammissibile il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 849/2024 (R.G. n. 38831/2023), emesso in data
08.02.2024 1dal Tribunale Ordinario di Roma Sez. Lavoro;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre iva e cpa come per legge da distrarsi.
Roma, 08 aprile 2025
Il giudice
Antonianna Colli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 15176/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. BONAVITA ALESSANDRO) Parte_1
contro
Controparte_1
(Avv. MONZIO COMPAGNONI GERMANO, Avv. MAGNANTI ANDREA)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 849/2024 (R.G. n. 38831/2023), emesso in data 08.02.2024 dal
Tribunale Civile di Roma (Dott.ssa Consiglio;
Sez. Lavoro), notificato a mezzo posta in data
29.02.2024, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.138,72, oltre interessi e spese della procedura. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari.
A sostegno della propria opposizione deduceva che la mensilità di giugno 2023, per il pagamento della quale era stato proposto il ricorso monitorio era stata regolarmente corrisposta per Euro 1.355,38 come da fattura allegata, cosicchè tale voce doveva essere necessariamente stralciata con necessario ed eventuale ricalcolo del dovuto;
che, comunque nulla fosse dovuto alla lavoratrice per inadempimento del contratto e mancata esecuzione delle attività oggetto dell'incarico, oltra alla immediata contestazione del comportamento scorretto posto nei primi giorni del mese di luglio 2024. Proponeva altresì, domanda riconvenzionale per la condanna della parte opposta al risarcimento di tutti i danni cagionati in conseguenza del comportamento tenuto.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Deduceva a sostegno delle proprie ragioni, eccepiva in via preliminare la tardività dell'opposizione, irritualmente proposta con citazione e tardivamente iscritta a ruolo oltre il termine dei quaranta giorni prescritto per la proposizione del giudizio a cognizione piena.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e quindi rinviata per la discussione alla odierna udienza con le modalità della trattazione scritta, ex art.127 ter
c.p.c.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, essendo fondate le censure sollevate dalla parte opposta in via preliminare, con la memoria difensiva.
In via preliminare, si osserva che, secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità “l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso;
tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice dovrà ordinare d'ufficio la conversione del rito, disponendo la notifica del proprio provvedimento all'opposto, ove contumace, senza necessità che l'opponente richieda l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di pagina 2 di 4 discussione, ai sensi dell'art. 420 c.p.c.” (Cass. 797/2013; più recentemente Cass.
28827/2019).
Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, risulta che nelle materie soggette al rito lavoro, laddove l'opposizione venga proposta nelle forme dell'atto di citazione, la stessa non possa per il solo vizio formale essere dichiarata improcedibile, essendo necessaria la verifica in concreto della tempestività della stessa opposizione.
Non nuoce, inoltre, rammentare, che come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione
"non soggiace al divieto posto dall'art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.)
o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini" (Cass. 29803/2019).
Pertanto, anche in assenza di un rilievo di parte, il giudice può ex officio rilevare la tardività dell'opposizione e dichiararne l'inammissibilità.
Ebbene, nel caso di specie, risulta per pacifica ammissione delle parti che, il decreto ingiuntivo in questa sede opposto sia stato notificato alla odierna opponente in data
27.02.2024 (come peraltro, attestato dalla documentazione versata in atti;
cfr. avviso di ricevimento del decreto ingiuntivo allegato al fascicolo della parte opposta); è pure pacifico e confermato dagli atti che la parte opponente, attraverso il proprio procuratore, il successivo 09.04.2024, abbia inviato, a mezzo pec, atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, provvedendo all'iscrizione del giudizio al Ruolo Generale solo in data 18.04.2024.
Nel caso di specie, attesa la data di notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il giorno 08.04.2024, mediante ricorso depositato in cancelleria del giudice competente per materia. Invece, successivamente al decorso del pagina 3 di 4 termine predetto, ossia in data 09.04.2024, l'opponente si è limitata a notificare atto di citazione alla parte che aveva già ottenuto il decreto ingiuntivo, iscrivendo la causa a
Ruolo Generale con deposito telematico dell'atto nel fascicolo informatico solo in data
18.04.2024.
Dato che, in caso di erronea scelta del rito, occorre, ai fini della valutazione della tempestività dell'opposizione, che il deposito del ricorso sia avvenuto nel termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c., la presente opposizione risulta tardiva e quindi inammissibile (difatti, il termine per la proposizione del giudizio di opposizione scadeva il giorno 8 aprile 2024).
Il decreto ingiuntivo opposto, quindi, può essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei motivi della decisione e della condotta processuale delle parti (anche alla luce della inutile sollecitazione di questo giudice a trovare un accordo transattivo, per via delle ragioni dell'opposizione e del valore della controversia).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara inammissibile il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 849/2024 (R.G. n. 38831/2023), emesso in data
08.02.2024 1dal Tribunale Ordinario di Roma Sez. Lavoro;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre iva e cpa come per legge da distrarsi.
Roma, 08 aprile 2025
Il giudice
Antonianna Colli
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