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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/08/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1604/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1604/2025 promosso da:
) nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(AN), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Fioriti;
e
( ) nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Carmenati.
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“a. Il Sig. rimarrà nell'attuale casa coniugale di proprietà dei figli Parte_2 Per_1
e , sita a AB (AN), Fraz. Albacina, Via San Mariano n. 29, mentre la
[...] CP_1
a continuerà a risiedere presso l'attuale abitazione sita a AB (AN), Parte_1
Fraz. Albacina – Via delle Aiuole n. 27/b, condotta dalla stessa in locazione e di proprietà del padre Persona_2
b. Il figlio minorenne, nato a [...] il [...] verrà affidato, Persona_3 con la forma condivisa, ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione sita in AB
- 1 - Fraz. Albacina – Via San Mariano n. 29 – di proprietà dei fratelli del minore e Persona_1
, ove risiede anche il padre . CP_1 Parte_2
c. La responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata da entrambi i genitori sicché ognuno sarà responsabile del figlio quando è con lui prendendosene cura dal punto di vista materiale e psicologico ed accordandosi sulle decisioni di primario interesse per il suo benessere.
d. Il figlio minorenne, ferma la residenza presso l'abitazione di proprietà dei fratelli e , sita in AB Fraz. Albacina – Via San Mariano n. 29 –, potrà Persona_1 CP_1
s ndifferentemente presso ciascun genitore così come avviene dalla fine del rapporto di coniugio. Durante le giornate festive indicate dal calendario gregoriano, il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio minorenne in forma alternata, in modo che chi dei due genitori abbia trascorso con il minore il giorno di festività consenta all'altro genitore di trascorrere con il figlio la festività cronologicamente successiva. Durante le ferie estive, ciascun genitore, tenendo conto dei propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere il figlio minorenne per un periodo di vacanze della durata di giorni 15 (quindici), anche non continuativi, da determinarsi di comune accordo tra i genitori.
e. I genitori potranno, di comune accordo, apportare modifiche ai periodi ed agli orari in cui il figlio minorenne resterà con l'uno e l'altro genitore, nel rispetto dei suoi impegni scolastici, ricreativi e delle condizioni di salute. Comunque, in ogni caso i genitori dovranno tenere conto della volontà espressa dal proprio figlio.
f. I figli maggiorenni, e , rimarranno con la residenza presso Persona_1 CP_1
l'ex abitazione coniugale di proprietà degli stessi sita in AB Fraz. Albacina – Via San Mariano n. 29.
g. Entrambi i genitori seguiranno i figli per tutto quanto concerne le loro necessità psicoaffettive curando che gli stessi possano avere nei genitori ottimi ed attenti consiglieri, sia per ciò che concerne la loro vita attuale, sia per ciò che concernerà la loro vita futura.
h. I coniugi, optando per il collocamento condiviso del figlio minore, concordano e stabiliscono di contribuire direttamente al mantenimento del figlio minore nel periodo in cui è, rispettivamente, allo stesso affidato, rinunciando ciascuno, per l'effetto, all'assegno periodico di Per mantenimento del figlio . Alcunché, altresì, verrà versato a titolo di mantenimento ai figli maggiorenni, e , in quanto economicamente autonomi poiché titolari Persona_1 CP_1 di rapporto di lavoro.
i. Le spese straordinarie del figlio minore - ad eccezione di quelle suscettibili di essere fruite gratuitamente o rimborsate da Enti Pubblici o spese mediche mutuabili - di cui al Protocollo in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Ancona ed in vigore dal 16/09/2013, verranno suddivise tra i genitori in misura del 50% (cinquanta per cento) cadauno.
j. Ricorrendo il regime giuridico dell'affidamento condiviso del figlio minore, le agevolazioni tributarie e le detrazioni fiscali saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% cadauno. Relativamente all'assegno unico universale, il marito dichiara espressamente di rinunziarvi, sebbene genitore affidatario in forma condivisa. Conseguentemente il summenzionato assegno unico spetterà interamente nel quantum stabilito per legge alla madre.
- 2 - k. Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto entrambe rinunciano alla corresponsione di un assegno divorzile anche per il futuro. Per l'effetto i separati coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver così regolato ogni loro rapporto e di non aver quindi più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione.
l. I coniugi dichiarano di aver definito ogni situazione e/o rapporto economico e/o patrimoniale tra di loro, direttamente od indirettamente riconducibile al matrimonio ovvero estranea allo stesso e per l'effetto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione, obbligandosi a non formulare nei confronti dell'altro qualunque richiesta e/o istanza riferita al periodo coniugale, rinunciando espressamente e reciprocamente anche alla eventuale richiesta di corresponsione della quota parte del TFR spettante all'altro coniuge.
m. Le parti si concedono, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore per motivi turistici e/o di studio.
n. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AB (AN) il 25/05/1996.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 11/06/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 840 del 10/07/2023, divenuta irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice relatore nel procedimento di separazione. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di “comparizione” dei coniugi davanti al Giudice Istruttore avvenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge n. 898/70; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 3 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AB (AN) il 25/05/1996 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 1996.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dato atto di avere adeguati redditi propri, rinunciando reciprocamente all'assegno di divorzio) e corrispondenti agli interessi del figlio minore (terzogenito), in favore del quale le parti hanno concordato di provvedere al mantenimento in via diretta, in ragione dell'affidamento condiviso e dei tempi di permanenza con ciascun genitore (sul punto, deve riconoscersi che la regolamentazione delle parti, già omologata in sede di separazione, va avanti da anni per cui non si ritiene, attesa anche l'età del minore, di dover chiedere ulteriori chiarimenti in ordine agli effettivi tempi di permanenza in parola).
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Nulla deve disporsi con riferimento ai due figli maggiori della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a AB (AN) il 25/05/1996 e trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte 2, serie A, dell'anno 1996; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AB (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
- 4 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1604/2025 promosso da:
) nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(AN), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Fioriti;
e
( ) nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Carmenati.
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“a. Il Sig. rimarrà nell'attuale casa coniugale di proprietà dei figli Parte_2 Per_1
e , sita a AB (AN), Fraz. Albacina, Via San Mariano n. 29, mentre la
[...] CP_1
a continuerà a risiedere presso l'attuale abitazione sita a AB (AN), Parte_1
Fraz. Albacina – Via delle Aiuole n. 27/b, condotta dalla stessa in locazione e di proprietà del padre Persona_2
b. Il figlio minorenne, nato a [...] il [...] verrà affidato, Persona_3 con la forma condivisa, ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione sita in AB
- 1 - Fraz. Albacina – Via San Mariano n. 29 – di proprietà dei fratelli del minore e Persona_1
, ove risiede anche il padre . CP_1 Parte_2
c. La responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata da entrambi i genitori sicché ognuno sarà responsabile del figlio quando è con lui prendendosene cura dal punto di vista materiale e psicologico ed accordandosi sulle decisioni di primario interesse per il suo benessere.
d. Il figlio minorenne, ferma la residenza presso l'abitazione di proprietà dei fratelli e , sita in AB Fraz. Albacina – Via San Mariano n. 29 –, potrà Persona_1 CP_1
s ndifferentemente presso ciascun genitore così come avviene dalla fine del rapporto di coniugio. Durante le giornate festive indicate dal calendario gregoriano, il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio minorenne in forma alternata, in modo che chi dei due genitori abbia trascorso con il minore il giorno di festività consenta all'altro genitore di trascorrere con il figlio la festività cronologicamente successiva. Durante le ferie estive, ciascun genitore, tenendo conto dei propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere il figlio minorenne per un periodo di vacanze della durata di giorni 15 (quindici), anche non continuativi, da determinarsi di comune accordo tra i genitori.
e. I genitori potranno, di comune accordo, apportare modifiche ai periodi ed agli orari in cui il figlio minorenne resterà con l'uno e l'altro genitore, nel rispetto dei suoi impegni scolastici, ricreativi e delle condizioni di salute. Comunque, in ogni caso i genitori dovranno tenere conto della volontà espressa dal proprio figlio.
f. I figli maggiorenni, e , rimarranno con la residenza presso Persona_1 CP_1
l'ex abitazione coniugale di proprietà degli stessi sita in AB Fraz. Albacina – Via San Mariano n. 29.
g. Entrambi i genitori seguiranno i figli per tutto quanto concerne le loro necessità psicoaffettive curando che gli stessi possano avere nei genitori ottimi ed attenti consiglieri, sia per ciò che concerne la loro vita attuale, sia per ciò che concernerà la loro vita futura.
h. I coniugi, optando per il collocamento condiviso del figlio minore, concordano e stabiliscono di contribuire direttamente al mantenimento del figlio minore nel periodo in cui è, rispettivamente, allo stesso affidato, rinunciando ciascuno, per l'effetto, all'assegno periodico di Per mantenimento del figlio . Alcunché, altresì, verrà versato a titolo di mantenimento ai figli maggiorenni, e , in quanto economicamente autonomi poiché titolari Persona_1 CP_1 di rapporto di lavoro.
i. Le spese straordinarie del figlio minore - ad eccezione di quelle suscettibili di essere fruite gratuitamente o rimborsate da Enti Pubblici o spese mediche mutuabili - di cui al Protocollo in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Ancona ed in vigore dal 16/09/2013, verranno suddivise tra i genitori in misura del 50% (cinquanta per cento) cadauno.
j. Ricorrendo il regime giuridico dell'affidamento condiviso del figlio minore, le agevolazioni tributarie e le detrazioni fiscali saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% cadauno. Relativamente all'assegno unico universale, il marito dichiara espressamente di rinunziarvi, sebbene genitore affidatario in forma condivisa. Conseguentemente il summenzionato assegno unico spetterà interamente nel quantum stabilito per legge alla madre.
- 2 - k. Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto entrambe rinunciano alla corresponsione di un assegno divorzile anche per il futuro. Per l'effetto i separati coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver così regolato ogni loro rapporto e di non aver quindi più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione.
l. I coniugi dichiarano di aver definito ogni situazione e/o rapporto economico e/o patrimoniale tra di loro, direttamente od indirettamente riconducibile al matrimonio ovvero estranea allo stesso e per l'effetto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione, obbligandosi a non formulare nei confronti dell'altro qualunque richiesta e/o istanza riferita al periodo coniugale, rinunciando espressamente e reciprocamente anche alla eventuale richiesta di corresponsione della quota parte del TFR spettante all'altro coniuge.
m. Le parti si concedono, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore per motivi turistici e/o di studio.
n. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AB (AN) il 25/05/1996.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 11/06/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 840 del 10/07/2023, divenuta irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice relatore nel procedimento di separazione. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di “comparizione” dei coniugi davanti al Giudice Istruttore avvenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge n. 898/70; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 3 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AB (AN) il 25/05/1996 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 1996.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dato atto di avere adeguati redditi propri, rinunciando reciprocamente all'assegno di divorzio) e corrispondenti agli interessi del figlio minore (terzogenito), in favore del quale le parti hanno concordato di provvedere al mantenimento in via diretta, in ragione dell'affidamento condiviso e dei tempi di permanenza con ciascun genitore (sul punto, deve riconoscersi che la regolamentazione delle parti, già omologata in sede di separazione, va avanti da anni per cui non si ritiene, attesa anche l'età del minore, di dover chiedere ulteriori chiarimenti in ordine agli effettivi tempi di permanenza in parola).
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Nulla deve disporsi con riferimento ai due figli maggiori della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a AB (AN) il 25/05/1996 e trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte 2, serie A, dell'anno 1996; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AB (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
- 4 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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