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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/06/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 751/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 751/2022
PROMOSSA DA
in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore (C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. P.IVA_1
Alfio Lo Vecchio con studio in alla Via Gabriele D'Annunzio n. 62; Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) e (C. F.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
), nella qualità di eredi di deceduto in C.F._2 A_ Pt_1 il 16.05.2016, e (C.F.: ), elettivamente CP_3 C.F._3 domiciliati in , Viale Libertà n. 176, presso lo studio dell'Avv. Pietro Leo che Pt_1 li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti.
Con avviso del 22.07.2015 (per reperire il quale si veda il doc. n. 1 atto di citazione CP_1
e ) l'amministratore del sito in alla ha CP_3 Parte_1 Pt_1 Parte_1
convocato l'assemblea dei condomini per la data del 22.09.2015, in prima convocazione, e per il successivo 23.09.2015, in seconda convocazione, per discutere dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno: 1) Ratifica approvazione consuntivo amministrazione al Per_2
31.12.2014 e relativo piano di riparto: delibera di merito dell'assemblea; 2) Ratifica approvazione preventivo anno 2015, piano di riparto e calendario pagamento rate: delibera di merito dell'assemblea; 3) Ratifica contratto affitto locale portineria stipulato il 01.01.2015: delibera di merito dell'assemblea; 4) Ratifica sistemazione cassette postali: delibera di merito dell'assemblea; 5) ratifica discussione sulla problematica relativa al deposito di proprietà
: delibera di merito dell'assemblea; 6) Ratifica lavori messa in sicurezza Parte_2
cortile condominiale: delibera di merito dell'assemblea; 7) Ratifica lavoro su colonna acqua relativa a cinque condomini: presentazione preventivi e delibera di merito;
8) Ratifica lavori autoclave: presentazione preventivo e delibera di merito dell'assemblea.
Con delibera assembleare adottata il 22.09.2025 (per reperire la quale si veda il doc. n. 2 atto di citazione ) il ha statuito che Pt_3 CP_3 Parte_1
“L'assemblea, richiamate le delibere dell'assemblea del 16 febbraio 2015 e del 27 aprile
2015, data lettura dei relativi verbali, ai quali si richiama, con voto unanime, conferma e
ratifica tutti i punti indicati nella convocazione per la presente assemblea ai numeri 1; 2; 3;
4; 5; 6; 7; 8. L'amministratore nell'occasione notifica all'assemblea di avere ricevuto, in data 18 settembre 2015, da parte dell'avv. una mail secondo la quale l'avv. CP_4
ha notificato al dott. Decreto ingiuntivo n. 2405 del 2015 CP_5 Parte_4
concesso dal Tribunale di Catania relativo alla mancata consegna di atti condominiali.
L'assemblea prende atto di quanto relato dall'amministratore e si riserva di deliberare in altra seduta, stante altresì il fatto che non risulta sia stato dato alcun mandato dall'assemblea
pagina 2 di 11 all'avv. . L'Amministratore contatterà l'avv. per avere CP_5 CP_4
ulteriori chiarimenti e relazionare all'assemblea”.
Con atto di citazione notificato in data 09.12.2016 i condomini e A_ CP_3
hanno impugnato la delibera assembleare adottata il 22.09.2025 dal
[...] [...]
facendo leva sui seguenti profili di doglianza: 1. Parte_1
invalidità/nullità della delibera opposta derivata dalla illegittimità della precedente deliberazione assembleare del 09.12.2014 con la quale era stata disposta la nomina quale amministratore del Condominio dell'avv.
2. invalidità della delibera contestata CP_6
per essere essa stata tenuta in luogo diverso da quello stabilito;
3. invalidità della delibera per erronea attribuzione di delega all'amministratore e/o per l'esercizio del diritto di voto da parte di quest'ultimo;
4. invalidità della delibera assembleare del 22.09.2015 derivata dalle precedenti deliberazioni del 16 febbraio 2015 e 27 aprile 2015 sia per la non conformità al pregresso accordo di mediazione e per difetto di legittimazione dell'amministratore pro tempore in assenza di autorizzazione assembleare specifica a mediare sia per difetto di legittimazione dei delegati di e;
5. invalidità della A_ CP_3
deliberazione assembleare per mancanza di previa discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
6. invalidità della delibera assembleare opposta per ratifica precedenti decisioni non inserite ai rispettivi ordini del giorno;
7. invalidità della delibera per erroneità del consuntivo anno 2014 e del preventivo per l'anno 2015; 8. invalidità della deliberazione opposta per mancata consegna della documentazione condominiale sottostante ritualmente richiesta.
Si è costituito in giudizio il Condominio sito in alla contestando Pt_1 Parte_1
in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto delle domande attoree.
Radicatosi il contraddittorio, è stato espletato interrogatorio formale dell'amministratore del convenuto nella persona dell'avv. prova per testi e c.t.u. contabile Parte_1 CP_6
volta ad accertare l'effettiva sussistenza o meno delle doglianze concernenti l'erroneità del consuntivo anno 2014 e del preventivo anno 2015 palesate dai condomini attori Per_1
pagina 3 di 11 e per il tramite della perizia di parte redatta dal Rag. CP_1 CP_3 [...]
, perizia di parte che a detta degli attori aveva messo in luce plurimi vizi di Persona_3
legittimità che riguardavano il bilancio consuntivo dell'anno 2014 e quello preventivo dell'anno 2015 e dai quali discendeva la inesorabile invalidità della delibera con la quale i predetti bilanci erano stati approvati, stante la impropria applicazione delle tabelle millesimali e la impropria imputazione delle somme a bilancio a carico dei condomini.
Con sentenza n. 5206/2021, depositata in Cancelleria il 29.12.2021, il Tribunale di Catania ha annullato l'intero deliberato assembleare adottato il 22 settembre 2015 ed ha condannato il convenuto alla refusione delle spese in favore degli attori e Parte_1 A_
così statuendo: “La domanda in questa sede proposta è risultata fondata e CP_3
deve essere rigettata. Ed infatti, alla luce della ragione più liquida, occorre, ai nostri fini,
esaminare il profilo di doglianza relativo all'Erroneità del consuntivo anno 2014 e del preventivo per l'anno 2015. Orbene, il CTU, all'uopo nominato ha accertato l'impropria applicazione delle tabelle millesimali e la conseguente errata imputazione di somme nel bilancio consuntivo dell'anno 2014 e nel bilancio preventivo dell'anno 2015, si rinvia agli allegati 1, ,2 , 3 e 4 per un dettaglio sulla riclassificazione delle spese e sulla rielaborazione dei bilanci, evidenziando di seguito le nuove risultanze complessive: Euro 7.110,04 quale totale delle spese del bilancio consuntivo dell'anno 2014; - Euro 3.429,04 quale totale saldi dare/avere del bilancio consuntivo anno 2014; - Euro 8.728,00 quale totale spese inserite nel bilancio preventivo dell'anno 2015 ripartite diversamente tra i condomini. L'odierna delibera del 22.09.2015 è affetta da violazione di legge e, quindi, deve essere annullata”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il sito in alla Parte_1 Pt_1 Parte_1
che ha fatto valere i seguenti tre profili di doglianza:
[...]
1) errata pronuncia di annullamento totale della delibera del 22.9.2015 anziché dei soli punti dell'ordine del giorno con i quali erano stati approvati il consuntivo per l'esercizio di gestione del 2014 ed il preventivo per l'esercizio di gestione del 2015: ad avviso dell'Ente appellante la ritenuta erroneità dell'applicazione delle tabelle pagina 4 di 11 millesimali e dell'imputazione delle spese accertata dal c.t.u. non poteva giustificare l'accoglimento dell'impugnazione con riferimento ai residui punti all'ordine del giorno che avevano trattato ed approvato argomenti che nulla avevano a che vedere con tale asserita violazione, non potendosi nel caso al vaglio del presente giudizio invocare il principio della “ragione più liquida” per il fatto che tale principio viene in gioco quando, in relazione ad un medesimo motivo di censura, vengono sollevati diversi e concorrenti motivi di appello la disamina di uno dei quali rende ultroneo l'approfondimento degli altri in quanto assorbiti da quello principale accolto, e non allorché ci si trovi di fronte a distinte censure concernenti diversi argomenti posti all'ordine del giorno che avrebbero piuttosto necessitato di autonomo e distinto vaglio ad opera del decidente;
ad avviso di parte appellante il decidente del tutto erroneamente aveva annullato tutta la delibera, anche in relazione a quegli argomenti posti all'ordine del giorno che non avevano alcuna correlazione con quello afferente l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio di gestione del 2014 e del bilancio preventivo per l'esercizio di gestione del 2015. Il ha infine rilevato come la mancata Parte_1
proposizione dell'appello incidentale ad opera dei condomini e CP_1 CP_3
sull'omesso vaglio dei residui profili di doglianza, ritenuti assorbiti da giudice di prime cure, avesse definitivamente precluso, con statuizione passata in giudicato, il loro accertamento, e ciò posto che il loro assorbimento era da qualificare quale rigetto;
2) omessa ed erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze della c.t.u. tecnico contabile;
erronea valutazione ed interpretazione delle conclusioni del c.t.u. fondata su tabelle non approvate dal : ad avviso dell'Ente il deciso aveva errato sia Parte_1
per essersi appiattito alle risultanze della c.t.u. che aveva dato rilievo a tabelle millesimali sconosciute ai precedenti tre amministratori del Condominio e, in quanto tali, da ritenere non in uso in seno alla compagine condominiale, sia per avere dato rilievo a censure dirette al deliberato assembleare non di legittimità ma di merito su scelte insindacabili adottate dai condomini;
pagina 5 di 11 3) errata regolamentazione delle spese di lite: ad avviso dell'Ente appellante le spese del giudizio avrebbero dovuto essere compensate in larga parte tra i contendenti posto che il Tribunale aveva accolto soltanto uno dei profili di doglianza prospettati dai condomini e avendo disatteso i rimanenti sette;
in sede di comparsa CP_1 CP_3
conclusionale il , dopo avere rilevato di avere, nelle more del giudizio, Parte_1
proceduto al pagamento delle spese legali direttamente in favore dell'Avv. Pietro Leo quale procuratore distrattario della parte appellata che ne aveva fatto richiesta ex art. 93 c.p.c., ha chiesto, in caso di accoglimento dell'appello e di riforma anche parziale della sentenza appellata, la condanna dell'Avv. Pietro Leo alla restituzione delle somme corrispostegli.
Si sono costituiti nel giudizio di appello e , nella qualità di CP_1 Controparte_2
eredi legittimi di deceduto nelle more del giudizio di primo grado nonché A_
contestando il merito delle avverse pretese ed istando per il rigetto del CP_3
gravame: gli appellati hanno ribattuto punto per punto alle difese del ma non Parte_1
hanno né richiamato i sette profili di doglianza fatti valere in primo grado e non vagliati dal
Tribunale in quanto ritenuti assorbiti a seguito dell'applicazione del principio della ragione più liquida, né tanto meno proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di accogliere in parte l'appello spiegato dal Parte_1
sito in alla per i motivi di seguito evidenziati. Pt_1 Parte_1
Come detto in precedenza, ad onta del fatto che i condomini e A_ CP_3
avessero impugnato in primo grado tutti i punti posti all'ordine del giorno della
[...]
delibera datata 22 settembre 2015 facendo leva su otto profili di doglianza, il Tribunale ha, sulla base del principio della ragione più liquida, annullato l'intero deliberato assembleare a causa della acclarata erroneità dei bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015 dovuta ad una illegittima applicazione delle tabelle millesimali in dotazione al che, in realtà, Parte_1
pagina 6 di 11 poteva inficiare soltanto i primi due punti all'ordine del giorno concernenti la “Ratifica
approvazione consuntivo amministrazione al 31.12.2014 e relativo piano di riparto” Per_2
nonché la “Ratifica approvazione preventivo anno 2015, piano di riparto e calendario pagamento rate”, ma non certo i rimanenti punti relativi alla “Ratifica contratto affitto locale portineria stipulato il 01.01.2015”, alla “Ratifica sistemazione cassette postali”, alla “Ratifica discussione sulla problematica relativa al deposito di proprietà ”, alla Parte_2
“Ratifica lavori messa in sicurezza cortile condominiale”, alla “Ratifica lavoro su colonna acqua relativa a cinque condomini: presentazione preventivi e delibera di merito” ed alla
“Ratifica lavori autoclave: presentazione preventivo e delibera di merito dell'assemblea”: per potere caducare anche i rimanenti punti all'ordine del giorno il Tribunale avrebbe dovuto vagliare anche gli altri profili di doglianza prospettati dai condomini e A_
, compito cui il Tribunale ha ritenuto di non assolvere avendo fatto CP_3
erroneamente leva sul principio della ragione più liquida che, come correttamente affermato dalla difesa del appellante, non poteva operare nella presente sede in cui i punti Parte_1
all'ordine del giorno erano stati impugnati per diversi e non sovrapponibili profili patologici che andavano singolarmente valutati.
Tale compito non può neppure essere assolto dalla Corte nel caso in esame in quanto la difesa dei condomini appellati non ha minimamente richiamato i punti erroneamente dichiarati assorbiti dal Tribunale sulla base del principio della ragione più liquida, omissione che fa presumere che essi siano stati oggetto di rinuncia ad opera dei predetti condomini appellati: la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione infatti insegna che “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal
soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la
presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado
pagina 7 di 11 di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” (si veda l'ordinanza n. 33649 del 01/12/2023 e la sentenza a Sezioni Unite n. 13195 del 25/05/2018, quest'ultima in tema di assorbimento delle eccezioni sulla base del principio della ragione più liquida), di talché tutte le doglianze ulteriori alla illegittimità della delibera del 22 settembre 2015 in punto approvazione del consuntivo 2014 e del preventivo 2015 che non sono state espressamente richiamate vanno considerate irrimediabilmente rinunciate.
La conseguenza di questo ragionamento è l'accoglimento del primo motivo di appello ed, in parziale riforma della sentenza n. 5206/2021, il conseguente rigetto dell'impugnazione alla delibera assembleare del 22 settembre 2015 nella parte in cui ha censurato i punti all'ordine del giorno da 3 ad 8 del deliberato assembleare che vanno nella presente sede dichiarati immuni da ogni censura.
Al contrario è da disattendere il secondo motivo di impugnazione con il quale il Parte_1
appellante ha censurato la sentenza gravata per essersi appiattita, a suo dire, alle risultanze della c.t.u. che aveva dato rilievo a tabelle millesimali sconosciute ai precedenti tre amministratori del e non in uso in seno alla compagine condominiale: la Corte Parte_1
al contrario rileva come siano emersi a carico del bilancio consuntivo 2014 e del preventivo
2015 oggetto di impugnazione molteplici errori nell'applicazione delle tabelle millesimali che hanno condotto ad una riclassificazione delle spese con ripartizione delle stesse sulla base delle corrette tabelle millesimali condominiali esistenti, oltre ad una conseguente rielaborazione del bilancio consuntivo dell'anno 2014 e del bilancio preventivo dell'anno
2015.
Le risultanze della c.t.u. in particolare hanno messo in luce l'utilizzo indiscriminato a tutte le voci di spesa indicate in bilancio della tabella millesimale “A” concernente le spese generali ed il conseguente errato riparto delle somme sia nel bilancio consuntivo dell'anno 2014 che nel bilancio preventivo per l'anno 2015, errato riparto che ha richiesto la riclassificazione delle spese con ripartizione delle stesse sulla base delle corrette tabelle millesimali pagina 8 di 11 condominiali esistenti, oltre che la conseguente rielaborazione del bilancio consuntivo dell'anno 2014 e del bilancio preventivo dell'anno 2015 come da conteggi allegati alla medesima relazione peritale: è infatti accaduto che il abbia applicato Parte_1
indistintamente per tutte le spese di cui ai bilanci 2014 e 2015 la tabella millesimale “A” anziché le tabelle millesimali in dotazione al menzionate nella perizia di parte Parte_1
dei condomini e redatta dal Rag. , e ciò per il fatto che, CP_1 CP_3 Persona_3
a dire del appellante, esse non fossero in dotazione agli ultimi tre amministratori Parte_1
che si erano succeduti nella gestione e, di conseguenza, che fossero pertanto sconosciute e non in uso al;
tale motivazione, oltre a risultare apodittica, conferma l'errato uso Parte_1
delle tabelle millesimali che ha posto in essere il e che ha reso erronee e non Parte_1
intellegibili le delibere di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2014 e del bilancio preventivo dell'anno 2015 sì da renderle del tutto invalide, affermando la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione che “In tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione.
Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza di una obiettiva mancanza di intellegibilità dalla situazione patrimoniale del nel rendiconto che non riportava un debito Parte_1
del condominio verso un condomino derivante da una sentenza esecutiva, con conseguente
riconoscimento dell'interesse del condomino ad agire per la declaratoria di invalidità della relativa delibera di approvazione(si veda l'ordinanza n. 1370 del 18/01/2023).
La non intelligibilità del deliberato che ha richiesto la redazione di un nuovo bilancio e la predisposizione di un differente riparto, anche se aventi differenze minime rispetto al bilancio redatto dal Condominio, rende invalida le delibere di cui al primo ed al secondo punto del deliberato assembleare del 22 settembre 2015 la cui illegittimità va nella presente sede confermata.
Quanto infine al regime delle spese di lite, reputa la Corte che l'esito della lite, la reciproca soccombenza tra le parti e la rinuncia dei condomini e a far valere i profili di CP_1 CP_3
pagina 9 di 11 doglianza prospettati in primo grado e non più coltivati in appello comportano la compensazione integrale di esse tra le parti di causa, mentre le spese della c.t.u. vanno poste unicamente a carico del sito in alla in quanto Parte_1 Pt_1 Parte_1
l'accertamento peritale si è reso necessario a causa dell'errato utilizzo delle tabelle millesimali ai fini del riparto delle spese: va infine dichiarata inammissibile la domanda di condanna alla restituzione delle spese corrisposte dal sito in alla Parte_1 Pt_1 [...]
all'Avv. Pietro Leo distrattario dei condomini e in quanto Parte_1 CP_1 CP_3
quest'ultimo non è stato ritualmente evocato nel presente giudizio (si veda l'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 6225 del 24/02/2022).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 751/2022 R.G., così
provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto dal sito in alla Parte_1 Pt_1 [...]
nei confronti di e , nella qualità di Parte_1 CP_1 Controparte_2
eredi di e di ed in parziale riforma della sentenza A_ CP_3
del Tribunale di Catania n. 5206/2021, pubblicata il 29.12.2021, rigetta l'impugnazione azionata da e da CP_1 Controparte_2 CP_3
avverso la delibera assembleare del 22 settembre 2015 relativamente ai punti all'ordine del giorno da 3 ad 8 del deliberato assembleare;
2. Conferma l'illegittimità delle delibere di cui al primo ed al secondo punto dell'ordine del giorno del deliberato assembleare del 22 settembre 2015 nella parte in cui hanno approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2014 ed il bilancio preventivo per l'anno
2015;
3. Compensa le spese di lite tra le parti;
4. Pone definitivamente e per intero le spese della c.t.u. a carico del sito in Parte_1
alla ; Pt_1 Parte_1
pagina 10 di 11 5. Dichiara inammissibile la domanda di condanna alla restituzione delle spese corrisposte dal sito in alla all'Avv. Pietro Leo Parte_1 Pt_1 Parte_1
distrattario dei condomini e . CP_1 CP_3
6. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 9 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 751/2022
PROMOSSA DA
in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore (C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. P.IVA_1
Alfio Lo Vecchio con studio in alla Via Gabriele D'Annunzio n. 62; Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) e (C. F.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
), nella qualità di eredi di deceduto in C.F._2 A_ Pt_1 il 16.05.2016, e (C.F.: ), elettivamente CP_3 C.F._3 domiciliati in , Viale Libertà n. 176, presso lo studio dell'Avv. Pietro Leo che Pt_1 li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti.
Con avviso del 22.07.2015 (per reperire il quale si veda il doc. n. 1 atto di citazione CP_1
e ) l'amministratore del sito in alla ha CP_3 Parte_1 Pt_1 Parte_1
convocato l'assemblea dei condomini per la data del 22.09.2015, in prima convocazione, e per il successivo 23.09.2015, in seconda convocazione, per discutere dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno: 1) Ratifica approvazione consuntivo amministrazione al Per_2
31.12.2014 e relativo piano di riparto: delibera di merito dell'assemblea; 2) Ratifica approvazione preventivo anno 2015, piano di riparto e calendario pagamento rate: delibera di merito dell'assemblea; 3) Ratifica contratto affitto locale portineria stipulato il 01.01.2015: delibera di merito dell'assemblea; 4) Ratifica sistemazione cassette postali: delibera di merito dell'assemblea; 5) ratifica discussione sulla problematica relativa al deposito di proprietà
: delibera di merito dell'assemblea; 6) Ratifica lavori messa in sicurezza Parte_2
cortile condominiale: delibera di merito dell'assemblea; 7) Ratifica lavoro su colonna acqua relativa a cinque condomini: presentazione preventivi e delibera di merito;
8) Ratifica lavori autoclave: presentazione preventivo e delibera di merito dell'assemblea.
Con delibera assembleare adottata il 22.09.2025 (per reperire la quale si veda il doc. n. 2 atto di citazione ) il ha statuito che Pt_3 CP_3 Parte_1
“L'assemblea, richiamate le delibere dell'assemblea del 16 febbraio 2015 e del 27 aprile
2015, data lettura dei relativi verbali, ai quali si richiama, con voto unanime, conferma e
ratifica tutti i punti indicati nella convocazione per la presente assemblea ai numeri 1; 2; 3;
4; 5; 6; 7; 8. L'amministratore nell'occasione notifica all'assemblea di avere ricevuto, in data 18 settembre 2015, da parte dell'avv. una mail secondo la quale l'avv. CP_4
ha notificato al dott. Decreto ingiuntivo n. 2405 del 2015 CP_5 Parte_4
concesso dal Tribunale di Catania relativo alla mancata consegna di atti condominiali.
L'assemblea prende atto di quanto relato dall'amministratore e si riserva di deliberare in altra seduta, stante altresì il fatto che non risulta sia stato dato alcun mandato dall'assemblea
pagina 2 di 11 all'avv. . L'Amministratore contatterà l'avv. per avere CP_5 CP_4
ulteriori chiarimenti e relazionare all'assemblea”.
Con atto di citazione notificato in data 09.12.2016 i condomini e A_ CP_3
hanno impugnato la delibera assembleare adottata il 22.09.2025 dal
[...] [...]
facendo leva sui seguenti profili di doglianza: 1. Parte_1
invalidità/nullità della delibera opposta derivata dalla illegittimità della precedente deliberazione assembleare del 09.12.2014 con la quale era stata disposta la nomina quale amministratore del Condominio dell'avv.
2. invalidità della delibera contestata CP_6
per essere essa stata tenuta in luogo diverso da quello stabilito;
3. invalidità della delibera per erronea attribuzione di delega all'amministratore e/o per l'esercizio del diritto di voto da parte di quest'ultimo;
4. invalidità della delibera assembleare del 22.09.2015 derivata dalle precedenti deliberazioni del 16 febbraio 2015 e 27 aprile 2015 sia per la non conformità al pregresso accordo di mediazione e per difetto di legittimazione dell'amministratore pro tempore in assenza di autorizzazione assembleare specifica a mediare sia per difetto di legittimazione dei delegati di e;
5. invalidità della A_ CP_3
deliberazione assembleare per mancanza di previa discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
6. invalidità della delibera assembleare opposta per ratifica precedenti decisioni non inserite ai rispettivi ordini del giorno;
7. invalidità della delibera per erroneità del consuntivo anno 2014 e del preventivo per l'anno 2015; 8. invalidità della deliberazione opposta per mancata consegna della documentazione condominiale sottostante ritualmente richiesta.
Si è costituito in giudizio il Condominio sito in alla contestando Pt_1 Parte_1
in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto delle domande attoree.
Radicatosi il contraddittorio, è stato espletato interrogatorio formale dell'amministratore del convenuto nella persona dell'avv. prova per testi e c.t.u. contabile Parte_1 CP_6
volta ad accertare l'effettiva sussistenza o meno delle doglianze concernenti l'erroneità del consuntivo anno 2014 e del preventivo anno 2015 palesate dai condomini attori Per_1
pagina 3 di 11 e per il tramite della perizia di parte redatta dal Rag. CP_1 CP_3 [...]
, perizia di parte che a detta degli attori aveva messo in luce plurimi vizi di Persona_3
legittimità che riguardavano il bilancio consuntivo dell'anno 2014 e quello preventivo dell'anno 2015 e dai quali discendeva la inesorabile invalidità della delibera con la quale i predetti bilanci erano stati approvati, stante la impropria applicazione delle tabelle millesimali e la impropria imputazione delle somme a bilancio a carico dei condomini.
Con sentenza n. 5206/2021, depositata in Cancelleria il 29.12.2021, il Tribunale di Catania ha annullato l'intero deliberato assembleare adottato il 22 settembre 2015 ed ha condannato il convenuto alla refusione delle spese in favore degli attori e Parte_1 A_
così statuendo: “La domanda in questa sede proposta è risultata fondata e CP_3
deve essere rigettata. Ed infatti, alla luce della ragione più liquida, occorre, ai nostri fini,
esaminare il profilo di doglianza relativo all'Erroneità del consuntivo anno 2014 e del preventivo per l'anno 2015. Orbene, il CTU, all'uopo nominato ha accertato l'impropria applicazione delle tabelle millesimali e la conseguente errata imputazione di somme nel bilancio consuntivo dell'anno 2014 e nel bilancio preventivo dell'anno 2015, si rinvia agli allegati 1, ,2 , 3 e 4 per un dettaglio sulla riclassificazione delle spese e sulla rielaborazione dei bilanci, evidenziando di seguito le nuove risultanze complessive: Euro 7.110,04 quale totale delle spese del bilancio consuntivo dell'anno 2014; - Euro 3.429,04 quale totale saldi dare/avere del bilancio consuntivo anno 2014; - Euro 8.728,00 quale totale spese inserite nel bilancio preventivo dell'anno 2015 ripartite diversamente tra i condomini. L'odierna delibera del 22.09.2015 è affetta da violazione di legge e, quindi, deve essere annullata”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il sito in alla Parte_1 Pt_1 Parte_1
che ha fatto valere i seguenti tre profili di doglianza:
[...]
1) errata pronuncia di annullamento totale della delibera del 22.9.2015 anziché dei soli punti dell'ordine del giorno con i quali erano stati approvati il consuntivo per l'esercizio di gestione del 2014 ed il preventivo per l'esercizio di gestione del 2015: ad avviso dell'Ente appellante la ritenuta erroneità dell'applicazione delle tabelle pagina 4 di 11 millesimali e dell'imputazione delle spese accertata dal c.t.u. non poteva giustificare l'accoglimento dell'impugnazione con riferimento ai residui punti all'ordine del giorno che avevano trattato ed approvato argomenti che nulla avevano a che vedere con tale asserita violazione, non potendosi nel caso al vaglio del presente giudizio invocare il principio della “ragione più liquida” per il fatto che tale principio viene in gioco quando, in relazione ad un medesimo motivo di censura, vengono sollevati diversi e concorrenti motivi di appello la disamina di uno dei quali rende ultroneo l'approfondimento degli altri in quanto assorbiti da quello principale accolto, e non allorché ci si trovi di fronte a distinte censure concernenti diversi argomenti posti all'ordine del giorno che avrebbero piuttosto necessitato di autonomo e distinto vaglio ad opera del decidente;
ad avviso di parte appellante il decidente del tutto erroneamente aveva annullato tutta la delibera, anche in relazione a quegli argomenti posti all'ordine del giorno che non avevano alcuna correlazione con quello afferente l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio di gestione del 2014 e del bilancio preventivo per l'esercizio di gestione del 2015. Il ha infine rilevato come la mancata Parte_1
proposizione dell'appello incidentale ad opera dei condomini e CP_1 CP_3
sull'omesso vaglio dei residui profili di doglianza, ritenuti assorbiti da giudice di prime cure, avesse definitivamente precluso, con statuizione passata in giudicato, il loro accertamento, e ciò posto che il loro assorbimento era da qualificare quale rigetto;
2) omessa ed erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze della c.t.u. tecnico contabile;
erronea valutazione ed interpretazione delle conclusioni del c.t.u. fondata su tabelle non approvate dal : ad avviso dell'Ente il deciso aveva errato sia Parte_1
per essersi appiattito alle risultanze della c.t.u. che aveva dato rilievo a tabelle millesimali sconosciute ai precedenti tre amministratori del Condominio e, in quanto tali, da ritenere non in uso in seno alla compagine condominiale, sia per avere dato rilievo a censure dirette al deliberato assembleare non di legittimità ma di merito su scelte insindacabili adottate dai condomini;
pagina 5 di 11 3) errata regolamentazione delle spese di lite: ad avviso dell'Ente appellante le spese del giudizio avrebbero dovuto essere compensate in larga parte tra i contendenti posto che il Tribunale aveva accolto soltanto uno dei profili di doglianza prospettati dai condomini e avendo disatteso i rimanenti sette;
in sede di comparsa CP_1 CP_3
conclusionale il , dopo avere rilevato di avere, nelle more del giudizio, Parte_1
proceduto al pagamento delle spese legali direttamente in favore dell'Avv. Pietro Leo quale procuratore distrattario della parte appellata che ne aveva fatto richiesta ex art. 93 c.p.c., ha chiesto, in caso di accoglimento dell'appello e di riforma anche parziale della sentenza appellata, la condanna dell'Avv. Pietro Leo alla restituzione delle somme corrispostegli.
Si sono costituiti nel giudizio di appello e , nella qualità di CP_1 Controparte_2
eredi legittimi di deceduto nelle more del giudizio di primo grado nonché A_
contestando il merito delle avverse pretese ed istando per il rigetto del CP_3
gravame: gli appellati hanno ribattuto punto per punto alle difese del ma non Parte_1
hanno né richiamato i sette profili di doglianza fatti valere in primo grado e non vagliati dal
Tribunale in quanto ritenuti assorbiti a seguito dell'applicazione del principio della ragione più liquida, né tanto meno proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di accogliere in parte l'appello spiegato dal Parte_1
sito in alla per i motivi di seguito evidenziati. Pt_1 Parte_1
Come detto in precedenza, ad onta del fatto che i condomini e A_ CP_3
avessero impugnato in primo grado tutti i punti posti all'ordine del giorno della
[...]
delibera datata 22 settembre 2015 facendo leva su otto profili di doglianza, il Tribunale ha, sulla base del principio della ragione più liquida, annullato l'intero deliberato assembleare a causa della acclarata erroneità dei bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015 dovuta ad una illegittima applicazione delle tabelle millesimali in dotazione al che, in realtà, Parte_1
pagina 6 di 11 poteva inficiare soltanto i primi due punti all'ordine del giorno concernenti la “Ratifica
approvazione consuntivo amministrazione al 31.12.2014 e relativo piano di riparto” Per_2
nonché la “Ratifica approvazione preventivo anno 2015, piano di riparto e calendario pagamento rate”, ma non certo i rimanenti punti relativi alla “Ratifica contratto affitto locale portineria stipulato il 01.01.2015”, alla “Ratifica sistemazione cassette postali”, alla “Ratifica discussione sulla problematica relativa al deposito di proprietà ”, alla Parte_2
“Ratifica lavori messa in sicurezza cortile condominiale”, alla “Ratifica lavoro su colonna acqua relativa a cinque condomini: presentazione preventivi e delibera di merito” ed alla
“Ratifica lavori autoclave: presentazione preventivo e delibera di merito dell'assemblea”: per potere caducare anche i rimanenti punti all'ordine del giorno il Tribunale avrebbe dovuto vagliare anche gli altri profili di doglianza prospettati dai condomini e A_
, compito cui il Tribunale ha ritenuto di non assolvere avendo fatto CP_3
erroneamente leva sul principio della ragione più liquida che, come correttamente affermato dalla difesa del appellante, non poteva operare nella presente sede in cui i punti Parte_1
all'ordine del giorno erano stati impugnati per diversi e non sovrapponibili profili patologici che andavano singolarmente valutati.
Tale compito non può neppure essere assolto dalla Corte nel caso in esame in quanto la difesa dei condomini appellati non ha minimamente richiamato i punti erroneamente dichiarati assorbiti dal Tribunale sulla base del principio della ragione più liquida, omissione che fa presumere che essi siano stati oggetto di rinuncia ad opera dei predetti condomini appellati: la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione infatti insegna che “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal
soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la
presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado
pagina 7 di 11 di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” (si veda l'ordinanza n. 33649 del 01/12/2023 e la sentenza a Sezioni Unite n. 13195 del 25/05/2018, quest'ultima in tema di assorbimento delle eccezioni sulla base del principio della ragione più liquida), di talché tutte le doglianze ulteriori alla illegittimità della delibera del 22 settembre 2015 in punto approvazione del consuntivo 2014 e del preventivo 2015 che non sono state espressamente richiamate vanno considerate irrimediabilmente rinunciate.
La conseguenza di questo ragionamento è l'accoglimento del primo motivo di appello ed, in parziale riforma della sentenza n. 5206/2021, il conseguente rigetto dell'impugnazione alla delibera assembleare del 22 settembre 2015 nella parte in cui ha censurato i punti all'ordine del giorno da 3 ad 8 del deliberato assembleare che vanno nella presente sede dichiarati immuni da ogni censura.
Al contrario è da disattendere il secondo motivo di impugnazione con il quale il Parte_1
appellante ha censurato la sentenza gravata per essersi appiattita, a suo dire, alle risultanze della c.t.u. che aveva dato rilievo a tabelle millesimali sconosciute ai precedenti tre amministratori del e non in uso in seno alla compagine condominiale: la Corte Parte_1
al contrario rileva come siano emersi a carico del bilancio consuntivo 2014 e del preventivo
2015 oggetto di impugnazione molteplici errori nell'applicazione delle tabelle millesimali che hanno condotto ad una riclassificazione delle spese con ripartizione delle stesse sulla base delle corrette tabelle millesimali condominiali esistenti, oltre ad una conseguente rielaborazione del bilancio consuntivo dell'anno 2014 e del bilancio preventivo dell'anno
2015.
Le risultanze della c.t.u. in particolare hanno messo in luce l'utilizzo indiscriminato a tutte le voci di spesa indicate in bilancio della tabella millesimale “A” concernente le spese generali ed il conseguente errato riparto delle somme sia nel bilancio consuntivo dell'anno 2014 che nel bilancio preventivo per l'anno 2015, errato riparto che ha richiesto la riclassificazione delle spese con ripartizione delle stesse sulla base delle corrette tabelle millesimali pagina 8 di 11 condominiali esistenti, oltre che la conseguente rielaborazione del bilancio consuntivo dell'anno 2014 e del bilancio preventivo dell'anno 2015 come da conteggi allegati alla medesima relazione peritale: è infatti accaduto che il abbia applicato Parte_1
indistintamente per tutte le spese di cui ai bilanci 2014 e 2015 la tabella millesimale “A” anziché le tabelle millesimali in dotazione al menzionate nella perizia di parte Parte_1
dei condomini e redatta dal Rag. , e ciò per il fatto che, CP_1 CP_3 Persona_3
a dire del appellante, esse non fossero in dotazione agli ultimi tre amministratori Parte_1
che si erano succeduti nella gestione e, di conseguenza, che fossero pertanto sconosciute e non in uso al;
tale motivazione, oltre a risultare apodittica, conferma l'errato uso Parte_1
delle tabelle millesimali che ha posto in essere il e che ha reso erronee e non Parte_1
intellegibili le delibere di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2014 e del bilancio preventivo dell'anno 2015 sì da renderle del tutto invalide, affermando la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione che “In tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione.
Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza di una obiettiva mancanza di intellegibilità dalla situazione patrimoniale del nel rendiconto che non riportava un debito Parte_1
del condominio verso un condomino derivante da una sentenza esecutiva, con conseguente
riconoscimento dell'interesse del condomino ad agire per la declaratoria di invalidità della relativa delibera di approvazione(si veda l'ordinanza n. 1370 del 18/01/2023).
La non intelligibilità del deliberato che ha richiesto la redazione di un nuovo bilancio e la predisposizione di un differente riparto, anche se aventi differenze minime rispetto al bilancio redatto dal Condominio, rende invalida le delibere di cui al primo ed al secondo punto del deliberato assembleare del 22 settembre 2015 la cui illegittimità va nella presente sede confermata.
Quanto infine al regime delle spese di lite, reputa la Corte che l'esito della lite, la reciproca soccombenza tra le parti e la rinuncia dei condomini e a far valere i profili di CP_1 CP_3
pagina 9 di 11 doglianza prospettati in primo grado e non più coltivati in appello comportano la compensazione integrale di esse tra le parti di causa, mentre le spese della c.t.u. vanno poste unicamente a carico del sito in alla in quanto Parte_1 Pt_1 Parte_1
l'accertamento peritale si è reso necessario a causa dell'errato utilizzo delle tabelle millesimali ai fini del riparto delle spese: va infine dichiarata inammissibile la domanda di condanna alla restituzione delle spese corrisposte dal sito in alla Parte_1 Pt_1 [...]
all'Avv. Pietro Leo distrattario dei condomini e in quanto Parte_1 CP_1 CP_3
quest'ultimo non è stato ritualmente evocato nel presente giudizio (si veda l'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 6225 del 24/02/2022).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 751/2022 R.G., così
provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto dal sito in alla Parte_1 Pt_1 [...]
nei confronti di e , nella qualità di Parte_1 CP_1 Controparte_2
eredi di e di ed in parziale riforma della sentenza A_ CP_3
del Tribunale di Catania n. 5206/2021, pubblicata il 29.12.2021, rigetta l'impugnazione azionata da e da CP_1 Controparte_2 CP_3
avverso la delibera assembleare del 22 settembre 2015 relativamente ai punti all'ordine del giorno da 3 ad 8 del deliberato assembleare;
2. Conferma l'illegittimità delle delibere di cui al primo ed al secondo punto dell'ordine del giorno del deliberato assembleare del 22 settembre 2015 nella parte in cui hanno approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2014 ed il bilancio preventivo per l'anno
2015;
3. Compensa le spese di lite tra le parti;
4. Pone definitivamente e per intero le spese della c.t.u. a carico del sito in Parte_1
alla ; Pt_1 Parte_1
pagina 10 di 11 5. Dichiara inammissibile la domanda di condanna alla restituzione delle spese corrisposte dal sito in alla all'Avv. Pietro Leo Parte_1 Pt_1 Parte_1
distrattario dei condomini e . CP_1 CP_3
6. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 9 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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