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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1) Dott. Michele De Maria Presidente
2) Dott. Caterina Greco Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°1019 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Truglio. Parte_1
Appellante
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Appellato
All'udienza del 30/01/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n.288/2024 del 9 aprile 2024 il Tribunale G.L. di Marsala, in accoglimento della domanda proposta da , con ricorso depositato il 27 ottobre Parte_1
2023, ha condannato il a corrispondere al ricorrente Controparte_1 il bonus di cui all'art.1 comma 121 della L. n.107/2015 (c.d. carta docente), pari a €500,00 per ogni anno di servizio svolto in virtù di successivi contratti a tempo determinato, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Ha poi compensato integralmente le spese di lite alla luce del “recente intervento nomofilattico della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Per la riforma di tale statuizione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 9.9.2024, dolendosi della compensazione delle spese, che, a suo dire, si sarebbero dovute porre, in applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., integralmente o parzialmente a carico del;
evidenzia, in proposito, che, erroneamenteil giudice CP_1 di primo grado ha ritenuto sussistente una delle ragioni legislativamente previste che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, a fronte dell'accoglimento totale di tutte le domande azionate dall'odierna appellante, considerando rilevante, a tal fine, l'intervento nomofilattico della Cassazione concretizzatosi con la pubblicazione della sentenza n. 27 ottobre 2023 n. 29961 (al fine di valutare la novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza), sostenendo che, invece, l'intervento della
Corte di Cassazione non ha avuto alcuna incidenza nella definizione del giudizio.
Obietta, sul punto, che la Cassazione ha fornito delle linee guida a cui i giudicanti devono orientarsi, specificando che si debba porre attenzione al fatto che il docente, alla data di emissione della sentenza, fosse inserito nel sistema scolastico e che le supplenze per le quali chiedeva l'emissione del bonus carta del docente fossero estese sino al termine delle lezioni e/o delle attività didattiche (con esclusione, dunque, delle supplenze brevi e saltuarie); non avrebbe, invece, operato alcun revirement giurisprudenziale stante che il punto nodale della vicenda (ossia il trattamento discriminatorio del precario a fronte della mancata attribuzione della carta docente) è stato confermato e ribadito dalla
Suprema Corte.
Il si è costituito in giudizio, con memoria del Controparte_1
20.01.2025, contestando l'avversa censura e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
All'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
***
L'appello è infondato.
Giova rammentare che l'art. 92, comma 2 c.p.c. (dapprima emendato dall'art.2, comma primo, lett. a), legge n.263 del 2005, come modificato dall'art. 39-quater legge n.51 del 2006, poi ulteriormente modificato dall'art.45, II comma, della legge n. 69 del
2009, ed infine riformato dall'art.13, comma I, d.
1.12 settembre 2014 n.132) nell'ultima sua formulazione (qui applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso di primo grado depositato il 20.09.2022) consente la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche in caso di “assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” e, a seguito dell'intervento additivo di cui alla sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale, anche ove si presentino “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso che occupa il Tribunale ha proceduto ad una compensazione integrale delle spese di lite proprio sulla scorta del “recente intervento nomofilattico della Cassazione”, che ha, indubbiamente, come ammesso dalla medesima parte appellante, fornito dirimenti linee guida a seguito degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in argomento, sulla base della mera lettera della legge (che riservava il beneficio della Carta del Docente ai soli insegnanti di ruolo), circa il carattere discriminatorio dell'esclusione dei docenti precari.
In tal senso depone anche la pronuncia della Cassazione citata dal ricorrente in base alla quale “La compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Corte di Cassazione, sez.
VI Civile – L, ordinanza n. 4303/20; depositata il 20 febbraio 2020).
Mostrando, quindi, di avere considerato proprio la ragione che il ricorrente pone a fondamento della richiesta di condanna al ristoro totale o parziale delle spese in suo favore, il giudice ha tenuto conto dell'intervento della Corte a Sezioni Unite in termini risolutivi rispetto alla “novità delle questioni trattate”.
Si tratta di una valutazione di per sé ampiamente discrezionale (con riferimento non solo all'an ma anche al quantum dell'eventuale compensazione delle spese), che non è in alcun modo censurabile in quanto effettuata secundum legem, restando preclusa al giudice soltanto la possibilità di condannare al pagamento delle spese processuali la parte anche parzialmente vittoriosa – divieto che il primo giudice non ha qui violato;
in altri termini, la verifica di legittimità nell'esercizio di tale potere non può che essere effettuata in negativo, ossia nel senso di accertare che il giudice non abbia posto a fondamento della compensazione ragioni contrarie al predetto divieto normativo ovvero illogiche (cfr. di recente Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777), “non essendo ...indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa” (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.
Per quanto suesposto la sentenza impugnata può trovare integrale conferma.
Per le medesime ragioni poste a fondamento della decisione oggetto di gravame vanno compensate anche le spese di questo grado.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.288/2024, resa dal Tribunale di Marsala il 9 aprile 2024.
Compensa le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria