TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OS Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3961/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Bravaccio Aristide, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, CP_1 giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rapp.to e difeso, dall'avv. Antonio Germanò, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 01.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2024 90189942 37/000, notificata in data 05.06.2024 (relativamente agli addebiti ed ai ruoli emessi dall' sede di Nola e CP_1
Castellammare di Stabia), con cui l' intimava il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di €70.279,51, di cui €421,93 per spese esecutive. Ha quindi limitato in questa sede l'impugnativa ai seguenti atti: avviso di addebito n. 371 2014 0012542644000, asseritamente notificato il 31.10.2014 relativo a crediti previdenziali per €3.635,13; - avviso di addebito n. 371 2016 0022342378000, asseritamente notificato il 19.01.2017 relativa a crediti previdenziali per €7.581,91;
- avviso di addebito n. 371 2017 0012591517000, asseritamente notificato il 24.10.2017 relativo a crediti previdenziali per € 1.669,24; - avviso di addebito n. 371 2019 0010902822000, asseritamente notificato il 05.09.2019 relativo a crediti previdenziali per € 15.032,15; - avviso di addebito n. 371 2019 0010902923000, asseritamente notificato il 05.09.2019 relativo a crediti previdenziali per € 8.951,82;
- avviso di addebito n. 371 2019 0010903024000, asseritamente notificato il 05.09.2019 relativo a crediti previdenziali per € 3.166,58. Ha quindi precisato che l'atto di intimazione era oggetto di impugnativa in relazione al minor importo complessivo di € 40.036,83, di cui agli avvisi di addebito suindicati. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dagli Enti Previdenziali creditori, atteso che gli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione di pagamento non erano mai stati notificati e, pertanto, essendo i contributi richiesti relativi agli anni 2011 - 2015 erano trascorsi più di 5 anni senza che nessun altro atto interruttivo fosse stato posto in essere nella more. Si sono costituite le parti convenute ed hanno eccepito, con varie ed articolate argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le argomentazioni dirimenti di seguito in sintesi esposte. Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento per la parte relativa al pagamento dei crediti di natura previdenziale, oggetto degli avvisi di addebito suindicati ed ha promosso un'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc (opposizione ad esecuzione non ancora iniziata), entro i termini di cui all'art. 24, co. 6 Dlgs. 46/99, vedendo quali legittimati passivi sia l'ente impositore, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi. L'istante ha asserito di non avere ricevuto la notifica degli atti sottesi alla intimazione, contestando la debenza dei contributi previdenziali ed assicurativi per intervenuta prescrizione. Orbene, l' ha depositato la documentazione attestante la rituale notifica degli CP_1 avvisi di addebito, atti presupposti rispetto alla intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Difatti, l' ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica degli CP_1 avvisi di addebito, notifica avvenuta a mezzo posta. Ciò posto, l'opponente ha eccepito l'irritualità delle suddette notifiche, rilevando sostanzialmente che le notifiche erano effettuate a mani di familiari non conviventi e/o prive di sottoscrizione riconducibile al ricorrente. Ebbene, va evidenziato che le notifiche sono state effettuate dall' a mezzo CP_1 posta all'indirizzo del destinatario (che risulta essere il medesimo indirizzo indicato in tutti gli atti ed in ricorso) e le eccezioni sollevate non colgono nel segno. Difatti, per quanto concerne le notifiche a mezzo posta, è sufficiente ricordare l'applicabilità del principio di diritto secondo cui, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass n.9111 del 06/06/2012). La Corte di legittimità ha in più occasioni chiarito che “...qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” ( Cass.sez. lav. ord. n. 4160 del 09/02/2022 ) ed ancora
“...non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, tra l'altro in diretta relazione di parentela col destinatario dell'atto, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” (Cass. Sentenza n.16488 del 05/08/2016), infatti “...il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire..” (Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 28591 del 29/11/2017 )
Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che “ In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32575 del 14/12/2024 ) All'avvenuta rituale notificazione dei suindicati avvisi di addebito ed in assenza di loro autonoma impugnazione da parte del contribuente, nei termini di legge, consegue l'inammissibilità, in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, dei motivi di ricorso concernenti la decadenza e l'estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria Tale inammissibilità deriva dal fatto che, in assenza di tempestiva impugnazione di tali atti da parte del contribuente, lo stesso è decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il decorso di termini di decadenza e/o prescrizione, antecedenti alla notifica degli stessi, essendo i ruoli sottesi divenuti inoppugnabili. Con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito, l'opposizione va ritenuta ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Nella specie, dalla data di notifica degli atti impositivi, sino alla data della intimazione di pagamento non è decorso il termine di prescrizione quinquennale concernente il diritto del concessionario a procedere all'esecuzione. Difatti, l ha documentato di aver interrotto il decorso del termine di CP_3 prescrizione con la notifica dei seguenti atti: comunicazione di iscrizione preventiva ipotecaria n. 071 76202200001469000, contenente gli avvisi di addebito n. 371 2017 0012591517000, n. 371 2019 CP_1
0010902822000, n. 371 2019 0010902923000, e n. 371 2019 0010903024000, notificata con ritiro del plico all'Ufficio postale in data 06.07.22 (v. all 7); intimazione di pagamento n. 071 2023 90291457 13000, contenente gli avvisi di addebito n. 371 2017 0012591517000, n. 371 2019 0010902822000, n. 371 CP_1
2019 0010902923000, notificata a mezzo PEC il 26/07/2023 (v all. n. 5) intimazione di pagamento n. 07120249018994237000, notificata con ritiro del plico presso l'Ufficio postale in data 04/06/2024 (v. all. n. 3). Peraltro, occorre ricordare la sospensione dell'attività di recupero esattoriale prevista dalla disciplina dettata dal D.L. 18/2020, come successivamente modificato ed integrato, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per cui nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione, con conseguente proroga dei termini di decadenza e prescrizione, per cui l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento. Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio sono a carico della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo in favore delle parti convenute
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: Rigetta l'opposizione. condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi euro 1500, 00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell'Agenzia delle Entrate, con distrazione.
Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, 21.10.25
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa OS Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OS Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3961/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Bravaccio Aristide, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, CP_1 giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rapp.to e difeso, dall'avv. Antonio Germanò, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 01.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2024 90189942 37/000, notificata in data 05.06.2024 (relativamente agli addebiti ed ai ruoli emessi dall' sede di Nola e CP_1
Castellammare di Stabia), con cui l' intimava il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di €70.279,51, di cui €421,93 per spese esecutive. Ha quindi limitato in questa sede l'impugnativa ai seguenti atti: avviso di addebito n. 371 2014 0012542644000, asseritamente notificato il 31.10.2014 relativo a crediti previdenziali per €3.635,13; - avviso di addebito n. 371 2016 0022342378000, asseritamente notificato il 19.01.2017 relativa a crediti previdenziali per €7.581,91;
- avviso di addebito n. 371 2017 0012591517000, asseritamente notificato il 24.10.2017 relativo a crediti previdenziali per € 1.669,24; - avviso di addebito n. 371 2019 0010902822000, asseritamente notificato il 05.09.2019 relativo a crediti previdenziali per € 15.032,15; - avviso di addebito n. 371 2019 0010902923000, asseritamente notificato il 05.09.2019 relativo a crediti previdenziali per € 8.951,82;
- avviso di addebito n. 371 2019 0010903024000, asseritamente notificato il 05.09.2019 relativo a crediti previdenziali per € 3.166,58. Ha quindi precisato che l'atto di intimazione era oggetto di impugnativa in relazione al minor importo complessivo di € 40.036,83, di cui agli avvisi di addebito suindicati. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dagli Enti Previdenziali creditori, atteso che gli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione di pagamento non erano mai stati notificati e, pertanto, essendo i contributi richiesti relativi agli anni 2011 - 2015 erano trascorsi più di 5 anni senza che nessun altro atto interruttivo fosse stato posto in essere nella more. Si sono costituite le parti convenute ed hanno eccepito, con varie ed articolate argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le argomentazioni dirimenti di seguito in sintesi esposte. Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento per la parte relativa al pagamento dei crediti di natura previdenziale, oggetto degli avvisi di addebito suindicati ed ha promosso un'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc (opposizione ad esecuzione non ancora iniziata), entro i termini di cui all'art. 24, co. 6 Dlgs. 46/99, vedendo quali legittimati passivi sia l'ente impositore, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi. L'istante ha asserito di non avere ricevuto la notifica degli atti sottesi alla intimazione, contestando la debenza dei contributi previdenziali ed assicurativi per intervenuta prescrizione. Orbene, l' ha depositato la documentazione attestante la rituale notifica degli CP_1 avvisi di addebito, atti presupposti rispetto alla intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Difatti, l' ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica degli CP_1 avvisi di addebito, notifica avvenuta a mezzo posta. Ciò posto, l'opponente ha eccepito l'irritualità delle suddette notifiche, rilevando sostanzialmente che le notifiche erano effettuate a mani di familiari non conviventi e/o prive di sottoscrizione riconducibile al ricorrente. Ebbene, va evidenziato che le notifiche sono state effettuate dall' a mezzo CP_1 posta all'indirizzo del destinatario (che risulta essere il medesimo indirizzo indicato in tutti gli atti ed in ricorso) e le eccezioni sollevate non colgono nel segno. Difatti, per quanto concerne le notifiche a mezzo posta, è sufficiente ricordare l'applicabilità del principio di diritto secondo cui, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass n.9111 del 06/06/2012). La Corte di legittimità ha in più occasioni chiarito che “...qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” ( Cass.sez. lav. ord. n. 4160 del 09/02/2022 ) ed ancora
“...non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, tra l'altro in diretta relazione di parentela col destinatario dell'atto, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” (Cass. Sentenza n.16488 del 05/08/2016), infatti “...il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire..” (Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 28591 del 29/11/2017 )
Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che “ In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32575 del 14/12/2024 ) All'avvenuta rituale notificazione dei suindicati avvisi di addebito ed in assenza di loro autonoma impugnazione da parte del contribuente, nei termini di legge, consegue l'inammissibilità, in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, dei motivi di ricorso concernenti la decadenza e l'estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria Tale inammissibilità deriva dal fatto che, in assenza di tempestiva impugnazione di tali atti da parte del contribuente, lo stesso è decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il decorso di termini di decadenza e/o prescrizione, antecedenti alla notifica degli stessi, essendo i ruoli sottesi divenuti inoppugnabili. Con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito, l'opposizione va ritenuta ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Nella specie, dalla data di notifica degli atti impositivi, sino alla data della intimazione di pagamento non è decorso il termine di prescrizione quinquennale concernente il diritto del concessionario a procedere all'esecuzione. Difatti, l ha documentato di aver interrotto il decorso del termine di CP_3 prescrizione con la notifica dei seguenti atti: comunicazione di iscrizione preventiva ipotecaria n. 071 76202200001469000, contenente gli avvisi di addebito n. 371 2017 0012591517000, n. 371 2019 CP_1
0010902822000, n. 371 2019 0010902923000, e n. 371 2019 0010903024000, notificata con ritiro del plico all'Ufficio postale in data 06.07.22 (v. all 7); intimazione di pagamento n. 071 2023 90291457 13000, contenente gli avvisi di addebito n. 371 2017 0012591517000, n. 371 2019 0010902822000, n. 371 CP_1
2019 0010902923000, notificata a mezzo PEC il 26/07/2023 (v all. n. 5) intimazione di pagamento n. 07120249018994237000, notificata con ritiro del plico presso l'Ufficio postale in data 04/06/2024 (v. all. n. 3). Peraltro, occorre ricordare la sospensione dell'attività di recupero esattoriale prevista dalla disciplina dettata dal D.L. 18/2020, come successivamente modificato ed integrato, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per cui nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione, con conseguente proroga dei termini di decadenza e prescrizione, per cui l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento. Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio sono a carico della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo in favore delle parti convenute
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: Rigetta l'opposizione. condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi euro 1500, 00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell'Agenzia delle Entrate, con distrazione.
Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, 21.10.25
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa OS Molè