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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3809 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell' anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 06.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. Parte_1
), cancellata dal Registro delle Imprese il 14.06.2023, già con sede in Roma, Via P.IVA_1
Antonio Gramsci n. 20, in persona del liquidatore p.t. rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Renato Veneruso
RECLAMANTE
E
C.F. ), con sede in Catania, Via Messina n. 244, in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t. Avv. Francesco Carpinato, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Rocco
RECLAMATA
E
Controparte_2
CP_ cancellata dal (n. 318/2024 Tribunale di Roma), in persona del
[...]
curatore p.t. Dott. Controparte_4
RECLAMATA - CONTUMACE OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma (…), sentite le parti in contraddittorio
e disposti gli eventuali incombenti istruttori richiesti e comunque ritenuti necessari, in accoglimento dei motivi di cui in premessa, in riforma della impugnata sentenza, revocare e dichiarare nulla e priva di qualsiasi efficacia la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale emessa in danno della reclamante di cui in atto, con ogni pedissequo ulteriore incombente di legge.
In via istruttoria, nel richiamare la documentazione depositata in uno al presente ricorso, si affida alla delibazione della Corte l'opportunità di disporre CTU tecnico contabile per verificare la sussistenza dei requisiti ex art. 2 n° 1 lett. d) CCII”.
RECLAMATA) “C H I E D E:
- l'integrale rigetto del reclamo presentato da Parte_1
in quanto totalmente infondato, e la conferma pertanto della sentenza impugnata;
- la condanna della parte reclamante alle spese e compensi dell'intero giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La , cancellata dal Registro delle Controparte_5
Imprese il 14.06.2023, in persona del liquidatore p.t. alla data della cancellazione, ha proposto reclamo avverso la sentenza del 14.06.2024, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della predetta società, chiedendone la revoca, in quanto:
- la sentenza era stata pronunciata oltre un anno dalla data di cessazione dell'attività, da identificarsi non già nella data della cancellazione dal Registro delle Imprese ma nella data di accettazione da parte dell'Ufficio del Registro della domanda di cancellazione;
- la società non possedeva i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lettera d)
CCII, non essendo preclusivo della possibilità di fornire prova della “non fallibilità” il mancato deposito dei bilanci di esercizio relativi al triennio antecedente la data di presentazione della domanda di liquidazione giudiziale (nel caso di specie, è stato allegato solo il bilancio finale di liquidazione) e potendo la debitrice assolvere a tale onere probatorio attraverso l'allegazione della documentazione contabile utile per la predisposizione degli stessi bilanci;
- il credito asseritamente vantato da era inesistente, avendo il Controparte_1
Tribunale acquisito come provato il dato del mancato versamento del corrispettivo della cessione delle quote della dalla dichiarazione resa dall'amministratore, Parte_3 di nomina giudiziale, della società istante.
Il reclamo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato alla curatela della liquidazione giudiziale di Parte_1
, cancellata dal Registro delle Imprese, che non si è costituita, e al creditore che
[...]
aveva instato per l'apertura della liquidazione giudiziale, la che invece si è Controparte_1
costituita in data 20.11.2024, chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato.
Il reclamo non è fondato e deve essere respinto.
L'art. 33 comma 1 CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l'anno successivo, e il comma 2 dello stesso articolo ha cura di precisare che “per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese” e solo per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese “dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa”.
In ossequio al principio generale di certezza delle situazioni giuridiche, l'art. 33 CCII, così come faceva in precedenza l'art. 10 l. fall., identifica dunque per gli imprenditori, individuali e collettivi, iscritti nel registro delle imprese la cessazione dell'attività d'impresa con l'effettiva cancellazione dal registro e stabilisce che il termine di un anno per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (così come precedentemente per la dichiarazione di fallimento) decorra dalla data della cancellazione, senza possibilità per l'imprenditore di dimostrare il momento anteriore di cessazione dell'attività (v. Cass. n. 6374/2019). L'art. 33 comma 3 CCII conferisce solo al creditore o al Pubblico Ministero e solo per l'imprenditore individuale o l'imprenditore collettivo cancellato d'ufficio dal registro delle imprese la facoltà di provare che la cancellazione dal registro non corrisponda all'effettiva cessazione dell'attività d'impresa, con la conseguenza che il termine annuale di cui all'art. 33 CCII decorre dalla data di effettiva cessazione. E, sotto questo profilo, la norma che riproduce il contenuto dell'art. 10 comma 2 l. fall., non si pone in contrasto con la Costituzione, in particolare con gli artt. 3, 24 e 111, “atteso che, se fosse consentito all'imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata”
(così, Cass. n. 27288/2018). Al contrario di quanto opinato dalla reclamante, il dato normativo è inequivoco nell'indicare che il termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale decorre dalla data dell'effettiva cancellazione dal registro delle imprese, “a nulla rilevando nei confronti dei terzi il diverso momento in cui la relativa domanda sia stata presentata presso il registro delle imprese” (così, Cass. n. 18731/2018, conf. Cass. n.
10105/2014). E' sempre il principio di certezza delle situazioni giuridiche ad aver orientato in tal senso il legislatore della legge fallimentare e il legislatore del Codice della Crisi, perché solo dalla data della cancellazione “la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa, anche successivamente” (così, Cass. n. 12338/2014, conf. Cass. n. 4409/2016, Cass. n. 4182/2018). Né ha alcun rilievo l'iter procedimentale che, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, abbia portato alla cancellazione e all'individuazione della relativa data (v. Cass. n. 24549/2016).
Facendo applicazione dei principi appena enunciati, non può non evidenziarsi che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
è intervenuta entro il termine di cui all'art. 33 comma 1 CCII, più
[...]
precisamente l'ultimo giorno utile, essendo detta società stata cancellata dal registro delle imprese il 14.06.2023.
In punto di (mancato) superamento delle c.d. “soglie di fallibilità”, le argomentazioni della reclamante si muovono su un piano puramente astratto e del tutto avulso dal caso concreto. Sostenere, richiamando l'insegnamento dei giudici di legittimità, che i bilanci del triennio antecedente la presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale costituiscono strumento di prova privilegiato dei requisiti dimensionali dell'impresa ma non assurgono a prova legale e che al debitore che non abbia approvato e depositato nel registro delle imprese detti bilanci è comunque consentito dimostrare la propria esenzione dall'area della fallibilità attraverso l'allegazione delle altre scritture contabili capaci di rappresentare la realtà patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, rappresenta una mera petizione di principio fine a se stessa se, come nel caso di specie, tale allegazione non è accompagnata dalla produzione di alcun documento contabile, se si eccettua il bilancio finale di liquidazione, predisposto peraltro in palese violazione del principio di continuità delle scritture contabili;
non risultano, infatti, essere stati approvati né tanto meno pubblicati bilanci di esercizio della Parte_1
dopo l'esercizio 2020. Senza considerare che, come ha correttamente sottolineato
[...]
la reclamata, è stato prodotto un bilancio finale di liquidazione al 31.01.2023, unitamente al verbale di assemblea ordinaria della società recante pari data nel quale si dà atto però dell'approvazione di un bilancio finale di liquidazione al 19.01.2023 e che quello depositato nel registro delle imprese è il bilancio finale di liquidazione al 31.05.2023.
Al di là delle conclamate incongruenze appena indicate, che rendono il bilancio finale di liquidazione inattendibile, appare evidente come nessun dato in ordine all'attivo patrimoniale ed ai ricavi lordi degli anni 2021 e 2022 (il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stato depositato il 09.02.2024) sia stato fornito dal debitore, a ciò espressamente onerato, e come dunque non si possa in alcun modo sostenere che nell'arco temporale di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII sia stato accertato il possesso dei requisiti dimensionali propri della c.d. impresa minore da parte della Parte_1
. E' appena il caso di rilevare peraltro che il bilancio dell'esercizio 2020, l'ultimo
[...]
ad essere stato approvato e depositato nel registro delle imprese prima del bilancio finale di liquidazione, riportava valori di attivo patrimoniale (Euro 646.983), ricavi lordi (Euro
323.827) e debiti (Euro 522.877) ampiamente sopra soglia.
Anche le contestazioni che la debitrice reclamante ha mosso con riferimento alla legittimazione della a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale non CP_1
hanno pregio.
Nell'atto pubblico del 21.02.2018 con il quale ha ceduto alla CP_1 [...]
la sua partecipazione totalitaria in la cessionaria si era Parte_1 Parte_3
obbligata a rimborsare alla cedente entro ventiquattro mesi dalla stipula dell'atto di cessione delle quote sociali la somma di Euro 100.000,00 pari ai finanziamenti che nell'esercizio 2013
aveva effettuato in favore di . Tale somma non risulta essere mai CP_1 Parte_3
stata versata da . Con la produzione della fonte negoziale Parte_1
del credito e l'allegazione del suo mancato pagamento il creditore istante ha pienamente assolto il proprio onere probatorio.
A nulla rileva il fatto che nel ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale la avesse dapprima fatto riferimento al credito sopra indicato ed avesse CP_1 successivamente indicato una diversa causa petendi, menzionando il corrispettivo della cessione delle quote sociali di (Euro 50.000,00), che risulterebbe invero essere Parte_3
stato versato dalla , come si indica nello stesso atto di Parte_1
cessione. Il reclamo di cui all'art. 51 CCII, quanto meno nella formulazione vigente al momento della sua proposizione (15.07.2024), ha infatti un effetto devolutivo pieno, di guisa che “il giudice del reclamo è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall. (n.d.r. ora art. 51 comma 10 CCII), nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio - tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite” (così, Cass. n. 11216/2021, conf. Cass.
n. 35423/2023). Lo strumento impugnatorio de quo, come delineato dal Codice della Crisi
d'Impresa, ha, infatti, mantenuto la sua fisionomia di gravame a cognizione piena ed esauriente, seppur semplificata, e aperto, almeno in via tendenzialmente illimitato ai nova.
In ordine, infine, alla sussistenza dello stato di insolvenza, nemmeno motivatamente contestata dalla reclamante, si deve solo evidenziare che: la società è stata sciolta e posta in liquidazione il 20.09.2022 ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 14.06.2023; nel corso della (breve) fase di liquidazione non si sono definite le pendenze debitorie, quanto meno quella nei confronti di , che invece ancora persiste e alla quale, stante CP_1
l'esaurimento delle risorse attive e l'intervenuta cessazione dell'attività, la società debitrice non potrebbe fare fronte, così appalesandosi la dedotta insolvenza.
Il reclamo deve essere pertanto respinto e parte reclamante, in ossequio al principio della soccombenza, deve essere condannata a rifondere le spese di lite anticipate dalla reclamata, che liquida come indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1quater DPR 115/2002, per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la reclamante al pagamento in favore della delle spese di Controparte_1 lite da questa anticipate, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il 16.01.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto