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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/09/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta e art 127ter c.p.c. , sostitutiva LL udienza del 17.09.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 5251/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti nella qualità di eredi LL sig. Parte_4 Persona_1 P.IVA_ nata il [...] e deceduta il 2. , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Marcello Ajale, presso il quale elettivamente domiciliano
Ricorrenti
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, CP_1
dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, ed elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 24.09.2020 a seguito di sentenza di inammissibilità del ricorso per ATP ex art 445bis c.p.c. recante RG N. 6752/2019, la sig. Per_1
CP_
originaria ricorrente, ha convenuto in giudizio l chiedendo l'accertamento del suo
[...] diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento LL condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.104/92, fin dalla data LL domanda amministrativa del 19.12.2018, con vittoria di spese.
1 A sostegno LL domanda ha dedotto che: in data 19.12.2018 presentava, senza esito positivo, domanda amministrativa per il riconoscimento LL indennità di accompagnamento e LL condizione di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3, l.104/1992; che, pertanto, depositava presso il Tribunale di Nola ricorso ex art. 445bis c.p.c. al fine di accertare preventivamente la sussistenza di necessari requisiti sanitari;
che tale ricorso, recante RG n. 6752/2019, veniva tuttavia dichiarato inammissibile con sentenza, sull'erroneo presupposto LL inammissibilità LL domanda amministrativa del 19.12.2018, per il mancato passaggio in giudicato, a quella data, LL precedente sentenza n.4358/2018 del 1.8.2018; che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice LL fase di atp, alla data LL domanda amministrativa del 19.12.2018 la sentenza n.4358/2018 era già passata in giudicato, segnatamente in data 3.11.2018, per decorso del termine breve di impugnazione, essendo stata ritualmente notificata al procuratore LL controparte in data
3.9.2018; che, pertanto, la domanda amministrativa del 19.12.2018 deve ritenersi pienamente ammissibile e proponibile;
che ella è in possesso, inoltre, dei requisiti socio-economici di legge per la fruizione LL indennità di accompagnamento;
che, pertanto, intende “promuovere in giudizio domanda per il riconoscimento del proprio diritto”.
Tanto premesso, concludeva chiedendo accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento LL indennità di accompagnamento e LL condizione di cui all'art 3, comma 3, l.104/92.
Si costituiva l' convenuto, il quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso CP_2 stante il decorso del termine di decadenza semestrale dal perfezionamento LL notifica dei verbali sanitari e, nel merito, rilevava l'infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio la ricorrente decedeva (in data 02.08.2023) e, pertanto, con atto depositato il 19.10.2023, si costituivano gli eredi indicati in epigrafe, i quali insistevano per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in capo alla de cuius a far data dalla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennità di accompagnamento in favore degli istanti, dalla domanda amministrativa fino al decesso LL SI.ra . Persona_1
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata CTU medico-legale con conferimento dell'incarico al CTU dott. . Persona_2
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025, il solo difensore dei ricorrenti depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito LL trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, e ritenuta la causa matura, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
2 In via preliminare, risulta pacifico, ed in ogni caso emerge dalla documentazione in atti, che il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. recante RG n. 6752/2019, ed avente ad oggetto la domanda amministrativa del 19.12.2018, si sia concluso con dichiarazione di inammissibilità (v.si Sentenza
n. 1169/2020 del 21/09/2020 del Tribunale di Nola, RG n. 6752/2019).
La conclusione del procedimento per accertamento tecnico preventivo, pacificamente intervenuta prima dell'instaurazione del presente giudizio, consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità richiesta dalla norma (art 445bis c.p.c.), con conseguente astratta possibilità di conoscere, in questo giudizio, la sussistenza dei requisiti legittimanti riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale richiesta.
Nel caso di specie, quanto alla esatta qualificazione LL domanda giudiziale che si sta esaminando, si osserva che nella intestazione del ricorso si legge, testualmente, “ricorso ex art 442
c.p.c. a seguito di giudizio per atp ex art 445bis c.p.c.n.r.g. 6752/2019”; inoltre, nel corpo dell'atto, si dà atto dell'iter processuale del precedente procedimento di atp, nochè LL volontà di promuovere in giudizio “domanda per il riconoscimento del proprio diritto”, specificandosi che “l'istante, prima di promuovere il giudizio di cognizione , chiedeva di verificare preventivamente lo stato delle sue condizioni di salute, legittimanti la pretesa che intende far valere, mediante accertamento tecnico preventivo…”
Ritiene il giudicante che gli evidenziati elementi siano sufficienti per qualificare la domanda in esame come ricorso ai sensi dell'art.442 c.p.c..
Ed invero, l' art 445bis c.p.c nel disporre che chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, distingue nettamente la domanda di merito, avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti costitutivi del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali, e la condanna dell'ente previdenziale al loro pagamento, dalla prodromica istanza di accertamento tecnico preventivo, avente per esclusivo oggetto i requisiti sanitari.
In altri termini, la disposizione non esclude la proposizione di un'azione giudiziaria nelle forme ordinarie, ma la subordina al preventivo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie.
Per costante giurisprudenza è esperibile il ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c., a fronte dell'inammissibilità del precedente giudizio ex art. 445-bis c.p.c., senza che si pongano problemi di procedibilità.
Ed, infatti, la S.C. ha espressamente affermato che “In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ, non è ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato
3 sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed
è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione” (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2015, n.
8932).
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi, quanto alla perimetrazione dell'oggetto del presente giudizio che, in sede di costituzione, gli eredi LL non hanno insistito nella Persona_1 richiesta di accertamento LL condizione di handicap con connotazione di gravità; del resto tale domanda è divenuta inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso il decesso, nelle more del giudizio, LL de cuius.
Tanto chiarito, vendo all'esame delle eccezione preliminare di decadenza semestrale dall'azione, sollevata dall' , occorre rilevare che il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42 CP_2 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 risulta rispettato, avuto riguardo alla data di proposizione del prodromico ricorso di ATP rg n 6752/2019, depositato in data 22.10.2019
(costituente, come si è visto, condizione di procedibilità LL presente domanda giudiziale), posto che il verbale sanitario impugnato era notificato in data 22.8.2019(v.si in atti). CP_ Ne consegue che l'eccezione di decadenza sollevata in memoria dall' appare infondata. La ricorrente, infatti, ha indubbiamente proposto istanza di accertamento tecnico preventivo entro il termine decadenziale semestrale dalla comunicazione del provvedimento amministrativo negativo, ottemperando a quanto richiesto dalla norma.
Non sussiste, poi, improponibilità LL domanda amministrativa del 19.12.2018 ai sensi dell'art. 56 l. 18/06/09, n. 69 e 11 l. 12/06/84 n. 222 (“A decorrere dall'entrata in vigore LL presente legge,
l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita' o alla pensione di inabilita' di cui agli articoli 1 e 2 non puo' presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”) – eccezione, peraltro, non sollevata dall' (nuovamente) nel presente giudizio ex art 442 c.p.c.- , alla luce CP_1 delle motivazioni di seguito esposte.
L'art. 56 II comma LL legge 19.6.2009 n. 69 sancisce “L'articolo 11 LL legge 12 giugno 1984 n.
222 si applica anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile , cecità civile e sordomutismo “ .
La norma, pertanto, estende a queste domande le medesime regole che già valgono per gli assegni e le pensioni per la cosiddetta “invalidità pensionabile”.
Ne consegue che, a decorrere dall'entrata in vigore LL suddetta disposizione (4.7.09 pubblicazione in GU), l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il
4 riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità ovvero all'indennità di accompagnamento non può presentare ulteriore domanda per analoga prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione depositata da parte ricorrente, la precedente sentenza n.4358/2018 del 1.8.2018 LL Corte di Appello di Napoli, avente ad oggetto la medesima prestazione (indennità di accompagnamento) oggetto LL domanda amministrativa del 19.12.2018, veniva notificata al procuratore dell' costituito in quel CP_1 giudizio in data 3.9.2018; dunque, il termine c.d. breve per proporre ricorso per cassazione (60 gg), scadeva in data 2.11.2018. Pertanto deve affermarsi che la domanda amministrativa del
19.12.2018 per l'indennità di accompagnamento è proponibile, posto che, al momento di presentazione LL stessa, la sentenza n.4358/18 era già passata in giudicato, come dedotto in ricorso dalla parte ricorrente e non contestato dall' in questa sede. CP_2
Tanto chiarito, passando all'esame del merito, la domanda va rigettata sulla base del principio LL ragione più liquida, difettando il requisito sanitario necessario, il che assorbe ogni ulteriore questione e considerazione.
Il c.t.u. medico-legale nominato nel presente giudizio, dott. , ha ritenuto non Persona_2 sussistente il requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Afferma il sanitario che, dall'esame LL documentazione sanitaria in atti, emerge come la SI.ra in vita, fosse affetta da: “ Storia di psicosi depressiva schizoaffettiva (disturbo Persona_1 bipolare);Vasculopatia cerebrale cronica su base mista (ischemico degenerativa) con deficit cognitivo;
Cardiopatia ipertensiva in discreto compenso emodinamico;
Incontinenza urinaria stabilizzata;
Artrosi polidistrettuale conosteoporosi e limitazione algo funzionale, Litiasi renale, Esiti di isterectomia totale all'età di 49 anni per patologia tumorale;
Obesità con dislipdemia “.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che dall'esame LL documentazione sanitaria in atti non risulta chiaramente documentato che la de cuius presentasse patologie che impedivano la deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore e/o lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani LL vita, non realizzandosi le condizioni per la necessità di assistenza continua.
Afferma difatti il c.t.u. che “in documentazione non risulta chiaramente documentato se il deficit osteoarticolare
o di quello cognitivo mnesico abbia comportato una grave riduzione dell'autonomia personale LL paziente” e che
“trattandosi di vertenza per l'indennità di accompagnamento, il giudizio su un tal genere di provvidenza non è fondato su criteri e determinazioni di tipo percentualistico, ma tiene conto esclusivamente LL presenza o meno di impedimento alla autonoma deambulazione e/o all'autonoma realizzazione degli atti quotidiani LL vita.” (cfr. relazione peritale pagg. 5-6).
5 Conclude pertanto il c.t.u. affermando che “nella documentazione in atti non appare sufficientemente documentato se in vita la sig.ra presentava i requisiti sanitari per ottenere i benefici richiesti per Persona_1
l'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data LL domanda in sede amministrativa (Dicembre 2018) e fino all'exitus avvenuto presso il proprio domicilio in data 02.08.23.” (cfr. relazione peritale).
In conclusione, le risultanze LL CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine “sugli atti”, correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non specificamente evidenziati neppure dalle parti.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto Giudicante.
In difetto del prescritto requisito medico-legale, la domanda deve essere rigettata.
In mancanza di dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. da parte degli eredi costituiti, le spese di lite vanno liquidate ai sensi degli artt.91 e ss c.p.c.. Tuttavia, sussistono gravi ragioni, in considerazione del quadro patologico comunque accertato dal CTU, per compensare le spese in ragione LL metà. Nella restante parte le spese sono poste a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell e dei ricorrenti in CP_1 solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e LL previdenza, in persona LL dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite in ragione LL metà, e condanna parte ricorrente al pagamento LL restante metà delle spese, che si liquida, già ridotto l'importo (anche ai sensi ai sensi dell'art 152bis disp. att. c.pc.) in euro 1079,00 oltre accessori di legge, se dovuti;
CP_ 3) Pone solidalmente a carico dell' e di parte ricorrente le spese LL Ctu, liquidate come da separato decreto. si comunichi
Nola, 29.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Filomena Naldi
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