Sentenza 22 giugno 2021
Ordinanza cautelare 28 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 27 maggio 2024
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 7 gennaio 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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- 1. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 17 novembre 2025, n. 454https://www.eius.it/articoli/ · 10 dicembre 2025
FATTO E DIRITTO 1. Con atto notificato e depositato in data 9 dicembre 2023 la società Immobiliare Giuliano s.r.l. proponeva opposizione ex art. 118 c.p.a. al decreto ingiuntivo di questo T.A.R. n. 7/2023 recante la condanna della medesima società al pagamento in favore del Comune di Vasto della somma di euro 79.163,86, pari al saldo del contributo di costruzione (e, segnatamente, della III e IV rata degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché della III, IV e V rata del costo di costruzione), siccome non assolto interamente dalla società Immobiliare C.B. s.p.a. (precedente proprietaria del complesso edilizio a cui subentrava la società Immobiliare Giuliano s.r.l. in forza …
Leggi di più… - 2. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 17 novembre 2025, n. 454https://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/09/2025, n. 7296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7296 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07296/2025REG.PROV.COLL.
N. 10822/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10822 del 2021, proposto da
IL UR, NA US, AR ER RO in Qualità di Comproprietario con HE LA, LA IN in Qualità di Comproprietario con della Valle RT, SA RE, AB RE, AR RE, NO LO LO, AL MA, TE TO, IN IN, DE BO, VI TO, AL DI, TI LL, LA CH, IA AL, NA TI, RE TI, RM OS, SU LL, EX IC, VA SA, AN RI, MA GE BO, UI BO, SC AR, OS NE, AR TO, CO S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore LA Loschiavo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marnate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EP ZI, CA MM, UE ZI, SA RO, IL US & C. Sas, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 01056/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marnate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. EP Rotondo e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 04687/2024 del 27 maggio 2024, resa inter partes, la Sezione, parzialmente decidendo sull’appello nrg 10822/2021:
a) ha accertato l’inadempimento da parte degli originari proponenti il programma integrato di intervento denominato PII 1/Via Europa-Via Vittoria, delle obbligazioni infrastrutturative previste dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Marnate in data 10 dicembre 2008, per l’effetto respingendo l’appello proposto dai signori IL UR e altri (meglio in epigrafe specificati) avverso il relativo capo di sentenza n. 1056/2021, del 27 aprile 2021, con cui il T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, aveva “accertato e dichiarato l’inadempimento, da parte dei privati, delle obbligazioni infrastrutturative previste dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Marnate in data 10 dicembre 2008”;
b) contestualmente - al fine di decidere in ordine alla domanda di condanna dei privati a corrispondere, in solido tra loro, al Comune di Marnate la somma di euro 387.700,69 o comunque la somma di giustizia, da determinarsi anche previa CTU, corrispondente ai costi (per spese tecniche, di direzione lavori e collaudo, e per opere, forniture, noli, pubblicazione bandi e ricerca contraente, sicurezza cantiere, assicurazioni, imprevisti e per ogni altra ragione prodromica e connessa) che il Comune di Marnate dovrà sostenere per eseguire in via sostitutiva i lavori di adeguamento della Piazza Europa in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligazione infrastrutturativa gravante sugli originari sottoscrittori della convenzione accessoria al PII 1 Via Europa-Via Vittoria, con interessi dalla data della domanda (punto rimasto controverso) – ha disposto una verificazione che ha affidato al Provveditore interregionale per la Lombardia e l’Emilia-Romagna-Dipartimento per le opere pubbliche, o a dipendente da quest’ultimo designato, purché dotato delle necessarie competenze.
2. La relazione finale, dopo alcune proroghe richieste dal verificatore e concesse, con separate ordinanze, in ragione della complessità dell’incarico nonché per la necessità di assicurare il contraddittorio fra le parti, è stata depositata il 28 novembre 2024.
La relazione si compone di 134 pagine per un totale, comprensivo di allegati (osservazioni, computi metrici, calcoli, disegni, planimetrie, ecc…), di 481 pagine.
2.1. Con ordinanza collegiale n. 60 del 7 gennaio 2025, la Sezione ha dichiarato improcedibile l’istanza del verificatore volta ad ottenere una ulteriore proroga, ciò in quanto la verificazione risultava comunque depositata in data 28 novembre 2024.
2.2. In data 18 aprile 2025, il Comune di Marnate ha depositato memoria.
3. All’udienza del 22 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Come esposto in fatto, la Sezione, con sentenza n. 04687/2024 del 27 maggio 2024, ha disposto una verificazione al fine di decidere in ordine alla domanda di condanna a corrispondere al Comune di Marnate la somma di euro 387.700,69 o comunque la somma di giustizia, da determinarsi anche previa ctu, corrispondente ai costi (per spese tecniche, di direzione lavori e collaudo, e per opere, forniture, noli, pubblicazione bandi e ricerca contraente, sicurezza cantiere, assicurazioni, imprevisti e per ogni altra ragione prodromica e connessa) che il Comune di Marnate dovrà sostenere per eseguire in via sostitutiva i lavori di adeguamento della Piazza Europa in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligazione infrastrutturativa gravante sugli originari sottoscrittori della convenzione accessoria al PII 1 Via Europa-Via Vittoria, con interessi dalla data della domanda (punto rimasto controverso).
4.1. Il quesito posto al verificatore è il seguente:
“i) calcoli il verificatore l’ammontare dei costi per il completamento dei lavori di adeguamento della Piazza Europa del comune di Marnate, meglio descritti e indicati nell’articolo 4 della convenzione stipulata il 10 dicembre 2008, tenuto conto anche delle spese tecniche, direzione lavori, collaudo e oneri connessi alla esecuzione delle opere di completamento”.
5. Il Collegio ritiene che il verificatore abbia fornito puntuale, dettagliata e documentata risposta al quesito.
6. La verificazione finale ha così concluso:
“L’ammontare dei costi per il completamento dei lavori di adeguamento della Piazza Europa del comune di Marnate previsti nel progetto esecutivo del PII ambito n.1 di P.ZZA EUROPA/VIA VITTORIA, tenuto conto delle spese tecniche, direzione lavori, collaudo e oneri connessi alla esecuzione è di 434.053,57 €”.
7. Il Collegio ritiene congruamente motivata la relazione finale.
7.1. Il verificatore ha dato atto di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi della vicenda, muovendo dalla tipologica dell’intervento e dalla classificazione urbanistica del sito, per procedere poi sulla base della convenzione urbanistica e delle opere ivi contemplate, quindi giungere alla quantificazione delle opere in corretta interpretazione del quesito posto dal giudice.
7.2. Il verificatore si è fatto carico, altresì, di esaminare dettagliatamente ogni singola osservazione, fornendo a ciascuna di esse una risposta precisa e dettagliata, congruente rispetto al contenuto della convenzione, al petitum di ricorso, al quesito posto dalla Sezione.
7.3. In particolare, come seguono le considerazioni del Collegio svolte alla luce delle risultanze peritali, tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti al perito d’ufficio e dei riscontri partitamente forniti.
8. La versione preliminare della relazione indicava l’ammontare dei costi per il completamento dei lavori di adeguamento della Piazza Europa del comune di Marnate previsti nel progetto esecutivo del PII ambito n. 1 di Piazza Europa/Via Vittoria, tenuto conto delle spese tecniche, direzione lavori, collaudo e oneri connessi alla esecuzione, in euro 439.247,83.
9. Il Comune di Marnate (v. pagina 109 della relazione depositata dal verificatore) ha svolto osservazioni per lo più di carattere formale.
Sul piano sostanziale, il consulente tecnico del Comune “sottolineando i vari aspetti oggetto di analisi, conviene con le risultanze espresse nella relazione preliminare in merito alle singole voci che portano alla quantificazione dei costi esposta dal Verificatore”.
Come correttamente evidenziato dal verificatore, “le osservazioni esprimono un giudizio concorde del CTP, Ing. Eugenio De Amici, a quanto indicato nella relazione preliminare di verificazione dallo scrivente Verificatore, senza la formulazione di alcuna controdeduzione”.
10. Le parti private (IL UR e altri), tramite il proprio consulente tecnico, hanno invece presentato (v. pagina 109, punto 8.3 e segg. della relazione del verificatore) 15 osservazioni, di seguito riportate.
Prima osservazione: “la CTU non deve prevedere l’adeguamento monetario per la realizzazione, ma deve essere volta all’accertamento delle opere realmente eseguite.”
Correttamente l’osservazione è stata respinta tenuto conto del quesito posto al verificatore (v. par. 28 della sentenza n. 04687/2024).
Seconda osservazione: “…Si eccepisce in via preliminare la confusione tra il piano di lottizzazione (AC5) e le opere da eseguirsi in convenzione.” Il verificatore ha ritenuto non accoglibile l’osservazione in quanto generica.
Il Collegio non riscontra alcuna “confusione” in quanto il verificatore ha preso in esame esclusivamente le opere da eseguirsi per come indicate negli atti di causa; né il consulente di parte ha, peraltro, specificato in che consisterebbe siffatta “confusione”.
Terza osservazione:” necessità di ri-quantificare i costi delle lavorazioni afferenti alla Macrocategoria A, secondo quanto descritto alle pag. 3, 4, e 5 dell’elaborato proposto dal consulente tecnico delle parti ricorrenti”.
Il verificatore ha ritenuto non accoglibile l’osservazione con ampie, puntuali argomentazioni confluite nella computazione riportata al paragrafo 6.1., che il Collegio reputa congruenti rispetto ai quesiti posti dalla sentenza (v. par. 24) nonché tenuto conto delle caratteristiche dell’appalto originario, a “misura” (v. capitolato speciale d’appalto - Tavola 12 del progetto esecutivo).
Devono, pertanto, ritenersi valide le valutazioni esposte nel paragrafo 6.1. della verificazione.
Quarta osservazione: “ri-quantificazione dei costi delle lavorazioni afferenti alla
Macrocategoria B (paragrafo 6.2)”.
Il verificatore ha ritenuto di accogliere parzialmente l’osservazione sostituendo la voce A.01.04.0170.a del Listino CC-MI_24 con la voce A.01.04.0210.d il cui prezzo unitario è pari a 274,35 €/mc.
La modifica è stata riportata alla scheda della voce 6 (modificata), con aggiornamento della scheda di riepilogo della Macrocategoria B).
Quinta osservazione: “necessità, secondo il Consulente Tecnico di Parte, di riquantificare i costi delle lavorazioni afferenti alla Macrocategoria C (paragrafo 6.3) secondo quanto descritto alle pag. 6 e 7 dell’elaborato proposto dal Consulente Tecnico delle parti ricorrenti”.
Si tratta di lavorazioni di finitura della riqualificazione urbanistica che, come tali, non sono state eseguite. Il verificatore ha chiarito, con argomentazioni tecniche plausibili, che “le figure 6-5 e 6-12 vogliono solo evidenziare la compatibilità tra le quantità del computo originario e le quantità stimabili dai disegni di progetto” e che “… la presunta avvenuta esecuzione parziale delle lavorazioni nell’ambito del Piano di lottizzazione AC 5, doveva essere stralciata dal Progetto esecutivo dell’appalto in esame, cosa non verificatasi”.
Sesta osservazione: “riquantificazione dei costi delle lavorazioni afferenti alla Macrocategoria D (paragrafo 6.4)”.
Il verificatore ha ritenuto di accogliere parzialmente l’osservazione, in analogia a quanto fatto per la macrovoce B, sostituendo la voce A.01.04.0170.a del Listino CC-MI_24 con la voce A.01.04.0210.d il cui prezzo unitario è pari a 274,35 €/mc.
Settima osservazione: “necessità, secondo il consulente tecnico di parte, di riquantificare i costi delle lavorazioni afferenti alla Macrocategoria F (paragrafo 6.6) secondo quanto descritto alle pag. 7 e 8 dell’elaborato proposto dal Consulente Tecnico delle parti ricorrenti”.
Il verificatore ha chiarito che tali lavorazioni non sono state realizzate prima del 20 aprile 2010, più precisamente non rientrano tra quelle indicate come eseguite e confermate successivamente nella relazione tecnica del Comune di Marnate.
La circostanza è comprovata dagli allegati I e G alla convenzione e trova evidenza fattuale nella avvenuta rimozione della parte a vista della fontana ad opera del Comune. Correttamente, pertanto, l’osservazione di cui sopra non è stata ritenuta accoglibile, atteso che tale lavorazione va riconosciuta, almeno, a titolo di rimborso.
Ottava osservazione: “necessità, secondo il consulente tecnico di parte, di riquantificare i costi delle lavorazioni afferenti alla Macrocategoria G (paragrafo 6.7) secondo quanto descritto a pag. 8 dell’elaborato proposto dal Consulente Tecnico delle parti ricorrenti”.
Il verificatore ha chiarito le ragioni per cui l’osservazione non è stata ritenuta accoglibile, evidenziando quanto “dichiarato concordemente tra le parti tramite la relazione tecnica del Comune di Marnate e la perizia dall’arch. Gianluigi Guzzetti per conto della Sirio Costruzioni s.r.l.”. La motivazione è immune da travisamento dei fatti e illogicità.
Nona osservazione: “riquantificazione dei costi delle lavorazioni afferenti alla Macrocategoria H (paragrafo 6.8)”.
Il verificatore ha ritenuto di accogliere parzialmente l’osservazione con “riferimento alla voce 56 relativa al calcestruzzo … sostituendo la voce A.01.04.0170.a del Listino CC-MI_24 con la voce A.01.04.0210.d il cui prezzo unitario è pari a 274,35 €/mc.”.
La decima, undicesima e dodicesima osservazione (riferite alle lavorazioni di cui alle Macrocategorie I-L-O) sono state ritenute non accoglibili dal verificatore sulla base delle premesse alla relazione e con richiamo alle precedenti osservazioni per identità di contenuto sostanziale.
Tedicesima osservazione: “necessità di riquantificare i costi delle lavorazioni afferenti alla Macrocategoria Q (paragrafo 6.15) secondo quanto descritto a pag. 12 dell’elaborato proposto dal consulente tecnico delle parti ricorrenti”.
Il verificatore ha ritenuto di accogliere parzialmente l’osservazione, sostituendo la voce A.01.04.0170.a del Listino CC-MI_24 con la voce A.01.04.0210.d il cui prezzo unitario è pari a 274,35 €/mc.
Quattordicesima osservazione: “necessità, secondo il consulente tecnico di parte, di considerare gli oneri della sicurezza compresi nell’importo complessivo delle lavorazioni, secondo quanto esposto a pag. 13 dell’elaborato contenente le osservazioni delle parti ricorrenti”.
Il verificatore ha tenuto conto dell’osservazione e ha rideterminato tali costi nella misura del 3% dell’importo dei lavori; per effetto della rimodulazione conseguente alle osservazioni egli ha valutato in euro 10.404,16 tale valore in sostituzione dell’importo di euro 10.489,51.
Quindicesima osservazione: “necessità di stralciare alcune voci nel calcolo delle spese tecniche secondo quanto esposto a pag. 13 e 14 dell’elaborato contenente le osservazioni delle parti ricorrenti”.
Il verificatore ha accolto parzialmente l’osservazione, fissando al 20% le spese generali forfettarie in conformità all’ art. 5 del DM. 17 giugno 2016. Ha, pertanto, proceduto al ricalcolo delle spese tecniche in funzione dell’aggiornamento dell’importo dei lavori conseguente all’accoglimento parziale delle osservazioni poste.
Di conseguenza, ha rideterminato le spese tecniche e dei relativi oneri.
11. In conclusione il verificatore, sulla scorta della versione preliminare della relazione e tenuto conto delle successive osservazioni, ha fornito la seguente risposta finale al quesito posto dalla Sezione.
11.1. Quesito:
“calcoli il verificatore l’ammontare dei costi per il completamento dei lavori di adeguamento della Piazza Europa del comune di Marnate, meglio descritti e indicati nell’articolo 4 della convenzione stipulata il 10 dicembre 2008, tenuto conto anche delle spese tecniche, direzione lavori, collaudo e oneri connessi alla esecuzione delle opere di completamento”.
11.2. Risposta finale del verificatore:
“L’ammontare dei costi per il completamento dei lavori di adeguamento della Piazza Europa del comune di Marnate previsti nel progetto esecutivo del PII ambito n.1 di P.ZZA EUROPA/VIA VITTORIA, tenuto conto delle spese tecniche, direzione lavori, collaudo e oneri connessi alla esecuzione è di 434.053,57 €”.
12. Il Collegio ritiene correttamente adempiuto l’incarico da parte del verificatore, avendo costui fornito puntuale risposta al quesito sulla base di congruenti, allegati elementi tecnici supportati da pertinente documentazione grafica, elaborati di progetto, fotoriproduzioni, computi metrici (distinti per macrocategorie di lavori), quadro economico, in conformità alla normativa tecnica sugli appalti pubblici.
12.1. Il verificatore ha dato ampio e motivato riscontro alla criticità espressa dal consulente di parte privata fornendo adeguati riscontri peritali immuni da vizi logici e travisamento dei fatti, del tutto coerenti alle premesse e ai criteri di elaborazione utilizzati per la redazione dei calcoli.
13. Consegue a tanto che i costi necessari per il completamento delle opere di riqualificazione della Piazza Europa correttamente sono stati quantificati in euro 434.053,57 - come riportato nel quadro economico di progetto e ampiamente documentato sul piano tecnico con allegazioni il cui contenuto qui si richiama a giustificazione e integrazione della quantificazione dei costi medesimi.
La somma di euro 434.053,57 è, pertanto, quella dovuta dalla parte soccombente al Comune di Marnate.
14. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
15. Le spese per il verificatore, quantificate in euro 4.841,80 come da richiesta del verificatore ritenuta congrua dal Collegio, possono, invece, essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10822/2024, quantifica i costi necessari per il completamento delle opere di riqualificazione della Piazza Europa in euro 434.053,57.
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore del Comune di Marnate della somma di euro 434.053,57..
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano, in favore del Comune di Marnate, in euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge e spese generali.
Compensa fra le parti le spese per la verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
EP Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP Rotondo | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO