Art. 27. (Statuti)
Entro centoottanta giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, gli statuti dell'Universita' di cui alla presente legge.
Entro centoottanta giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, gli statuti dell'Universita' di cui alla presente legge.