Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott Massimiliano Sturiale nel procedimento iscritto al nr. 6324/2024 R.G. promosso da
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. Parte_1
, nata a [...] – SP, Brasile, il 11/05/1946, residente a [...]C.F._1
– Rio de Janeiro, in Via Prudente de Morais 604, appartamento 101, CAP: , C.F._2
Brasile,
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. , Controparte_1 C.F._3
nato a [...] - RJ, Brasile, il 02/12/1967, residente a [...], appartamento 101, CAP: , Brasile, C.F._2
codice fiscale brasiliano “CPF” Controparte_2
n. , nata a [...] - SP, Brasile, il 27/07/1994, residente a [...]C.F._4
SP, in Via Roberto Lessa, 60, CAP: , Brasile in proprio e in qualità di C.F._5
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. , nato a [...]é dos
[...] C.F._6
Campos - SP, Brasile, il 03/11/2016, residente a San Paulo - SP, in Via Roberto Lessa,
60, CAP: 13256-280, Brasile, tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. stabilito Maria Gabriela Carvalho Homem Giarato Casco e dall'avv. Monica Callegari del Foro di Udine e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Viale Ledra 108 Udine
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.05.2024 gli attori in proprio ed in rappresentanza del figlio minore, tutti cittadini brasiliani, hanno convenuto in giudizio il Controparte_3
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2
(LU) il 23.09.1867 ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc. 15).
Con decreto del 07.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 05 marzo
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 05.03.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso e riportandosi alle conclusioni qui di seguito trascritte:
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:”. Disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza ed essendo la causa fondata su prova documentale, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di Parte_1
, , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e per l'effetto, ordinare al e/o ad Persona_1 Controparte_3
ogni altra Autorità amministrativa e comunque a ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizione, trascrizione e comunicazione alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi di lite”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_3 udienza sono stati notificati il 15.01.2025 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
I ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse Controparte_3
riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di nato a [...] il [...] Persona_2
nato a [...], provincia di Lucca (LU) il 30 luglio 1871. Persona_3
A sostegno della domanda esponevano, in particolare: di essere discendenti di che emigrato in Brasile contraeva Persona_2
matrimonio con il 08/11/1890 a Limeira – SP e che da questa unione in CP_4
data 19/09/1891 è nato Parte_2
, si è unito in matrimonio con il 04/01/1919 e da
[...] CP_5
tale unione è nata in data [...] Persona_4
ha contratto matrimonio con il 26/01/1946 e Persona_4 Persona_5
da questa unione è nata il [...] Parte_1
ha contratto matrimonio con il 14/12/1963 Parte_1 Controparte_6
passando così a firmarsi con il nome di e da questa Parte_1
unione sono nati i figli il 23/05/1965 e Persona_6 Controparte_1
il 02/12/1967 ha contratto matrimonio con Persona_6 Persona_7
il 26/09/1989 e da questa unione è nata
[...] Controparte_2
il 27/07/1994
Dalla unione non matrimoniale di con Controparte_2 [...]
è nato il [...]. Controparte_7 Persona_8
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_3
*******
SULL'INTERESSE AD AGIRE In via preliminare va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del
. Controparte_3
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L.
91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual- civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis
D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni
Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del dell'Interno n. K28.1/1991 che CP_3
deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano poiché tale avo ha trasmesso iure Persona_2
sanguinis la cittadinanza italiana alla figlio che l'ha trasmessa Parte_2
alla figlia , nata il [...] che l'ha trasmessa a sua vota alla figlia Persona_4
nata il [...] e quindi in epoca precostituzione che a sua volta Parte_1
l'ha trasmessa alla figlia siano ad arrivare agli odierni ricorrenti .
Nel caso in esame, si registrano in particolare due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo sia a nata in [...] il Persona_4
06.01.1924 sia a nata il [...] talché appare necessario Parte_1
richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_3 diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie
la domanda e, per l'effetto, dichiara
, “CPF” n. , Parte_1 C.F._1
, “CPF” n. , Controparte_1 C.F._3
“CPF” n. in Controparte_2 C.F._4
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
, “CPF” n. , Persona_1 C.F._6
Ordina
al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 05 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale