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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64555/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64555/2021 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma, in Via Vincenzo Bellini n. 14, presso lo studio dell'avv. Cristina
Baroni che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata a Roma, in Via Conca D'Oro n.300, presso lo studio dell'avv. Pietro Osnato, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione pagina 1 di 9 dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le note difensive ed i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto ingiuntivo n. 15531/2021 emesso in data in data 18/08/2021 e depositato il 21/08/2021, questo Tribunale ha ingiunto alla (nel Parte_1
prosieguo, per brevità, il pagamento della somma di € 171.750,00, oltre interessi, come da Pt_1
domanda, nei confronti di CP_1
ha spiegato opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere le seguenti Pt_1
conclusioni: “.. in via principale: in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni esposte nelle premesse, A. accertata e dichiarata l'inammissibilità, per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c., del ricorso per cui è causa e, di conseguenza,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 15531/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data
18.08.2021, depositato il 21.08.2021, reso nel procedimento R.G. 47679/2021, notificato a mezzo pec in data 24.08.21, dichiarare lo stesso invalido ed inefficace e, per l'effetto, annullarlo e revocarlo;
B. accertare e dichiarare infondata la domanda proposta dalla convenuta opposta e, per l'effetto, rigettarla, dichiarando che la nulla Parte_1 deve alla C. il tutto con vittoria delle spese di lite”. CP_1
Parte opponente ha premesso, in sintesi, che: 1) in data 24/08/2021, le era stato notificato a mezzo pec, ad istanza della il decreto ingiuntivo n. 15531 emesso dal Tribunale di Roma, per la somma CP_1 di € 171.750,00 oltre interessi e spese;
2) l'odierna opposta aveva assunto di essere creditrice di tale importo giuste fatture nn. 17, 18 e 19 del 2021, ma tali fatture erano state, per contro, asseritamente emesse a fronte di non meglio precisati “lavori eseguiti”. ha dunque eccepito, sempre in sintesi: Pt_1
1) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso monitorio e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 633 cpc, poichè con lo stesso erano stati reclamati crediti non ancora esigibili;
che l'art. 9 di ogni contratto di subappalto stipulato tra le parti, infatti, aveva previsto che: i) il pagamento da parte sua dei compensi spettanti per i lavori eseguiti in regime di subappalto sarebbe pagina 2 di 9 avvenuto solo previa esibizione, da parte dell'opposta, del Durc e del Mod. F.24; ii) in ogni caso, tali pagamenti sarebbero stati da lei eseguiti a mezzo bonifico bancario, decorsi 120 giorni dalla emissione delle relative fatture;
iii) al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, tuttavia, da un lato, le fatture di cui era stato chiesto il pagamento non erano ancora scadute e, dall'altro lato, parte opposta non aveva provveduto ad esibire la documentazione prevista dall'art. 9 citato;
2) nel merito, l'infondatezza della domanda proposta in quanto: a) formalmente convenuta, ma CP_1
sostanzialmente attrice, non aveva fornito la prova di essere titolare nei suoi confronti del credito di €
171.750.,00, in quanto, secondo la giurisprudenza, “le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sia sull'an che sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. Civ. n. 13429/00; Cass. Civ. n. 9593/04)”; b) le fatture per cui è causa non erano state da lei autorizzate con i SAL menzionati nel ricorso monitorio;
c) parte opposta avrebbe dovuto provare di aver esibito il Durc prima di ricorrere in giudizio e, in ogni caso, il
Durc depositato con comparsa di risposta si riferiva a un periodo diverso e successivo rispetto a quello di emissione delle fatture;
d) gli interessi domandati con il ricorso erano errati ed era stata indicata una decorrenza diversa rispetto a quella convenzionalmente pattuita ex art. 9 di ciascun contratto di subappalto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare CP_1
l'opposizione per cui si procede e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 15531/2021, R.G. n.
47679/2021”.
L'opposta, sempre in sintesi, ha dedotto che: 1) le fatture oggetto del ricorso per cui è causa erano tutte Cont scadute e corredate da controfirmati e timbrati da parte opponente;
2) come dimostrava il Durc allegato in atti, la sua posizione contributiva era regolare;
3) con scrittura privata transattiva del
15/9/2021, successivamente risolta, l'opponente aveva riconosciuto la sua posizione creditoria per l'importo di € 550.000,00, in relazione ai quattro decreti ingiuntivi emessi in suo favore (I° n.
19808/2020 del 10/12/2020; II° n. 20635/2020 del 20/12/2020; III° n. 12191/2021 del 26/06/2021; IV°
n. 15531/2021 del 21/08/2021; 4) gli interessi domandati con il ricorso non erano stati ancora conteggiati.
L'istruttoria si è svolta esclusivamente in via documentale e parte opponente, con preverbale depositato in data 29/2/2024, in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha ulteriormente dedotto: 1) di aver riconosciuto, con l'accordo transattivo del 15/9/2021 depositato in atti, un debito nei confronti di pari a € 550.000,00, ovvero un importo inferiore rispetto alla somma dei crediti indicati nei CP_1 quattro ricorsi per decreto ingiuntivo depositati dall'opposta e tale riconoscimento di debito era rimasto pagina 3 di 9 valido ed efficace sebbene l'accordo transattivo fosse stato poi stato risolto;
2) di aver pagato, contestualmente alla firma della suddetta scrittura privata, come risultava dalle ricevute dei bonifici allegate alla stessa, la somma di € 70.571,18 in conto sorte e di € 14.572,09 a saldo delle spese di lite liquidate in favore dell'avv. Pietro Osnato nei quattro decreti ingiuntivi di pagamento ottenuti, sopra indicati;
3) di aver pagato alla in adempimento agli obblighi assunti con l'accordo CP_1
transattivo, con i bonifici allegati in atti, le altre somme di seguito indicate: a) € 5.000,00 in data
22/11/2021; b) € 8.000,00 in data 7/12/2021; c) € 5.000,00 in data 04/02/2022; 4) in considerazione di quanto sopra, dalla complessiva somma di € 550.000,00 dovevano essere detratti i pagamenti eseguiti in conto capitale, contestualmente e successivamente al 15/09/2021, pari a complessivi € 88.571,18, per un residuo dare di € 461.428,82, già coperta dai primi due decreti opposti (giudizio opposizione r.g. n.
10022/21 e r.g. n. 13469 2021).
All'udienza dell'1/3/2024, parte opposta ha dichiarato che: 1) la transazione era stata risolta per inadempimento dell'opponente, in base all'art. 5 del contratto;
2) era quindi legittimata a riattivare ogni azione di riscossione del credito rimasta sospesa durante la vigenza dell'accordo transattivo;
3) i pagamenti parziali effettuati in sede di transazione dall'opponente erano stati regolarmente imputati al debito più antico.
All'udienza del 19/6/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
***
Tanto premesso in fatto, deve in via preliminare rigettarsi l'eccezione, avanzata dall'opponente, di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ex art.633 c.p.c..
Secondo , infatti, parte opposta, prima di emettere le fatture, non avrebbe esibito il Durc ed il Parte_1 mod. F24, sebbene, in base all'art. 9 di ogni singolo contratto di appalto ed ai SAL, il diritto del subappaltatore a ricevere i pagamenti dall'appaltatore era stato subordinato alla previa esibizione di tale documentazione. Con il ricorso Rg 4769/2021 sarebbero stati, pertanto, reclamati crediti non ancora esigibili, con conseguente illegittimità del decreto opposto.
L'eccezione preliminare è infondata, salvo poi quanto si dirà nel merito.
Deve, infatti, precisarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali pagina 4 di 9 l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
12/01/2006, n. 419; vedi anche Cass. Civ. Sez. VI, 28/05/2019, n.14486).
Corollario di tale assetto ricostruttivo è quello per cui la "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 28/05/2019, n. 14473).
Ne deriva che l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del decreto e l'insufficienza della prova scritta offerta in sede monitoria dall'opposta è irrilevante, potendo costei provare il suo diritto nel corso del giudizio di opposizione e dovendo, quindi, questo giudice verificare nel merito, alla luce delle risultanze processuali, l'esigibilità o meno della sua pretesa.
Devono, poi, essere dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le deduzioni relative formulate da parte opponente con il preverbale del 29/2/2024, anteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni. In base a quanto disposto dal codice di rito, infatti, l'allegazione dei fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni deve trovare esplicitazione nel primo scritto difensivo o, al più tardi, nella prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c..
Secondo la giurisprudenza, infatti, il decorso del termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 determina per la parte una “preclusione assertiva”, con conseguente cristallizzazione thema decidendum (cfr. Cass. ord.
n. 16800 del 26/06/2018, Cass. sent. n. 7270 del 18/03/2008).
Va altresì rilevato che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato debba ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (così Cass. Civ. Sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376).
In ogni caso, le argomentazioni formulate dall'opponente in sede di preverbale non colgono nel segno.
In particolare, non appare condivisibile l'affermazione secondo cui la risoluzione della transazione non avrebbe in ogni caso “caducato” il riconoscimento di debito di € 550.000,00 in essa contenuto, con la conseguenza che l'opposta avrebbe potuto azionare un credito inferiore rispetto a quello pagina 5 di 9 complessivamente reclamato con i quattro decreti ingiuntivi.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la sottoscrizione di una transazione in sé non ha valore ricognitivo del debito oggetto della transazione stessa, in quanto la differenza tra la transazione e la ricognizione di debito sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, attraverso reciproche concessioni, mentre la ricognizione di debito è per così dire astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo (cfr. Cass. civ. 2251/1978; Cass 2015, n. 9127; Cass. n.38941/2021).
Nella fattispecie in esame, nessun effetto ricognitivo può essere assegnato all'accordo transattivo stipulato dalle odierne parti in causa, alla luce di una sua complessiva interpretazione in base alla comune intenzione delle parti. La somma di € 550.000,00 (poi decurtata di un ulteriore 20%), che l'opponente si era impegnato a versare, era stata, infatti, evidentemente concordata per porre fine alle liti insorte tra le parti. Invero, la circostanza che la determinazione della suddetta somma fosse stata il frutto di reciproche concessioni ai sensi dell'art. 1965 c.c. si evince proprio dall'art. 5 della suddetta scrittura privata, ai sensi del quale il mancato pagamento anche di una sola rata avrebbe determinato la risoluzione ipso iure dell'accordo e il conseguente diritto di di riattivare ogni azione di CP_1
riscossione dei crediti sottesi ai quattro decreti ingiuntivi. Ne discende che la risoluzione della transazione (circostanza confermata da entrambe le parti in causa) abbia determinato la “reviviscenza” del diritto dell'opposta di agire in giudizio nei confronti dell'opponente per ottenere il soddisfacimento del credito totale da lei reclamato.
Così delimitato il thema decidendum si osserva nel merito quanto segue.
L'opposizione è fondata, nei limiti di seguito precisati.
Occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584).
Al riguardo, ha fornito riscontro documentale del rapporto negoziale con producendo CP_1 Pt_1
in fase monitoria i tre contratti di subappalto stipulati tra le parti e depositando, poi, il relativo fascicolo nel giudizio di opposizione (cfr. all.10 comparsa costituzione e risposta).
La sussistenza di tale rapporto non è stata contestata dalla opponente, la quale, nel formulare le sue difese, ha richiamato i contratti di subappalto intercorsi con l'opposta. ha poi fornito adeguato riscontro documentale della propria pretesa creditoria relativa alle CP_1
pagina 6 di 9 lavorazioni eseguite, allegando le fatture nn.17-18-19 rimaste insolute, corredate dai SAL (cfr all. nn 4-
5-6 comparsa di costituzione).
In tal senso, non coglie nel segno la contestazione svolta da in ordine al mancato assolvimento da Pt_1 parte dell'opposta dell'onere della prova del credito. Secondo l'opponente tale onere probatorio sarebbe rimasto inadempiuto “non potendosi certo considerare soddisfatto dalla mera allegazione di documenti, le fatture, contestati nonché formati unilateralmente e provenienti dalla stessa parte che ambisce al pagamento ed è gravata dell'onere probatorio... le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sia sull'an che sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. Civ. n. 13429/00; Cass. Civ. n. 9593/04” (cfr. atto citazione opponente).
Va infatti rilevato come parte opposta, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non si sia limitata a fondare la propria pretesa creditoria sulle sole fatture, ma ha prodotto, a corredo delle stesse, i
SAL che recano le sottoscrizioni non disconosciute della e che assumono, pertanto, carattere Pt_1
“confessorio” rispetto alle lavorazioni eseguite.
Giova poi evidenziare come, di recente, la Suprema Corte superando l'orientamento giurisprudenziale citato dall'opponente, ha precisato che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto;
con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 08/02/2024, n.3581)
Alla luce delle risultanze processuali, dunque, risulta accertato che le prestazioni, per il cui pagamento l'odierna parte opposta ha agito in sede monitoria, siano state commissionate dall'opponente e siano state regolarmente eseguite dall'opposta. ha inoltre eccepito l'inesigibilità dei crediti vantati dall'opponente. Pt_1
L'eccezione di merito è fondata.
In base all'art. 9 dei contratti di appalto, la volontà delle odierne parti in causa era stata quella di subordinare i pagamenti dei compensi al subappaltatore alla previa esibizione da parte di costui della documentazione necessaria alla prosecuzione del rapporto contrattuale (cfr. atto citazione in opposizione).
pagina 7 di 9 Nei SAL, firmati da entrambe le parti, è stato poi specificato che avrebbe corrisposto le somme Pt_1
indicate nelle fatture emesse da solo dopo aver ricevuto il Durc ed il Modello F.24 relativi al CP_1
periodo di esecuzione dei lavori (cfr all.4-5-6 comparsa di costituzione e risposta).
Parte opposta ha dedotto di aver pagato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente al momento dell'emissione delle fatture, producendo il Durc di cui al doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, in tal modo riconoscendo la necessità della produzione di tale documento al fine di rendere esigibile il proprio credito.
Tuttavia, dalla lettura di tale documento, emerge che il Durc prodotto riguardi il periodo dal 16/3/2021 al 15/7/2021 e, dunque, che lo stesso sia stato rilasciato successivamente alle fatture n.17-18-19/2021, emesse invece in data 26/2/2021. L'opposta non ha poi fornito ulteriore documentazione idonea a dimostrare la regolarità della sua situazione contributiva al momento dell'emissione delle fatture.
Tuttavia, dalla lettura di tale documento, emerge che il Durc prodotto riguardi il periodo dal 16/3/2021 al 15/7/2021 e, dunque, che lo stesso si riferisca a un periodo successivo rispetto alle fatture n.17-18-
19/2021, emesse invece in data 26/2/2021 e che concernono, secondo quanto si ricava dai Sal, il periodo 01/2021. L'opposta ha inoltre depositato i Durc relativi al 2020 e pertanto non ha fornito documentazione idonea a dimostrare la regolarità della sua situazione contributiva al momento dell'emissione delle fatture.
Ne discende, dunque, che il credito azionato in monitorio non risulti esigibile e non sia pertanto configurabile un inadempimento dell'opponente.
Alla luce di tali risultanze processuali, deve dunque procedersi, in accoglimento dell'opposizione
(essendo stata accertata l'inesigibilità del credito vantato da parte opposta), alla revoca del decreto ingiuntivo n. 15531/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM
55/2014, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione avanzata dalla , revoca il decreto ingiuntivo RG. Parte_1
n.15531/2021;
pagina 8 di 9 2) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in CP_1
favore di Cristina Baroni, avvocato dichiaratosi antistatario di , che si liquidano in Parte_1
complessivi € 11.268,00 oltre spese generali, Iva, e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma l'8/1/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Rebecca Parpiglia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64555/2021 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma, in Via Vincenzo Bellini n. 14, presso lo studio dell'avv. Cristina
Baroni che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata a Roma, in Via Conca D'Oro n.300, presso lo studio dell'avv. Pietro Osnato, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione pagina 1 di 9 dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le note difensive ed i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto ingiuntivo n. 15531/2021 emesso in data in data 18/08/2021 e depositato il 21/08/2021, questo Tribunale ha ingiunto alla (nel Parte_1
prosieguo, per brevità, il pagamento della somma di € 171.750,00, oltre interessi, come da Pt_1
domanda, nei confronti di CP_1
ha spiegato opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere le seguenti Pt_1
conclusioni: “.. in via principale: in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni esposte nelle premesse, A. accertata e dichiarata l'inammissibilità, per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c., del ricorso per cui è causa e, di conseguenza,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 15531/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data
18.08.2021, depositato il 21.08.2021, reso nel procedimento R.G. 47679/2021, notificato a mezzo pec in data 24.08.21, dichiarare lo stesso invalido ed inefficace e, per l'effetto, annullarlo e revocarlo;
B. accertare e dichiarare infondata la domanda proposta dalla convenuta opposta e, per l'effetto, rigettarla, dichiarando che la nulla Parte_1 deve alla C. il tutto con vittoria delle spese di lite”. CP_1
Parte opponente ha premesso, in sintesi, che: 1) in data 24/08/2021, le era stato notificato a mezzo pec, ad istanza della il decreto ingiuntivo n. 15531 emesso dal Tribunale di Roma, per la somma CP_1 di € 171.750,00 oltre interessi e spese;
2) l'odierna opposta aveva assunto di essere creditrice di tale importo giuste fatture nn. 17, 18 e 19 del 2021, ma tali fatture erano state, per contro, asseritamente emesse a fronte di non meglio precisati “lavori eseguiti”. ha dunque eccepito, sempre in sintesi: Pt_1
1) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso monitorio e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 633 cpc, poichè con lo stesso erano stati reclamati crediti non ancora esigibili;
che l'art. 9 di ogni contratto di subappalto stipulato tra le parti, infatti, aveva previsto che: i) il pagamento da parte sua dei compensi spettanti per i lavori eseguiti in regime di subappalto sarebbe pagina 2 di 9 avvenuto solo previa esibizione, da parte dell'opposta, del Durc e del Mod. F.24; ii) in ogni caso, tali pagamenti sarebbero stati da lei eseguiti a mezzo bonifico bancario, decorsi 120 giorni dalla emissione delle relative fatture;
iii) al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, tuttavia, da un lato, le fatture di cui era stato chiesto il pagamento non erano ancora scadute e, dall'altro lato, parte opposta non aveva provveduto ad esibire la documentazione prevista dall'art. 9 citato;
2) nel merito, l'infondatezza della domanda proposta in quanto: a) formalmente convenuta, ma CP_1
sostanzialmente attrice, non aveva fornito la prova di essere titolare nei suoi confronti del credito di €
171.750.,00, in quanto, secondo la giurisprudenza, “le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sia sull'an che sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. Civ. n. 13429/00; Cass. Civ. n. 9593/04)”; b) le fatture per cui è causa non erano state da lei autorizzate con i SAL menzionati nel ricorso monitorio;
c) parte opposta avrebbe dovuto provare di aver esibito il Durc prima di ricorrere in giudizio e, in ogni caso, il
Durc depositato con comparsa di risposta si riferiva a un periodo diverso e successivo rispetto a quello di emissione delle fatture;
d) gli interessi domandati con il ricorso erano errati ed era stata indicata una decorrenza diversa rispetto a quella convenzionalmente pattuita ex art. 9 di ciascun contratto di subappalto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare CP_1
l'opposizione per cui si procede e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 15531/2021, R.G. n.
47679/2021”.
L'opposta, sempre in sintesi, ha dedotto che: 1) le fatture oggetto del ricorso per cui è causa erano tutte Cont scadute e corredate da controfirmati e timbrati da parte opponente;
2) come dimostrava il Durc allegato in atti, la sua posizione contributiva era regolare;
3) con scrittura privata transattiva del
15/9/2021, successivamente risolta, l'opponente aveva riconosciuto la sua posizione creditoria per l'importo di € 550.000,00, in relazione ai quattro decreti ingiuntivi emessi in suo favore (I° n.
19808/2020 del 10/12/2020; II° n. 20635/2020 del 20/12/2020; III° n. 12191/2021 del 26/06/2021; IV°
n. 15531/2021 del 21/08/2021; 4) gli interessi domandati con il ricorso non erano stati ancora conteggiati.
L'istruttoria si è svolta esclusivamente in via documentale e parte opponente, con preverbale depositato in data 29/2/2024, in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha ulteriormente dedotto: 1) di aver riconosciuto, con l'accordo transattivo del 15/9/2021 depositato in atti, un debito nei confronti di pari a € 550.000,00, ovvero un importo inferiore rispetto alla somma dei crediti indicati nei CP_1 quattro ricorsi per decreto ingiuntivo depositati dall'opposta e tale riconoscimento di debito era rimasto pagina 3 di 9 valido ed efficace sebbene l'accordo transattivo fosse stato poi stato risolto;
2) di aver pagato, contestualmente alla firma della suddetta scrittura privata, come risultava dalle ricevute dei bonifici allegate alla stessa, la somma di € 70.571,18 in conto sorte e di € 14.572,09 a saldo delle spese di lite liquidate in favore dell'avv. Pietro Osnato nei quattro decreti ingiuntivi di pagamento ottenuti, sopra indicati;
3) di aver pagato alla in adempimento agli obblighi assunti con l'accordo CP_1
transattivo, con i bonifici allegati in atti, le altre somme di seguito indicate: a) € 5.000,00 in data
22/11/2021; b) € 8.000,00 in data 7/12/2021; c) € 5.000,00 in data 04/02/2022; 4) in considerazione di quanto sopra, dalla complessiva somma di € 550.000,00 dovevano essere detratti i pagamenti eseguiti in conto capitale, contestualmente e successivamente al 15/09/2021, pari a complessivi € 88.571,18, per un residuo dare di € 461.428,82, già coperta dai primi due decreti opposti (giudizio opposizione r.g. n.
10022/21 e r.g. n. 13469 2021).
All'udienza dell'1/3/2024, parte opposta ha dichiarato che: 1) la transazione era stata risolta per inadempimento dell'opponente, in base all'art. 5 del contratto;
2) era quindi legittimata a riattivare ogni azione di riscossione del credito rimasta sospesa durante la vigenza dell'accordo transattivo;
3) i pagamenti parziali effettuati in sede di transazione dall'opponente erano stati regolarmente imputati al debito più antico.
All'udienza del 19/6/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
***
Tanto premesso in fatto, deve in via preliminare rigettarsi l'eccezione, avanzata dall'opponente, di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ex art.633 c.p.c..
Secondo , infatti, parte opposta, prima di emettere le fatture, non avrebbe esibito il Durc ed il Parte_1 mod. F24, sebbene, in base all'art. 9 di ogni singolo contratto di appalto ed ai SAL, il diritto del subappaltatore a ricevere i pagamenti dall'appaltatore era stato subordinato alla previa esibizione di tale documentazione. Con il ricorso Rg 4769/2021 sarebbero stati, pertanto, reclamati crediti non ancora esigibili, con conseguente illegittimità del decreto opposto.
L'eccezione preliminare è infondata, salvo poi quanto si dirà nel merito.
Deve, infatti, precisarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali pagina 4 di 9 l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
12/01/2006, n. 419; vedi anche Cass. Civ. Sez. VI, 28/05/2019, n.14486).
Corollario di tale assetto ricostruttivo è quello per cui la "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 28/05/2019, n. 14473).
Ne deriva che l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del decreto e l'insufficienza della prova scritta offerta in sede monitoria dall'opposta è irrilevante, potendo costei provare il suo diritto nel corso del giudizio di opposizione e dovendo, quindi, questo giudice verificare nel merito, alla luce delle risultanze processuali, l'esigibilità o meno della sua pretesa.
Devono, poi, essere dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le deduzioni relative formulate da parte opponente con il preverbale del 29/2/2024, anteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni. In base a quanto disposto dal codice di rito, infatti, l'allegazione dei fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni deve trovare esplicitazione nel primo scritto difensivo o, al più tardi, nella prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c..
Secondo la giurisprudenza, infatti, il decorso del termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 determina per la parte una “preclusione assertiva”, con conseguente cristallizzazione thema decidendum (cfr. Cass. ord.
n. 16800 del 26/06/2018, Cass. sent. n. 7270 del 18/03/2008).
Va altresì rilevato che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato debba ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (così Cass. Civ. Sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376).
In ogni caso, le argomentazioni formulate dall'opponente in sede di preverbale non colgono nel segno.
In particolare, non appare condivisibile l'affermazione secondo cui la risoluzione della transazione non avrebbe in ogni caso “caducato” il riconoscimento di debito di € 550.000,00 in essa contenuto, con la conseguenza che l'opposta avrebbe potuto azionare un credito inferiore rispetto a quello pagina 5 di 9 complessivamente reclamato con i quattro decreti ingiuntivi.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la sottoscrizione di una transazione in sé non ha valore ricognitivo del debito oggetto della transazione stessa, in quanto la differenza tra la transazione e la ricognizione di debito sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, attraverso reciproche concessioni, mentre la ricognizione di debito è per così dire astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo (cfr. Cass. civ. 2251/1978; Cass 2015, n. 9127; Cass. n.38941/2021).
Nella fattispecie in esame, nessun effetto ricognitivo può essere assegnato all'accordo transattivo stipulato dalle odierne parti in causa, alla luce di una sua complessiva interpretazione in base alla comune intenzione delle parti. La somma di € 550.000,00 (poi decurtata di un ulteriore 20%), che l'opponente si era impegnato a versare, era stata, infatti, evidentemente concordata per porre fine alle liti insorte tra le parti. Invero, la circostanza che la determinazione della suddetta somma fosse stata il frutto di reciproche concessioni ai sensi dell'art. 1965 c.c. si evince proprio dall'art. 5 della suddetta scrittura privata, ai sensi del quale il mancato pagamento anche di una sola rata avrebbe determinato la risoluzione ipso iure dell'accordo e il conseguente diritto di di riattivare ogni azione di CP_1
riscossione dei crediti sottesi ai quattro decreti ingiuntivi. Ne discende che la risoluzione della transazione (circostanza confermata da entrambe le parti in causa) abbia determinato la “reviviscenza” del diritto dell'opposta di agire in giudizio nei confronti dell'opponente per ottenere il soddisfacimento del credito totale da lei reclamato.
Così delimitato il thema decidendum si osserva nel merito quanto segue.
L'opposizione è fondata, nei limiti di seguito precisati.
Occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584).
Al riguardo, ha fornito riscontro documentale del rapporto negoziale con producendo CP_1 Pt_1
in fase monitoria i tre contratti di subappalto stipulati tra le parti e depositando, poi, il relativo fascicolo nel giudizio di opposizione (cfr. all.10 comparsa costituzione e risposta).
La sussistenza di tale rapporto non è stata contestata dalla opponente, la quale, nel formulare le sue difese, ha richiamato i contratti di subappalto intercorsi con l'opposta. ha poi fornito adeguato riscontro documentale della propria pretesa creditoria relativa alle CP_1
pagina 6 di 9 lavorazioni eseguite, allegando le fatture nn.17-18-19 rimaste insolute, corredate dai SAL (cfr all. nn 4-
5-6 comparsa di costituzione).
In tal senso, non coglie nel segno la contestazione svolta da in ordine al mancato assolvimento da Pt_1 parte dell'opposta dell'onere della prova del credito. Secondo l'opponente tale onere probatorio sarebbe rimasto inadempiuto “non potendosi certo considerare soddisfatto dalla mera allegazione di documenti, le fatture, contestati nonché formati unilateralmente e provenienti dalla stessa parte che ambisce al pagamento ed è gravata dell'onere probatorio... le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sia sull'an che sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. Civ. n. 13429/00; Cass. Civ. n. 9593/04” (cfr. atto citazione opponente).
Va infatti rilevato come parte opposta, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non si sia limitata a fondare la propria pretesa creditoria sulle sole fatture, ma ha prodotto, a corredo delle stesse, i
SAL che recano le sottoscrizioni non disconosciute della e che assumono, pertanto, carattere Pt_1
“confessorio” rispetto alle lavorazioni eseguite.
Giova poi evidenziare come, di recente, la Suprema Corte superando l'orientamento giurisprudenziale citato dall'opponente, ha precisato che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto;
con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 08/02/2024, n.3581)
Alla luce delle risultanze processuali, dunque, risulta accertato che le prestazioni, per il cui pagamento l'odierna parte opposta ha agito in sede monitoria, siano state commissionate dall'opponente e siano state regolarmente eseguite dall'opposta. ha inoltre eccepito l'inesigibilità dei crediti vantati dall'opponente. Pt_1
L'eccezione di merito è fondata.
In base all'art. 9 dei contratti di appalto, la volontà delle odierne parti in causa era stata quella di subordinare i pagamenti dei compensi al subappaltatore alla previa esibizione da parte di costui della documentazione necessaria alla prosecuzione del rapporto contrattuale (cfr. atto citazione in opposizione).
pagina 7 di 9 Nei SAL, firmati da entrambe le parti, è stato poi specificato che avrebbe corrisposto le somme Pt_1
indicate nelle fatture emesse da solo dopo aver ricevuto il Durc ed il Modello F.24 relativi al CP_1
periodo di esecuzione dei lavori (cfr all.4-5-6 comparsa di costituzione e risposta).
Parte opposta ha dedotto di aver pagato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente al momento dell'emissione delle fatture, producendo il Durc di cui al doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, in tal modo riconoscendo la necessità della produzione di tale documento al fine di rendere esigibile il proprio credito.
Tuttavia, dalla lettura di tale documento, emerge che il Durc prodotto riguardi il periodo dal 16/3/2021 al 15/7/2021 e, dunque, che lo stesso sia stato rilasciato successivamente alle fatture n.17-18-19/2021, emesse invece in data 26/2/2021. L'opposta non ha poi fornito ulteriore documentazione idonea a dimostrare la regolarità della sua situazione contributiva al momento dell'emissione delle fatture.
Tuttavia, dalla lettura di tale documento, emerge che il Durc prodotto riguardi il periodo dal 16/3/2021 al 15/7/2021 e, dunque, che lo stesso si riferisca a un periodo successivo rispetto alle fatture n.17-18-
19/2021, emesse invece in data 26/2/2021 e che concernono, secondo quanto si ricava dai Sal, il periodo 01/2021. L'opposta ha inoltre depositato i Durc relativi al 2020 e pertanto non ha fornito documentazione idonea a dimostrare la regolarità della sua situazione contributiva al momento dell'emissione delle fatture.
Ne discende, dunque, che il credito azionato in monitorio non risulti esigibile e non sia pertanto configurabile un inadempimento dell'opponente.
Alla luce di tali risultanze processuali, deve dunque procedersi, in accoglimento dell'opposizione
(essendo stata accertata l'inesigibilità del credito vantato da parte opposta), alla revoca del decreto ingiuntivo n. 15531/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM
55/2014, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione avanzata dalla , revoca il decreto ingiuntivo RG. Parte_1
n.15531/2021;
pagina 8 di 9 2) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in CP_1
favore di Cristina Baroni, avvocato dichiaratosi antistatario di , che si liquidano in Parte_1
complessivi € 11.268,00 oltre spese generali, Iva, e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma l'8/1/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Rebecca Parpiglia
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