Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2399/2024, promossa con ricorso depositato il 06/06/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Pula (Croazia), il 11.01.1978
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Simona Romano
e
2) Parte_2 nato Varese il 26.11.1976
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Simona Romano
i quali hanno contratto matrimonio con rito con rito civile in Rovinj (Croazia), in data 21 settembre 2002 atto trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di Varese in data 17.12.2002 (anno 2002 atto n. 125 parte II serie C)
separati con sentenza n. 376/2024 pubbl. il 11/11/2024 Tribunale (passata in giudicato il
12.12.2024 v. documenti in atti).
con la seguente figlia maggiorenne:
nata in data [...] in [...]. Per_1
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I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 06/06/2024 hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 12/9/2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 11/11/2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 12/12/2024 la sentenza di separazione n. 376/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 3/4/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese.
2 La figlia oggi maggiorenne, resterà collocata Persona_2
prevalentemente presso la dimora materna presso cui è stata pure trasferita la residenza anagrafica, il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente previo accordo con vista la maggiore età della medesima nel rispetto degli impegni Per_1
scolastici extrascolastici e lavorativi di entrambe;
4. il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito in c/c, entro e non ol tre il Pt_2 Pt_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 200,00
(duecento/00=), sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente ed inserita stabilmente nel mondo del lavoro, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le parti concordano, altresì, che l'A.U.U. venga incassato al 100% dalla IG.ra . Pt_1
5. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e verranno individuate secondo il protocollo del
Tribunale di Varese.
Nell'ipotesi in cui uno dei due genitori percepisca dal proprio welfare aziendale e/o dalla propria assicurazione un rimborso per la spesa straordinaria sostenuta per la figlia verrà suddiviso al 50% tra i due genitori l'eventuale importo residuo;
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi pagina2 di 3 passaporti.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
* * * * * * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze anche per quanto concerne il mantenimento/supporto economico della figlia divenuta maggiorenne in corso di causa, sino alla sua indipendenza economica. Per_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 21.09.2002, in
Rovinj (Croazia), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese
(anno 2002 atto n. 125 parte II serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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