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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2024, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari , Prim a S ezione ci vil e, riuni to in C am era di consi glio in persona dei si gnori magist rati:
Dott. Ros ell a NOCERA President e
Dott.ss a Tizi ana DI GIOIA Giudi ce relatore
Dott. Em anuele P INTO Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e is cri tta nel Ruol o Generale per l 'anno 202 4 sotto il numero d'ordine 4443, avente per oggetto l a cessazione degli effetti civil i del mat rim onio , pendente
TRA
, nat a a Biscegli e il 9.3.1963, rappresent at a e Parte_1 difes a dall 'Avv. M aria Nunzi a Angel ast ro ,
- ricorrent e -
E
, nat o in Tunisi a il 4.1.1965 , CP_1
- resist ent e contum ace -
NONCHÉ
P.M. press o il Tribunal e di B ari .
All'udi enza del 15 novembre 2024 fi ssat a per la compari zione del le parti ex art . 473 -bi s 21 cpc, il Giudice del egato ha dispost o la discussione oral e e l a caus a è stata rim essa al Coll egi o per l a dec isione.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso deposit ato il l '11.4.2024 , prem esso Parte_1 che:
- aveva contratt o m at rimonio ci vile in B itonto il 21.5.1992 con
(R egi stro att i m atri moni o C omune di Bitonto – anno CP_1
1992, atto n. 10, part e 1),
- dall 'unione coni ugal e erano nati i figl i (n. a Persona_1
Biscegli e il 14.2.1994) , coniugat o, (n. a Persona_2 Bisceglie l'1.9.1999), coniugata, e (n. ad Altamura il Persona_3
23.5.2006), adott ato da una famigli a di P oligna no a Mare;
- con ri cors o deposit ato nel 2021, essendo l a convivenza con il divenut a intoll erabile , chi edeva al Tribunal e di B ari di CP_1
1 dichiarare la s eparazione personal e dei coniugi;
- il Tribunale di Bari con sentenza n. 1903/ 2022 pubbli cat a il
17.5.2022 pronunciava la separazione dei coniugi;
- la separazione si era prot ratta i nint errott am ent e e che non vi erano i pres upposti per una ri concil iazione;
tutto ciò prem es so, chi edeva di chi ararsi lo sci oglim ent o del mat rimonio concordat ari o.
Con decreto del 2 4.5.2024, il President e fi ssava la compari zione personal e dell e parti innanzi al gi udi ce del egato per l'udi enza del
15.11.2024; ass egnava al ri corrent e t erm ini per la notifica del ri corso e del decreto all a contropart e e a quest'ul tima t ermini per il deposit o di memori a difensiva e docum enti.
In data 27.5.2024 il PM rendeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nonost ant e l a ritual e evocazione, eseguita ai sensi dell 'art . 143 cpc,
non si costitui va i n giudizi o e ne va, pert anto, dichi arat a l a CP_1 contum acia.
All'udienza del 15.11.2024, la si riport ava al ri corso Parte_1 chiedendone l'accoglimento. Il Giudice delegato si riservava, pertanto, di riferire al Coll egi o per l a decisione.
*****
La dom anda di sci oglimento del m at rimonio tra ri corrent e e resist ente è fondat a e merit a, pertant o, accogli mento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comuni one spi rituale e mat er ial e tra i coniugi non può essere mant enuta
o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di speci e ricorrono gli est rem i di cu i all 'arti col o 3, n. 2), lett era b) del la l egge n. 898/1970 (e successive m odi fi cazioni): infatti i coniugi s ono s eparat i in forza di sentenza em essa da questo Tri bunal e il
17.5.2022, pass at a in giudi cato;
dalla compari zione davanti al President e del egato nel la procedura di separazione personale e fino all a proposi zi one del ri corso divorzil e, è decorso un peri odo di t empo ampi am ent e superi ore a quel lo ri chiesto dall a l egge, durante il qual e l a convivenza, com e evincibil e dall e dichi arazioni dell a ricorrent e , non è ripresa.
Tal e obiettiva sit uazione, le dichi arazi oni e l e all egazioni dell a part e ri corrent e, l a contumaci a della resi stent e e dunque il suo disint eress e ris petto all a dom anda di divorzio avanzata dal l a , Parte_1
l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniug i esperito nel presente giudi zio dal Giudi ce del egat o e l e risult anze anagrafiche (come evi nci bili dall a relat a di noti fi ca del ri corso eseguit a nei confront i dell a resistente) rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della com unione m at eri ale e spi rit ual e t ra i coniugi , sull a quale i l mat rimonio
2 è fondat o per cui, va dichiarato l o sciogli ment o del m at rimoni o cont rat to dai coniugi de qui bus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunt o al proprio a seguit o del mat rim onio.
Copi a aut enti ca dell a pres ent e sent enza va t rasm essa, dopo i l passaggi o in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 dell a m edesima l egge.
Non vi sono resi due questioni da defini re , essendo i figli nati dall 'unione coniugal e orm ai m aggiorenni ed indipendenti .
Le spes e s i li quidano com e i n disposi tivo, appli cando i val ori m edi stabiliti dal dm 147/ 202 2 per l e cont roversie di valore da €26.000,00 a
€52.000,00 con riduzione del 30% per le fasi di studio e introduttiva e del 75% per la fase decisionale, in ragione dell'attività in concreto svolt a e dell e quest ioni em erse (nulla è dovuto per l a fase i strut tori a perché di fatt o non t enutas i).
P.Q.M.
Defini tivam ent e pron unci ando nel gi udi zio n. 4443/ 2024 R .G. pendent e tra e , con l'intervento del P.M. in Parte_1 CP_1 sede, c osì provvede:
1. di chiara l a contum acia di;
CP_1
2. di chi ara l o sciogl iment o del m atri monio civile t ra i coniugi anzi det ti celebrato in Bi tont o (BA) i l 21.5.1992 e t rascritt o nel R egi stro at ti di mat rimonio del predetto Comune (anno 1992, atto n. 10, part e 1);
3. di chi ara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunt o al proprio a seguit o del mat rim onio;
4. ordi na al Cancel liere di t rasm ett ere copia dell a present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune suindi cat o per l e annot azioni e gli ulteriori adempi menti di cui all'art. 69, lett. d) del d.P.R. n. 396/2000;
5. - condanna all a refusione delle spese di lit e sostenute CP_1 dalla ricorrente che si liquidano nella misura di €2.759,75 oltre rimborso spese generali (15%), cap e i va com e per l egge, con pagam ento da esegui rs i i n favore dello St ato ex art . 133 d.P.R. n. 115/2002 in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
6. di chiara l a pres ent e s ent enza provvi soriam ent e esecuti va per l egge.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 19 novembre 2024
IL GI U D I C E ES T E N S O R E
DO T T.S S A TI Z I A N A DI GI O I A
IL PR E S I D E N T E
D O T T.S S A RO S E L L A NO C E R A
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari , Prim a S ezione ci vil e, riuni to in C am era di consi glio in persona dei si gnori magist rati:
Dott. Ros ell a NOCERA President e
Dott.ss a Tizi ana DI GIOIA Giudi ce relatore
Dott. Em anuele P INTO Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e is cri tta nel Ruol o Generale per l 'anno 202 4 sotto il numero d'ordine 4443, avente per oggetto l a cessazione degli effetti civil i del mat rim onio , pendente
TRA
, nat a a Biscegli e il 9.3.1963, rappresent at a e Parte_1 difes a dall 'Avv. M aria Nunzi a Angel ast ro ,
- ricorrent e -
E
, nat o in Tunisi a il 4.1.1965 , CP_1
- resist ent e contum ace -
NONCHÉ
P.M. press o il Tribunal e di B ari .
All'udi enza del 15 novembre 2024 fi ssat a per la compari zione del le parti ex art . 473 -bi s 21 cpc, il Giudice del egato ha dispost o la discussione oral e e l a caus a è stata rim essa al Coll egi o per l a dec isione.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso deposit ato il l '11.4.2024 , prem esso Parte_1 che:
- aveva contratt o m at rimonio ci vile in B itonto il 21.5.1992 con
(R egi stro att i m atri moni o C omune di Bitonto – anno CP_1
1992, atto n. 10, part e 1),
- dall 'unione coni ugal e erano nati i figl i (n. a Persona_1
Biscegli e il 14.2.1994) , coniugat o, (n. a Persona_2 Bisceglie l'1.9.1999), coniugata, e (n. ad Altamura il Persona_3
23.5.2006), adott ato da una famigli a di P oligna no a Mare;
- con ri cors o deposit ato nel 2021, essendo l a convivenza con il divenut a intoll erabile , chi edeva al Tribunal e di B ari di CP_1
1 dichiarare la s eparazione personal e dei coniugi;
- il Tribunale di Bari con sentenza n. 1903/ 2022 pubbli cat a il
17.5.2022 pronunciava la separazione dei coniugi;
- la separazione si era prot ratta i nint errott am ent e e che non vi erano i pres upposti per una ri concil iazione;
tutto ciò prem es so, chi edeva di chi ararsi lo sci oglim ent o del mat rimonio concordat ari o.
Con decreto del 2 4.5.2024, il President e fi ssava la compari zione personal e dell e parti innanzi al gi udi ce del egato per l'udi enza del
15.11.2024; ass egnava al ri corrent e t erm ini per la notifica del ri corso e del decreto all a contropart e e a quest'ul tima t ermini per il deposit o di memori a difensiva e docum enti.
In data 27.5.2024 il PM rendeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nonost ant e l a ritual e evocazione, eseguita ai sensi dell 'art . 143 cpc,
non si costitui va i n giudizi o e ne va, pert anto, dichi arat a l a CP_1 contum acia.
All'udienza del 15.11.2024, la si riport ava al ri corso Parte_1 chiedendone l'accoglimento. Il Giudice delegato si riservava, pertanto, di riferire al Coll egi o per l a decisione.
*****
La dom anda di sci oglimento del m at rimonio tra ri corrent e e resist ente è fondat a e merit a, pertant o, accogli mento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comuni one spi rituale e mat er ial e tra i coniugi non può essere mant enuta
o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di speci e ricorrono gli est rem i di cu i all 'arti col o 3, n. 2), lett era b) del la l egge n. 898/1970 (e successive m odi fi cazioni): infatti i coniugi s ono s eparat i in forza di sentenza em essa da questo Tri bunal e il
17.5.2022, pass at a in giudi cato;
dalla compari zione davanti al President e del egato nel la procedura di separazione personale e fino all a proposi zi one del ri corso divorzil e, è decorso un peri odo di t empo ampi am ent e superi ore a quel lo ri chiesto dall a l egge, durante il qual e l a convivenza, com e evincibil e dall e dichi arazioni dell a ricorrent e , non è ripresa.
Tal e obiettiva sit uazione, le dichi arazi oni e l e all egazioni dell a part e ri corrent e, l a contumaci a della resi stent e e dunque il suo disint eress e ris petto all a dom anda di divorzio avanzata dal l a , Parte_1
l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniug i esperito nel presente giudi zio dal Giudi ce del egat o e l e risult anze anagrafiche (come evi nci bili dall a relat a di noti fi ca del ri corso eseguit a nei confront i dell a resistente) rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della com unione m at eri ale e spi rit ual e t ra i coniugi , sull a quale i l mat rimonio
2 è fondat o per cui, va dichiarato l o sciogli ment o del m at rimoni o cont rat to dai coniugi de qui bus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunt o al proprio a seguit o del mat rim onio.
Copi a aut enti ca dell a pres ent e sent enza va t rasm essa, dopo i l passaggi o in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 dell a m edesima l egge.
Non vi sono resi due questioni da defini re , essendo i figli nati dall 'unione coniugal e orm ai m aggiorenni ed indipendenti .
Le spes e s i li quidano com e i n disposi tivo, appli cando i val ori m edi stabiliti dal dm 147/ 202 2 per l e cont roversie di valore da €26.000,00 a
€52.000,00 con riduzione del 30% per le fasi di studio e introduttiva e del 75% per la fase decisionale, in ragione dell'attività in concreto svolt a e dell e quest ioni em erse (nulla è dovuto per l a fase i strut tori a perché di fatt o non t enutas i).
P.Q.M.
Defini tivam ent e pron unci ando nel gi udi zio n. 4443/ 2024 R .G. pendent e tra e , con l'intervento del P.M. in Parte_1 CP_1 sede, c osì provvede:
1. di chiara l a contum acia di;
CP_1
2. di chi ara l o sciogl iment o del m atri monio civile t ra i coniugi anzi det ti celebrato in Bi tont o (BA) i l 21.5.1992 e t rascritt o nel R egi stro at ti di mat rimonio del predetto Comune (anno 1992, atto n. 10, part e 1);
3. di chi ara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunt o al proprio a seguit o del mat rim onio;
4. ordi na al Cancel liere di t rasm ett ere copia dell a present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune suindi cat o per l e annot azioni e gli ulteriori adempi menti di cui all'art. 69, lett. d) del d.P.R. n. 396/2000;
5. - condanna all a refusione delle spese di lit e sostenute CP_1 dalla ricorrente che si liquidano nella misura di €2.759,75 oltre rimborso spese generali (15%), cap e i va com e per l egge, con pagam ento da esegui rs i i n favore dello St ato ex art . 133 d.P.R. n. 115/2002 in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
6. di chiara l a pres ent e s ent enza provvi soriam ent e esecuti va per l egge.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 19 novembre 2024
IL GI U D I C E ES T E N S O R E
DO T T.S S A TI Z I A N A DI GI O I A
IL PR E S I D E N T E
D O T T.S S A RO S E L L A NO C E R A
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