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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2024, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3396/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, (C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ST (Na), elettivamente domiciliata in Castellammare di ST (Na) alla via Denza 9, presso l'Avv. Francesco Agozzino, che la rappresenta e difende giusta in virtù di procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
ST (Na), elettivamente domiciliato in Castellammare di ST (Na) alla via Mazzini 32, presso gli Avv. Antonino Raffone e Raffaele Valentino, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso.
RESISTENTE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17-1-2024 le parti hanno chiesto l'emissione pronuncia non definitiva sullo status e la rimessione della causa sul ruolo per l'istruttoria sulle domande accessorie.
Il P.M. in data 23-1-2024 ha concluso perché sia emessa pronuncia sullo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10-7-2023 chiedeva che fosse pronunciata Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Castellammare Controparte_1
di ST in data 23 giugno 2004 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Castellammare di ST al n. 165, Parte II, Serie A, anno 2004) nel corso del quale i coniugi erano divenuti genitori di , nata a [...] in data [...]. Per_1
A sostegno della domanda adduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Torre Annunziata il 13-3-2018, e che da quel tempo era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
In particolare la ricorrente, dopo la separazione dal coniuge, aveva lasciato la casa coniugale di proprietà esclusiva del marito sita in Castellammare di ST alla Via De Nicola n. 7, trasferendo la sua residenza in via Cottrau n. 20, dove convive con un nuovo compagno da cui ha avuto un figlio.
si doleva del fatto che il obbligato al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
moglie di un contributo per il mantenimento della figlia di euro 700,00 mensili, con Per_1
aggiornamento ISTAT annuale e a rimborsare il 50% delle spese straordinarie della figlia, dal mese di marzo 2020 aveva corrisposto la somma di euro 300,00 mensili in luogo della somma dovuta di euro 700,00 e non aveva mai contribuito al pagamento delle spese straordinarie.
Chiedeva, quindi, l'affido esclusivo o, in via subordinata condiviso della figlia, con prevalente collocazione presso di sé e disciplina delle visite paterne in conformità a quanto concordato negli accordi omologati. Chiedeva, altresì, che il fosse condannato a versare la somma di € CP_1
900,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, opponendosi alla richiesta di affido esclusivo e chiedendo di ridurre ad €
400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo al mantenimento della figlia. Evidenziava, in proposito, che nell'anno 2019 era stato riconosciuto affetto da disturbi psichici e dal Dicembre 2019 è stato preso in carico dal Organizzazione_1
e che, in considerazione di tale condizione patologica, era stato licenziato
[...]
dalla presso cui lavorava come operaio specializzato. Organizzazione_2
All'udienza del 17-1-2023 il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti di cui alla separazione omologata ad eccezione dell'entità dell'importo mensile dovuto dal a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della figlia, che determinava in € 550,00, e, in considerazione della richiesta di entrambe le parti di emissione di una pronuncia non definitiva sullo status, rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa e considerato che la ricorrente ha un nuovo compagno da cui ha avuto un figlio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
3. Dovendo il giudizio proseguire per l'ulteriore istruttoria relativa alle statuizioni accessorie la causa, con separata ordinanza, va rimessa sul ruolo dinanzi al giudice delegato per gli ulteriori adempimenti.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23-6-2024 in
Castellammare di ST da e;
Parte_1 Controparte_1 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto Comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133
n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n. 165, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di ST, anno 2004).
3. Spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26-2-2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Blasi Dott.ssa Marianna Lopiano