Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1491/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1491/2019 r.g. tra le parti:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Maria Angela Parte_1 C.F._1
Carmannini e dall'avv. Ilaria Panerai, elettivamente domiciliata in Prato, via Firenze n. 191, presso lo studio della prima;
RICORRENTE
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Olmi, elettivamente domiciliato in Firenze, via Cherubini n. 13 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
Avv. Ilaria Pinzauti, con studio in Prato, viale Montegrappa n. 278/E, non in proprio, ma in qualità di curatore speciale del minore c.f. , nato a [...] Persona_1 C.F._3
il 3/04/2008, ivi residente in [...]2;
INTERVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 24
1. Disporre che la separazione personale dei coniugi è addebitabile al Sig.
2. Collocare il figlio minore presso CP_1 Per_1
la madre, in Via del Ferro n. 190/2 a Prato, mantenendo -stante la conflittualità tra coniugi-
l'affidamento al Servizio Sociale del Comune di Prato, che - sentiti i genitor i-, assumerà direttamente le decisioni sulle questioni di maggior interesse per la vita del minore, comprese quelle sanitarie;
3.
Disporre che le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla vita del figlio siano Per_1
assunte direttamente dai genitori anche separatamente;
4. Disporre che il Servizio Sociale affidatario operi in modo da favorire il recupero del rapporto padre/figlio, per arrivare -nel rispetto, comunque, delle scelte di ad una graduale ripresa della frequentazione padre/figlio.
5. Condannare il Per_1
Sig. a corrispondere alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese, un assegno perequativo CP_1 Pt_1 mensile per il mantenimento del figlio di almeno €. 200,00= al mese rivalutabile Per_1
annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat;
6. Disporre che ciascun genitore rimborsi a quello che le ha effettivamente sostenute, dietro presentazione di documentazione idonea a comprovarle, il 50% delle spese straordinarie di entrambi i figli, disciplinate secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Prato in materia di controversie familiari.
7. Condanni il Sig. CP_1
al pagamento delle spese di lite, con rimborso delle spese di CTU e CTP. In via istruttoria, conclude per l'ammissione delle prove richieste nella memoria ex art. 183 n. 2-3, opponendosi all'ammissione delle avverse istanze istruttorie.
Convenuto: ha chiesto che sia dichiarata la separazione con addebito alla sig.ra con contestuale Pt_1 condanna della ricorrente al risarcimento del danno da liquidarsi in € 500.000, parificata alla perdita del figlio a seguito di decesso;
che il figlio sia affidato al Servizio Sociale onerando lo stesso di calendarizzare sin da subito incontri osservati padre/figlio con la cadenza ritenuta più consona;
che la sig.ra ia tenuta al pagamento di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio , Pt_1 Per_2
oltre rivalutazione annuale Istat;
con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, anche di CTU. In via istruttoria, stante le evidenze, chiede un supplemento di CTU al fine della calendarizzazione delle visite sopra richiesta.
Curatore speciale del minore: ha concluso come in comparsa di costituzione chiedendo che permanga l'affidamento di al Servizio Sociale, con remissione a giustizia nel resto. Per_1
Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero in data 26/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/05/2019, ha chiesto di pronunciare la separazione Parte_1
giudiziale dei coniugi, con addebito al marito chiedendo: 1) di disporre Controparte_1
l'affidamento dei figli minori e in via condivisa, con collocamento presso la Per_2 Per_1
madre in Prato, via del Ferro n. 190/2; 2) di porre a carico del padre un Controparte_1
Pag. 2 di 24 contributo, a titolo di mantenimento dei figli, dell'importo di € 800,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
A sostegno di queste domande, la ricorrente ha esposto in fatto quanto segue: le parti si sono sposate il 9/10/2004 e dopo qualche mese hanno stabilito la residenza familiare in un appartamento posto nella medesima palazzina di proprietà esclusiva del padre del marito, nella quale vivono i genitori del convenuto;
dalla loro unione, sono nati in data 16/04/2005 il figlio e in data 03/04/2008 il Per_2
figlio ; fin dalla nascita del primo figlio, la madre del convenuto si è intromessa nella vita Per_1
della famiglia, con ingerenze sempre crescenti, riguardanti prima la gestione della casa poi l'educazione dei figli;
il sig. non ha mai invitato la madre ad interrompere le interferenze e CP_1
anzi ha sempre preteso, applicando lo schema della famiglia di origine, che la moglie si sottomesse alle sue decisioni, criticandola anche davanti ai figli sia nel ruolo di moglie che di madre;
il marito non mai partecipato alla gestione familiare, se non per seguire i figli nelle attività sportive e ludiche, le sole che lo interessano;
lo stesso ha per di più sempre negato i disturbi di apprendimento di
, seguito esclusivamente dalla madre sia nella ricerca di una diagnosi per quanto segnalato Per_1
dalla scuola nel maggio 2016, sia nel successivo percorso di supporto intrapreso presso l'associazione
Albero Bianco di Prato, i cui costi, stante il rifiuto del padre, sono stati sostenuti interamente dalla madre;
il sig. non ha mai versato alcunché nel conto corrente cointestato, destinando tutti i CP_1
proventi del proprio lavoro a un conto corrente personale, né ha contribuito al rimborso delle rate di mutuo contratto dai signori (suoceri della ricorrente) per la ristrutturazione della casa CP_1 coniugale, che la sig.ra a restituito per € 46.813,00; nell'ottobre 2018, avendo il marito riferito Pt_1
di non percepire più lo stipendio, la sig.ra per poter far fronte alle spese familiari, ha accettato Pt_1
di entrare a far parte del CdA della cooperativa di cui era dipendente, interessata da una grave crisi;
il sig. che inizialmente ha condiviso la scelta della moglie, le ha poi progressivamente fatto CP_1
mancare il proprio sostegno, addirittura togliendole il saluto, ma pretendendo continui rapporti sessuali;
ha poi iniziato ad accusarla ingiustamente di non essere una buona madre perché assente, provocandola con disprezzo e paragonandola alla propria madre, così causandole un forte stress;
stante l'impossibilità di proseguire la convivenza, ritenuta pregiudizievole anche per la prole, la ricorrente ha manifestato al marito l'intenzione di separarsi;
i coniugi hanno in seguito vissuto separatamente dal febbraio del 2019 per circa un mese e mezzo, interrompendo la separazione per un ripensamento del sig. il quale però, da tale momento, ha intrapreso «una campagna CP_1
denigratoria» contro la moglie;
quest'ultima ha subito dal marito, anche di fronte ai figli, accuse con frasi quali «esci a prendere piselli», che hanno condizionato in particolare , al punto che Per_2 quest'ultimo ha iniziato a ricalcare il comportamento sprezzante del padre, arrivando addirittura a riferire a terzi che «la mamma va a lavorare e fa sesso con i colleghi in ufficio»; considerata
Pag. 3 di 24 l'improseguibilità della convivenza, la sig.ra stata costretta ad acquistare, con l'aiuto dei propri Pt_1
genitori, una casa nelle vicinanze di quella coniugale, per ivi trasferirsi con entrambi i figli, nonché ad intraprendere il presente giudizio.
In data 12/07/2019, anche ha depositato ricorso avanti l'intestato Tribunale per Controparte_1
la separazione personale dei coniugi, rubricato al 2141/2019 r.g., chiedendone l'addebito alla moglie, per essere venuta meno ai doveri di fedeltà e collaborazione materiale e morale;
ha domandato altresì, ai soli fini dei provvedimenti urgenti, e con riserva di specificare le condizioni di separazione all'esito dell'espletamento di c.t.u. psicologica, l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, che risiederanno con il padre nella casa familiare in Prato, via Jacopo Lentini, che verrà assegnata al marito e presso la quale i genitori si alterneranno secondo i tempi indicati in ricorso;
ha chiesto infine di porre a carico della moglie un assegno mensile di € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con ripartizione delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
A fondamento delle domande proposte, ha dedotto: che la sig.ra a sempre Controparte_1 Pt_1
delegato ogni incombente riguardante i figli in primo luogo al marito, ma anche ai nonni;
che nell'ultimo triennio la moglie trascorreva per dichiarati impegni lavorativi tutta la giornata fuori casa, uscendo prima delle 7 al mattino, per farvi rientro dopo le 20; che è quindi il marito che, organizzandosi al lavoro, si è sempre occupato dei figli, con la collaborazione discreta dei nonni paterni, nonché con il contributo dei nonni materni che imponevano però le proprie arbitrarie modalità; che, in definitiva, la gestione familiare, sia dei bambini, che della casa, gravava quasi interamente sul convenuto;
che nell'ultimo anno ha notato un progressivo allontanamento della moglie, e anzi un rifiuto nei suoi confronti, che ha sospettato dipendesse da una relazione extra- coniugale;
che alla fine dell'anno 2018 si era accorto della relazione intrattenuta dalla moglie con un collega di lavoro, , fatto confermato dalla stessa;
che dalla relazione investigativa Persona_3 Pt_1
depositata in atti, è risultato che la moglie convivesse con il sig. , in via del Ferro, presso un Per_3
immobile acquistato di nascosto, che era frequentato anche dal figlio;
che la sig.ra Per_1 Pt_1
ha quindi continuato la propria relazione extra-coniugale e in concomitanza ha posto in essere un sovvertimento delle proprie abitudini, mutando orari, facendo rientro prima a casa e iniziando a svolgere compiti domestici fino ad allora sempre svolti dal marito, e cercando altresì di recuperare il rapporto con i figli, improvvisamente imponendosi in ogni questione che li riguardasse;
che di fronte al repentino mutamento del comportamento materno, mentre ha reagito in maniera Per_2
oppositiva, si è lasciato andare a un legame simbiotico con la madre, la quale, ad esempio, Per_1
lo ha tenuto a dormire con sé e ha assunto il controllo sullo svolgimento dei compiti, così da consolidare la dipendenza di nei suoi confronti, anziché guidarlo verso l'autonomia; che la Per_1
Pag. 4 di 24 moglie ha tentato di allontanare entrambi i figli dalla casa familiare, ponendo in essere varie condotte, davanti alla prole, anche provocatorie nei confronti del marito, giungendo persino a denunciarlo per presunti maltrattamenti in famiglia, dando corso ad un procedimento penale che è stato archiviato.
Con provvedimento del 19-23/09/2019, il Presidente del Tribunale delegato ha disposto la riunione al presente procedimento di quello di separazione giudiziale n. 2141/2019 r.g. introdotto dal marito nonché di quello recante n. 1437/2019 v.g., nel frattempo introdotto, dinanzi a Controparte_1
questo Tribunale, in data 6/08/2019, dallo stesso convenuto ai sensi dell'art. 333 c.c.; ha al contempo fissato l'udienza di comparizione delle parti, disponendo l'audizione della prole minore, nominando
CTU la dott.ssa per la fonoregistrazione. Persona_4
Con comparsa depositata in data 2/10/2019, si è costituito per la fase Controparte_1
presidenziale nel giudizio n. 1491/2019 r.g. e ha chiesto di dichiarare la separazione addebitabile alla ricorrente e, in via temporanea e urgente, di collocare il figlio nei termini precisati nel Per_1
ricorso ex art. 333 c.c. presso la madre e il figlio presso il padre, con diritto di visita della Per_2 madre nei modi e nei tempi che risulteranno opportuni all'esito dell'audizione e della c.t.u.; nel merito ha chiesto 1) di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la casa familiare da assegnare al padre, con diritto di visita della madre, come indicato in comparsa;
2) di stabilire un contributo al mantenimento a carico della ricorrente di € 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre spese straordinarie al 50% ciascuno.
Il convenuto ha contestato la versione dei fatti fornita dalla ricorrente e richiamato gli atti di cui ai giudizi n. 2141/2019 r.g. n. 1437/2019 v.g., dal medesimo intrapresi, esponendo in particolare: che la sig.ra si è dedicata per tutta la vita alla carriera, tanto che, quando la scuola ha segnalato i Pt_1
disturbi di apprendimento di , la madre se ne è occupata solo nel tempo libero dal lavoro, Per_1
concentrando i compiti nel week-end, così gravando il bambino, e rifiutando ogni intervento del padre, il quale non ha mai negato il problema, ma solo discusso con la madre di come affrontarlo;
che entrambi i figli, in occasione di interventi chirurgici, a differenza degli altri bambini, hanno voluto essere accompagnati in sala operatoria dal padre, anziché dalla madre. Ha altresì negato di aver strumentalizzato , il quale ha dovuto subire non solo l'abbandono della casa da parte della Per_2
mamma, che ha portato con sé il fratellino, ma anche i tentativi della stessa di coinvolgerlo nella creazione del nucleo familiare con il suo nuovo compagno. Ha allegato l'alienazione del figlio più piccolo, , non soltanto rispetto al padre, ma rispetto alla famiglia paterna tutta. Ha infine Per_1
evidenziato la sostanziale equivalenza degli stipendi percepiti dai coniugi e rilevato che la sig.ra Pt_1
sta godendo di risparmi originariamente intestati anche al marito o comunque destinati ai figli, e in seguito confluiti in polizze che la medesima si è intestata.
Pag. 5 di 24 Con provvedimento del 16/11/2019, reso all'esito dell'udienza del 17/10/2019, nel corso della quale sono stati sentiti i minori, nonché delle memorie depositate dalle parti, il Presidente del Tribunale delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati e disposto, in via temporanea e urgente,
l'affidamento delle prole al servizio sociale competente per territorio, per l'assunzione delle decisioni di straordinaria amministrazione, con collocazione di presso la madre e di presso Per_1 Per_2
il padre, con onere di mantenimento diretto da parte del genitore collocatario;
è stata infine disposta c.t.u. psicologica sui minori e sui genitori, nominando all'uopo il dott. autorizzato Persona_5
con provvedimento del 12/02/2020 ad avvalersi di un ausiliario per approfondire per alcuni aspetti della psicologia dei minori.
In data 17/12/2019 i coniugi hanno iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa
Controparte_2
All'esito del deposito in data 10/03/2020 della c.t.u., delle osservazioni delle parti e dell'aggiornamento della documentazione reddituale, con provvedimento del 3/07/2020, il Presidente del Tribunale delegato, a modifica dell'ordinanza del 16/11/2019, ha affidato la prole in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, confermando il collocamento già stabilito, e ha incaricato il CTU di monitorare il nucleo familiare, relazionando con cadenza quadrimestrale;
ha infine disposto, riguardo alle parti, di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Ha infine rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore, nella persona dello stesso Presidente delegato, dott. Marco Valecchi.
Nella fase di merito, la sig.ra nella memoria integrativa ai sensi dell'art. 709 c.p.c., ha insistito Pt_1 nella domanda di separazione dei coniugi da pronunciarsi con addebito al marito;
ha chiesto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico e alternato dei medesimi
(insieme) presso un genitore e alternativamente presso l'altro, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e, in caso di disaccordo, anche sui corsi di potenziamento frequentati da , e con esercizio congiunto sulle questioni di Per_1
straordinaria amministrazione;
ha, infine, chiesto di porre a carico del padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 mensili per ciascun figlio e quindi di €
800,00 complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta nella fase di merito, il sig. ha insistito nella CP_1
pronuncia di separazione dei coniugi, con addebito alla moglie;
ha chiesto, altresì, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza dei medesimi presso il padre, nella casa familiare in Prato, da assegnare al convenuto, e con diritto di visita madre-figli; ha altresì domandato di porre a carico della moglie un assegno mensile, quale contributo al mantenimento dei
Pag. 6 di 24 figli, da quantificare nella misura che risulterà di giustizia dovuta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 29/04/2021 il giudice istruttore ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 10/11/2021, dinanzi al giudice istruttore nuovo assegnatario dott. Giulia Simoni, preso atto del decesso del difensore della parte convenuta, avv. Donatella Mazzoni, il processo è stato dichiarato interrotto.
In data 5/01/2022 la ricorrente ha depositato ricorso in riassunzione e in data 11/02/2022 la parte convenuta ha depositato, tramite nuovo difensore, ricorso per la prosecuzione del processo interrotto.
All'esito dell'udienza del 28/02/2022, fissata per la prosecuzione del giudizio, il giudice istruttore, disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza del 3/07/2020, nella quale erano stati invertiti i nomi dei minori e , ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia Per_1 Per_2
sullo status, su richiesta della ricorrente, alla quale il convenuto non si è opposto.
Con sentenza non definitiva n. 156/2022, pubblicata il 11/03/2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, all'udienza dell'11/07/2022 sono stati nuovamente sentiti i minori e, concluso l'ascolto, su invito del giudice istruttore, la sig.ra i è impegnata a escludere la presenza del nuovo compagno durante le partite Pt_1
di calcio in casa di e nelle altre occasioni istituzionali, da riservare ai genitori;
inoltre, Per_1
entrambe le parti si sono impegnate a favorire incontri tra e , da soli. Con ordinanza Per_2 Per_1
del 13/07/2022, di scioglimento della riserva assunta alla stessa udienza, sono state ammesse le prove orali ritenute rilevanti ed è stata formulata una proposta conciliativa relativamente al versamento da parte del convenuto, in favore della ricorrente, di un assegno di € 100,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nonché di nel tempo in cui si fosse trovato presso la Per_1 Per_2
madre.
All'udienza del 14/09/2022, le parti hanno dichiarato di non accettare la proposta ex art. 185-bis c.p.c., ma di concordare sulla nomina di un coordinatore genitoriale nella persona del dott. il Pt_2
giudice istruttore ha quindi assegnato termine di un mese per l'inizio del percorso, riservandosi sulla istanza del convenuto di modifica dell'ordinanza di ammissione delle prove;
a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento emesso in pari data, rigettata la richiesta di modifica, ha ordinato alla ricorrente l'esibizione dei contratti assicurativi stipulati con e con e dei CP_3 CP_4
relativi estratti conto, con indicazione di eventuali liquidazioni, e ha rinviato la causa all'udienza dell'11/01/2023 per la verifica dell'intervento del coordinatore genitoriale, differendo all'esito l'eventuale assunzione delle prove testimoniali.
Pag. 7 di 24 All'udienza dell'11/01/2023, dinanzi al giudice istruttore supplente, stante il congedo per maternità dell'assegnatario del procedimento, le parti hanno illustrato il percorso intrapreso con il coordinatore genitoriale.
In data 23/05/2023 è stata depositata la relazione di aggiornamento predisposta dal coordinatore genitoriale e in data 24/05/2023 la ricorrente ha depositato la documentazione riguardante i contratti assicurativi di cui era stata ordinata l'esibizione.
All'esito dell'udienza di trattazione scritta del 21/06/2023, il giudice istruttore supplente ha rinviato la causa per la comparizione delle parti all'udienza del 12/07/2023, anticipata per impedimento del difensore di parte convenuta al giorno 11/07/2023, nel corso della quale la parte ricorrente ha illustrato le ragioni della richiesta sostituzione del coordinatore genitoriale, indicando altresì quale possibile sostituto il dott. che aveva già svolto il monitoraggio della coppia;
la sig.ra a Per_5 Pt_1
dichiarato che i figli hanno ricominciato ad avere un rapporto e che il giorno prima hanno giocato insieme a calcio e ha altresì riferito di un incontro tra ed il padre. Il convenuto si è opposto Per_1
alla richiesta di sostituzione del coordinatore genitoriale, riservandosi di formulare istanza per la nomina di un curatore speciale, o di figura analoga, per il figlio;
ha altresì precisato che i Per_1
fratelli non hanno ricucito alcun rapporto e che la partita di calcio riferita dalla madre è un episodio isolato;
ha, infine, lamentato che il padre non viene coinvolto nelle decisioni riguardanti . Il Per_1
giudice istruttore, preso atto della mancanza di accordo sulla sostituzione del coordinatore genitoriale, ha rinviato la causa per l'assunzione delle prove testimoniali all'udienza dell'11/10/2023.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza di escussione dei testi dell'11/10/2023, modificando d'ufficio i provvedimenti presidenziali emessi il 3/07/2020 in via temporanea e urgente, il giudice istruttore assegnatario ha disposto in via provvisoria l'affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di Prato anche per l'assunzione delle decisioni Per_1
sulle questioni di maggiore interesse per la vita del minore, comprese quelle sanitarie, comunque sentiti i genitori, e il nominando curatore speciale del minore, fermo restando l'esercizio Per_1
separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ha incaricato il
Servizio Sociale di relazionare l'andamento dell'affidamento e, in particolare, di precisare se i genitori abbiano collaborato o meno con il Servizio e se si siano resi disponibili a comunicare e a confrontarsi tra loro sulle singole questioni;
ha altresì nominato un curatore speciale del minore
, nella persona dell'avv. Ilaria Pinzauti del foro di Prato. Per_1
La curatrice speciale costituendosi, in data 20/05/2024, ha dato atto di un progressivo miglioramento della situazione, riferendo che , dopo l'inziale delusione (anche nei confronti del padre) per Per_1
il disposto suo affidamento ai Servizi Sociali, si è in seguito mostrato più sereno per avere realizzato che, in effetti, la situazione si era tranquillizzata, e si è dichiarato contento di essere rappresentato da
Pag. 8 di 24 un curatore. Ha rappresentato che mostra una capacità di riflessione e un'apertura mentale Per_1
inusuale per la sua età e che, in merito al suo rapporto con il padre, ha un atteggiamento ambivalente: se da un lato vorrebbe che il padre si comportasse con lui in modo diverso, dall'altro non consente alcuna possibilità di contatto. Ha altresì precisato di ritenere possibile, purché senza forzature, e comunque per il tramite dei servizi sociali, un incontro, tra e il padre, e ha anche evidenziato Per_1
la recuperabilità del rapporto tra fratelli che seppur schierati mostrano una certa intesa e un reciproco interesse.
Ha quindi concluso chiedendo la conferma dell'affidamento di al Servizio Sociale, con Per_1
previsione di un monitoraggio e di un percorso per il riavvicinamento di sia al padre che al Per_1
fratello; quanto alle questioni economiche, ha suggerito la produzione da parte dei genitori di un elenco delle spese sostenute per il figlio con loro convivente al fine di meglio individuarne le abitudini e i costi necessari.
Depositata in data 20/05/2024 la relazione del Servizio Sociale, all'udienza del 27/05/2024 il giudice istruttore ha invitato il sig. a stimolare il figlio a partecipare al percorso CP_1 Per_2 organizzato dagli assistenti sociali, con conferma dell'affidamento del minore al Servizio Per_1
Sociale, incaricato di relazionare sull'aggiornamento della situazione anche in riferimento alla partecipazione al percorso del fratello , nel frattempo divenuto maggiorenne. Per_2
Depositata in data il 13/11/2024 la relazione di aggiornamento del Servizio Sociale, all'udienza del
25/11/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, il convenuto ha chiesto che il processo proseguisse lamentando che il Servizio Sociale non aveva svolto adeguatamente la propria funzione, limitandosi a recepire supinamente la versione di , senza attivare interventi ulteriori per Per_1
favorire il riavvicinamento al padre, per esempio introducendo incontri osservati o monitorati tra padre e figlio con cadenza settimanale, eventualmente anche con la partecipazione del fratello;
ha chiesto, in alternativa, che sia disposto un supplemento di c.t.u.. Il giudice istruttore, sentite le altre parti, ha invitato tutte a precisare le conclusioni, che sono riportate in epigrafe. Controparte_1 ha tra l'altro proposto, per la prima volta, domanda di condanna della ricorrente al risarcimento da liquidarsi in € 500.000,00, sulla quale ha dichiarato di non accettare il contraddittorio. Parte_1
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Stato
È stata già pronunciata, in corso di causa, sentenza parziale di separazione dei coniugi.
Pag. 9 di 24
2. Addebito della separazione
2.1. Entrambe le parti hanno insistito nella domanda di addebito da ciascuna proposta.
Occorre premettere, in linea teorica, che i presupposti per la pronuncia di addebito a uno o anche a entrambi i coniugi sono, da un lato, la sussistenza di una condotta oggettivamente trasgressiva dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro lato, l'efficacia causale determinante di tale comportamento nella genesi della crisi coniugale che ha condotto all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e affettiva tra i coniugi (c.d. affectio maritalis) e alla conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ne consegue che l'addebito va escluso quando manca il legame eziologico tra violazione e crisi coniugale, per esempio perché la prima si è verificata in un momento in cui la crisi della coppia era ormai irrimediabilmente in atto per l'incidenza di altri fattori destabilizzanti la comunione affettiva coniugale (cfr. ex plurimis: Cass., n. 9074 del 20/04/2011;
Cass., n. 8512 del 12/04/2006).
Il giudice, per decidere sulla domanda di addebito, è tenuto a svolgere una valutazione complessiva e globale che compari i comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, verificando quale incidenza tali condotte abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nella genesi della crisi matrimoniale. Tuttavia, al cospetto di condotte particolarmente gravi, integranti, oltre che la violazione dei doveri matrimoniali, anche l'aggressione ai diritti inviolabili della persona umana (art. 2, Cost.), come nel caso di violenze fisiche, il giudice del merito è esonerato dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima di quei comportamenti, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale di questi ultimi rispetto al manifestarsi della crisi coniugale
(Cass., n. 7388 del 22/03/2017 che ha ritenuto sufficiente ai fini dell'addebito anche una sola percossa).
L'indagine in questione deve rispettare il principio dispositivo e dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che colui che propone la domanda di addebito deve provare la violazione che avrebbe commesso l'altro coniuge e la sua gravità astrattamente determinante la cessazione dell'affectio coniugalis, spettando invece all'altro coniuge, per resistere alla domanda, provare l'esistenza di circostanze ovvero responsabilità contrapposte e precedenti che, in quanto da sole in grado di determinare la crisi coniugale, escludono tale nesso causale.
In tal senso si è espressa anche la S.C. che ha affermato, per esempio, che «Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
Pag. 10 di 24 convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass., n. 3923 del 19/02/2018; Cass., n. 2059 del 14/02/2012).
Sempre in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà, si è però anche ritenuto che «l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale» (Cass., n. 16859 del 14/08/2015), arrivando ad affermare che quando la separazione segue, senza cesura temporale, alla violazione del dovere di fedeltà, sorge una presunzione semplice di esistenza di un nesso eziologico tra infedeltà del coniuge e crisi del matrimonio (v. in tal senso Cass., n. 10823 del 25/05/2016), spettando quindi all'autore della violazione fornire la prova contraria, e cioè che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse, ovvero in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto.
La Corte di legittimità ha anche precisato che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e che, in tal caso, trovano applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2967 c.c., per cui chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass., n. 16691 del 5/08/2020).
L'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., n. 20866 del 21/07/2021).
2.2. Nel caso all'esame le risultanze dell'istruttoria dimostrano la violazione, da parte di Pt_1
del dovere di fedeltà e il collegamento causale tra tale condotta e la crisi coniugale, non avendo
[...] la ricorrente provato l'anteriorità di quest'ultima rispetto al tradimento del marito.
La teste (udienza dell'11/10/2023) ha confermato di avere visto, nella Testimone_1
mattina del 17/12/2018, e fermi in un'area di sosta della strada di grande Parte_1 Persona_3
comunicazione mentre si cambiavano «effusioni amorose, non da semplici amici». La teste Pt_3
è apparsa attendibile sia sotto il profilo soggettivo che dal punto di vista oggettivo: ella non è legata
Pag. 11 di 24 da alcun rapporto o relazione alle parti, ma ha spiegato di conoscere il sig. perché marito della Per_3
sig.ra che ha svolto l'attività di educatrice nell'istituto scolastico in cui la teste lavora Parte_4
come insegnante;
inoltre ha reso dichiarazioni circostanziate e dettagliate, avendo precisato di essere passata dalla di ritorno da Pisa perché era stata all'ufficio delle entrate e di essersi fermata a Pt_3
fare rifornimento nell'area di servizio in cui si trovavano la sig.ra e il sig. , il quale si Pt_1 Per_3
accorse della sua presenza;
ha poi spiegato che, all'epoca, non sapeva chi fosse la donna che si trovava insieme al sig. , ma di avere scoperto che si trattava di curiosando sul social Per_3 Parte_1
media Facebook, perché dal profilo dell'uomo risultava che avesse un'amicizia con lei. Riguardo a quest'ultima affermazione la ricorrente, per la prima volta nella comparsa conclusionale, ha affermato che il riconoscimento riferito dalla testimone non sarebbe possibile «perché l'immagine del profilo
Facebook della Sig.ra facilmente consultabile da chiunque, non è, né è mai stata, una foto della Pt_1
ricorrente, bensì un dipinto raffigurante una madre con due figli»; tuttavia, in disparte il rilievo che la sig.ra dopo l'assunzione della prova testimoniale, non ha chiesto di essere rimessa in termini Pt_1
per produrre a controprova copia della propria immagine del profilo Facebook, in ogni caso non si può escludere che l'identificazione sia avvenuta aliunde, seppure sempre attraverso il predetto social, visto che la teste non ha detto (perché non le è stato chiesto di precisare) se avesse visto l'immagine del profilo di o altre immagini «postate» che la rappresentavano. Parte_1
2.3. Il collegamento eziologico tra la condotta della moglie e l'insorgenza della crisi coniugale si presume dal fatto (pacifico) che, di lì a poco, su richiesta della moglie, i coniugi iniziarono un percorso con una counselor e il 4/02/2019, anche su consiglio di quest'ultima, si separarono di fatto per circa un mese e mezzo, fino a quando il sig. ecise di rientrare a casa. Il 1°/04/2019 la sig.ra CP_1 Pt_1
aveva già stipulato un contratto preliminare per l'acquisto dell'immobile posto in Prato, via del Ferro
n. 190 (doc. 9 allegato al ricorso), dove poi si trasferirà dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale.
2.4. La ricorrente non ha provato che la crisi coniugale fosse insorta e si fosse consolidata prima che ella intrattenesse una relazione sentimentale con , suo futuro convivente. Persona_3
Il fatto, allegato da nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., non contestato, che a Parte_1
novembre 2018 ella avesse chiesto al marito di separarsi è generico e di per sé non dimostra che il dissolversi dell'affectio coniugalis fosse stato causato da circostanze diverse dalla relazione extraconiugale dalla stessa intrattenuta (tanto che il convenuto ha sempre allegato che quest'ultima fosse iniziata quantomeno a ottobre 2018).
Le prove testimoniali assunte (udienza 11/10/2023) non sono idonee all'assolvimento dell'onere della prova a carico della moglie.
Pag. 12 di 24 I genitori di - e - hanno confermato il comportamento della Parte_1 Per_6 Persona_7
suocera, madre del sig. di controllo e eccessiva invadenza, soprattutto riguardo ai nipoti CP_1
e , e che vi fossero state discussioni tra i coniugi correlate a questi atteggiamenti, Per_1 Per_2
percepiti dalla moglie come indebite intromissioni nella vita familiare e rispetto al proprio ruolo di madre, ma i testimoni, per il forte legame soggettivo con la ricorrente e per il loro profondo coinvolgimento emotivo nella separazione – il CTU ha rilevato lo schieramento delle famiglie di origine dei coniugi – sono scarsamente attendibili.
Peraltro, anche ammettendo la piena efficacia probatoria delle deposizioni testimoniali, si deve rilevare che neppure la sig.ra ha confermato che dopo la nascita dei figli, Per_6 Controparte_1
dicesse alla moglie di fare ciò che decideva il marito, come aveva fatto sua madre, né che il convenuto e la suocera ripetessero continuamente alla stessa che non era una buona madre, avendo Pt_1
dichiarato che essi piuttosto la spronavano a essere più presente con i figli. Inoltre, la genericità dei fatti riferiti e il lungo arco temporale in cui si sarebbero verificati – dalla nascita di e Per_2
all'inizio del 2019 – non consentono di ritenerli causa efficiente della crisi matrimoniale. Per_1
D'altra parte, non è provato che fu il sig. a imporre alla sig.ra i abitare nello stesso CP_1 Pt_1
stabile in cui si trova l'appartamento dei genitori ed è pacifico che questi ultimi, su richiesta di entrambi i coniugi, così come del resto i genitori della ricorrente, furono molto coinvolti nell'accudimento dei nipoti perché le odierne parti erano impegnate con il lavoro.
Fermo restando quanto osservato sull'attendibilità dei testi in ogni caso non è provato Pt_1 Per_6
neppure che le discussioni tra i coniugi conseguenti ai loro diversi approcci rispetto alla segnalazione da parte della scuola circa il disturbo dell'apprendimento di nel maggio 2016 siano state Per_1
causa della crisi, tanto più che non è dimostrato quanto sia proseguito l'iniziale atteggiamento di chiusura e di sottovalutazione del problema da parte del sig. risultante dalle dichiarazioni CP_1
testimoniali; il convenuto, peraltro, ha sempre sostenuto che la moglie respingeva ogni suo intervento di ausilio per seguire il bambino, che i contrasti erano sorti perché egli non era d'accordo sul concentrare l'esecuzione dei compiti tutta nel fine settimana e riteneva che la madre sbagliasse nel sostituirsi al figlio senza coadiuvarlo a raggiungere l'autonomia.
2.5. Le suesposte considerazioni hanno carattere assorbente e non è necessario accertare l'ulteriore violazione dei doveri coniugali che il convenuto addebita alla ricorrente, in relazione all'eccessivo impegno lavorativo della moglie, tale da impedirle di dedicarsi adeguatamente alla cura e all'educazione della prole. Sul punto si deve comunque rilevare, per completezza, che, dalle dichiarazioni dei testimoni (diversi dai genitori delle parti ed estranei alla causa), è emerso che gli orari di lavoro della sig.ra llegati dal convenuto, con uscita di casa prima delle 7 del mattino e Pt_1
rientro dopo le 20:00, furono circoscritti al periodo da luglio 2018 a dicembre 2018, in cui dal datore
Pag. 13 di 24 di lavoro CFT, a molti dipendenti fu richiesto un maggior impegno per la situazione di crisi in cui la
Cooperativa si trovava, che la condurrà di lì a poco al concordato preventivo e poi al fallimento, tanto che, prima di quel momento, spesso la ricorrente accompagnava il figlio a scuola (cfr. le Per_2
dichiarazioni dei testi e colleghi ed ex colleghi di Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
lavoro di nonché e madri dei Pt_1 Testimone_5 Testimone_6 Controparte_5
compagni di scuola di , i cui figli venivano accompagnati presso l'istituto scolastico dalla Per_2
stessa ricorrente).
2.6. Dev'essere, in definitiva, pronunciato l'addebito della responsabilità della separazione nei confronti di Parte_1
3. Esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
3.1. I genitori e il curatore speciale del minore , che a breve compirà diciassette anni, Per_1
concordano sulla conferma dell'affidamento del ragazzo al Servizio Sociale, disposto dal giudice istruttore con ordinanza del 12/10/2023.
Con tale provvedimento era stato condivisibilmente evidenziato: che l'elevata conflittualità genitoriale, rimasta inalterata nonostante i plurimi interventi attuati su iniziativa delle parti o del
Tribunale (percorso di sostegno alla genitorialità, c.t.u. con successivo monitoraggio, psicoterapia familiare, coordinamento genitoriale), determinava una riduzione della capacità genitoriale delle parti, che pure il CTU, nella relazione del 10/03/2020, aveva ritenuto essere buona se valutata per ciascun genitore singolarmente (« ed sono due genitori adeguati che si sono Pt_1 CP_1
trovati a fronteggiare una situazione che è andata al di là delle loro capacità di gestione»); che permaneva la contrapposizione tra i due schieramenti – con la madre e con il Per_1 Per_2
padre – che si era creata con la separazione;
che pertanto non pareva più attuale la considerazione del CTU nella relazione sul monitoraggio del 23/04/2021 secondo cui l'affidamento dei figli, all'epoca entrambi minorenni, al servizio sociale avrebbe sollevato i genitori dalle loro responsabilità
e dai problemi che, essendo loro in possesso di adeguate risorse cognitive e relazionali, avrebbero potuto risolvere da soli;
che di fatto, nell'assetto che si era creato, era la madre ad assumere autonomamente le decisioni sulle questioni relative alla vita di , nelle quali il padre non Per_1
veniva preventivamente coinvolto;
che era allora necessario, nell'interesse del minore, attribuire al
Servizio Sociale il potere di assumere le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per la vita del bambino (recte: ragazzino), sentiti i genitori e il curatore speciale, fermo restando l'esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Queste considerazioni, a distanza di più di un anno, non sono superate;
inoltre, dalle relazioni trasmesse dal Servizio Sociale, si rilevano alcuni effetti positivi del regime di affidamento adottato, quantomeno per il benessere psicofisico di , sebbene non sia stato raggiunto l'obiettivo di Per_1
Pag. 14 di 24 un suo riavvicinamento alla figura paterna: , dopo una prima reazione di rabbia di fronte al Per_1
provvedimento giudiziale di affidamento al Servizio Sociale, percepito come invadente e inutile, del quale aveva attribuito la «colpa» al padre, ha manifestato la volontà di mantenere tale regime fino alla maggiore età, avendo beneficiato di alcuni cambiamenti positivi nelle interazioni con il genitore il quale avrebbe modificato gli atteggiamenti controproducenti in passato tenuti nei suoi confronti;
la mediazione tra i genitori svolta dal Servizio ha inoltre tranquillizzato la madre, esonerata dall'interazione conflittuale con il marito;
grazie all'intervento attuato per stimolare un riavvicinamento tra i fratelli, con il coinvolgimento di , ha acquisito Per_2 Per_1
consapevolezza dei plurimi tentativi fatti in precedenza dal fratello maggiore per instaurare con lui un contatto, all'epoca non colti dal minore, che si è detto dispiaciuto per questo, chiaro segnale di un'apertura.
Nell'ultima relazione del Servizio, si dà atto che ha ribadito di voler mantenere Per_1
l'affidamento al Servizio Sociale fino al compimento dei diciotto anni.
Il curatore speciale del minore ha chiesto che, sul punto, sia rispettata la volontà del ragazzo, descritto
– in accordo con gli assistenti sociali - come responsabile, affidabile, impegnato sia con la scuola che con lo sport, educato e rispettoso con gli adulti, dotato di una buona rete amicale.
In effetti, i problemi di condotta che si erano verificati nell'anno scolastico 2022/2023 (cfr. estratto del registro elettronico, doc. 145 prodotto da '8/11/2024non sembrano essersi ripresentati. Pt_1
Al contempo, come si evince dagli scritti difensivi delle parti, l'esacerbata conflittualità tra i genitori
è ancora attuale e, per certi versi, ingravescente.
I parametri stabiliti dal primo comma dell'art. 5-bis, legge n. 184/1983 che, sebbene non applicabile ratione temporis alla presente controversia, si traggono in via interpretativa dal sistema, sono rispettati perché molteplici sono stati, come detto, gli interventi attuati a supporto di questa famiglia disgregata che, però, si sono rivelati inefficaci.
Secondo il giudizio del Collegio, pertanto, dev'essere confermato l'affidamento di al Per_1
Servizio Sociale fino alla maggiore età, con attribuzione al Servizio affidatario dei poteri indicati nell'ordinanza del 12/10/2023.
Non viene però nominato al minore un curatore, ai sensi dell'art. 473-bis.7, comma 2, c.p.c., perché la norma si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28/02/2023 (art. 35, d.l.vo n. 149/2022).
3.2. Dev'essere confermata anche la collocazione di presso la madre, con la quale vive Per_1
stabilmente da oltre cinque anni.
3.3. Quanto alla frequentazione padre/figlio, non può essere accolta la richiesta del convenuto, formulata per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni, di introdurre incontri osservati, organizzati dal Servizio Sociale, alla presenza di un educatore.
Pag. 15 di 24 , anche di recente, ha ribadito di non essere disponibile a frequentare regolarmente il padre Per_1
e a riprendere con lui un rapporto quotidiano, pur non negando la possibilità di una riconciliazione futura, e ha affermato di voler essere lui, da solo e senza la mediazione di terzi o imposizioni, ad affrontare la situazione di conflittualità con il genitore quando, una volta maggiorenne, potrà decidere autonomamente.
Essendo il ragazzo ormai prossimo alla maggiore età, l'imposizione di incontri monitorati, come condivisibilmente osservato dal curatore speciale, sarebbe per lui umiliante e contraria al suo interesse, oltre che controproducente, anche prescindendo dal fatto che una (altamente probabile) mancata collaborazione di sarebbe difficilmente coartabile, se non immaginando l'uso della Per_1
forza pubblica, che certamente pregiudicherebbe la concreta possibilità di ricucire una relazione spontanea e libera con il padre.
Il supplemento di c.t.u. sollecitato dal convenuto non è necessario perché la relazione di c.t.u. in atti
è esaustiva e non è certo compito del CTU quello di calendarizzare i richiesti incontri osservati.
Dev'essere quindi previsto che il Servizio Sociale, qualora presti il suo consenso, sentiti i Per_1
genitori, organizzi un calendario per la frequentazione del padre, sia nei giorni infrasettimanali che nel week end, se del caso con pernottamento presso il domicilio paterno, con la cadenza e la gradualità ritenute necessarie nell'interesse del minore.
3.4. Dev'essere inoltre disposta la presa in carico di da parte dell affinché sia Per_1 CP_6
valutata, insieme al Servizio affidatario, la possibilità che egli intraprenda un percorso psicologico per rielaborare gli eventi che hanno interessato la famiglia disgregata e riflettere sui motivi che hanno determinato la frattura del rapporto con il sig. CP_1
3.5. Il Servizio Sociale invierà ogni sei mesi al Giudice Tutelare una relazione sul rapporto del minore con i genitori e con il fratello , sulla sua salute, sull'andamento scolastico, sul percorso Per_2
psicologico eventualmente intrapreso e sugli interventi attuati per facilitare una ripresa della frequentazione del padre.
4. Mantenimento dei figli
4.1. È pacifico che , maggiorenne, non sia economicamente indipendente, in quanto studente Per_2
universitario, e che coabiti con il padre senza mai frequentare la madre.
Per stabilire se debba essere posto un assegno perequativo a carico di uno o di entrambi i genitori per il mantenimento dei figli devono essere valutati i parametri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c..
4.2. Quanto ai bisogni dei figli in rapporto alla loro età, si deve considerare che e , Per_1 Per_2
prossimi, rispettivamente, ai diciassette e ai venti anni, hanno entrambi esigenze accresciute rispetto a quando il presente giudizio è stato introdotto, che si presumono maggiori in , maggiorenne Per_2
e studente universitario. I due ragazzi praticano sport a livello agonistico. non risulta essere Per_2
Pag. 16 di 24 studente fuori sede, ma pendolare, perché studia all'Università di Firenze, dove si presume che debba spostarsi per seguire le lezioni. Mette conto precisare che, ai fini dell'assegno, rilevano solo le spese ordinarie connesse allo studio e allo sport.
4.3. Riguardo al tempo trascorso dai figli con i genitori e alla valenza dei compiti domestici e di cura assolti da ciascun genitore, si è già detto che vive con la madre e non frequenta il padre, Per_1
mentre vive con il padre e non frequenta la madre;
pertanto, ciascun genitore ha a suo totale Per_2
carico un figlio.
4.4. Circa le condizioni economiche delle parti, dai documenti prodotti nel corso del giudizio e da ultimo aggiornati a novembre 2024, risulta che nell'anno 2023, ha avuto un reddito da Parte_1
lavoro mensile netto calcolato su dodici mesi di € 2.744,00 circa contro € 2.095,00 circa di CP_1
Nell'anno precedente i redditi erano analoghi ed erano leggermente inferiori per entrambe
[...]
le parti nell'anno 2021. Dagli estratti conto bancari, si vede che lo stipendio mensile accreditato alla moglie è di € 2.200/2.300,00 circa, mentre quello del marito è di € 2.000,00 circa;
questa differenza
è probabilmente dovuta ai rimborsi Irpef liquidati in favore della sig.ra n base alla dichiarazione Pt_1
730.
Se è vero che è dipendente della società del padre, la ricorrente non ha allegato Controparte_1
e provato fatti dai quali presumere l'esistenza di redditi non dichiarati.
La moglie è proprietaria esclusiva dell'immobile acquistato il 23/05/2019, composto da 6 vani e due posti auto (cfr. doc. 141 ricorrente), per l'acquisto del quale ha stipulato un mutuo a tasso variabile;
la rata mensile all'inizio dell'anno 2024 era arrivata a superare € 1.200,00 al mese, ma alla fine dell'anno era scesa a € 1.145,00 circa e si presume, tenuto conto del notorio abbassamento dei tassi d'interesse, che la decrescita sia proseguita e proseguirà nei mesi successivi. Ella convive con il Per_ compagno , col quale può dividere le spese domestiche (alimenti, utenze, manutenzione ordinaria).
Il marito gode gratuitamente, in forza di contratto di comodato, della casa coniugale, costituita da un appartamento di proprietà del padre, nel quale vive solo insieme a . Per_2
Risulta che il 28/11/2023 il convenuto ha stipulato con il fratello un prestito di € 20.000,00 finalizzato a pagare interventi edilizi nell'appartamento sopra indicato, da restituire in rate mensili di € 200,00 ciascuna;
dagli estratti conto bancari risultano i relativi addebiti. La ricorrente dubita dell'effettività degli esborsi perché l'immobile è di proprietà del suocero;
non può tuttavia escludersi che, quale comodatario, abbia assunto l'onere delle spese ordinarie (art. 1808 c.c.). Controparte_1
nel 2023, ha riscattato la polizza «GeneraEquilibrio» riscuotendo € 14.160,95 Parte_1 CP_3
e nel 2024 ha riscattato la polizza Generali «Domani» riscuotendo € 12.854,14; sempre nel 2024 ha donato a € 7.300,00 e a € 7.000,00. Ella è titolare di un fondo pensione di tipo Per_2 Per_1
Pag. 17 di 24 assicurativo («GeneraFuturo») sempre con in cui, alla data del 4/05/2023, erano stati versati CP_3 premi per circa € 22.000,00, tra cui il TFR.
4.6. Tutto ciò considerato, reputa il Collegio che non sussistono i presupposti per prevedere un assegno in funzione perequativa in favore dell'uno o dell'altro genitore.
4.7. Le spese straordinarie per i due figli sono ripartite al 50% tra i genitori;
quelle per il figlio sono disciplinate come in dispositivo secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa di Per_2
questo Tribunale, mentre per quelle di si prescinde dal preventivo accordo tra i genitori ai Per_1
fini del rimborso pro quota se derivate da decisioni assunte dal Servizio Sociale affidatario.
5. Domanda di risarcimento del danno
5.1. Il convenuto, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha proposto per la prima volta una domanda di condanna della moglie al risarcimento del danno, quest'ultimo dichiaratamente commisurato alla morte di un figlio, in ragione dell'interruzione della relazione genitoriale con il figlio , a suo dire causato dalla sig.ra Per_1 Pt_1
Dalla lettura della comparsa conclusionale (cfr. pagina 83) si comprende che la causa petendi della domanda, nella prospettazione del convenuto, è riconducibile all'art. 709-ter c.p.c. (nella versione applicabile alla presente controversia, anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 206/2021) che fa riferimento a «gravi inadempienze» o «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento», in presenza dei quali il giudice può adottare le misure dell'ammonimento, del risarcimento del danno in favore del figlio o dell'altro genitore e del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Così come precisato il titolo della domanda, che esula dall'illecito endofamiliare riconducibile all'alveo dell'art. 2043 c.c., essa è ammissibile perché relativa a misure aventi finalità punitiva che, secondo la maggior parte degli interpreti, potrebbero essere emesse dal giudice anche d'ufficio, e in quanto fondata su fatti che si sono verificati nel corso del processo, anche sopravvenuti alla scadenza dei termini di cui agli artt. 166 e 183, comma 6, c.p.c., e su un pregiudizio che, nella prospettiva sostenuta dal convenuto, si è consolidato proprio con la conclusione del processo.
5.2. Nel merito la domanda non è fondata.
La pretesa di si basa sull'assunto per cui la condotta pregiudizievole attribuita Controparte_1
alla moglie sarebbe connotata da dolo. Secondo il convenuto, infatti, il comportamento della ricorrente avrebbe «compresso e svuotato il diritto alla genitorialità di Controparte_1
attivando una sorta di programmatico allontanamento del figlio minore, con il pieno coinvolgimento in tal senso del suo nuovo e vecchio nucleo familiare e del figlio stesso, inconsapevolmente manipolato e indotto al rifiuto e al disprezzo del cosiddetto genitore alienato, diventando vittima anch'egli di un meccanismo che gli provocherà deprivazione affettiva e probabilmente anche
Pag. 18 di 24 problematiche psichiche. Nel caso di specie si è assistito al comportamento di un genitore macchinatore, il cui fine è stato unicamente quello di annientare il rapporto del figlio con l'altro genitore.».
Tuttavia, secondo il giudizio del Collegio, da un lato pur avendo commesso alcuni Parte_1
innegabili errori, non ha agito con il proposito di privare del rapporto con il padre e di Per_1
emarginare la figura di quest'ultimo; dall'altro lato, lo stesso convenuto ha contribuito a consolidare e rendere più profonda la frattura nella relazione con il figlio minore.
Nella relazione di c.t.u., il dott. descrive e qualifica efficacemente il gesto della sig.ra Per_5 Pt_1
quando il 20/07/2019 si allontanò dalla casa coniugale con il figlio il quale, da quel Per_1
momento, non vi ha fatto più fatto ritorno: « compie anche (oltre a quello precedente, di avere Pt_1
nascosto a l'acquisto di un nuovo immobile, n.d.r.) un altro errore marchiano, quando il Per_2
20 luglio del 2019 si muove nei confronti di chiedendogli di andare a casa con lei, Per_1
apparentemente per toglierlo da una situazione estremamente conflittuale, di fatto sancendo la divisione fraterna tutt'ora in atto. Questo movimento io credo che non lo abbia fatto Pt_1
comprendendo fino in fondo la gravità delle conseguenze che poi si sono verificate, muovendosi probabilmente su una iniziale, genuina, spinta protettiva nei confronti del figlio minore mantenendo però poi questo stato di cose forse più per paura di restare sola in conseguenza della sua decisone di separarsi che di esclusiva tutela verso la prole». Il CTU spiega con una riflessione logica e condivisibile anche la posizione e i sentimenti di a seguito del suo allontanamento dal padre Per_1
e dal fratello: «(…) quello che probabilmente meno sta soffrendo nella situazione attuale è Per_1
che, andando a vivere con sua madre non solo ha realizzato il suo edipo, ma ha anche “fatto fuori” la concorrenza fraterna allontanando il fratello cui sì vuol bene ma che ai suoi occhi rappresenta anche un competitor, molto prestante».
Si deve quindi ritenere che nel «fuggire» dalla casa coniugale con , abbia Parte_1 Per_1
sicuramente agito in modo improvvido (e di quella decisione, per inciso, ella ha pagato in prima persona le conseguenze, perdendo il figlio ), ma senza la finalità di sottrarre il figlio a suo Per_2
padre.
All'inizio dell'anno 2020 il CTU chiosava rilevando come «L'attuale assetto familiare è frutto di quanto poco sopra esposto e vede due fazioni ben distinte da una parte il mondo paterno e , Per_2 dall'altra il mondo materno e . Questo stato di cose però non presenta attualmente uno stile Per_1
di attaccamento invischiato, per due motivi fondamentali, il primo è che ed , Pt_1 CP_1
prima di questo evento sono stati due buoni genitori, attenti alle esigenze esistenziali, emotive e psicologiche dei figli e li hanno cresciuti secondo uno schema comportamentale ed affettivo sostanzialmente sano. La seconda è che l'attuale assetto familiare è relativamente recente e non ha
Pag. 19 di 24 prodotto invischiamento, ma schieramento. Tutti sono consapevoli che le cose così come sono non possono perdurare e devono essere cambiate, nessuno però sa come fare, e nessuno sembra voler fare il primo passo»: una famiglia equilibrata e sana si trovava in un momento di forte crisi in cui però tutti volevano ristabilire un nuovo assetto.
Gli anni successivi, nonostante gli sforzi di tutti, non sono serviti per ricomporre le relazioni interrotte, non solo quella di con il padre, ma anche quella di con la madre. Per_1 Per_2
non si però è frapposta alle iniziative e gli interventi intrapresi per superare le divisioni Parte_1
familiari: ha partecipato con il marito a un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare con la dott. iniziato il 17/12/2019 e interrotto il 20/04/2020 per volontà Controparte_2
del sig. sebbene il CTU avesse dato indicazioni per proseguirlo;
ha preso parte alla terapia CP_1
famigliare proposta dallo stesso CTU, che coinvolgeva genitori e figli;
ha prestato il consenso ad incaricare un coordinatore genitoriale. A proposito del coordinamento genitoriale, dalla relazione del
22/05/2023 degli psicologici e , risulta che: il percorso ha subito un Pt_2 Persona_8
rallentamento – anche, ma non solo - a causa dell'orario di lavoro e di problemi di salute della sig.ra i professionisti hanno attribuito la difficoltà nel favorire gli incontri tra i fratelli o tra figli e Pt_1
genitori alle paure della madre e alla sfiducia di , «sentimenti questi che a volte hanno Per_1
ostacolato, anche involontariamente, le iniziative organizzate e concordate», ma anche alla perdurante conflittualità tra i coniugi;
nuove tensioni sono sorte quando ha chiesto la Parte_1
variazione di residenza di dalla casa coniugale alla dimora abituale senza parlarne negli Per_1
incontri. Il percorso si è infine interrotto perché la ricorrente ha proposto di nominare un coordinatore che fosse più facilmente raggiungibile dal suo luogo di lavoro, proposta non accettata dal marito.
Nel quadro sopra descritto non si ravvisa una condotta ostruzionistica della ricorrente la quale, seppure con i propri limiti, ha collaborato attivamente per raggiungere l'obiettivo di ricucire i rapporti interrotti.
È vero che la sig.ra ha disatteso l'invito del giudice istruttore formulato all'udienza Pt_1
Per_ dell'11/07/2022 di evitare la presenza del compagno alle partite di calcio di , trattandosi Per_1
delle uniche occasioni in cui c'era un contatto con il padre e con il fratello maggiore che andavano a vederlo giocare;
ma è altrettanto vero che , ascoltato per la seconda volta dal giudice Per_1
Per_ istruttore, aveva detto che per lui era importante che fosse presente, essendo una persona che ormai faceva parte della sua vita, trovando ingiusto di doversene privare perché l'uomo non era gradito dal fratello . Si deve escludere, pertanto, che questo comportamento della ricorrente Per_2
sia stato animato dalla finalità di impedire un riavvicinamento tra il marito e e che, Per_1
soprattutto, abbia avuto un'efficacia causale rispetto all'attuale situazione.
Pag. 20 di 24 Le circostanze descritte alle pagine 78 e 79 della comparsa conclusionale del convenuto, per lo più nuove, sono state contestate dalla ricorrente nella memoria di replica e in ogni caso sono indice del fatto che la sig.ra on ha mai escluso il marito dagli eventi importanti della vita di , ai Pt_1 Per_1
quali il sig. è stato presente. CP_1
Come sopra evidenziato, non è esente da colpe riguardo al rapporto con il figlio, Controparte_1
come risulta dal racconto reso da all'assistente sociale: quando il ragazzo decise di Per_1
cambiare società sportiva rispetto a quella in cui il padre era dirigente, il genitore lo screditò dicendo che era stata la squadra a liberarsi di lui «in tre secondi, in quanto non era bono a giocare», destando la reazione di rabbia del ragazzo, alla quale il sig, aveva a sua volta reagito con alcuni CP_1
spintoni; il padre a volte si approcciava a lui per parlare con un registratore acceso;
a ottobre 2023
era arrabbiato col padre, ritenuto responsabile dell'affidamento al Servizio Sociale, e per Per_1
questo lo aveva salutato a malapena dopo una partita, ma il sig. aveva detto al figlio CP_1
maggiore di bloccare il fratello e alla fine lui stesso lo aveva spintonato contro il cancello;
il padre non ha mai realmente ascoltato la sua opinione per comprendere le ragioni che lo avevano portato ad allontanarsi.
Si deve infine ricordare, sebbene la questione non venga in questa sede analizzata approfonditamente perché è maggiorenne, che in più occasioni è emersa la tendenza di a paragonarsi Per_2 Per_1
al fratello, in base a un ragionamento del tipo «se lui non vuole vedere la mamma, allora io non vedrò il babbo» (si veda la trascrizione dell'ascolto dei minori all'udienza del 17/10/2019), fattore che ha ulteriormente complicato la situazione, in un intreccio apparentemente inestricabile di cause ed effetti, con una stratificazione di rivendicazioni, rancori, paure e sfiducia reciproci.
5.3. Sebbene le suesposte considerazioni abbiano carattere assorbente, si deve infine rimarcare che l'evento lesivo allegato dal convenuto, ossia la perdita del rapporto parentale, non si è verificato perché, come già rilevato, non vi è mai stata da parte di una completa chiusura nei confronti Per_1
del padre ed è altamente probabile che con la crescita, un supporto psicologico, l'auspicabile conclusione della lite giudiziaria e il supporto del fratello maggiore, col quale, secondo quanto riferito dal Servizio Sociale e dal curatore speciale, sembrerebbero esserci stati da ultimo maggiori scambi, si riaprirà tra padre e figlio un canale di comunicazione e poi di frequentazione quotidiana.
6. Spese processuali
6.1. Sussistendo tra ricorrente e convenuto soccombenza reciproca, le spese di lite sono tra loro compensate.
6.2. Poiché le suddette parti hanno dato causa alla nomina di un curatore speciale per il figlio
, entrambe devono essere condannate in solido a rifondere le spese processuali all'avv. Ilaria Per_1
Pag. 21 di 24 Pinzauti, con distrazione in favore dello Stato, essendo il minore ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
6.3. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, che si era già conclusa quando è stato nominato il curatore speciale.
6.4. Le spese di c.t.u. e del successivo monitoraggio, liquidate come da separati decreti del 16/04/2020
e del 17/05/2021, sono poste definitivamente e solidalmente a carico della ricorrente e del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa,
1) dichiara che la separazione è addebitabile a Parte_1
2) dispone l'affidamento del minore al Servizio Sociale del luogo di Persona_1
residenza (attualmente ) fino al raggiungimento della maggiore età; Controparte_7
3) dispone che il Servizio Sociale, sentiti i genitori e , assuma direttamente le decisioni Per_1
sulle questioni di maggiore interesse per la vita del minore, comprese quelle sanitarie e scolastiche;
4) dispone che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione relative alla vita di siano assunte direttamente dai genitori, anche separatamente;
Per_1
5) dispone la presa in carico di da parte dell della AUSL Persona_1 CP_6
Toscana Centro affinché sia valutata, insieme al Servizio Sociale affidatario, la possibilità e la necessità che il minore intraprenda un percorso psicologico con le finalità indicate in parte motiva;
6) dispone che il Servizio Sociale trasmetta ogni sei mesi al Giudice Tutelare una relazione sul rapporto del minore con i genitori e con il fratello , sulla sua salute, sull'andamento Per_2
scolastico, sul percorso psicologico eventualmente intrapreso e sugli interventi attuati per facilitare una ripresa della frequentazione del padre;
7) dispone la collocazione di presso la madre Per_1 Parte_1
8) dispone che il Servizio Sociale, qualora presti il suo consenso, sentiti i genitori, Per_1
organizzi un calendario per la frequentazione del padre, sia nei giorni infrasettimanali che nel week end, se del caso con pernottamento presso il domicilio paterno, con la cadenza e la gradualità ritenute necessarie nell'interesse del minore;
Pag. 22 di 24 9) dispone che le spese straordinarie per il figlio maggiorenne non Persona_9
economicamente indipendente, siano ripartite al 50% tra i genitori e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
- sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
- rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
- rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
Pag. 23 di 24 - il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà
diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
10) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 50% tra i genitori Per_1
anche in mancanza di preventivo accordo qualora si tratti di esborsi conseguenti alle decisioni assunte dal Servizio Sociale nell'interesse del minore, o altrimenti secondo la disciplina indicata al capo 9);
11) rigetta la domanda proposta da di condanna di al Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno;
12) dichiara le spese processuali compensate tra la ricorrente e il convenuto;
13) condanna la ricorrente e il convenuto, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore del curatore speciale del minore da distrarsi in favore dello Persona_1
Stato, liquidate in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
14) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti, definitivamente e solidalmente a carico della ricorrente e del convenuto.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
Si comunichi al Servizio Sociale della . Controparte_7
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 19/02/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Giulia Simoni dott.ssa Lucia Schiaretti
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