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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 01/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 248/2021 R.G.C.A. in riassunzione
da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], quale unico erede del padre Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 04.09.2015, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Scuzzarella (C.F. ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso congiuntamente e separatamente all'Avv. Giorgio Borgetto
Riassumente-appellato-appellante incidentale
Contro (C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
presso i cui uffici, siti a Caltanissetta alla via libertà, è domiciliato.
Appellante e convenuto in riassunzione
Conclusioni delle parti
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta Parte_1
Condannare il al pagamento, in favore di , n.q., a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 455.193,70 così come liquidata da
codesta Corte nella sentenza n. 682/2018, oltre interessi legali dalla data di
pubblicazione della prima pronuncia al soddisfo, ma senza alcuno scomputo di somme
percepite ex L. n. 210/1992 dal dante causa, in ossequio ai principi enunciati
nell'Ordinanza di rinvio n. 18723/2021”.
Per il : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni Controparte_1
avversa domanda, istanza o pretesa;
- accogliere le superiori difese e, per l'effetto, scomputare dal risarcimento indicato
nella sentenza n. 682/2018 della Corte di Appello di Caltanissetta, la somma di euro
161.441,26, che il dante causa dell'odierno attore in riassunzione ha già percepito a
titolo di indennizzo ai sensi della L. n. 210/1992
- con vittoria di spese”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 249/2012 depositata il 23.03.2012, il Tribunale di Caltanissetta
accoglieva la domanda proposta da , tesa ad ottenere la condanna del Persona_1
al risarcimento di tutti i danni subiti, connessi e conseguenti ad Controparte_1
2 emotrasfusioni infette, effettuate nel 1981 e nel 1986 presso due strutture ospedaliere diverse, a seguito delle quali l'attore contraeva un'epatite cronica HCV correlata attiva.
Ed invero, il Giudice di prime cure - tenuto conto delle valutazioni effettuate dalla
Commissione Medica Ospedaliera di Palermo, pronunciatasi positivamente nell'ambito del procedimento finalizzato alla corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge n.
210/1992, e della perizia redatta dall'incaricato CTU, ritenuto accertato il nesso di causalità tra le due emotrasfusioni e l'epatite HCV contratta dal , e considerata la Pt_1
condotta negligente del , venuto meno ai propri doveri istituzionali, di controllo CP_1
e vigilanza in materia di produzione, commercializzazione ed uso terapeutico di sangue ed emoderivati - condannava l'Amministrazione convenuta alla corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, della complessiva somma di euro 463.198,56,
oltre interessi al tasso legale dalla data della pronuncia fino al soddisfo, ed oltre spese di lite.
Riteneva, invece, non meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno lavorativo e di quello da perdita di chance, nonché quella avente ad oggetto il ristoro del dedotto “danno emergente da esborsi per cure ed assistenza”, per difetto di prova.
Avverso tale sentenza proponeva appello il , deducendo il difetto Controparte_1
di responsabilità per insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, la non corretta quantificazione del danno biologico e l'erronea applicazione degli interessi compensativi sulla somma liquidata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.10.2012 si costituiva , poi Persona_1
deceduto nelle more del giudizio (04.09.2015), contestando l'atto di appello avverso,
ritenuto infondato in fatto e in diritto e chiedendo, con appello incidentale condizionato,
3 la riforma della sentenza censurata nella parte in cui non aveva riconosciuto una personalizzazione del danno nella misura del 33%.
La Corte di Appello, con sentenza n. 682/2018 del 29.10.2018, rigettava il primo e il terzo motivo di gravame e, in accoglimento della seconda doglianza, concernente il dies
a quo del risarcimento, erroneamente individuato dal giudice di prime cure nella data della trasfusione, ricalcolava il quantum dovuto, assumendo, quale dato temporale di partenza, non più la data della trasfusione, ma il momento dell'accertamento della patologia (1993).
Accoglieva, poi, parzialmente anche l'appello incidentale, riconoscendo una personalizzazione del danno, esclusa in primo grado, nella misura del 10% in relazione al pregiudizio arrecato alla vita di relazione del danneggiato.
Condannava, pertanto, il a pagare, a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno, la somma di euro 455.193,70, disponendo che dalla somma così determinata dovesse essere decurtato l'importo - la cui entità non risultava nota - erogato a
[...]
a titolo di indennizzo ex L. 210/1992, ritenendo, sulla scorta di un orientamento Per_1
giurisprudenziale della Corte di Cassazione che la compensatio lucri cum damno tra indennizzo e ristoro costituisse un' eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello.
, n.q. di erede di , proponeva poi ricorso dinanzi alla Corte Parte_1 Persona_1
di Cassazione, sulla scorta di un unico motivo, concernente la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. a titolo di illegittima disposizione dello scomputo delle somme ricevute a titolo di indennizzo ex
L. 210/1992 dalla somma riconosciuta quale ristoro dei danni patiti dal proprio dante
4 causa, per difetto assoluto di prova sul punto.
Con ordinanza n. 18723/2021, la Corte di Cassazione, confermando un indirizzo ormai consolidato, accoglieva il ricorso sulla scorta del seguente principio di diritto: “La
compensazione non può operare qualora l'indennizzo indicato dalla legge non sia stato
corrisposto, ovvero non sia quanto meno determinato o determinabile nel suo preciso
ammontare”.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Suprema Corte affermava poi che “La
somma da portare in compensazione è rimasta del tutto incerta e … ciò non consente la
compensazione, al quale non opera rispetto ad un fatto, l'avvenuta corresponsione
dell'indennizzo o la prevedibile corresponsione dell'indennizzo, ma richiede la
coesistenza di due debiti aventi titoli diversi”.
Alla luce di tali considerazioni, veniva accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata in relazione al profilo della disposta decurtazione dell'indennizzo dal complessivo quantum accordato a titolo di ristoro e si disponeva la rimessione della causa alla Corte
di Appello di Caltanissetta in diversa composizione anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
, quale unico erede di , provvedeva alla riassunzione della Parte_1 Persona_1
causa dinanzi a questa Corte a seguito al rinvio operato dal giudice di legittimità,
chiedendo la condanna del al risarcimento dei danni patiti dal de Controparte_1
cuius in occasione delle emotrasfusioni di cui si è detto, così come liquidati nella sentenza di secondo grado n. 682/2018, elidendo tuttavia lo scomputo delle somme percepite ex L. n. 210/1992, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza di rinvio.
5 Il , con comparsa di risposta del 4.2.2022, chiedeva, invece, Controparte_1
disporsi lo scomputo, dal risarcimento indicato nella sentenza n. 682/2018 della Corte di
Appello di Caltanissetta, della somma di €. 161.441,26, già percepita dal dante causa dell'attore in riassunzione a titolo di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92.
Produceva, a tal fine, documentazione attestante i relativi decreti di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, innanzitutto premettere come l'oggetto del presente vaglio risulta limitato alla legittimità della decurtazione, effettuata in via officiosa dalla Corte d'Appello, dal complessivo importo riconosciuto quale risarcimento del danno non patrimoniale, delle somme percepite da a titolo di indennizzo ex l. 210/1992. Persona_1
Fondamentale premessa giuridica della questione in esame è costituita dall'assunto per cui "Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o
HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto
all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992" (cfr. Cass. civ. S.U.
n. 584/2008).
Ciò nondimeno, secondo la Corte di Cassazione, tale diversa natura non osta a che
“l'indennizzo corrisposto al danneggiato sia integralmente scomputato dalle somme
liquidabili a titolo di risarcimento del danno, posto che in caso contrario la vittima si
avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo
del medesimo interesse tutelato, di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo
stesso soggetto (il ) ed aventi causa dla medesimo fatto Controparte_1
(trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce
la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento" (cfr. Cass. civ. S.U. n. 584/2008 e,
6 nello stesso senso, Cass. civ. n. 6573/2013; Cass. civ. n. 991/2014).
Escluso, dunque, il carattere alternativo dell'indennizzo e ammessa la necessità di operare una decurtazione, in sede di liquidazione del ristoro per i danni subiti, degli importi già percepiti a titolo indennitario, deve rilevarsi come la compensatio lucri cum
damno non possa tuttavia operare qualora l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992
non risulti determinato o, quanto meno, determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che "... l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere
compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non
equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto
ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in
mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo
da portare in decurtazione del risarcimento" (cfr. Cass. civ. n. 14932/2013 e, più di recente, Cass. civ. n. 8866/2021, 21837/2019, 804326/2019 e, da ultimo, Cass. n.
32550/2024).
Ne consegue che, nel giudizio promosso nei confronti del per il Controparte_1
risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge 210/1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum (cfr. Cass. civ. n. 8866/2021).
La Corte ammette la detrazione anche delle somme da percepire in futuro, “purché
riconosciute e dunque liquidate o determinabili” (cfr. Cass. civ. ult. cit.).
7 Traslando il superiore principio alla fattispecie per cui è causa, deve osservarsi come l'Amministrazione convenuta abbia fornito prova del concreto quantum dell'indennizzo corrisposto al , attraverso i relativi ordini di pagamento, solo nel presente giudizio Pt_1
di riassunzione, avendone omesso la produzione, pur essendone già in possesso, nei precedenti gradi di giudizio, in violazione dei termini di preclusione istruttoria.
Ed invero, per costante giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di rinvio, configurato
dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa
l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo
che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in
decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte
di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di un giudizio di risarcimento del danno da emotrasfusioni, aveva dichiarato inammissibile la produzione, in seno al giudizio di rinvio, della documentazione relativa alla liquidazione dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non avendo la parte neppure allegato la ricorrenza di ragioni idonee a giustificare la deroga al suddetto divieto)” (cfr. Cass. civ. n. 27736
del 22.9.2022).
Nel caso di specie, in applicazione del richiamato principio, che ha lo scopo di garantire stabilità e certezza del processo, l'Amministrazione convenuta in riassunzione,
limitandosi a produrre per la prima volta in questo grado, i decreti di pagamento in favore di e, successivamente, del suo erede, nulla ha provato, neppure in punto Persona_1
di mera allegazione, circa le ragioni idonee a giustificare la deroga al divieto di nuove prove ai sensi del combinato disposto degli artt. 394 e 345 c.p.c. ed al principio per cui
8 le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, tenuto anche conto della data assai risalente del decreto emesso in favore del de cuius (ovvero 5.12.2000) unico documento su cui si fonda la nuova domanda di compensazione avanzata dal in sede di CP_1
riassunzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, preso atto del giudicato interno formatosi in relazione alla complessiva determinazione del quantum risarcitorio, così come liquidato dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 682/2018 del 29.10.2018, pari ad €
455.193,70, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della detta pronuncia sino al soddisfo, dovrà disporsi che dal superiore importo non dovrà detrarsi alcuna somma a titolo di indennizzo ex l. 210/92.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve in questa sede trovare conferma la compensazione delle stesse in relazione al giudizio di primo grado, già confermata con la sentenza di secondo grado n. 682/2018 considerato che la questione della detrazione del quantum corrispondente all'importo erogato a titolo di indennizzo non ha costituito oggetto di vaglio da parte del Tribunale.
Devono altresì compensarsi le spese del giudizio di appello definito con la sentenza cassata in relazione al motivo del ricorso per cassazione, in considerazione della circostanza per cui la questione afferente il quantum liquidato in appello a titolo risarcitorio (peraltro di poco inferiore rispetto all'originario importo determinato dal
Tribunale) ha ormai acquisito autorità di cosa giudicata, mentre in relazione al profilo della - pur erronea – decurtazione delle somme erogate al danneggiato a titolo di indennizzo ex l. 210/92 non può non tenersi conto del fatto che la stessa è stata effettuata
9 d'ufficio da parte del giudice di secondo grado, in difetto di una domanda da parte dell'Amministrazione.
Il , in omaggio al canone della soccombenza, dovrà invece essere Controparte_1
condannato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio liquidate, ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod., le prime, in complessivi € 4.961,70, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge,
e le seconde in complessivi € 6.251,40 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, entrambe da distrarsi in favore dei difensori della parte riassumente che ne hanno fatto espressa richiesta in seno alla comparsa conclusionale, dichiarandosi antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, statuendo in sede di rinvio nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 248/2021 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
- dispone che sull'importo liquidato dalla Corte di Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 682/2018 del 29.10.2018, a titolo di risarcimento del danno in favore di
[...]
pari ad € 455.193,70, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della Per_1
detta sentenza sino all'effettivo soddisfo, non operi alcuna decurtazione a titolo di indennizzo ex l. 210/1992;
- compensa le spese di lite relative al primo grado di giudizio e al processo in appello iscritto al NRG 197/2012 definito con sentenza n. 682/2018 del 19.10.2018;
- condanna, inoltre, il , in persona del pro-tempore, alla Controparte_1 CP_2
rifusione, in favore del sig. , delle spese di lite liquidate come segue: Parte_1
10 - in relazione al giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione definito con ordinanza n.
18723/2021 del 27.04.2021, euro 4.961,70 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Scuzzarella e
Avv. Giorgio Borgetto;
- in relazione al presente giudizio di rinvio, euro 6.251,40, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano
Scuzzarella e Avv. Giorgio Borgetto.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 2.4.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Dott. Roberto Rezzonico
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