Articolo 1 della Legge 10 novembre 1964, n. 1174
Articolo 2
Versione
4 dicembre 1964
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati per la durata di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1963-64.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1964