Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati per la durata di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1963-64.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati per la durata di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1963-64.