Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 04.04.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Francesco Murianni Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. A. CP_1
Andriulli, F. Certomà, R. Per_1
Resistente
OGGETTO: indebito “quota 100”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 05.03.2024 il ricorrente impugnava e contestava la legittimità del provvedimento del 26.01.2024 con cui l' chiedeva la restituzione della somma CP_1 di € 18.917,73 a titolo di somme indebitamente percepite sul trattamento pensionistico “quota 100” per il periodo dal 01.12.2020 al 28.02.2024.
Il ricorrente sosteneva di aver percepito, fino al 31.12.2022, la somma di € 2.500,00 lorde quale compenso per l'attività di amministratore della società CNA costruzioni srl, ritenendo che tale prestazione fosse inquadrabile come lavoro autonomo occasionale.
Pertanto, in applicazione dell'art. 14 co. 3 d.l. n. 4/19, riteneva di aver diritto al beneficio pensionistico oggetto di ripetizione di indebito, in quanto cumulabile con attività di lavoro autonomo occasionale entro il limite di € 5.000,00.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava nel merito CP_1 quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa all'udienza del 04.04.2025 e veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato per la ragioni di seguito indicate.
Difatti, l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, prevede la non cumulabilità della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la cosiddetta "quota 100" - a far tempo dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il relativo ammontare, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
La norma citata ha passato il vaglio della Corte Costituzionale che con sentenza n.234/22 ha affermato che: “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello - come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale - che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro. A sostegno di tale prospettazione il rimettente richiama ripetutamente la sentenza n.
416 del 1999. Questa Corte ha affermato in tale occasione che, quanto al divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non erano, nella prospettiva del legislatore dell'epoca, tali da imporre una disciplina diversificata del cumulo.
7.2.- Il riferimento alla decisione citata non è dirimente nell'impostazione dell'odierna questione. La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto. (…)7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). (…)7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste
a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a "quota
100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n.
346 del 2004).
7.5.- La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato”.
Nel caso di specie, la questione controversa riguarda la qualificazione dell'attività di collaborazione svolta dal ricorrente come amministratore della società CNA
Costruzioni srl come attività da lavoro autonomo occasionale o no, posto che solo in caso di attività da lavoro autonomo occasionale il beneficio pensionistico sarà cumulabile con i compensi erogati, nel limite di € 5.000,00.
In tema di riparto dell'onere probatorio la giurisprudenza ha chiarito che“il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito, deve provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione gia' ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli” (su 18046/2010).
Pertanto, nel caso di specie, spetta al ricorrente dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento del diritto al trattamento pensionistico, tra cui il carattere autonomo ed occasionale dell'attività lavorativa svolta per la CNA
Costruzioni srl.
Ebbene, tale prova non è stata positivamente fornita.
Difatti, la mera natura della qualità di amministratore, comportante poteri e funzioni di rappresentanza, non vale di per sé ad escludere la natura abituale e continuativa dell'attività prestata, qualificandola come occasionale.
Difatti, la giurisprudenza ha chiarito che il rapporto intercorrente tra la società e l'amministratore al quale è affidata la gestione sociale ed immedesimazione organica e non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata dovendo invece essere ascritto all'area del lavoro professionale autonomo (cfr. Cass. 7961/2009 conforme Cass. S.U.
1545/2017).
Tale orientamento, nel ricondurre il rapporto tra amministratore e società nell'ambito del lavoro autonomo, professionale non implica automaticamente l'occasionalità della prestazione, quale unico elemento che, specificamente provato, consentirebbe la cumulabilità del beneficio pensionistico con i redditi prodotti nel limite di € 5.000,00 lordi annui.
Né l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Separata è automaticamente CP_1 sintomatica ed indicativa della natura occasionale dell'attività svolta, posto che sono onerati dell'iscrizione alla Gestione Separata non solo i lavoratori autonomi occasionali (per i quali l'obbligo sorge in caso di superamento della soglia di €
5.000,00 di reddito annuo cfr. art. 44 d.l. 269/03) ma anche altre categorie di lavoratori tar cui: i soggetti che esercitano per professione abituale ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (v. l. 335/95).
Dalla documentazione in atti si evincono, piuttosto, elementi a favore della non occasionalità della prestazione svolta dal ricorrente come Amministratore della
CNA Costruzioni srl. Infatti, dall'estratto contributivo emerge che il ricorrente, a decorrere dal 2008 ha svolto attività di collaborazione per la predetta società ricevendo il compenso ed il pagamento dei relativi contributi.
Peraltro, l'attività svolta era qualificata come compenso erogato in dipendenza di un “lavoro a progetto” ex art. 61 d.lgs. 276/03, poi confluito nella figura del contratto di collaborazione coordinata e continuativa introdotto con d.lgs. 81/15 entrambe, per loro natura, caratterizzate da continuità e non occasionalità della prestazione.
La conferma circa l'assenza di occasionalità della prestazione remunerata si desume dal fatto che i redditi percepiti, assimilati ex lege a quelli da lavoro dipendente (art. 5° Tuir), sono strati dichiarati nella parte relativa a “redditi da lavoro dipendente” laddove i redditi da lavoro autonomo occasionale sono indicati quali “altri redditi” derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (art. 76 co. 1 lett. l) Tuir) (cfr. mod. 730 all. ricorr.).
In mancanza di specifica prova sull'occasionalità della prestazione lavorativa deve ritenersi l'incompatibilità della pensione “quota 100” con l'attività di lavoro autonomo cui è riconducibile, per citata giurisprudenza, il rapporto tra amministratore e società.
Da tali elementi e in mancanza di ulteriori prove, si desume che il compenso percepito dal ricorrente, pari ad € 2.500,00, è riconducibile allo svolgimento di attività di lavoro autonomo priva del requisito della occasionalità, con conseguente inapplicabilità dell'art. 14 co. 3 d.l. 4/19 nella parte in cui ritiene compatibile l'erogazione della pensione quota 100 con i redditi da lavoro autonomo occasionale nei limiti della soglia di € 5.000,00 lordi annui.
Non può, parimenti, sostenersi l'irripetibilità dell'indebito per mancanza dei relativi presupposti. Si osserva che, nel caso in esame, viene in rilievo un'ipotesi di indebito previdenziale, pertanto, la disciplina applicabile è costituita dall'art. 13 l. 412/91 che interviene come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L. 88/89 con riferimento ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore.
L'art. 52 l. 88/89 dispone che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
L'art. 13 l. 412/91, nell'interpretare la normativa richiamata, dispone che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Dalla lettura della normativa richiamata si desume che, affinchè operi la sanatoria dell'indebito con conseguente irripetibilità delle somme, è richiesta la sussistenza di tre requisiti: 1) il provvedimento deve essere definitivo, ai fini della sanatoria.
Perciò nei casi di liquidazione provvisoria è consentito all'Ente previdenziale il recupero delle somme indebite;
2) il provvedimento di liquidazione deve essere stato espressamente comunicato all'interessato, altrimenti l'Ente non può procedere al recupero;
3) la sanatoria non si applica, infine, nei casi in cui l'indebito sia stato determinato dal dolo dell'interessato ovvero dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, sconosciuti all'Ente che incidono sul diritto o sulla misura della pensione. L'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile dall'Ente.
Ebbene, nel caso di specie, non può trovare applicazione la sanatoria in questione con relativa irripetibilità della somma in quanto non vi è prova che le somme erogate a titolo di pensione “quota 100”, oggetto di indebito, siano state liquidate sulla base di un provvedimento “definitivo”, posto che, in base al generale criterio di riparto dell'onere della prova, spetta al ricorrente che intende far valere l'irripetibilità dell'indebito fornire la prova di tutti gli elementi posti a fondamento della sanatoria (cfr. all. Te08 ricorr.).
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, non essendo stata prodotta in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1.900,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Taranto, 04.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli