TAR Salerno, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 234
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La pretesa della ricorrente implica l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento prezzi introdotto direttamente dalla legge (art. 29 D.L. 4/2022), che non è subordinato a una valutazione discrezionale della P.A. Il rapporto tra le parti, nella fase esecutiva del contratto, risulta pienamente paritetico, atteso che la P.A., ove ne sussistano i presupposti previsti dalla legge, è tenuta a riconoscere il compenso revisionale nella misura legale, non venendo in campo l'esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione. La sussistenza dei predicati presupposti applicativi alla singola fattispecie, in ragione della corretta interpretazione delle clausole negoziali, afferisce alla cognizione del giudice ordinario.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La pretesa della ricorrente implica l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento prezzi introdotto direttamente dalla legge (art. 29 D.L. 4/2022), che non è subordinato a una valutazione discrezionale della P.A. Il rapporto tra le parti, nella fase esecutiva del contratto, risulta pienamente paritetico, atteso che la P.A., ove ne sussistano i presupposti previsti dalla legge, è tenuta a riconoscere il compenso revisionale nella misura legale, non venendo in campo l'esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione. La sussistenza dei predicati presupposti applicativi alla singola fattispecie, in ragione della corretta interpretazione delle clausole negoziali, afferisce alla cognizione del giudice ordinario.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La pretesa della ricorrente implica l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento prezzi introdotto direttamente dalla legge (art. 29 D.L. 4/2022), che non è subordinato a una valutazione discrezionale della P.A. Il rapporto tra le parti, nella fase esecutiva del contratto, risulta pienamente paritetico, atteso che la P.A., ove ne sussistano i presupposti previsti dalla legge, è tenuta a riconoscere il compenso revisionale nella misura legale, non venendo in campo l'esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione. La sussistenza dei predicati presupposti applicativi alla singola fattispecie, in ragione della corretta interpretazione delle clausole negoziali, afferisce alla cognizione del giudice ordinario.

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    La pretesa della ricorrente implica l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento prezzi introdotto direttamente dalla legge (art. 29 D.L. 4/2022), che non è subordinato a una valutazione discrezionale della P.A. Il rapporto tra le parti, nella fase esecutiva del contratto, risulta pienamente paritetico, atteso che la P.A., ove ne sussistano i presupposti previsti dalla legge, è tenuta a riconoscere il compenso revisionale nella misura legale, non venendo in campo l'esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione. La sussistenza dei predicati presupposti applicativi alla singola fattispecie, in ragione della corretta interpretazione delle clausole negoziali, afferisce alla cognizione del giudice ordinario.

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    La pretesa della ricorrente implica l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento prezzi introdotto direttamente dalla legge (art. 29 D.L. 4/2022), che non è subordinato a una valutazione discrezionale della P.A. Il rapporto tra le parti, nella fase esecutiva del contratto, risulta pienamente paritetico, atteso che la P.A., ove ne sussistano i presupposti previsti dalla legge, è tenuta a riconoscere il compenso revisionale nella misura legale, non venendo in campo l'esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione. La sussistenza dei predicati presupposti applicativi alla singola fattispecie, in ragione della corretta interpretazione delle clausole negoziali, afferisce alla cognizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 234
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 234
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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