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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1019/2024 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
nato a [...] il giorno 16.04.1980 (CF: Parte_1
) residente in [...] ed elettivamente C.F._1
domiciliato in Bergamo al Viale Papa Giovanni XXIII n.5 presso lo studio dell'Avv. Daniele
Locatelli;
-opponente -
e la c.f p.iva Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
sedente in Via Emilia n.7 di S.Egidio Alla Vibrata, in persona dell'omonimo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Emidio Corradetti;
-opposto-
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la revoca del Parte_1
provvedimento monitorio n. 328/024, emesso dal Tribunale di Teramo, eccependo, preliminarmente,
l'incompetenza territoriale dell'Ufficio giudiziario adito, trattandosi di controversia tra professionista e consumatore ed avendo l'opponente residenza e domicilio in provincia di Bergamo.
Ha dedotto, ad ogni buon conto, l'infondatezza delle pretese articolate nel merito chiedendo revoca del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando come i rapporti contrattuali fossero, a suo tempo, intervenuti tra la ditta (di cui lo stesso opponente è rappresentante legale) e l'impresa Parte_2
odierna opposta, sottolineando il difetto di qualsivoglia accordo che vincolasse personalmente lo stesso opponente.
1 Si è costituita in giudizio la ditta la quale ha sottolineato che i rapporti contrattuali CP_1
fossero specificamente intercorsi tra essa opposta e l'Ing dal momento che – peraltro – gli Pt_1
stessi avrebbero avuto ad oggetto proprio il plesso immobiliare di proprietà della persona fisica odierna opponente.
Effettuate le verifiche preliminari, in sede di prima udienza la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
*
L'eccezione di competenza e fondata e va accolta.
Va dichiarata l'incompetenza a fronte della violazione del foro inderogabile di residenza e/o domicilio del consumatore, il cui radicamento è collocato al di fuori dell'ambito di competenza territoriale di questo Ufficio Giudiziario.
Ebbene, per costante giurisprudenza (Cass. Civ. n. 9929/1993), la competenza si determina in base al contenuto della domanda introduttiva del giudizio - e, in caso di più domande,
l'una all'altra subordinata, in base al contenuto della domanda principale - e non già secondo l'oggetto dell'indagine di merito che il giudice deve compiere per la decisione della controversia, ne deriva come nel caso di specie la domanda monitoria, che ha dato origine all'odierno contenzioso di merito, sia stata inequivocabilmente articolata dall'impresa opposta nei confronti di Parte_1
quale persona fisica consumatore, qualificato, secondo le indicazioni dello stesso attore sostanziale, quale effettivo committente delle attività edilizie commissionate.
Ne deriva, dunque, che la deduzione dello stesso opponente – a dire del quale i rapporti contrattuali sarebbero intercorsi tra la ditta e la società di cui lo stesso opponente sarebbe CP_1
rappresentante legale, quale appaltatrice dei lavori di ristrutturazione– afferisce a questione di merito che non incide sulla ripartizione delle regole di competenza, cristallizzate dalla domanda giudiziale così come articolata.
Ebbene, considerato che l'opponente è convenuto (sostanziale) evocato nel presente giudizio in qualità di consumatore, appare evidente l'incompetenza del Tribunale adito, avendo quest'ultimo residenza e domicilio in provincia di Bergamo.
Come noto, tale competenza inderogabile è rilevabile (anche) d'ufficio dal giudice, tenuto ad accertare il possesso della qualità di consumatore (v. Cass., 11/11/2021, n.
33439 ), sottolineandosi che, anche in base alla giurisprudenza comunitaria, spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare anche d'ufficio, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere
2 qualificato come "consumatore" ai sensi della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
A tale proposito non colgono nel segno le deduzioni di parte opposta, articolate nelle note a trattazione scritta, a dire della quale avrebbe agito quale ingegnere libero professionista e non anche quale Pt_1
consumatore.
Tale circostanza, oltre ad essere smentita per tabulas, non coglie nel segno e parte da assunti concettuali giuridicamente erronei.
In primo luogo, è emerso ed è incontestato che la ditta opposta abbia citato l'opponente quale persona fisica in virtù di lavori dallo stesso commissionati e da eseguire presso gli immobili di sua proprietà nonché costituenti – a dire della stessa opposta – l'abitazione propria e della propria famiglia.
Ebbene, come noto, l'impianto normativo di matrice consumeristica definisce “consumatore” qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, mentre è professionista qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.
Ebbene risulta evidente come, sulla base delle doglianze articolate dallo stesso opposto e sulla scorta delle quali è possibile cristallizzare il petitum che determina, a sua volta, le regole relative alla competenza territoriale, sia stato evocato in giudizio in quanto committente che ha agito per Pt_1
scopi del tutto estranei alla propria attività professionale, ossia al fine di ottenere la ristrutturazione degli immobili (costituenti abitazioni proprie, oltre che della moglie e dei genitori) che in alcun modo
– almeno sulla scorta della rappresentazione delle parti – erano connessi all'esercizio della sua attività di Ingegnere. Orbene, alla luce dei sopra riportati dati normativi si evince che la nozione di consumatore si fonda su due connotati essenziali: il primo, inteso quale requisito positivo, è che consumatore debba essere necessariamente una persona fisica;
il secondo, requisito negativo, è che lo stesso agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. L'assunto secondo cui può essere definito consumatore solamente il soggetto (rigorosamente persona fisica) che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, trova, tra l'altro, granitica conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: “la nozione di consumatore deve essere interpretata restrittivamente, avendo riguardo al ruolo di tale persona in un contratto determinato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest'ultimo.
Soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del consumatore in quanto parte
3 considerata economicamente più debole. È quindi conforme sia alla lettera, sia allo spirito nonché alla finalità delle disposizioni considerate la conclusione che il particolare regime di tutela da esse istituito riguarda unicamente i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, attuale o futura”.
Ebbene appare più che evidente come, indipendentemente dai profili di merito qui non rilevanti, il fatto che l'opponente avesse delle competenze professionali e che avesse assunto il ruolo di direttore dei lavori e di progettista non muta l'approccio tipicamente funzionalistico che connota la figura del consumatore, così come delineata a livello europeo, essendo inequivocabilmente emerso che – sulla scorta delle rappresentazioni dell'attore sostanziale – egli abbia agito quale committente persona fisica al fine di ottenere la ristrutturazione di beni immobili estranei alla propria attività professionale.
Occorre ora precisare come nelle ipotesi in cui venga rilevata l'incompetenza funzionale inderogabile del Giudice del monitorio, il Giudice dell'opposizione deve, con sentenza, dichiarare l'incompetenza dell'Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e la nullità dello stesso, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione (in questo senso:
Cass., 21.5.2007, n. 11748; 11.7.2006, n. 15720; 11.7.2006, n. 15694; 22.6.2005, n. 13353;
9.11.2004, n. 21297; 17.12.2004, n. 2349; 14.7.2003, n. 10981; 4.4.2003, n. 5310; 23.1.1999, n. 656;
17.3.1998, n. 2843; 28.2.1996, n. 1584), non potendo provvedere invece con ordinanza alla cancellazione della causa dal ruolo ed alla rimessione delle parti davanti al giudice ritenuto competete.
Peraltro, la sentenza che rileva l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere ma, al contrario, definisce il procedimento di opposizione, sicchè il giudice dell'opposizione non può rimettere al
Tribunale competente la causa di opposizione, ma deve limitarsi a concludere il giudizio con pronuncia di revoca e/o nullità del decreto opposto (si intende, infatti, aderire sul punto all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui “la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo
a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria”, Cass. 9.11.2004, n. 21297).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opposta (applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento) per le sole fasi di studio ed introduttiva del giudizio.
Per Questi Motivi
4 Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda:
- dichiara nullo e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, per incompetenza del giudice adito;
- condanna la convenuta opposta al pagamento in favore dell'opponente di metà delle spese di giudizio, liquidandole per l'intero in euro 849,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e accessori come per legge.
Così deciso in Teramo, 27.5.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1019/2024 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
nato a [...] il giorno 16.04.1980 (CF: Parte_1
) residente in [...] ed elettivamente C.F._1
domiciliato in Bergamo al Viale Papa Giovanni XXIII n.5 presso lo studio dell'Avv. Daniele
Locatelli;
-opponente -
e la c.f p.iva Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
sedente in Via Emilia n.7 di S.Egidio Alla Vibrata, in persona dell'omonimo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Emidio Corradetti;
-opposto-
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la revoca del Parte_1
provvedimento monitorio n. 328/024, emesso dal Tribunale di Teramo, eccependo, preliminarmente,
l'incompetenza territoriale dell'Ufficio giudiziario adito, trattandosi di controversia tra professionista e consumatore ed avendo l'opponente residenza e domicilio in provincia di Bergamo.
Ha dedotto, ad ogni buon conto, l'infondatezza delle pretese articolate nel merito chiedendo revoca del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando come i rapporti contrattuali fossero, a suo tempo, intervenuti tra la ditta (di cui lo stesso opponente è rappresentante legale) e l'impresa Parte_2
odierna opposta, sottolineando il difetto di qualsivoglia accordo che vincolasse personalmente lo stesso opponente.
1 Si è costituita in giudizio la ditta la quale ha sottolineato che i rapporti contrattuali CP_1
fossero specificamente intercorsi tra essa opposta e l'Ing dal momento che – peraltro – gli Pt_1
stessi avrebbero avuto ad oggetto proprio il plesso immobiliare di proprietà della persona fisica odierna opponente.
Effettuate le verifiche preliminari, in sede di prima udienza la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
*
L'eccezione di competenza e fondata e va accolta.
Va dichiarata l'incompetenza a fronte della violazione del foro inderogabile di residenza e/o domicilio del consumatore, il cui radicamento è collocato al di fuori dell'ambito di competenza territoriale di questo Ufficio Giudiziario.
Ebbene, per costante giurisprudenza (Cass. Civ. n. 9929/1993), la competenza si determina in base al contenuto della domanda introduttiva del giudizio - e, in caso di più domande,
l'una all'altra subordinata, in base al contenuto della domanda principale - e non già secondo l'oggetto dell'indagine di merito che il giudice deve compiere per la decisione della controversia, ne deriva come nel caso di specie la domanda monitoria, che ha dato origine all'odierno contenzioso di merito, sia stata inequivocabilmente articolata dall'impresa opposta nei confronti di Parte_1
quale persona fisica consumatore, qualificato, secondo le indicazioni dello stesso attore sostanziale, quale effettivo committente delle attività edilizie commissionate.
Ne deriva, dunque, che la deduzione dello stesso opponente – a dire del quale i rapporti contrattuali sarebbero intercorsi tra la ditta e la società di cui lo stesso opponente sarebbe CP_1
rappresentante legale, quale appaltatrice dei lavori di ristrutturazione– afferisce a questione di merito che non incide sulla ripartizione delle regole di competenza, cristallizzate dalla domanda giudiziale così come articolata.
Ebbene, considerato che l'opponente è convenuto (sostanziale) evocato nel presente giudizio in qualità di consumatore, appare evidente l'incompetenza del Tribunale adito, avendo quest'ultimo residenza e domicilio in provincia di Bergamo.
Come noto, tale competenza inderogabile è rilevabile (anche) d'ufficio dal giudice, tenuto ad accertare il possesso della qualità di consumatore (v. Cass., 11/11/2021, n.
33439 ), sottolineandosi che, anche in base alla giurisprudenza comunitaria, spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare anche d'ufficio, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere
2 qualificato come "consumatore" ai sensi della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
A tale proposito non colgono nel segno le deduzioni di parte opposta, articolate nelle note a trattazione scritta, a dire della quale avrebbe agito quale ingegnere libero professionista e non anche quale Pt_1
consumatore.
Tale circostanza, oltre ad essere smentita per tabulas, non coglie nel segno e parte da assunti concettuali giuridicamente erronei.
In primo luogo, è emerso ed è incontestato che la ditta opposta abbia citato l'opponente quale persona fisica in virtù di lavori dallo stesso commissionati e da eseguire presso gli immobili di sua proprietà nonché costituenti – a dire della stessa opposta – l'abitazione propria e della propria famiglia.
Ebbene, come noto, l'impianto normativo di matrice consumeristica definisce “consumatore” qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, mentre è professionista qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.
Ebbene risulta evidente come, sulla base delle doglianze articolate dallo stesso opposto e sulla scorta delle quali è possibile cristallizzare il petitum che determina, a sua volta, le regole relative alla competenza territoriale, sia stato evocato in giudizio in quanto committente che ha agito per Pt_1
scopi del tutto estranei alla propria attività professionale, ossia al fine di ottenere la ristrutturazione degli immobili (costituenti abitazioni proprie, oltre che della moglie e dei genitori) che in alcun modo
– almeno sulla scorta della rappresentazione delle parti – erano connessi all'esercizio della sua attività di Ingegnere. Orbene, alla luce dei sopra riportati dati normativi si evince che la nozione di consumatore si fonda su due connotati essenziali: il primo, inteso quale requisito positivo, è che consumatore debba essere necessariamente una persona fisica;
il secondo, requisito negativo, è che lo stesso agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. L'assunto secondo cui può essere definito consumatore solamente il soggetto (rigorosamente persona fisica) che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, trova, tra l'altro, granitica conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: “la nozione di consumatore deve essere interpretata restrittivamente, avendo riguardo al ruolo di tale persona in un contratto determinato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest'ultimo.
Soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del consumatore in quanto parte
3 considerata economicamente più debole. È quindi conforme sia alla lettera, sia allo spirito nonché alla finalità delle disposizioni considerate la conclusione che il particolare regime di tutela da esse istituito riguarda unicamente i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, attuale o futura”.
Ebbene appare più che evidente come, indipendentemente dai profili di merito qui non rilevanti, il fatto che l'opponente avesse delle competenze professionali e che avesse assunto il ruolo di direttore dei lavori e di progettista non muta l'approccio tipicamente funzionalistico che connota la figura del consumatore, così come delineata a livello europeo, essendo inequivocabilmente emerso che – sulla scorta delle rappresentazioni dell'attore sostanziale – egli abbia agito quale committente persona fisica al fine di ottenere la ristrutturazione di beni immobili estranei alla propria attività professionale.
Occorre ora precisare come nelle ipotesi in cui venga rilevata l'incompetenza funzionale inderogabile del Giudice del monitorio, il Giudice dell'opposizione deve, con sentenza, dichiarare l'incompetenza dell'Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e la nullità dello stesso, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione (in questo senso:
Cass., 21.5.2007, n. 11748; 11.7.2006, n. 15720; 11.7.2006, n. 15694; 22.6.2005, n. 13353;
9.11.2004, n. 21297; 17.12.2004, n. 2349; 14.7.2003, n. 10981; 4.4.2003, n. 5310; 23.1.1999, n. 656;
17.3.1998, n. 2843; 28.2.1996, n. 1584), non potendo provvedere invece con ordinanza alla cancellazione della causa dal ruolo ed alla rimessione delle parti davanti al giudice ritenuto competete.
Peraltro, la sentenza che rileva l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere ma, al contrario, definisce il procedimento di opposizione, sicchè il giudice dell'opposizione non può rimettere al
Tribunale competente la causa di opposizione, ma deve limitarsi a concludere il giudizio con pronuncia di revoca e/o nullità del decreto opposto (si intende, infatti, aderire sul punto all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui “la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo
a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria”, Cass. 9.11.2004, n. 21297).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opposta (applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento) per le sole fasi di studio ed introduttiva del giudizio.
Per Questi Motivi
4 Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda:
- dichiara nullo e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, per incompetenza del giudice adito;
- condanna la convenuta opposta al pagamento in favore dell'opponente di metà delle spese di giudizio, liquidandole per l'intero in euro 849,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e accessori come per legge.
Così deciso in Teramo, 27.5.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
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