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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/09/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai magistrati dott. Marcello Testaquatra Presidente rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 535/2025 R.G., promosso da
(C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Caltanissetta Via Aci n. 2/A, ma di fatto collocata presso struttura protetta per donne vittime di violenza, elettivamente domiciliata in Caltanissetta Viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Giuseppe Palermo, che la rappresenta e difende giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. annesso al ricorso introduttivo.
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il giorno 17.7.1957, ivi residente Controparte_1
in Via Aci, n. 2/A, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura giusta C.F._2
procura speciale alla lite, resa ex art. 83 c.p.c. su foglio separato e da considerarsi in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Antonio Impellizzeri, ed elettivamente domiciliato, per gli effetti del giudizio, presso il suo Studio Legale, in Caltanissetta, in Via Filippo Turati, n.
130/F.
-resistente-
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interveniente necessario-
-----
Conclusioni delle parti:
Per entrambe le parti: “I difensori insistono nella domanda di conversione del titolo della separazione da giudiziale a consensuale firmato dalle parti e dai difensori, già depositato in atti con le dichiarazioni dei propri assistiti di rinuncia all'udienza ed alla relativa conciliazione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.)
Con ricorso depositato l'8.4.2025 chiedeva pronunciarsi la separazione dal Parte_1
marito, , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
civile il 16.12.2022, a Tokyo, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Caltanissetta dell'anno 2023, parte 2, serie C, numero 15 e dalla cui unione coniugale non erano nati figli.
I coniugi hanno stabilito il domicilio coniugale in Caltanissetta Via Aci n. 2/A, presso l'abitazione di proprietà del marito.
Tuttavia, pochi mesi dopo il matrimonio, il aveva assunto una condotta violenta e Pt_1
prevaricatrice nei confronti della moglie, perpetrando, dall'aprile 2023 fino all'agosto 2024, ripetuti episodi di maltrattamenti fisici e psicologici, come meglio descritti in ricorso.
In ragione dei descritti gravi episodi di violenza, veniva presentata dalla ricorrente denuncia - querela nei confronti del marito, seguendone un procedimento penale con applicazione di misura cautelare nei confronti del marito.
La ricorrente, nelle more, aveva anche chiesto di essere allontanata dalla casa coniugale, con collocamento presso una casa rifugio ad indirizzo protetto per donne vittima di violenza.
Le superiori circostanze dimostravano che la causa della crisi matrimoniale era addebitabile in via esclusiva al , il quale, assumendo nel corso della convivenza Pt_1
2 comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, anche integranti gravi fattispecie delittuose contro la persona della coniuge, aveva determinato la cessazione dell'affectio coniugalis.
Per quanto atteneva alle reciproche condizioni reddituali e patrimoniali la ricorrente era priva di beni immobili, redditi o altre fonti di sostentamento ed era attualmente mantenuta dalla struttura protetta che la ospitava.
Inoltre, non aveva presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni.
Durante il matrimonio, aveva svolto attività casalinga e, per volontà del marito, non aveva potuto ricercare un'occupazione.
In relazione all'età avanzata (67 anni), la mancanza di conoscenza della lingua italiana e le difficoltà lavorative nel territorio di Caltanissetta, le sue possibilità di inserimento nel mercato del lavoro erano pressoché nulle.
Il convenuto, invece, percepiva una pensione mensile non inferiore a € 1.200,00, era proprietario della casa coniugale in Caltanissetta e di un altro immobile a Calatabiano (CT), oltre a possedere un'autovettura.
In ragione delle condizioni economiche delle parti, si chiede che il fosse onerato a Pt_1
versare alla moglie, quale contributo per il suo mantenimento, un assegno mensile pari ad
€ 600,00, soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con riserva di modificare e precisare la domanda relativa al quantum dell'assegno di mantenimento, in ragione delle emergenze istruttorie che avrebbero consentito di accertare l'esatto ammontare dei redditi percepiti dalla parte resistente.
In relazione a quanto sopra, la ricorrente chiedeva la separazione giudiziale dal proprio coniuge, con addebito al marito e un assegno di mantenimento a carico del predetto nella misura sopra indicata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente, il quale, preliminarmente, rappresenta che, nelle more, i coniugi avevano raggiunto un accordo per trasformare il rito da giudiziale a consensuale.
Pertanto, espressamente dichiarava, sullo status, di aderire alla domanda di separazione personale proposta dalla IG , però senza addebito alcuno. Parte_1
Per quanto riguardava le richieste di ordine economico e patrimoniale, invece, dichiarava
3 di volerle disciplinare come da condizioni concordate e contenute nel separato atto processuale denominato “Domanda congiunta di separazione personale” che sarebbe stato depositato agli atti del giudizio e che doveva considerarsi parte integrante e sostanziale del processo verbale di udienza del 10.9.2025, con rinuncia alla comparizione come da dichiarazione che veniva prodotta.
All'udienza del 10.9.2025 i difensori insistevano nella domanda di conversione del titolo della separazione da giudiziale a consensuale firmato dalle parti e dai difensori, già depositato in atti.
Il giudice relatore, pertanto, nella stessa udienza, preso atto dell'accordo delle parti, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, esprimeva parere favorevole.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e può trovare accoglimento.
Al riguardo, appare sufficiente ricordare che la separazione di fatto tra i coniugi, il contegno processuale delle parti, il contenuto delle rispettive doglianze e le ragioni che avevano indotto la ricorrente a chiedere l'addebito, l'intervenuto allontanamento della dalla casa familiare, testimoniano l'intollerabilità della prosecuzione della loro Pt_1
convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti per omologare la separazione tra i coniugi dopo l'accordo di trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale.
Per il resto, la domanda di addebito avanzata dalla parte ricorrente può considerarsi rinunciata tenuto conto del raggiunto accordo sulle condizioni della separazione, avendo, in particolare, le parti trovato un accordo sulla misura del chiesto contributo per il mantenimento della moglie, oltre al pagamento una tantum della somma di € 1.000,00, e rientrando le superiori domande nell'ambito dei diritti nella disponibilità delle parti e potendo, quindi, il Tribunale prendere atto di quanto sopra.
Le spese del giudizio, tenuto conto del raggiunto accordo e di cui sopra, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 535/2025, così provvede:
4 - Omologa la separazione consensuale dei sopra generalizzati coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio civile a Controparte_1
Tokio (Giappone) in data 16.12.2022, trascritto agli atti di matrimonio del comune di
Caltanissetta, anno 2023, parte 2, serie C, numero 15, alle condizioni di cui agli accordi intervenuti tra i coniugi come formalizzati nella “Domanda congiunta di separazione personale” del 5.9.2025, depositata il 9.9.2025, e di cui in parte motiva.
- Ordina al competente ufficiale dello stato civile di annotare la presente sentenza nei relativi registri, quando la stessa sarà passata in giudicato.
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 12 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai magistrati dott. Marcello Testaquatra Presidente rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 535/2025 R.G., promosso da
(C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Caltanissetta Via Aci n. 2/A, ma di fatto collocata presso struttura protetta per donne vittime di violenza, elettivamente domiciliata in Caltanissetta Viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Giuseppe Palermo, che la rappresenta e difende giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. annesso al ricorso introduttivo.
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il giorno 17.7.1957, ivi residente Controparte_1
in Via Aci, n. 2/A, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura giusta C.F._2
procura speciale alla lite, resa ex art. 83 c.p.c. su foglio separato e da considerarsi in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Antonio Impellizzeri, ed elettivamente domiciliato, per gli effetti del giudizio, presso il suo Studio Legale, in Caltanissetta, in Via Filippo Turati, n.
130/F.
-resistente-
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interveniente necessario-
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Conclusioni delle parti:
Per entrambe le parti: “I difensori insistono nella domanda di conversione del titolo della separazione da giudiziale a consensuale firmato dalle parti e dai difensori, già depositato in atti con le dichiarazioni dei propri assistiti di rinuncia all'udienza ed alla relativa conciliazione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.)
Con ricorso depositato l'8.4.2025 chiedeva pronunciarsi la separazione dal Parte_1
marito, , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
civile il 16.12.2022, a Tokyo, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Caltanissetta dell'anno 2023, parte 2, serie C, numero 15 e dalla cui unione coniugale non erano nati figli.
I coniugi hanno stabilito il domicilio coniugale in Caltanissetta Via Aci n. 2/A, presso l'abitazione di proprietà del marito.
Tuttavia, pochi mesi dopo il matrimonio, il aveva assunto una condotta violenta e Pt_1
prevaricatrice nei confronti della moglie, perpetrando, dall'aprile 2023 fino all'agosto 2024, ripetuti episodi di maltrattamenti fisici e psicologici, come meglio descritti in ricorso.
In ragione dei descritti gravi episodi di violenza, veniva presentata dalla ricorrente denuncia - querela nei confronti del marito, seguendone un procedimento penale con applicazione di misura cautelare nei confronti del marito.
La ricorrente, nelle more, aveva anche chiesto di essere allontanata dalla casa coniugale, con collocamento presso una casa rifugio ad indirizzo protetto per donne vittima di violenza.
Le superiori circostanze dimostravano che la causa della crisi matrimoniale era addebitabile in via esclusiva al , il quale, assumendo nel corso della convivenza Pt_1
2 comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, anche integranti gravi fattispecie delittuose contro la persona della coniuge, aveva determinato la cessazione dell'affectio coniugalis.
Per quanto atteneva alle reciproche condizioni reddituali e patrimoniali la ricorrente era priva di beni immobili, redditi o altre fonti di sostentamento ed era attualmente mantenuta dalla struttura protetta che la ospitava.
Inoltre, non aveva presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni.
Durante il matrimonio, aveva svolto attività casalinga e, per volontà del marito, non aveva potuto ricercare un'occupazione.
In relazione all'età avanzata (67 anni), la mancanza di conoscenza della lingua italiana e le difficoltà lavorative nel territorio di Caltanissetta, le sue possibilità di inserimento nel mercato del lavoro erano pressoché nulle.
Il convenuto, invece, percepiva una pensione mensile non inferiore a € 1.200,00, era proprietario della casa coniugale in Caltanissetta e di un altro immobile a Calatabiano (CT), oltre a possedere un'autovettura.
In ragione delle condizioni economiche delle parti, si chiede che il fosse onerato a Pt_1
versare alla moglie, quale contributo per il suo mantenimento, un assegno mensile pari ad
€ 600,00, soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con riserva di modificare e precisare la domanda relativa al quantum dell'assegno di mantenimento, in ragione delle emergenze istruttorie che avrebbero consentito di accertare l'esatto ammontare dei redditi percepiti dalla parte resistente.
In relazione a quanto sopra, la ricorrente chiedeva la separazione giudiziale dal proprio coniuge, con addebito al marito e un assegno di mantenimento a carico del predetto nella misura sopra indicata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente, il quale, preliminarmente, rappresenta che, nelle more, i coniugi avevano raggiunto un accordo per trasformare il rito da giudiziale a consensuale.
Pertanto, espressamente dichiarava, sullo status, di aderire alla domanda di separazione personale proposta dalla IG , però senza addebito alcuno. Parte_1
Per quanto riguardava le richieste di ordine economico e patrimoniale, invece, dichiarava
3 di volerle disciplinare come da condizioni concordate e contenute nel separato atto processuale denominato “Domanda congiunta di separazione personale” che sarebbe stato depositato agli atti del giudizio e che doveva considerarsi parte integrante e sostanziale del processo verbale di udienza del 10.9.2025, con rinuncia alla comparizione come da dichiarazione che veniva prodotta.
All'udienza del 10.9.2025 i difensori insistevano nella domanda di conversione del titolo della separazione da giudiziale a consensuale firmato dalle parti e dai difensori, già depositato in atti.
Il giudice relatore, pertanto, nella stessa udienza, preso atto dell'accordo delle parti, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, esprimeva parere favorevole.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e può trovare accoglimento.
Al riguardo, appare sufficiente ricordare che la separazione di fatto tra i coniugi, il contegno processuale delle parti, il contenuto delle rispettive doglianze e le ragioni che avevano indotto la ricorrente a chiedere l'addebito, l'intervenuto allontanamento della dalla casa familiare, testimoniano l'intollerabilità della prosecuzione della loro Pt_1
convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti per omologare la separazione tra i coniugi dopo l'accordo di trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale.
Per il resto, la domanda di addebito avanzata dalla parte ricorrente può considerarsi rinunciata tenuto conto del raggiunto accordo sulle condizioni della separazione, avendo, in particolare, le parti trovato un accordo sulla misura del chiesto contributo per il mantenimento della moglie, oltre al pagamento una tantum della somma di € 1.000,00, e rientrando le superiori domande nell'ambito dei diritti nella disponibilità delle parti e potendo, quindi, il Tribunale prendere atto di quanto sopra.
Le spese del giudizio, tenuto conto del raggiunto accordo e di cui sopra, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 535/2025, così provvede:
4 - Omologa la separazione consensuale dei sopra generalizzati coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio civile a Controparte_1
Tokio (Giappone) in data 16.12.2022, trascritto agli atti di matrimonio del comune di
Caltanissetta, anno 2023, parte 2, serie C, numero 15, alle condizioni di cui agli accordi intervenuti tra i coniugi come formalizzati nella “Domanda congiunta di separazione personale” del 5.9.2025, depositata il 9.9.2025, e di cui in parte motiva.
- Ordina al competente ufficiale dello stato civile di annotare la presente sentenza nei relativi registri, quando la stessa sarà passata in giudicato.
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 12 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
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