Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2640/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2640 del R.G.A.C. dell'anno 2017 avente ad oggetto: compravendita internazionale, pendente
TRA
(C.F. B602014565), società anonima di diritto francese, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Fresnes-sur-Escaut
(Francia), rue de la Paix n. 1524, rappresentata e difesa, giusta procura del
29/30-5-2017 per notaio di Wambrechies posta in calce all'atto di Persona_1 citazione in opposizione, dagli Avv. Biagio M. e Michele M. Gaetani nonché dall'Avv. Paolo Vassallo, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via
Mezzocannone n. 119, presso lo studio dell'Avv. Paolo Vassallo;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Avellino, alla via Pianodardine I, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso monitorio, dall'Avv. Diana Ingravallo (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, CodiceFiscale_1 alla via Broggi n.7;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 07 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 338/2017, con cui il Tribunale di
Avellino, in data 09 marzo 2017, le ha ingiunto di pagare in favore della CP_1
l'importo di € 235.799,87, oltre interessi legali a far data dalla notifica del
[...] ricorso monitorio e sino all'effettiva corresponsione, a titolo di corrispettivo della fornitura di carpenterie metalliche, oltre spese e competenze della procedura monitoria.
2. L'opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice francese ed, in particolare, del Tribunale di
Valenciennes, in quanto il rapporto dedotto in giudizio è una compravendita internazionale, disciplinata dal diritto francese, tra una società di diritto italiano
(l'opposta ed una società di diritto francese (l'opponente), ragion CP_1 per cui trova applicazione il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12-12-2012 “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”
(subentrato al precedente Regolamento CE del Consiglio 22-12-2000 n. 44/2001); che l'art. 28 delle condizioni generali di contratto prevede, altresì, la giurisdizione esclusiva del “Giudice avente giurisdizione là dove l'Acquirente ha la propria sede”, ossia del Tribunale di Valenciennes in Francia;
che, inoltre, l'art. 27 delle condizioni generali di contratto contempla l'applicazione della legge sostanziale francese e non già della L. 11-12-1985 n. 765 “Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980” né tanto meno della Convenzione dell'Aia 1-7-1964 e dei suoi principi.
Nel merito, l'opponente ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, premettendo che la - incaricata di eseguire un ordine (n. 121291) Parte_1 avente ad oggetto la progettazione, la produzione e la consegna di aero- refrigeranti per la sua cliente CN per la raffineria Tempa Rossa, in
Basilicata, destinata al trattamento di gas e carburanti - con ordine n. 121291-155
OP 14001355 del 4-6-2014, ha subappaltato a la produzione di una CP_1 serie di carpenterie metalliche (destinate a sostenere gli aero-refrigeranti R.G. n. 2640/2017
fabbricati da sulla base delle specifiche tecniche allegate Parte_1 all'ordine; che le parti hanno pattuito un prezzo forfettario di € 549.409,59 ed hanno convenuto che le avrebbero dovuto essere consegnate presso Parte_2 ad Altamura (Bari), rispettivamente in data 28 luglio Controparte_2
2014 ed in data 15 settembre 2014; che l'ordine è stato accettato dalla CP_1
la quale non ha, tuttavia, inviato una propria formale conferma d'ordine,
[...] con la conseguenza che l'ordine, ai sensi della clausola “Acceptance of the order” citata a pag. 2 dell'ordine, è stato irrevocabilmente accettato da CP_1
(circostanza peraltro pacifica, come risulta dal punto 1 del ricorso monitorio); che, pertanto, anche le condizioni generali sono state accettate dall'opposta e, CP_1 tra esse, devono quindi trovare particolare applicazione sia quella relativa alla legge applicabile (diritto francese: art.27) sia quella sulla giurisdizione (giudice di
Valenciennes – Francia: art. 28); che l'ordine è stato successivamente modificato il 17-7-2014 per mezzo dell'ordine n. 121291-155 OP 14001355 Rev 1
(17/07/14), allo scopo di includere una voce aggiuntiva, ossia la trave di sollevamento (“lifting beam”), sicché il prezzo è aumentato ad € 555.972,19 ed anche l'emendamento dell'ordine richiama le Condizioni Generali;
che la
[...] ha inoltre effettuato a un secondo ordine (n. 121302-155 OP Pt_1 CP_1
14001668) in data 17 luglio 2014, avente ad oggetto la produzione e la consegna di una serie di carpenterie metalliche da consegnare tra l'1-9-2014 e il 15-10-
2014, per un prezzo di € 379.750,37; che anche questo nuovo ordine (come già la modifica del primo ordine) fa esplicito riferimento alle condizioni generali, che pertanto devono trovare applicazione.
L'opponente ha, in particolare, eccepito che il primo ordine ha subito dei notevoli ritardi di consegna e la fornitura ha riportato delle non conformità, addebitabili alla che hanno causato danni rilevanti a ed, invero, gli CP_1 Parte_1 elementi di carpenteria metallica n. 121297 e 121298 sono stati consegnati tra settembre e dicembre 2014 con tre mesi di ritardo rispetto alle scadenze contrattuali ed inoltre la verniciatura di questi elementi non è stata correttamente eseguita, tanto che essi sono stati riportati a per essere infine CP_1 nuovamente riconsegnati a CN solo nel giugno 2015, con quasi un anno di ritardo rispetto alla scadenza contrattuale, mentre gli altri elementi di carpenteria metallica sono stati consegnati presso tra giugno 2015 e febbraio 2016 CP_2
e, dunque, con un ritardo di 16 mesi rispetto alla scadenza contrattuale;
che la R.G. n. 2640/2017
si è trovata costretta ad affidare a un terzo (cioè alla società Parte_1 coreana Flowmaster) la costruzione degli anelli ellittici dei ventilatori, in quanto è emerso (due mesi dopo la scadenza contrattuale) che la non era in CP_1 grado di costruirli ancorché avesse accettato l'ordine; che, pertanto, la
[...] ha applicato a le penalità contrattuali per il caso di ritardo, Pt_1 CP_1 che sono previste all'art.
7.2 delle condizioni generali di alla voce Parte_1
“penalities”, nella misura del 10% dell'ammontare dell'ordine, vale a dire nella misura di € 55.597 ed ha fatturato a le spese supplementari sostenute per CP_1 la non conformità dei prodotti, per un ammontare di € 42.520,52, del totale complessivo a suo debito di € (55.597 + 42.520,52) 98.117,52; che tale importo, in uno agli interessi, va eccepito in compensazione rispetto al credito vantato dall'opposta.
Quanto al secondo ordine, l'opponente ha eccepito che quest'ultimo è stato annullato da dopo che in data 18-6-2015 (ossia 8 Parte_1 CP_1 mesi dopo la scadenza contrattuale), non era in grado di eseguirlo senza una proroga fino a febbraio 2016 ed un aumento di prezzo del 25%; che la
[...] si è dichiarata disposta a risolvere il secondo contratto senza spese, Pt_1 purché la società italiana riducesse il proprio ritardo accumulato nel primo ordine e consegnasse la totalità degli elementi di carpenteria metallica prima della fine del mese di settembre 2015 (cosa che non è avvenuta, visto che le consegne relative al primo ordine si sono invece protratte sino a febbraio 2016; che, a seguito di tutto ciò, la ha applicato a le penalità contrattuali Pt_1 Pt_1 CP_1 fino al 10% del valore dell'ordine, ossia per un importo di € 37.975,03 + iva e che tali penalità dovevano essere considerate alla stregua di un'indennità di risoluzione del secondo ordine;
che il danno totale subito da è non meno di Parte_1
Euro ([55.597 + 42.520,52 =] 98.117,52 + 37.975,03 = 136.092,55), con riserva di richiedere il maggior danno nella misura di € 285.000,00; da tale importo vanno detratte le penalità che la ha già applicato a nella Parte_1 CP_1 misura di Euro (55.597 + 37.975,03 =) 93.572,03; sicché il totale del danno effettivo ammonta ad € (285.000 – 93.572,03 =) 191.427,97.
L'opponente ha, pertanto, eccepito in compensazione il proprio controcredito vantato nei confronti di la quale ha affermato che i ritardi CP_1 sarebbero giustificati da modifiche progettuali e dai conseguenti fermi della produzione e che i difetti di qualità della verniciatura sarebbero conseguenza della R.G. n. 2640/2017
mancata comunicazione da parte di dei requisiti qualitativi, che Parte_1
l'acquisto in Corea degli anelli ellittici sarebbe stata una sua scelta ed, infine, che, in base all'accordo del 18.6.2015, la non avrebbe dovuto applicare Parte_1 alcuna penalità; che la ha affermato di aver sopportato costi CP_1 aggiuntivi pari ad € 465.278,66, così calcolati unilateralmente;
che, nella riunione del 16.6.2015, il cui verbale è stato prodotto dalla la CP_1 [...] si era impegnata a pagare entro 30 giorni la fattura penale di circa € Pt_1
200.000,00 ma che, anziché una fattura finale dal valore di € 200.000,00 la aveva emesso quattro fatture per complessivi € 224.288,82; che, CP_1 ancorché nell'accordo le parti avessero dichiarato di non dover pagare l'una all'altra alcun sovraccosto ovvero alcuna penalità, la non ha CP_1 provveduto ad adempiere all'impegno assunto di rimediare alle non conformità della verniciatura di certi elementi di carpenteria metallica e a consegnare i pezzi riverniciati tra fine luglio e settembre 2015 ed è per questo che la Pt_1 Pt_1 ha applicato le penalità.
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo “in via pregiudiziale, [di] dichiarare la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice francese segnatamente del
Tribunale di Valenciennes;
in via principale, subordinata all'ipotesi denegata e non creduta che fosse respinta l'eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello francese, revocare il decreto ingiuntivo per Euro
235.799,87 oltre interessi e spese del Tribunale di Avellino n. 338 del 2/9-3-2017
– R.G. n° 5662/16 dott. Raffaele Califano, qui opposto, dichiararlo nullo o comunque privarlo d'effetto; in via riconvenzionale, subordinata sempre al denegato e non creduto rigetto dell'eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione, accertare e dichiarare l'inadempimento di e CP_1 condannarla a risarcire all'opponente il danno effettivo (da ritardi Parte_1
e non conformità), oltre interessi e rivalutazione, che risulterà nel corso dell'istruttoria, da compensare – in tutto o in parte – con l'importo ad essa fatturato dall'opposta . Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio. CP_1
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 novembre 2017, facendo rilevare, quanto al difetto di CP_1 giurisdizione, che le condizioni previste dagli artt. 27 e 28 non sono parte del contratto stipulato dalle parti e che non sono mai state accettate dall'opposta e che, al contrario, quest'ultima ha depositato nel fascicolo monitorio la proposta R.G. n. 2640/2017
d'ordine ed il successivo accordo transattivo del 18.6.2015, mai contestati;
che in tal senso depone la circostanza che l'opponente abbia prodotto le condizioni generali in un separato documento rispetto agli ordini di acquisto;
che la commessa doveva essere eseguita completamente nel territorio italiano ed il contratto di cui sopra era stato stipulato a distanza a mezzo di comunicazioni avvenute via mail e successivamente modificato dall'accordo 18.06.2015 stipulato direttamente tra le parti in Avellino;
che tale ultimo accordo costituisce il titolo in base al quale l'opposta società ha quantificato il proprio credito e non contiene alcuna deroga di giurisdizione, che pertanto compete al giudice italiano ai sensi del
Reg. CE n. 1215/2012 in vigore dal 10.01.2015; che, quand'anche si volesse considerare alle stregua di titolo dell'obbligazione non già il secondo accordo bensì il primo ordine del 4.6.2014, la Dir. CE 31/2000 prescrive la nullità e l'inefficacia dei richiami a condizioni generali mai consegnate.
Quanto al merito della controversia, l'opposta ha rappresentato:
a) che nelle sue difese, ha eccepito il ritardo nella consegna da Parte_1 parte di con conseguente applicazione di una penalità di ritardo pari ad CP_1
€ 191.427,97 non già in virtù dell'accordo del 18.06.2015 ma delle condizioni generali mai allegate agli ordini e mai richiamate dall'accordo del 18.06.2015;
b) che, a fronte del decreto ingiuntivo n. 338 del 2017 emesso per la somma di €
235.799,87, l'opponente ha contestato debenza del solo importo di € 191.427,97, dovendosi, pertanto, ritenere incontestata la debenza della residua somma pari ad
€ 44.371,90;
c) che la scrittura privata del 18.06.2015, in ordine alle tempistiche di consegna non disponeva alcunché, non prevedendo alcuna condizione, né risolutiva, né sospensiva;
d) che alcun inadempimento colpevole e imputabile può essere ascritto all'opposta, atteso che l'operazione di verniciatura avrebbe dovuto essere preceduta da un'attività di ispezione a carico della società francese e che, a distanza di due mesi dalla sottoscrizione della scrittura privata, a luglio, la società francese non aveva ancora effettuato tale ispezione;
e) che in data 9.7.2015 la ha proceduto a variare la commessa Parte_1 ordinando accessori aggiuntivi non contemplati nell'ordine originario, mutando il cronoprogramma e le priorità e chiedendo di partire immediatamente con la produzione di tali accessori;
R.G. n. 2640/2017
f) che la società francese non ha inviato alcuna messa in mora indicando il termine di settembre 2015;
g) che l'accordo del 18.6.2015, tra le condizioni, prevedeva le obbligazioni incombenti sulle parti ed, in particolare, “il diritto di interrompere il lavoro se manca un solo passaggio del pagamento”; Pt_1
h) che, in ragione di quanto sopradetto, non sono invocabili gli artt. 1453 e 1455
c.c. in ordine alla risoluzione dell'accordo del 18.6.2015;
i) che, nell'ipotesi in cui si volesse addebitare all'opposta un CP_1 inadempimento, il risarcimento del danno deve essere comunque quantificato in base alla scrittura del 18.6.2015, non già al contratto originario;
l) che l'accordo del 18.06.2015 si configura alla stregua di una transazione ex art. 1965 c.c., in quanto regola i contrasti derivanti dai reciproci inadempimenti (quali il mancato pagamento delle fatture scadute da un lato, alcune non conformità della verniciatura dall'altro);
m) che quanto alla fattura finale per un importo di € 224.288,24, previsione contenuta nell'accordo del 18.6.2015, l'eccezione formulata dall'opponente risulta infondata in quanto la stima dell'importo dovuto era accompagnato dalla locuzione
“circa”;
n) che, quanto all'originario ordine di acquisto (e non al sopravvenuto accordo del
18.6.2015), l'opposta ha contestato quanto dedotto dall'opponente e ha rilevato che neanche nel contratto originario fossero previsti termini essenziali per la consegna;
o) che le eccepite mancate conformità non sono imputabili alla CP_1 bensì alla mancata esecuzione di richieste di customizzazione e di piani esecutivi sugli standard tecnico qualitativi aggiuntivi che l'opponente aveva omesso di trasmettere e consegnare a CP_1
p) che altri vizi riscontrati da CN non rientrano nelle commesse affidate a ma sono ricompresi in progetti realizzati direttamente dalla Hamon CP_1
d'Hondt S.p.A.;
q) che, quanto agli anelli ellittici, la è in grado di produrli, ma CP_1
l'opponente ha reperito un fornitore coreano con un'offerta più competitiva.
Pertanto, la ha concluso chiedendo di “in via preliminare, concedere CP_1 la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo impugnato;
in subordine, visto l'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto in misura di € R.G. n. 2640/2017
44.371,90; nel merito, rigettare la presente opposizione per tutti i motivi di cui in narrativa, confermando l'impugnato decreto e/o in ogni caso la sussistenza del credito ivi reclamato da . Il tutto con vittoria di spese ed onorari in CP_1 giudizio.
4. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 03 dicembre 2019, la causa è stata dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per essere l'eccezione di difetto di giurisdizione idoneo a definire il giudizio e, poi, con successiva ordinanza emessa in data 22 novembre 2019, avendo il Giudice ritenuto che la questione pregiudiziale potesse esser decisa unitamente al merito, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.
e la causa è stata istruita documentalmente.
Il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 07 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Ciò posto, in via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino emesso in pari data.
6. Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice francese formulata dall'opponente
[...]
questo Tribunale ritiene che l'eccezione de qua sia infondata. Pt_1
Ed, invero, la società francese odierna opponente sostiene che competente a decidere la controversia, vertente in materia di vendita internazionale, sia l'autorità giudiziaria francese ed, in particolare, il Tribunale di Valenciennes, in quanto l'art. 28 delle Condizioni generali di contratto (richiamate nel contratto e depositate in allegato all'atto di citazione in opposizione), rubricato “Giurisdizione”, contempla una deroga a quanto previsto dall'art 5 del Regolamento 44 del 2001 (il quale prevede che la giurisdizione spetti al “giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”, per tale dovendosi intendere il luogo ove la merce deve essere consegnata), stabilendo che “Qualsiasi controversia derivante direttamente o indirettamente dall'Ordine di Acquisto, anche in relazione alla sua costituzione o alla sua esecuzione, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà deferita ai tribunali competenti in cui l'Acquirente ha la sua sede legale o al tribunale scelto dall'Utente, se i beni sono R.G. n. 2640/2017
coinvolti in una controversia tra l'Acquirente e l'Utente. Tale scelta di giurisdizione si applicherà anche in caso di più di un convenuto nonché ai reclami di terzi”.
Tali condizioni generali, redatte in lingua inglese, sono certamente utilizzabili dal
Giudice, che ha la facoltà, e non già l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte (cfr. Cass., Sez. V, sent. n. 33079/2022).
Tuttavia, l'art. 23 del Regolamento Ue n. 44/2001 applicabile ratione temporis al caso di specie (essendo il Regolamento n. 1215/2012 entrato in vigore il 10 gennaio 2015, ossia in data successiva rispetto alla stipula del contratto per cui è causa) prevede che la deroga alla giurisdizione debba avvenire “in forma scritta o oralmente con conferma scritta”.
Ne consegue che, al fine di ritenere sussistente una deroga pattizia alla giurisdizione, è necessaria una specifica clausola contrattuale scritta che disciplini espressamente la giurisdizione.
Nel caso di specie, non è idoneo a far ritenere esistente un chiaro ed esplicito accordo di deroga della giurisdizione il mero richiamo in sede contrattuale alle condizioni generali, in mancanza di altro adeguato elemento ed, in particolare, in assenza di apposita sottoscrizione da parte della Monsud, non essendo all'uopo sufficiente la trasmissione delle stesse a mezzo mail in data 18 giugno 2014
(avendo, peraltro, le stesse costituito oggetto di modifica, come emerge dalla mail del 25 giugno 2014 - cfr. all. memoria n. 1 ex art. 183, co. VI, c.p.c.).
Ne consegue che trova applicazione l'art. 5 del Regolamento n. 44 del 2001, il quale prevede che la giurisdizione spetti al “giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”, per tale dovendosi intendere il luogo in cui la merce deve essere consegnata.
Sul punto, con le sentenze n. 21191/2009, n. 24244/2015 e n. 3236/2018, le
Sezioni Unite hanno affermato che, qualora dall'esame del complesso delle clausole contrattuali non risulti una chiara identificazione di quale sia il luogo di esecuzione della prestazione di consegna della merce, esso va identificato nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, in quanto luogo in cui avviene la consegna mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe R.G. n. 2640/2017
dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita.
La verifica di quale sia il luogo di consegna della merce, ai fini della giurisdizione, va condotta (come stabilito anche dalle sentenze della Corte di Giustizia del 25 febbraio 2010, C-381/08, , l e del 9 giugno 2011, C-87/10, Electrosteel Pt_3
Europe SA) tenendo conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti in sede pattizia, purchè essi siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, compresi anche i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commerciai Terms) elaborati dalla Camera di commercio internazionale;
con la precisazione, tuttavia, che la previsione di tali usi non implica di per sè lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, potendo essi eventualmente costituire un elemento interpretativo della volontà delle parti, ma solo laddove da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale di derogare al criterio del luogo di consegna materiale del bene.
Nel caso di specie, risulta pacifico (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione), oltrechè documentalmente provato (cfr. prima pagina dell'accordo n. 121291- 155
OP 14001355) che il luogo di consegna della merce fosse Altamura, in provincia di
Bari, ove ha sede la Technomec Engineering s.r.l., ragion per cui il Giudice munito di giurisdizione non può che essere il Giudice italiano.
7. Ciò premesso e venendo alla successiva individuazione della legge sostanziale applicabile al caso di specie, il Tribunale ritiene di doverla individuare in quella italiana e ciò in quanto, in mancanza di scelta negoziale tra le parti (che deve essere “espressa” o comunque risultare “chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso”, non soddisfacendo tali requisiti l'art. 27 delle condizioni generali di contratto), nei contratti di compravendita internazionale trova applicazione la legge del venditore (art. 4 par. 1 lett. a Reg.
2008/593/UE) e, quindi, la legge italiana.
8. Ancora in via preliminare, ritiene il Tribunale che alcun rilievo assuma la circostanza che “il 25.04.2022 il gruppo veniva dichiarato fallito dal Pt_1
Tribunal de l'Enteprise du Brabant” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale dell'opposta), atteso che ad esser stato dichiarato fallito è il gruppo e Parte_1 non già la società odierna opponente. R.G. n. 2640/2017
Sul punto, va chiarito che le società appartenenti ad un medesimo gruppo, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo, conservano la loro distinta personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale di cui sono dotate.
9. Venendo al merito della controversia, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio
2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n.
5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito fosse effettivamente sussistente o meno.
Ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare, non già sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo previsti dall'art. 633 c.p.c., ma sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010;
Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1743/2007).
Ne consegue che il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato R.G. n. 2640/2017
dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
10. Così chiarita la natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ritiene il Tribunale che, nel presente giudizio, risulti pacifica ed incontestata l'esistenza tra le parti del vincolo contrattuale, in virtù del quale la società opposta CP_1 ha effettuato in favore dell'opponente la fornitura di una serie di carpenterie
[...] metalliche (destinate a sostenere gli aero-refrigeranti fabbricati dall'opponente) oltrechè l'avvenuta esecuzione di tali prestazioni.
A tanto aggiungasi che l'opposta ha, sin dalla fase monitoria, CP_1 depositato sia il contratto munito di traduzione giurata (ordine d'acquisto n.
121291-155 OP 14001355), stipulato in data 4.6.2014, sia il successivo accordo
(n. 121291-155 OP 14001355) altresì munito di traduzione giurata, stipulato in data 18.6.2015 al fine di “finalizzare i termini tecnici e contrattuali per l'accettazione finale della fornitura e ricevere il pagamento sospeso”.
L'accordo raggiunto in data 18 giugno 2015 prevede che “ si impegna a Pt_1 pagare le seguenti fatture entro e non oltre il 15.7.2017 per un importo complessivo di € 278.150,79 (IVA inclusa) e ancora che “la fattura finale è di circa
€ 200.000 e verrà pagata in 30 giorni dalla data della fattura”.
Dal canto suo, l'opponente ha formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., ponendo a fondamento di tale eccezione, da un lato, il ritardo da parte della nella consegna della fornitura e, dall'altro, la non conformità dei CP_1 beni rispetto a quanto pattuito, con conseguente domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, per il ritardo nella consegna e per aver dovuto affidare ad altra società, la Flowmaster, la costruzione degli anelli ellittici dei ventilatori.
Orbene, occorre passare ad esaminare le condotte inadempitive addebitate alla
CP_1
Per quanto riguarda il termine di consegna dei elementi di carpenteria metallica n.
121297 e 121298 oggetto del primo ordine, nel contratto avente n. 121291-155
OP 14001355 stipulato in data 04 giugno 2014, le parti hanno previsto, dapprima, quale data di consegna, il 28 luglio 2014 con riguardo all'articolo
121297/12129/motor dismouting devince e, per quanto riguarda gli altri articoli, la data del 15 settembre 2014 e, poi, con successivo accordo del 18 giugno 2015, stipulato al fine di “finalizzare i termini tecnici e contrattuali per l'accettazione R.G. n. 2640/2017
finale della fornitura e ricevere il pagamento sospeso”, hanno dato atto che
“ ha completato la fornitura che ha già verniciato e che è parzialmente CP_1 nell'azienda ed una quantità minore di acciaio, circa 60 tonnellate, è CP_2 fabbricata ma non verniciata e si trova nella fabbrica di La verniciatura è CP_1 stata sospesa in attesa di ispezione finale del materiale nero da CN” e che tale verniciatura sarebbe avvenuta tra “fine luglio e fine settembre 2015” e che per “qualunque motivo la consegna venisse effettuata dopo Settembre 2015, fornirà una proroga della stand by letter”. CP_3
Emerge, dunque, documentalmente l'assenza di una espressa volontà delle parti in ordine alla fissazione di un termine essenziale, né tale essenzialità si può desumere dalla natura o dall'oggetto del contratto.
Invero, per costante giurisprudenza, “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (così per tutte Cass. civ., Sez. II, 25/10/2010, n. 21838).
Per quanto concerne l'eccepito difetto di verniciatura sia con riguardo agli elementi di carpenteria metallica n. 121297 e 121298 sia con riferimento gli altri elementi, in sede contrattuale è previsto che “Alla fine dell'ispezione rilascerà l'inizio Pt_1 della verniciatura che sarà seguita dalla supervisione della e, ancora, che Pt_1
“per quanto riguarda la non conformità dei pezzi (sotto il livello +2.550 colonne e controventi) già verniciati e consegnati in per mettere fine alla CP_2 Pt_1 controversia, richiede di riverniciare solo le parti inferiori come l'elenco allegato di circa 10 tonnellate di colonna e 12 tonnellate per gli angoli. Le altre strutture sono accettate dalla e in ogni caso non saranno più oggetto di eventuali Pt_1 reclami”.
Pertanto, dall'analisi degli accordi intervenuti tra le parti si evince, da un lato, che la qualità della verniciatura non fosse un elemento essenziale della prestazione, R.G. n. 2640/2017
avendo, peraltro, la società francese dichiarato di accettare la fornitura così come eseguita dalla e, dall'altro, che l'operazione di verniciatura sarebbe dovuta CP_1 avvenire sotto il controllo e la direzione dei lavori dell'opponente.
Quanto alla lavorazione degli anelli ellittici dei ventilatori, dalla disamina dei contratti versati in atti non emerge l'avvenuta pattuizione di tale prestazione né è possibile ritenere che la scelta (discrezionale) della società francese di affidare tale lavorazione alla rappresenti una conseguenza dei degli eccepiti CP_4 inadempimenti.
11. Pertanto, avuto riguardo alle risultanze documentali versate in atti ed alla interpretazione complessiva della volontà delle parti, ritiene il Tribunale che alcuna condotta inadempitiva idonea a costituire fatto impeditivo dell'altri pretesa di pagamento possa essere imputato alla con la conseguenza che CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va rigettata e, Parte_1 per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 338/2017 emesso dal Tribunale di Avellino in data 09 marzo 2017, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
12. Va, altresì, rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla non essendovi prova in atti dell'eccepito Parte_1 inadempimento imputabile all'opposta CP_1
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Parte_1 dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M.
147/2022, avuto riguardo all'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nella controversia recante R.G. n. 2640/2017, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 388/2017 emesso dal
[...] R.G. n. 2640/2017
Tribunale di Avellino in data 09 marzo 2017, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente Parte_1
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compenso CP_1 professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 04 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani