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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 12794/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12794 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Controparte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana
.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da note in atti
Con ricorso depositato in data 14/09/2023
1. , nata il [...], in [...], residente in [...]del Talar Parte_1
(TI), in via José Maria Paz 344;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nata il [...], in [...], residente in [...]de Parte_2
Talar (TI), Via Jose Maria Paz 336, in proprio e – unitamente al padre
[...]
– quale esercente la responsabilità genitoriale su;
RS Persona_2
3. , nata il [...], residente in [...]de Talar (TI), Persona_2
Via Jose Maria Paz 336, minorenne, rappresentata dalla madre, qui ricorrente Parte_2
e dal padre;
[...]
4. , nato il [...], in [...], residente in [...]Controparte_1
(Spagna), Calle Miguel Hernandez 58;
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_2 le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare lo status di cittadina/o italiana/o di , Parte_1 Parte_2
e come in epigrafe identificati, in quanto
[...] Persona_2 Controparte_1 tutti discendenti di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_2 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni di legge alle autorità consolari competenti”
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti in linea retta di Persona_3
, nata il [...] in [...] , emigrata in TI agli inizi del 1900,
[...] dove decedeva nell'anno 1958, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e/o naturalizzarsi cittadina argentina.
Nell'anno 1907, quando ancora si trovava in Italia, contraeva Persona_3 matrimonio con il quale dopo essersi trasferito con la moglie in America Persona_4
Latina si arruolava nell'esercito argentino nell'anno 1928 (ottenendo in tal modo la cittadinanza argentina) e decedeva in Buenos Aires nell'anno 1957.
In costanza del matrimonio tra e nasceva nella città Persona_3 Persona_4 di Buenos Aires:
• in data 31/03/1915 il quale a sua volta il 22/05/1951 si univa in Persona_5 matrimonio con Da quest'ultima unione veniva procreata l'odierna Controparte_3 ricorrente:
✓ , nata il [...] in [...] , la quale a sua volta si univa Parte_1 in matrimonio con in data 29/12/1982 ed in costanza di Persona_6 tale matrimonio nascevano in TI due figli legittimi, odierni ricorrenti:
➢ nato il [...] Controparte_1
➢ nata il [...] che procreava con il Parte_2 suo compagno una figlia naturale di nome: RS
❖ , nata il [...] in [...] Persona_2
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti di (o Persona_3
, nata in data [...] a [...] che contraendo matrimonio Controparte_4
Dott. Giovanni Calasso 2
in data 20 gennaio 1907, nel comune di Pressana (VR), con il sig. poi Persona_4 trasferitasi in TI e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto
Dott. Giovanni Calasso 3
che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c.
Lecce-Venezia,, 22.05.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12794 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Controparte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana
.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da note in atti
Con ricorso depositato in data 14/09/2023
1. , nata il [...], in [...], residente in [...]del Talar Parte_1
(TI), in via José Maria Paz 344;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nata il [...], in [...], residente in [...]de Parte_2
Talar (TI), Via Jose Maria Paz 336, in proprio e – unitamente al padre
[...]
– quale esercente la responsabilità genitoriale su;
RS Persona_2
3. , nata il [...], residente in [...]de Talar (TI), Persona_2
Via Jose Maria Paz 336, minorenne, rappresentata dalla madre, qui ricorrente Parte_2
e dal padre;
[...]
4. , nato il [...], in [...], residente in [...]Controparte_1
(Spagna), Calle Miguel Hernandez 58;
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_2 le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare lo status di cittadina/o italiana/o di , Parte_1 Parte_2
e come in epigrafe identificati, in quanto
[...] Persona_2 Controparte_1 tutti discendenti di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_2 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni di legge alle autorità consolari competenti”
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti in linea retta di Persona_3
, nata il [...] in [...] , emigrata in TI agli inizi del 1900,
[...] dove decedeva nell'anno 1958, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e/o naturalizzarsi cittadina argentina.
Nell'anno 1907, quando ancora si trovava in Italia, contraeva Persona_3 matrimonio con il quale dopo essersi trasferito con la moglie in America Persona_4
Latina si arruolava nell'esercito argentino nell'anno 1928 (ottenendo in tal modo la cittadinanza argentina) e decedeva in Buenos Aires nell'anno 1957.
In costanza del matrimonio tra e nasceva nella città Persona_3 Persona_4 di Buenos Aires:
• in data 31/03/1915 il quale a sua volta il 22/05/1951 si univa in Persona_5 matrimonio con Da quest'ultima unione veniva procreata l'odierna Controparte_3 ricorrente:
✓ , nata il [...] in [...] , la quale a sua volta si univa Parte_1 in matrimonio con in data 29/12/1982 ed in costanza di Persona_6 tale matrimonio nascevano in TI due figli legittimi, odierni ricorrenti:
➢ nato il [...] Controparte_1
➢ nata il [...] che procreava con il Parte_2 suo compagno una figlia naturale di nome: RS
❖ , nata il [...] in [...] Persona_2
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti di (o Persona_3
, nata in data [...] a [...] che contraendo matrimonio Controparte_4
Dott. Giovanni Calasso 2
in data 20 gennaio 1907, nel comune di Pressana (VR), con il sig. poi Persona_4 trasferitasi in TI e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto
Dott. Giovanni Calasso 3
che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c.
Lecce-Venezia,, 22.05.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4