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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22419 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Carmela Cerullo presso la quale elettivamente domicilia in Marano di Napoli, alla
Via Casa Schiano, n. 26
E
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
Domenico Smarrazzo presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso
Secondigliano, n. 246
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale a seguito di integrazione e modifica dell'accordo, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2024, e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Bacoli (NA) il 10.06.2009 e
[...]
1 che dalla loro unione era nato il figlio (nato a [...] il [...]), Per_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con note di trattazione scritta, depositate in data 16.01.2025, a seguito del rilievo formulato dal PM, le parti precisavano le modalità di permanenza del minore con il genitore non collocatario;
il PM esprimeva pertanto parere favorevole all'accoglimento del ricorso ed il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) – i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, e precisamente la SI.ra
continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Bacoli, alla Via Parte_2
Cuma 308, mentre il SI. si trasferirà temporaneamente nello Parte_1 stesso stabile, presso l'abitazione materna sita al primo piano con il solo obbligo di comunicare alla moglie con qualunque mezzo ogni eventuale nuova residenza o dimora;
2) – il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con residenza privilegiata presso la casa familiare che resterà assegnata con i relativi arredi ivi presenti alla SI.ra . All'interno di tale abitazione, pur dopo Parte_2 la separazione continuerà ad abitare la madre della SI.ra essa sig.ra Parte_2
; CP_1
3) – il papà terrà con sé il figlio minore durante la settimana, ogni volta che lo vorrà
e tutti i martedì dalle ore 16.00 alle 08.00 del mercoledì con pernottamento. Il SI.
inoltre pernotterà con il proprio bambino a fine settimana alternati il Parte_1 sabato dalle ore 16.00 alle ore 21.00 della domenica, durante le vacanze natalizie ad anni alterni il 25 o il 31 dicembre o il 06 gennaio, ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il lunedì in Albis e per un periodo di quindici giorni consecutivi per le vacanze estive. Tali modalità di visita saranno comunque flessibili al fine di garantire la vicinanza del minore ad entrambi i genitori.
2 4) – il SI. di professione aiuto cuoco, dedito a lavori stagionali si Parte_1 obbliga a versare, in contanti e/o a mezzo bonifico bancario, alla SI.ra Parte_2
la somma mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio
[...] minore . Per_1
Detto assegno di mantenimento sarà rivalutato al 100% dell'incremento Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026.
5) – il padre corrisponderà inoltre il 50% delle spese di ortodonzia, dentistiche e mediche non coperte dal SSN, nonché di quelle scolastiche, ludiche e ricreative per il minore (tasse e assicurazioni scolastiche imposti da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico;
gite scolastiche;
rette di scuole private, abbonamenti di trasporto pubblico;
gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra e/o dal medico di base, i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche). Il tutto come da Protocollo d'intesa attualmente vigente presso il Tribunale di Napoli.
Tali spese, salvo diverso accordo tra i coniugi, saranno anticipate dal coniuge affidatario del minore e rimborsate entro e non oltre dieci giorni dall'effettuazione dell'esborso.
6)- Il marito, poi, in aggiunta alla somma innanzi indicata per il solo mantenimento del figlio minore, ad integrazione dei propri obblighi di mantenimento in favore della moglie a tutt'oggi casalinga senza alcuna stabile occupazione, trasferirà alla SI.ra
la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Bacoli, alla Via Parte_2
Cuma 308 (riportata in catasto al foglio 4, particella 1047 sub 2, piano terra, cat. A/3 cl 2° vani 6,5 RC. 328,98) allo stesso pervenuta in virtù di atto di donazione per Notar
del 16 dicembre 2015. Per_2
Detto trasferimento avverrà entro e non oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale per la separazione.
7) – i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio; gli stessi dichiarano, infine, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per ragioni di ordine patrimoniale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento
3 e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 13, p. II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2009); Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come integrate con note di trattazione scritta;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/1/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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