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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/10/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 2.10.2025
Causa n. 2102 / 2023
CO /ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Giacomelli e per la parte convenuta l'Avv. Ferrarello
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. AN NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AN NN, all'udienza del giorno 2.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2102 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 18/12/2023 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GIACOMELLI MICHELE
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA P.IVA_1
Motivi della decisione
La ricorrente ha proposto causa di opposizione all'esecuzione nei confronti dell di . Controparte_2 CP_1
L'opposizione è diretta contro un preavviso di iscrizione ipotecaria e le relative cartelle esattoriali e la ricorrente contesta sia l'esistenza del credito sia l'ammontare delle sanzioni.
La ricorrente chiede la sospensione e l'annullamento dell'esecuzione,
Co sostenendo l'inesistenza del diritto dell' a procedere.
In fatto la ricorrente espone quanto segue:
La sig.ra era socia accomandataria della società B & P Invest Pt_1
s.a.s., che gestiva il "Curti's Bar".
1 A causa di dissidi interni con il sig. (marito di un'altra Testimone_1
socia), la società decise di affittare l'azienda alla Acqua Chiara s.r.l. a partire dal 1° ottobre 2012.
Di conseguenza, la B & P Invest s.a.s. ha licenziato tutto il personale dipendente, incluse le sig.re e nel rispetto delle procedure Parte_2 Pt_3
di legge, a far data dal 30 settembre 2012.
Successivamente, il sig. ha estromesso la società affittuaria Tes_1
(Acqua Chiara s.r.l.), ha assunto personalmente e in proprio la gestione del bar, ha incassato i corrispettivi versandoli su conti personali e ha richiamato al lavoro le dipendenti licenziate, pagandole con mezzi propri e senza regolarizzazione. La sig.ra sostiene di non aver avuto Pt_1
alcun ruolo nella gestione del bar e del personale a partire dal 1° ottobre
2012 e di essere stata, come l'affittuario, vittima delle azioni arbitrarie del sig. Inoltre, ha perso la qualità di amministratrice della società Tes_1
in data 5 novembre 2012.Sia la società B & P Invest s.a.s. che la sig.ra sono state dichiarate fallite il 30 ottobre 2013. Il fallimento è stato Pt_1
chiuso nel giugno 2023.
Co L'ordinanza ingiunzione n. 783/16/2018, su cui si basa la pretesa dell' ,
è stata opposta dalla sig.ra . Il Tribunale di Verona, con sentenza Pt_1
n. 59/2019, ha accolto il ricorso, dichiarando l'ordinanza "inefficace". La ragione dell'inefficacia risiede nel fatto che, essendo la sig.ra Pt_1
Co fallita, l avrebbe dovuto far valere il proprio credito insinuandosi nel passivo fallimentare, cosa che non ha mai fatto. La mancata insinuazione al passivo equivale, secondo la ricorrente, a una rinuncia al credito. Di
Co conseguenza, l non possiede alcun titolo valido per procedere con l'esecuzione forzata.
2 La parte opponente eccepisce la prescrizione del credito allegando che sono trascorsi più di cinque anni dalla notifica del verbale di accertamento
Co senza che l compisse un atto interruttivo valido, come la domanda di ammissione al passivo. Pertanto, le pretese dell'ente sono prescritte. La ricorrente eccepisce inoltre la duplicazione delle sanzioni e violazione delle norme fallimentari. Sono state notificate due cartelle esattoriali identiche per lo stesso credito, creando una duplicazione inammissibile.
La notifica delle cartelle è avvenuta durante la pendenza della procedura fallimentare, in violazione del principio di universalità soggettiva che vieta le azioni esecutive individuali contro il fallito.
In via subordinata la ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva. L'unico responsabile ("trasgressore") per l'impiego irregolare delle lavoratrici è il sig. , che ha agito in modo autonomo Testimone_1
e arbitrario. La sig.ra non ha commesso alcuna violazione, Pt_1
mancando l'elemento soggettivo (coscienza e volontà) richiesto dall'art. 3 della L. 689/1981.
Poiché le lavoratrici erano state regolarmente assunte in passato, non vi era la volontà di occultare il rapporto di lavoro. La legge esclude l'applicazione della maxisanzione quando dagli adempimenti contributivi precedenti si evinca la volontà di non nascondere il rapporto.
In ogni caso, la responsabilità della sig.ra come amministratrice Pt_1
è cessata il 5 novembre 2012, quindi le sanzioni avrebbero dovuto essere calcolate solo per il periodo dal 1° ottobre al 5 novembre 2012 (35 giorni),
e non per le 170 giornate contestate.
Co L' si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della validità della cartella esattoriale esponendo quanto segue:
3 L'attività ispettiva è scaturita da una denuncia del sig. Persona_1
(legale rappresentante della Acqua Chiara s.r.l.) relativa all'impiego di manodopera irregolare da parte del sig. presso il Curti's Testimone_1
Bar.
Due accessi ispettivi, eseguiti il 16 aprile e il 2 maggio 2013, hanno accertato la presenza delle lavoratrici e , Parte_4 Parte_5
intente a svolgere mansioni di barista.
La documentazione ha confermato che le lavoratrici erano state formalmente licenziate dalla B & P Invest s.a.s. con decorrenza 30 settembre 2012, ma avevano continuato a lavorare "in nero" dal 1° ottobre
2012 al 16 aprile 2013.
Le violazioni sono state contestate al sig. ome amministratore Tes_1
di fatto, alla sig.ra come socia accomandataria (e legale Pt_1
rappresentante) e alla società come obbligata in solido.
C L eccepisce che l'opposizione è irrituale e tardiva perché contesta nel merito l'esistenza del credito. Tale contestazione doveva essere proposta entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (avvenuta il 31 marzo
2023) secondo il rito previsto dal D.lgs. n. 150/2011.
L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) è ammissibile solo per contestare la regolarità formale della procedura o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, non per rimettere in discussione il merito del credito, ormai definitivo.
La sentenza del Tribunale ha dichiarato l'ordinanza ingiunzione
"inefficace" nei confronti della procedura fallimentare, ma non "nulla".
Secondo la giurisprudenza costante, tale ordinanza rimane valida e può produrre effetti nei confronti del fallito una volta che questo è "tornato in bonis", cioè dopo la chiusura del fallimento.
4 L'emissione dell'ordinanza era un atto necessario per quantificare il credito entro i termini di prescrizione. Dopo la sentenza, l'iscrizione a ruolo
è stata la procedura corretta per recuperare il credito nei confronti della sig.ra tornata in bonis. Pt_1
Il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione (29 marzo 2018), avvenuta entro i cinque anni dal verbale di accertamento (11 luglio 2013). Il giudizio di opposizione ha sospeso il decorso della prescrizione.
La notifica della cartella (31 marzo 2023) è tempestiva, tenuto conto delle sospensioni dei termini di riscossione dovute all'emergenza Covid-19, che hanno prorogato le scadenze fino al 31 dicembre 2023.
Contesta la duplicazione dei titoli lamentata dalla parte ricorrente.
L'importo richiesto corrisponde alla somma ingiunta nell'ordinanza (€
64.737,50), a cui si aggiungono le maggiorazioni semestrali previste per legge (art. 27 L. 689/1981), calcolate automaticamente dall'Agente della
Riscossione.
Eccepisce inoltre che la contestazione nel merito è inammissibile in questa fase. Avrebbe dovuto essere sollevata dal curatore fallimentare in sede di opposizione all'ordinanza. La mancata opposizione da parte del curatore rende definitivo l'accertamento.
Co In via subordinata l sostiene che la ricorrente,. in qualità di socia accomandataria e legale rappresentante, aveva poteri di amministrazione e un dovere di vigilanza. La sua responsabilità per le violazioni omissive
(come il mancato controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro) è personale e concorre con quella dell'amministratore di fatto, almeno a titolo di culpa in vigilando. L'onere di provare di aver agito senza colpa spetta alla ricorrente
5 Il Giudice, riservato l'esame delle questioni preliminari alla decisione sul merito della causa, ammetteva le prove testimoniali. Dopo l'audizione dei testimoni il Giudice fissava l'udienza di discussione. All'udienza odierna la causa è stata decisa mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione.
***
1.L'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della ricorrente dichiarata fallita è inefficace nei confronti della curatela fallimentare. Nel caso di specie si applicano al credito relativo alla sanzione pecuniaria le regole
Co civilistiche. Pertanto il creditore ha legittimamente formato un titolo esecutivo contenente la quantificazione dell'importo dovuto che, sebbene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare, può essere fatto valere nei confronti del fallito una volta che quest'ultimo sia tornato in bonis. Contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente il creditore non
è tenuto ad insinuarsi necessariamente al passivo fallimentare per potere conservare il diritto di agire nei confronti del debitore tornato in bonis.
2.La parte opponente ha lamentato inoltre la duplicazione dell'ammontare delle sanzioni contenuto rispettivamente nelle due cartelle esattoriali notificate (totale 186.757,70 euro). Apparentemente, dall'esame delle cartelle, risulta che le iscrizioni a ruolo e le somme indicate traggano origine dalle medesime violazioni amministrative di cui all'ordinanza
Co ingiunzione sopra citata. L' non ha fornito chiarimenti sulle ragioni della notifica di due cartelle sostanzialmente identiche
3.L'opposizione all'esecuzione costituisce l'unico strumento a disposizione della ricorrente per contestare il diritto di procedere in executivis anche per ragioni attinenti al merito degli illeciti contestati
Co dall' . L'opposizione è tempestiva in quanto le cartelle esattoriali sono
6 state notificate alla ricorrente il 31.3.2023 nel periodo in cui era ancora in corso la procedura di fallimento (chiusa il 23.6.2023). Invece il preavviso di iscrizione ipotecaria, primo atto impugnabile dalla ricorrente in bonis, è stato notificato il 18.11.2023 e il ricorso giudiziario è stato depositato nei
30 gg successivi e cioè il 18.12.2023
3. Le prove testimoniali hanno confermato in maniera inequivocabile che, successivamente al licenziamento delle dipendenti e alla cessione in affitto del bar alla società Acqua Chiara, la gestione operativa e contabile, senza soluzione di continuità, è stata svolta, come in precedenza, dal socio . Quest'ultimo, di fatto, nonostante il licenziamento, Testimone_1
Contr ha richiamato al lavoro le due dipendenti della e, come aveva sempre fatto, ha dato loro le direttive sul lavoro da svolgere nel bar. Ha introitato gli incassi senza versarli sul conto della società ed ha provveduto direttamente e personalmente al pagamento delle retribuzioni alle lavoratrici. Il sig. ha precluso anche al sig. legale Tes_1 Per_1
rappresentante dell'affittuaria, materialmente l'ingresso nel bar e la presa di possesso dell'azienda ricevuta in affitto
La teste (dipendente del bar):"Il gestore del bar era il sig. Parte_5
Contr e le buste paga arrivavano dalla ed era lui che ce le Tes_1
consegnava [...]". "Ricordo che c'era stato il licenziamento da parte della
Contr
ma poi il gestore ci ha detto di continuare a venire a lavorare [...]"
"Ho visto in tutti questi anni la signora non più di tre 4 volte, il Pt_1
bar veniva gestito dal signor . Tes_1
Il teste (socio accomandante e fratello della ricorrente):"Io Testimone_2
e mia sorella abbiamo accompagnato presso il bar il sig. per la presa Per_1
di possesso dell'esercizio ma nel locale era presente il quale Tes_1
non ci consentì di fare la presa di possesso per il sig. . "Il sig. Per_1
7 si oppose dicendo che lui era l'amministratore di fatto della Tes_1
società"."La gestione del bar sin dall'inizio era curata esclusivamente dal sig. marito della socia accomandante ". "La Tes_1 CP_4
cessionaria non poté prendere possesso dei locali e dell'attività perché il sig. dichiarò che li gestiva lui". "Tutta la gestione operativa e Tes_1
contabile dal 1.10.2012 è stata curata esclusivamente da e Tes_1
anche gli incassi e i pagamenti sono stati gestiti da lui e non è più arrivato nessun documento intestato alla società".
(ex-dipendente): "ricordo di avere lavorato presso il bar Testimone_3
oggetto di causa per qualche mese [...] il bar era gestito da un uomo e una donna, penso che l'uomo avesse il nome di e che dovrebbe Tes_1
essere la persona che ho visto fuori dall'ufficio [...]".
(padre della ricorrente e consulente): "Io ero amico del Persona_2
sig. e lui mi propose di prendere in società un bar in via Tes_1
Mercurio. In sostanza lui propose di gestire lui il bar e io avrei messo i soldi". "La gestione del bar sotto il profilo operativo era fatta esclusivamente da Mia figlia registrava i documenti contabili ed Tes_1
amministrativo che portava al mio studio". "[...] quando si è Tes_1
presentato con mio figlio è stato letteralmente buttato fuori da Tes_1
che diceva che comandava lui in quel bar". "Il sig. a continuato Tes_1
a gestire il bar, gli incassi i pagamenti e due dipendenti hanno proseguito
a lavorare [...]"."Dopo il 30.9.2012 on ha più portato documenti Tes_1
da registrare a mia figlia".
Inoltre il Comune di Verona in data 28.11.2022 ordinò al sig. a Tes_1
cessazione dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti per mancanza del titolo che legittimasse tale attività.
8 La ricorrente già dal 5.11.2012 aveva perso la qualità di amministratrice della CP_5
4.La parte opponente ha dimostrato pertanto che dopo la cessione in affitto dell'azienda e il licenziamento delle dipendenti la gestione del bar è
Contr stata svolta, di sua iniziativa e senza autorizzazione da parte della , dal sig. Quest'ultimo ha richiamato al lavoro le due Testimone_1
dipendenti che erano state licenziate e si è occupato del loro rapporto di lavoro non regolarizzato. La signora quindi ha provato di non Pt_1
essere stata messa in condizione neppure di esercitare l'obbligo di vigilanza gravante sul legale rappresentante ed amministratore in ordine alla gestione dell'impresa
Nel presente giudizio pertanto non è stata fornita la prova degli elementi oggettivi e soggettivi che integrano gli illeciti contestati alla . Pt_1
5.Deve essere accolta l'opposizione con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarazione dell'inesistenza del
Co diritto di di procedere con esecuzione forzata in ordine alle somme iscritte a ruolo con le cartelle notificate alla ricorrente e con il preavviso di ipotecaria
6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa (186.757,70 euro) e dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) in accoglimento del ricorso annulla l'ordinanza ingiunzione emessa C dall nei confronti di e dichiara che l Parte_1 CP_1 non ha diritto di procedere con esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per le somme portate da tale ordinanza
9 2) dichiara l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle notificate il 31.3.2023 e del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 18.11.2023
3) Condanna l a rifondere le spese di lite che liquida in € CP_1
7052 per compensi, € 759,00 per rimborso contributo unificato, rimb. forf 15%, Iva e Cpa;
Verona, 2.10.2025
IL GIUDICE
AN NN
10
SEZIONE LAVORO
Udienza del 2.10.2025
Causa n. 2102 / 2023
CO /ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Giacomelli e per la parte convenuta l'Avv. Ferrarello
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. AN NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AN NN, all'udienza del giorno 2.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2102 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 18/12/2023 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GIACOMELLI MICHELE
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA P.IVA_1
Motivi della decisione
La ricorrente ha proposto causa di opposizione all'esecuzione nei confronti dell di . Controparte_2 CP_1
L'opposizione è diretta contro un preavviso di iscrizione ipotecaria e le relative cartelle esattoriali e la ricorrente contesta sia l'esistenza del credito sia l'ammontare delle sanzioni.
La ricorrente chiede la sospensione e l'annullamento dell'esecuzione,
Co sostenendo l'inesistenza del diritto dell' a procedere.
In fatto la ricorrente espone quanto segue:
La sig.ra era socia accomandataria della società B & P Invest Pt_1
s.a.s., che gestiva il "Curti's Bar".
1 A causa di dissidi interni con il sig. (marito di un'altra Testimone_1
socia), la società decise di affittare l'azienda alla Acqua Chiara s.r.l. a partire dal 1° ottobre 2012.
Di conseguenza, la B & P Invest s.a.s. ha licenziato tutto il personale dipendente, incluse le sig.re e nel rispetto delle procedure Parte_2 Pt_3
di legge, a far data dal 30 settembre 2012.
Successivamente, il sig. ha estromesso la società affittuaria Tes_1
(Acqua Chiara s.r.l.), ha assunto personalmente e in proprio la gestione del bar, ha incassato i corrispettivi versandoli su conti personali e ha richiamato al lavoro le dipendenti licenziate, pagandole con mezzi propri e senza regolarizzazione. La sig.ra sostiene di non aver avuto Pt_1
alcun ruolo nella gestione del bar e del personale a partire dal 1° ottobre
2012 e di essere stata, come l'affittuario, vittima delle azioni arbitrarie del sig. Inoltre, ha perso la qualità di amministratrice della società Tes_1
in data 5 novembre 2012.Sia la società B & P Invest s.a.s. che la sig.ra sono state dichiarate fallite il 30 ottobre 2013. Il fallimento è stato Pt_1
chiuso nel giugno 2023.
Co L'ordinanza ingiunzione n. 783/16/2018, su cui si basa la pretesa dell' ,
è stata opposta dalla sig.ra . Il Tribunale di Verona, con sentenza Pt_1
n. 59/2019, ha accolto il ricorso, dichiarando l'ordinanza "inefficace". La ragione dell'inefficacia risiede nel fatto che, essendo la sig.ra Pt_1
Co fallita, l avrebbe dovuto far valere il proprio credito insinuandosi nel passivo fallimentare, cosa che non ha mai fatto. La mancata insinuazione al passivo equivale, secondo la ricorrente, a una rinuncia al credito. Di
Co conseguenza, l non possiede alcun titolo valido per procedere con l'esecuzione forzata.
2 La parte opponente eccepisce la prescrizione del credito allegando che sono trascorsi più di cinque anni dalla notifica del verbale di accertamento
Co senza che l compisse un atto interruttivo valido, come la domanda di ammissione al passivo. Pertanto, le pretese dell'ente sono prescritte. La ricorrente eccepisce inoltre la duplicazione delle sanzioni e violazione delle norme fallimentari. Sono state notificate due cartelle esattoriali identiche per lo stesso credito, creando una duplicazione inammissibile.
La notifica delle cartelle è avvenuta durante la pendenza della procedura fallimentare, in violazione del principio di universalità soggettiva che vieta le azioni esecutive individuali contro il fallito.
In via subordinata la ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva. L'unico responsabile ("trasgressore") per l'impiego irregolare delle lavoratrici è il sig. , che ha agito in modo autonomo Testimone_1
e arbitrario. La sig.ra non ha commesso alcuna violazione, Pt_1
mancando l'elemento soggettivo (coscienza e volontà) richiesto dall'art. 3 della L. 689/1981.
Poiché le lavoratrici erano state regolarmente assunte in passato, non vi era la volontà di occultare il rapporto di lavoro. La legge esclude l'applicazione della maxisanzione quando dagli adempimenti contributivi precedenti si evinca la volontà di non nascondere il rapporto.
In ogni caso, la responsabilità della sig.ra come amministratrice Pt_1
è cessata il 5 novembre 2012, quindi le sanzioni avrebbero dovuto essere calcolate solo per il periodo dal 1° ottobre al 5 novembre 2012 (35 giorni),
e non per le 170 giornate contestate.
Co L' si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della validità della cartella esattoriale esponendo quanto segue:
3 L'attività ispettiva è scaturita da una denuncia del sig. Persona_1
(legale rappresentante della Acqua Chiara s.r.l.) relativa all'impiego di manodopera irregolare da parte del sig. presso il Curti's Testimone_1
Bar.
Due accessi ispettivi, eseguiti il 16 aprile e il 2 maggio 2013, hanno accertato la presenza delle lavoratrici e , Parte_4 Parte_5
intente a svolgere mansioni di barista.
La documentazione ha confermato che le lavoratrici erano state formalmente licenziate dalla B & P Invest s.a.s. con decorrenza 30 settembre 2012, ma avevano continuato a lavorare "in nero" dal 1° ottobre
2012 al 16 aprile 2013.
Le violazioni sono state contestate al sig. ome amministratore Tes_1
di fatto, alla sig.ra come socia accomandataria (e legale Pt_1
rappresentante) e alla società come obbligata in solido.
C L eccepisce che l'opposizione è irrituale e tardiva perché contesta nel merito l'esistenza del credito. Tale contestazione doveva essere proposta entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (avvenuta il 31 marzo
2023) secondo il rito previsto dal D.lgs. n. 150/2011.
L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) è ammissibile solo per contestare la regolarità formale della procedura o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, non per rimettere in discussione il merito del credito, ormai definitivo.
La sentenza del Tribunale ha dichiarato l'ordinanza ingiunzione
"inefficace" nei confronti della procedura fallimentare, ma non "nulla".
Secondo la giurisprudenza costante, tale ordinanza rimane valida e può produrre effetti nei confronti del fallito una volta che questo è "tornato in bonis", cioè dopo la chiusura del fallimento.
4 L'emissione dell'ordinanza era un atto necessario per quantificare il credito entro i termini di prescrizione. Dopo la sentenza, l'iscrizione a ruolo
è stata la procedura corretta per recuperare il credito nei confronti della sig.ra tornata in bonis. Pt_1
Il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione (29 marzo 2018), avvenuta entro i cinque anni dal verbale di accertamento (11 luglio 2013). Il giudizio di opposizione ha sospeso il decorso della prescrizione.
La notifica della cartella (31 marzo 2023) è tempestiva, tenuto conto delle sospensioni dei termini di riscossione dovute all'emergenza Covid-19, che hanno prorogato le scadenze fino al 31 dicembre 2023.
Contesta la duplicazione dei titoli lamentata dalla parte ricorrente.
L'importo richiesto corrisponde alla somma ingiunta nell'ordinanza (€
64.737,50), a cui si aggiungono le maggiorazioni semestrali previste per legge (art. 27 L. 689/1981), calcolate automaticamente dall'Agente della
Riscossione.
Eccepisce inoltre che la contestazione nel merito è inammissibile in questa fase. Avrebbe dovuto essere sollevata dal curatore fallimentare in sede di opposizione all'ordinanza. La mancata opposizione da parte del curatore rende definitivo l'accertamento.
Co In via subordinata l sostiene che la ricorrente,. in qualità di socia accomandataria e legale rappresentante, aveva poteri di amministrazione e un dovere di vigilanza. La sua responsabilità per le violazioni omissive
(come il mancato controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro) è personale e concorre con quella dell'amministratore di fatto, almeno a titolo di culpa in vigilando. L'onere di provare di aver agito senza colpa spetta alla ricorrente
5 Il Giudice, riservato l'esame delle questioni preliminari alla decisione sul merito della causa, ammetteva le prove testimoniali. Dopo l'audizione dei testimoni il Giudice fissava l'udienza di discussione. All'udienza odierna la causa è stata decisa mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione.
***
1.L'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della ricorrente dichiarata fallita è inefficace nei confronti della curatela fallimentare. Nel caso di specie si applicano al credito relativo alla sanzione pecuniaria le regole
Co civilistiche. Pertanto il creditore ha legittimamente formato un titolo esecutivo contenente la quantificazione dell'importo dovuto che, sebbene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare, può essere fatto valere nei confronti del fallito una volta che quest'ultimo sia tornato in bonis. Contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente il creditore non
è tenuto ad insinuarsi necessariamente al passivo fallimentare per potere conservare il diritto di agire nei confronti del debitore tornato in bonis.
2.La parte opponente ha lamentato inoltre la duplicazione dell'ammontare delle sanzioni contenuto rispettivamente nelle due cartelle esattoriali notificate (totale 186.757,70 euro). Apparentemente, dall'esame delle cartelle, risulta che le iscrizioni a ruolo e le somme indicate traggano origine dalle medesime violazioni amministrative di cui all'ordinanza
Co ingiunzione sopra citata. L' non ha fornito chiarimenti sulle ragioni della notifica di due cartelle sostanzialmente identiche
3.L'opposizione all'esecuzione costituisce l'unico strumento a disposizione della ricorrente per contestare il diritto di procedere in executivis anche per ragioni attinenti al merito degli illeciti contestati
Co dall' . L'opposizione è tempestiva in quanto le cartelle esattoriali sono
6 state notificate alla ricorrente il 31.3.2023 nel periodo in cui era ancora in corso la procedura di fallimento (chiusa il 23.6.2023). Invece il preavviso di iscrizione ipotecaria, primo atto impugnabile dalla ricorrente in bonis, è stato notificato il 18.11.2023 e il ricorso giudiziario è stato depositato nei
30 gg successivi e cioè il 18.12.2023
3. Le prove testimoniali hanno confermato in maniera inequivocabile che, successivamente al licenziamento delle dipendenti e alla cessione in affitto del bar alla società Acqua Chiara, la gestione operativa e contabile, senza soluzione di continuità, è stata svolta, come in precedenza, dal socio . Quest'ultimo, di fatto, nonostante il licenziamento, Testimone_1
Contr ha richiamato al lavoro le due dipendenti della e, come aveva sempre fatto, ha dato loro le direttive sul lavoro da svolgere nel bar. Ha introitato gli incassi senza versarli sul conto della società ed ha provveduto direttamente e personalmente al pagamento delle retribuzioni alle lavoratrici. Il sig. ha precluso anche al sig. legale Tes_1 Per_1
rappresentante dell'affittuaria, materialmente l'ingresso nel bar e la presa di possesso dell'azienda ricevuta in affitto
La teste (dipendente del bar):"Il gestore del bar era il sig. Parte_5
Contr e le buste paga arrivavano dalla ed era lui che ce le Tes_1
consegnava [...]". "Ricordo che c'era stato il licenziamento da parte della
Contr
ma poi il gestore ci ha detto di continuare a venire a lavorare [...]"
"Ho visto in tutti questi anni la signora non più di tre 4 volte, il Pt_1
bar veniva gestito dal signor . Tes_1
Il teste (socio accomandante e fratello della ricorrente):"Io Testimone_2
e mia sorella abbiamo accompagnato presso il bar il sig. per la presa Per_1
di possesso dell'esercizio ma nel locale era presente il quale Tes_1
non ci consentì di fare la presa di possesso per il sig. . "Il sig. Per_1
7 si oppose dicendo che lui era l'amministratore di fatto della Tes_1
società"."La gestione del bar sin dall'inizio era curata esclusivamente dal sig. marito della socia accomandante ". "La Tes_1 CP_4
cessionaria non poté prendere possesso dei locali e dell'attività perché il sig. dichiarò che li gestiva lui". "Tutta la gestione operativa e Tes_1
contabile dal 1.10.2012 è stata curata esclusivamente da e Tes_1
anche gli incassi e i pagamenti sono stati gestiti da lui e non è più arrivato nessun documento intestato alla società".
(ex-dipendente): "ricordo di avere lavorato presso il bar Testimone_3
oggetto di causa per qualche mese [...] il bar era gestito da un uomo e una donna, penso che l'uomo avesse il nome di e che dovrebbe Tes_1
essere la persona che ho visto fuori dall'ufficio [...]".
(padre della ricorrente e consulente): "Io ero amico del Persona_2
sig. e lui mi propose di prendere in società un bar in via Tes_1
Mercurio. In sostanza lui propose di gestire lui il bar e io avrei messo i soldi". "La gestione del bar sotto il profilo operativo era fatta esclusivamente da Mia figlia registrava i documenti contabili ed Tes_1
amministrativo che portava al mio studio". "[...] quando si è Tes_1
presentato con mio figlio è stato letteralmente buttato fuori da Tes_1
che diceva che comandava lui in quel bar". "Il sig. a continuato Tes_1
a gestire il bar, gli incassi i pagamenti e due dipendenti hanno proseguito
a lavorare [...]"."Dopo il 30.9.2012 on ha più portato documenti Tes_1
da registrare a mia figlia".
Inoltre il Comune di Verona in data 28.11.2022 ordinò al sig. a Tes_1
cessazione dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti per mancanza del titolo che legittimasse tale attività.
8 La ricorrente già dal 5.11.2012 aveva perso la qualità di amministratrice della CP_5
4.La parte opponente ha dimostrato pertanto che dopo la cessione in affitto dell'azienda e il licenziamento delle dipendenti la gestione del bar è
Contr stata svolta, di sua iniziativa e senza autorizzazione da parte della , dal sig. Quest'ultimo ha richiamato al lavoro le due Testimone_1
dipendenti che erano state licenziate e si è occupato del loro rapporto di lavoro non regolarizzato. La signora quindi ha provato di non Pt_1
essere stata messa in condizione neppure di esercitare l'obbligo di vigilanza gravante sul legale rappresentante ed amministratore in ordine alla gestione dell'impresa
Nel presente giudizio pertanto non è stata fornita la prova degli elementi oggettivi e soggettivi che integrano gli illeciti contestati alla . Pt_1
5.Deve essere accolta l'opposizione con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarazione dell'inesistenza del
Co diritto di di procedere con esecuzione forzata in ordine alle somme iscritte a ruolo con le cartelle notificate alla ricorrente e con il preavviso di ipotecaria
6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa (186.757,70 euro) e dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) in accoglimento del ricorso annulla l'ordinanza ingiunzione emessa C dall nei confronti di e dichiara che l Parte_1 CP_1 non ha diritto di procedere con esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per le somme portate da tale ordinanza
9 2) dichiara l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle notificate il 31.3.2023 e del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 18.11.2023
3) Condanna l a rifondere le spese di lite che liquida in € CP_1
7052 per compensi, € 759,00 per rimborso contributo unificato, rimb. forf 15%, Iva e Cpa;
Verona, 2.10.2025
IL GIUDICE
AN NN
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