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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 940/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
A DA GIUSSANO, 19 20025 LEGNANO presso lo studio dell'avv. BRUMANA
FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Saronno, viale Rimembranze n. 21, presso lo studio dell'avv. ELISABETTA BIOLE'
pagina 1 di 18 ( ) che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.to FARINELLI C.F._3
MASSIMILIANO;
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Voglia la Corte d'Appello di Milano così giudicare in riforma della sentenza impugnata:
1)condanni a risarcire i danni arrecati a e a Controparte_1 Parte_1
corrispondere la somma che vorrà dichiarare con valutazione anche equitativa;
2)condanni a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Controparte_1
3)respinga l'impugnazione incidentale della controparte.
Per Controparte_1
a) dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. per i motivi dedotti al paragrafo 1) della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale in data 20.5.2024;
b) dichiarare improcedibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi dedotti al paragrafo 2) della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale in data 20.5.2024;
* nel merito: rigettare l'appello proposto dal signor perché Parte_1
infondato, con conseguente condanna alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio di secondo grado;
* in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande proposte dal sig. nel giudizio di primo Parte_1
grado per insussistenza di prova del fatto presupposto astrattamente idoneo a giustificare la pretesa risarcitoria ovvero la commissione del reato di calunnia da parte del signor CP_1
pagina 2 di 18 - in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio di secondo grado;
* in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. deduceva di aver sporto denuncia Parte_1
per calunnia nei confronti di (doc. 7 di parte attrice), legale Controparte_1
rappresentante della Tidiesse S.r.l. (aggiudicataria della gara d'appalto per il risanamento e la riqualificazione del Cimitero Monumentale di Legnano), in quanto quest'ultimo con denuncia/querela in data 15.2.2018 e con successive memorie integrative in data 28.12.2018 e in data 23.12.2019, pur sapendolo innocente, lo incolpava della commissione dei reati di concussione, indebita induzione a dare utilità e abuso d'ufficio. Più nel dettaglio, nella suddetta denuncia e nelle memorie integrative affermava che (ingegnere che, insieme ad altri Controparte_1 Parte_1
professionisti, assisteva la Tidiesse e predisponeva il progetto definitivo da allegare all'offerta e il progetto esecutivo dei lavori a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto) e il RE dei LA , d'accordo per “gestire di concerto” l'esecuzione Persona_1
dell'appalto a danno della Tidiesse S.r.l., mediante pressioni, intimidazioni e minacce, ordinando l'esecuzione di opere aggiuntive a spese della Tidiesse S.r.l., imponendo l'affidamento di lavori in subappalto a ditte da loro individuate, quali la “Verdezazzera”
e la .Esse”, imponendo l'accettazione della perizia di variante dell'appalto e CP_2
mediante “trucchi contabili”, conseguivano o comunque facevano conseguire illeciti guadagni, integrando le loro condotte la fattispecie concussiva di cui all'art. 317 c.p. In data 13.1.2020 il Pubblico Ministero, ritenuti insussistenti i reati denunciati dal
[...]
chiedeva l'archiviazione del procedimento (doc. n. 4 di parte ricorrente). CP_1 [...]
proponeva opposizione alla suddetta istanza di archiviazione (doc. 5 di parte CP_1
ricorrente) lamentando, ancora una volta, “l'esistenza di una doppia contabilità con voci pagina 3 di 18 nascoste, una condotta intimidatoria da parte del , anomalie nel rapporto con le Per_1
imprese appaltatrici e lo stretto legame tra il direttore dei lavori arch. e il Per_1
progettista ing. . Pt_1
Il Giudice per le indagini preliminari, esclusa l'esistenza dei reati contestati al Pt_1
ordinava l'archiviazione del procedimento (doc. 6 di parte ricorrente).
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio incardinava, invece, a carico del resistente procedimento penale per il reato di cui all'art. 368, comma 1, c.p., che si concludeva con la sentenza di patteggiamento n. 463/2023 (doc. 10 di parte ricorrente). chiedeva, quindi, la condanna di al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali (ovvero le spese legali sostenute per l'assistenza nel procedimento penale r.g. n. 2959/2018, pari ad € 4.141,55, doc. 44 di parte ricorrente) e non patrimoniali patiti.
si costituiva eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione Controparte_1
attiva del o, comunque, il difetto di titolarità dello stesso in ordine al diritto al Pt_1
rimborso delle spese legali di cui alla parcella n. 39/001 del 21.9.2020. Nel merito chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la determinazione del risarcimento nei limiti dei danni effettivamente patiti da Pt_1
La causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 7.2.2024 (ove si
[...]
dava lettura del dispositivo) e successivamente motivata con sentenza depositata ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Con sentenza n. 230/ 2024, pubblicata in data 21 febbraio 2024, il Tribunale di Busto
Arsizio ha rigettato la domanda di condannandolo al pagamento in Parte_1
favore di parte convenuta delle spese processuali, liquidate in € 2.906,00= per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri accessori di legge.
In estrema sintesi il Tribunale, dopo aver svolto ogni valutazione in ordine al valore della sentenza di patteggiamento, ha, sulla base della documentazione acquisita in atti, pagina 4 di 18 consistente nelle risultanze dell'istruttoria espletata in sede penale, ritenuto integrato da parte del il reato di calunnia di cui all'art. 368, comma 1, c.p. così osservando: CP_1
“ come rilevato nella sentenza n. 463/2023 pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare, si evince con assoluta chiarezza dagli atti di indagine e, in particolare, dalla comunicazione della notizia di reato dei Carabinieri di Legnano del 02.01.2021, con i relativi allegati, che - con denuncia querela presentata presso la Procura della
Repubblica di Busto Arsizio in data 15.02.2018 - l'odierno imputato Parte_2
ha incolpato di aver commesso dei reati, in particolare di aver Controparte_3
concluso – con pressioni, intimidazioni e minacce - accordi illeciti di carattere concussivo a vantaggio delle ditte subappaltatrici e a danno della Tidiesse dell'odierno imputato” (doc. 10 di parte ricorrente). Il Gup conclude poi ritenendo che “non vi è dubbio che risulti pienamente integrato in tutti i suoi elementi costitutivi il delitto di calunnia contestato all'imputato ai sensi dell'art. 368 c.p.”
“A ciò si aggiunga che neppure dai verbali di sommarie informazioni (docc. da 11 a 16 di parte ricorrente) risultano integrate le condotte illecite addebitate dal al CP_1
Piuttosto, i suddetti verbali danno atto di un comportamento collaborativo di Pt_1
quest'ultimo (“ ha sempre cercato di essere collaborativo coinvolgendo tutte le Pt_1
parti”, cfr doc. 11, pag. 2 di parte ricorrente) e della presenza di dissapori tra la società
Tidiesse e il Comune di Legnano.”.
Il Tribunale ha, tuttavia, rigettato la domanda risarcitoria in quanto il non aveva Pt_1
fornito la prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e di cui aveva chiesto il risarcimento.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il chiedendo l'accoglimento delle Pt_1
domande formulate in primo grado.
pagina 5 di 18 Si è costituito il che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex artt. 342- 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. Ha, altresì, proposto a sua volta appello incidentale.
All'udienza del 2 luglio 2024, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 10 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, avanti al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 10 dicembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
pagina 6 di 18 Osserva poi la Corte come la rimessione della causa in decisione disposta alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c., anche questa sollevata nel processo.
APPELLO di Parte_1
ha affidato il gravame ad un unico articolato motivo di censura, Parte_1
lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda risarcitoria, in quanto sfornita di prova.
Nello specifico censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che avrebbe dovuto produrre in giudizio la contabile bancaria riguardante le spese legali per la difesa penale;
non sarebbe stata emessa una fattura regolare, ma solo una nota informale intestata ad uno Studio associato;
non avrebbe dimostrato e neppure allegato
“quale sarebbe stato il danno non patrimoniale subito”, limitandosi a richiedere il risarcimento del patema d'animo e della sofferenza soggettiva;
il danno all'immagine non è stato allegato né dimostrato, perché sarebbe mancata la puntualizzazione e la dimostrazione specifica delle conseguente del pregiudizio, quali le revoche di incarichi professionali;
il danno all'immagine non si evince neppure dai verbali di sommarie informazioni prodotti in causa.
Afferma, invece, che quanto alle spese legali aveva prodotto il doc. 44, ovverossia copia della fattura elettronica n. 39 del 21 settembre 2020 emessa dal suo difensore avv.
Franco Brumana e aggiunge che il fatto che la fattura fosse intestata allo studio associati e sia irrilevante perché si tratta di costi personali di che Pt_1 CP_4 Pt_1
inevitabilmente ricadono sullo stesso.
Con riguardo, invece, al danno non patrimoniale fa rilevare che la notizia delle indagini della Procura si era molto diffusa nel suo ambito di lavoro;
che la sua condizione era divenuta nota a tutti;
che il danno era da ritenersi ancora più grave perché aveva colpito un professionista che dedica gran parte del suo lavoro alle committenze pubbliche. pagina 7 di 18 Chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata la condanna di al CP_1
risarcimento di tutti i danni da lui patiti.
APPELLO INCIDENTALE di CP_1
ha proposto appello incidentale, lamentando che il Tribunale abbia Controparte_1
ritenuto che “alla luce della documentazione acquisita in atti, consistente nelle risultanze dell'istruttoria espletata in sede penale, deve ritenersi integrato, da parte del
il reato di calunnia di cui all'art. 368, comma 1,c.p.”. CP_1
Afferma, invece, che la prova della sussistenza del reato non sia stata data, essendosi il limitato a richiamare apoditticamente la sentenza di patteggiamento, e che, Pt_1
pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto sopperire a tale carenza attraverso il richiamo generico al contenuto della medesima.
Aggiunge che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. non può avere efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina l'inversione dell'onere della prova.
Per il giudice civile, tale sentenza non rappresenta un atto ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza solo se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 cod. civ.
Deve, preliminarmente, essere esaminato l'appello incidentale proposto dal in CP_1
quanto riguardante l'an.
Va, preliminarmente, osservato che il ha correttamente introdotto il giudizio per Pt_1
il risarcimento del danno in sede civile a seguito della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nel procedimento penale il era imputato del reato di cui all'art. 368 Controparte_1
c.p., perché con denuncia querela presentata presso la Procura della Repubblica di Busto
Arsizio in data 15.02.2018, accusava il pur sapendolo innocente, di aver Pt_1 pagina 8 di 18 commesso dei reati, in particolare di aver concluso, con pressioni, intimidazioni e minacce, accordi illeciti, di carattere concussivo a vantaggio delle ditte subappaltatrici e a danno di della Tidiesse, di cui il era il legale rappresentante. In detto Controparte_1
procedimento il rivestiva il ruolo di danneggiato, vittima dei reati contestati e si Pt_1
costituiva parte civile ( cfr. doc. 10 fascicolo ricorrente).
Senonchè in data 18 maggio 2023 veniva depositata la sentenza n. 463/ 2023 di applicazione della pena su richiesta delle parti: in considerazione del “ profilo negoziale che la caratterizza, poiché non fondata sull'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato” ( Corte Cost. 11.12.1995 n. 499), ai sensi dell'art. 444 comma 2 c.p.p. il giudice non decide sulla domanda dell'eventuale parte civile. Il danneggiato, dunque, è tenuto a richiedere il risarcimento del danno in sede civile.
Ciò detto, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti comporta una rinuncia dell'imputato alla discussione nel contraddittorio delle parti della propria responsabilità, pertanto non contiene, come appena accennato, un accertamento pieno della sua colpevolezza. Non acquista dunque efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 651
c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Per quanto attiene all'efficacia della sentenza di patteggiamento nel procedimento civile di risarcimento del danno la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20170 del 30.7.2018, ha ripercorso i principali orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità osservando che “ Secondo un primo orientamento, ricordato dall'odierno ricorrente, la sentenza di patteggiamento presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza, e di conseguenza ha l'effetto di invertire l'onere della prova: per effetto di essa, si sostiene, deve essere il convenuto che ha patteggiato a provare l'inesistenza dei fatti che gli sono
pagina 9 di 18 stati addebitati col capo di imputazione, e non l'attore a provarne l'esistenza. Secondo questo orientamento "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicchè esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione" (così Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016, Rv. 638849 - 01; nello stesso senso, Sez. L -, Sentenza n. 30328 del 18/12/2017, Rv. 646556 - 01; Sez. 5 -,
Ordinanza n. 13034 del 24/05/2017, Rv. 644241 - 01; Sez. L -, Sentenza n. 5313 del
02/03/2017, Rv. 643271 - 02; Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016, Rv. 638849 - 01;
Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013, Rv. 627453 - 01; Sez. U, Sentenza n. 17289 del 31/07/2006, Rv. 591413 - 01, con l'avvertenza che in queste ultime due occasioni la questione venne decisa dalle Sezioni Unite ratione materiae, e non perchè fosse stato loro devoluto il problema oggi in esame).
Un secondo orientamento ritiene invece che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l'onere della prova, ma costituisca un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio. Ha ritenuto, in particolare, Sez. 2, Sentenza n. 26250 del 06/12/2011, Rv. 620500 - 01, che
"poichè la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., comma 1-bis, non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza" (nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 11/05/2007, Rv. 596445 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
3626 del 24/02/2004, Rv. 570436 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6863 del 06/05/2003, Rv.
562674 - 01)………. … pagina 10 di 18 Un terzo orientamento, infine, ritiene che la lettera dell'art. 444 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice: tale orientamento pertanto esclude, sulla base dell'interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità, e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile. Ha ritenuto, in particolare, Sez. 3,
Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011, Rv. 617668 - 01, che "non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile"
(nello stesso senso, Sez. 1 -, Sentenza n. 27835 del 22/11/2017, Rv. 646068- 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011, Rv. 617668 - 01; Sez. L, Sentenza n. 7196 del
29/03/2006, Rv. 589238 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6047 del 16/04/2003, Rv. 562204 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 15572 del 11/12/2000, Rv. 542559- 01; Sez. 3, Sentenza n. 6218 del
15/05/2000, Rv. 536510 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9976 del 08/10/1998, Rv. 519536 - 01).
Ritiene questo collegio che, tra i tre orientamenti, debba essere preferito il secondo.
Il primo orientamento non può essere condiviso, per ragioni letterali, sistematiche e finalistiche. Dal punto di vista letterale, l'orientamento qui in contestazione non sembra coerente con il testo della legge. L'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, stabilisce infatti espressamente che la sentenza penale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. "non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi". L'"efficacia" della sentenza penale nel processo civile come noto può essere di due tipi: -) efficacia di vincolo, che si ha quando la legge vieta al giudice civile di decidere la questione a lui sottoposta in modo diverso rispetto alla decisione penale;
-) efficacia di preclusione, che si ha quando la legge vieta al giudice civile sinanche di esaminare la questione, se su essa si è già pronunciato il giudice penale. L'art. 445 c.p.p., negando tout court alla sentenza penale
"efficacia" nel giudizio civile, senza ulteriori precisazioni, rende evidente che il legislatore non ha voluto attribuire alla sentenza penale di patteggiamento nè effetti di vincolo, nè effetti di preclusione, e che il giudice civile deve decidere ex novo sulla pagina 11 di 18 domanda a lui sottoposta, come se il giudizio penale non ci fosse stato.Dal punto di vista sistematico, giova ricordare che l'art. 444 c.p.p., comma 2, stabilisce che nel caso di sentenza di patteggiamento "non si applica la disposizione dell'art. 75 c.p.p., comma
3".L'art. 75 c.p.p., comma 3, è la norma che impone la sospensione obbligatoria del processo civile, fino a che quello penale non sia terminato, quando l'azione di danno sia proposta dopo la sentenza penale di primo grado. Pertanto la deroga all'art. 75 c.p.p. contenta nell'art. 444 c.p.p. significa che, anche se la sentenza di patteggiamento viene impugnata, al danneggiato è consentito proporre l'azione di danno in sede civile.
Questa deroga all'art. 75 c.p.p., comma 3, dettata dall'art. 444 c.p.p., comma 2, ha un senso ed una logica solo se si ammette che la sentenza penale definitiva non potrà mai avere mai alcun impatto sull'esito del giudizio civile medio tempore iniziato: se così non fosse, infatti, sarebbe una norma totalmente irrazionale ed inspiegabile, perchè condurrebbe al seguente paradosso: che il giudice civile dovrebbe, nel pronunciare la propria decisione, tenere conto del contenuto d'una sentenza penale ancora suscettibile di riforma. . Dal punto di vista finalistico, va ricordato che l'art. 444 c.p.p. ha una funzione "premiale-incentivante" (così si esprime la relazione al codice di procedura penale, in Gazz. uff. n. 250 del 24.10.1988, Supplemento Ordinario n. 93, Titolo II), voluta già dal primo progetto del c.p.p. del 1982 e poi dalla L. Delega 16 febbraio 1987,
n. 81, art. 2, comma 1, punto). Tale funzione premiale-incentivante verrebbe ovviamente meno, oppure sarebbe depotenziata, se l'imputato sapesse che la sua richiesta di patteggiamento lo vincolerà in sede civile, addossandogli sempre e comunque l'onere della prova. Non può, pertanto, condividersi l'interpretazione dell'art. 444 c.p.p. qui contestata ed invocata dal ricorrente, perchè porrebbe la norma in conflitto con lo scopo per il quale venne emanata. Anche il terzo degli orientamenti sopra ricordati non sembra meritevole di condivisione. Negare infatti ogni e qualsiasi valenza alla sentenza penale di patteggiamento, non solo come atto giuridico (il che è corretto), ma anche come fatto storico, è affermazione non conciliabile coi principi del libero convincimento pagina 12 di 18 del giudice dell'atipicità della prova. Una sentenza penale di condanna, infatti, può essere riguardata, dal punto di vista del giudice civile, come atto o come fatto storico.
Come atto giuridico, la sentenza penale di condanna può produrre nel giudizio civile di danno solo gli effetti stabiliti dalla legge: sicchè, se la legge nega a quell'atto effetti vincolanti o preclusivi, la sentenza penale è giuridicamente irrilevante come atto. Ma la celebrazione d'un giudizio penale, e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre dei fatti storici. Sono fatti storici, in particolare, le circostanze che l'Autorità
Inquirente abbia chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, che il Giudice dell'Udienza
Preliminare abbia accolto tale richiesta, che l'una e l'altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova, che saranno di norma indicate nelle rispettive motivazioni. Questi fatti, come qualsiasi altro fatto avvenuto nel mondo reale, ben può essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sè non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c..”. Successivamente a detta pronuncia la Corte di Cassazione, sez. Lav con ordinanza n. .
2.2019 n. 3643 si è espressa sulla questione osservando che “ la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce, infatti, un importante elemento probatorio per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. sez. un. civ. n. 17289 del sei - 31/07/2006: "E' del resto pacifico nella giurisprudenza di questa
Corte che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444
c.p.p. costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento, dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato); il giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il pagina 13 di 18 giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sentenze di questa Corte n.
2213 del 1 febbraio 2006 e n. 19251 30 settembre 2005). Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini", presuppone
"pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova" (Cass. 5 maggio 2005, n. 9358)". V. in senso analogo, tra le altre, Cass. 5 civ. n. 10280 del 21/04/2008 e S.U. n. 21591 del 20/09/2013. Cfr. parimenti Cass. 5 civ.
n. 13034 del 24/05/2017: la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui
l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario -nella specie ivi esaminata- nel giudizio di legittimità dell'accertamento, sicchè in applicazione del principio veniva cassata la sentenza della
Commissione tributaria, che aveva ritenuto ininfluente, ai fini della prova a carico del contribuente, la sentenza di patteggiamento emessa in sede penale nei suoi confronti per gli stessi fatti oggetto della pretesa tributaria. Conforme Cass. n. 24587 del
2010……….la sentenza di patteggiamento, del resto, presuppone non solo il consenso delle parti (imputato e p.m.), ma anche che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., oltre che corretta la qualificazione giuridica del fatto (art. 444 c.p.p., comma 2).
Nella sentenza 2786/2019 la Suprema Corte ha ribadito che “per consolidata giurisprudenza di legittimità è riconosciuto un rilevante ruolo probatorio alla sentenza di c.d. patteggiamento, a maggior ragione se considerata in uno ad altri elementi (Cass.
18/12/2017, n. 30328; Cass. 19/10/2015, n. 21091”. Nell'ambito del procedimento penale scaturito dalla denuncia di la Procura della Repubblica è Controparte_1 pagina 14 di 18 pervenuta alla richiesta di archiviazione dopo aver ascoltato diversi testimoni a sommarie informazioni.
L'attività di indagine ha evidenziato come la denuncia di sia scaturita Controparte_1
da pregresse incomprensioni con il e il , che avevano evidenziato la Pt_1 Per_1
carenza di manodopera e i conseguenti ritardi nell'esecuzione delle opere da parte della
Tidiesse s.r.l., oltre che da screzi relativi al pagamento di compensi professionali.
Si deve, pertanto, convenire con quanto ritenuto sia dalla Procura della Repubblica nel provvedimento di archiviazione, che dal GUP nella sentenza di patteggiamento.
Il materiale probatorio raccolto in sede penale e la sentenza di patteggiamento costituiscono, pertanto, indizi, gravi, precisi e concordanti per poter affermare la responsabilità extracontrattuale di nei confronti dell'odierno appellante, Controparte_1
determinatasi in ragione dei contrasti insorti tra le parti per questioni inerenti il contratto di appalto.
Diversamente poi da quanto sostenuto dal l'appellante non si è limitato a CP_1
produrre la sentenza del patteggiamento, ma ha prodotto anche: la documentazione attestante le gravi accuse formulate dal le sommarie informazioni testimoniali CP_1
di 6 testimoni, la dichiarazione di risoluzione del contratto da parte del Comune di
Legnano, il contratto di subappalto tra Tidiesse srl e del 30 maggio Controparte_5
2016, la fattura di questa ditta del 24 giugno 2016 ed il verbale di cantiere che attesta che al 10 giugno 2016, aveva già iniziato i lavori per Tidiesse Controparte_5
(documenti da 1 a n.20).
Per quanto sopra riportato l'appello incidentale non può essere accolto.
Venendo all'esame dell'appello proposto dal con il quale lamenta che il Pt_1
Tribunale gli abbia rigettato la sua domanda risarcitoria si osserva quanto segue.
Con riferimento ai danni sofferti da a seguito della condotta illecita Parte_1
posta in essere da sussiste indubbiamente il danno di carattere non Controparte_1
pagina 15 di 18 patrimoniale a lui derivato dall' essere stato ingiustamente accusato e sottoposto a procedimento penale per un reato di una non trascurabile gravità. Il vivere questa condizione ha, infatti, sicuramente provocato nel un turbamento interiore, Pt_1
contrassegnato dalla preoccupazione per la sottoposizione ad un giudizio penale, pur sapendosi innocente, e destinato a suscitare ripercussioni anche e soprattutto in ambito lavorativo e sociale per la gravità delle ingiuste accuse provenienti dal CP_1
Le accuse risultano ancora più gravi tenuto conto che hanno colpito un professionista che dedica la gran parte del suo lavoro a committenze pubbliche importanti, come documentato in atti (doc. da n.21 a n.43) e ad incarichi da parte di Pubbliche Autorità particolarmente attente a selezionare professionisti che non possano suscitare anche solo dubbi di scorrettezza professionale, quali il Comando dell'Arma dei Carabinieri di
Torino, la Dogana e la Guardia di Finanza.
Nel caso di specie può, quindi, ragionevolmente inferirsi in via induttiva un danno all'immagine derivante dalla lesione della reputazione, inteso come “diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad interagire” (Cass. sez. I 27.04.2016 n.
8397).
Ciò posto, tenuto conto, da un lato, della gravità delle accuse, in sé e in riferimento alla professione svolta dall'appellante, e dall'altro del fatto che vi sono elementi per ritenere che la vicenda per cui è causa abbia avuto ampia risonanza nel contesto sociale nel quale il opera e nel quale si sono svolti i fatti per cui è causa, si ritiene equo ex art. Pt_1
1226 c.c. liquidare il danno patito in € 8.000,00 attuali.
Quanto, invece, al danno patrimoniale ritiene la Corte che sul punto vada condivisa la valutazione del Tribunale, tenuto conto che la nota di cui al doc. 44 non risulta intestata al ma al “ ” e che non vi Pt_1 Controparte_6
è prova dell'avvenuto pagamento.
SPESE pagina 16 di 18 In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di e vanno Controparte_1
poste a suo carico ed in favore di Parte_1
Esse si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, tenuto conto dell'accolto, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal DM n. 144/2022 in complessivi euro 3.397,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, ed euro 1.701,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria non celebratasi), oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi euro 3.966,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, ed euro 1.911,00 per la fase decisionale esclusa la fase di trattazione non celebratasi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione incidentale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Controparte_1
quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 230/24 pubblicata in data 21 febbraio 2024, così dispone in sua parziale riforma:
1) Condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di Controparte_1
liquidati in euro 8.000,00 attuali, oltre interessi legali dalla data Parte_1
della sentenza al saldo effettivo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio in complessivi euro 3.966,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
4) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari Controparte_1
a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso in Milano il 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Cesira D'Anella
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 940/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
A DA GIUSSANO, 19 20025 LEGNANO presso lo studio dell'avv. BRUMANA
FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Saronno, viale Rimembranze n. 21, presso lo studio dell'avv. ELISABETTA BIOLE'
pagina 1 di 18 ( ) che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.to FARINELLI C.F._3
MASSIMILIANO;
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Voglia la Corte d'Appello di Milano così giudicare in riforma della sentenza impugnata:
1)condanni a risarcire i danni arrecati a e a Controparte_1 Parte_1
corrispondere la somma che vorrà dichiarare con valutazione anche equitativa;
2)condanni a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Controparte_1
3)respinga l'impugnazione incidentale della controparte.
Per Controparte_1
a) dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. per i motivi dedotti al paragrafo 1) della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale in data 20.5.2024;
b) dichiarare improcedibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi dedotti al paragrafo 2) della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale in data 20.5.2024;
* nel merito: rigettare l'appello proposto dal signor perché Parte_1
infondato, con conseguente condanna alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio di secondo grado;
* in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande proposte dal sig. nel giudizio di primo Parte_1
grado per insussistenza di prova del fatto presupposto astrattamente idoneo a giustificare la pretesa risarcitoria ovvero la commissione del reato di calunnia da parte del signor CP_1
pagina 2 di 18 - in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio di secondo grado;
* in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. deduceva di aver sporto denuncia Parte_1
per calunnia nei confronti di (doc. 7 di parte attrice), legale Controparte_1
rappresentante della Tidiesse S.r.l. (aggiudicataria della gara d'appalto per il risanamento e la riqualificazione del Cimitero Monumentale di Legnano), in quanto quest'ultimo con denuncia/querela in data 15.2.2018 e con successive memorie integrative in data 28.12.2018 e in data 23.12.2019, pur sapendolo innocente, lo incolpava della commissione dei reati di concussione, indebita induzione a dare utilità e abuso d'ufficio. Più nel dettaglio, nella suddetta denuncia e nelle memorie integrative affermava che (ingegnere che, insieme ad altri Controparte_1 Parte_1
professionisti, assisteva la Tidiesse e predisponeva il progetto definitivo da allegare all'offerta e il progetto esecutivo dei lavori a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto) e il RE dei LA , d'accordo per “gestire di concerto” l'esecuzione Persona_1
dell'appalto a danno della Tidiesse S.r.l., mediante pressioni, intimidazioni e minacce, ordinando l'esecuzione di opere aggiuntive a spese della Tidiesse S.r.l., imponendo l'affidamento di lavori in subappalto a ditte da loro individuate, quali la “Verdezazzera”
e la .Esse”, imponendo l'accettazione della perizia di variante dell'appalto e CP_2
mediante “trucchi contabili”, conseguivano o comunque facevano conseguire illeciti guadagni, integrando le loro condotte la fattispecie concussiva di cui all'art. 317 c.p. In data 13.1.2020 il Pubblico Ministero, ritenuti insussistenti i reati denunciati dal
[...]
chiedeva l'archiviazione del procedimento (doc. n. 4 di parte ricorrente). CP_1 [...]
proponeva opposizione alla suddetta istanza di archiviazione (doc. 5 di parte CP_1
ricorrente) lamentando, ancora una volta, “l'esistenza di una doppia contabilità con voci pagina 3 di 18 nascoste, una condotta intimidatoria da parte del , anomalie nel rapporto con le Per_1
imprese appaltatrici e lo stretto legame tra il direttore dei lavori arch. e il Per_1
progettista ing. . Pt_1
Il Giudice per le indagini preliminari, esclusa l'esistenza dei reati contestati al Pt_1
ordinava l'archiviazione del procedimento (doc. 6 di parte ricorrente).
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio incardinava, invece, a carico del resistente procedimento penale per il reato di cui all'art. 368, comma 1, c.p., che si concludeva con la sentenza di patteggiamento n. 463/2023 (doc. 10 di parte ricorrente). chiedeva, quindi, la condanna di al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali (ovvero le spese legali sostenute per l'assistenza nel procedimento penale r.g. n. 2959/2018, pari ad € 4.141,55, doc. 44 di parte ricorrente) e non patrimoniali patiti.
si costituiva eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione Controparte_1
attiva del o, comunque, il difetto di titolarità dello stesso in ordine al diritto al Pt_1
rimborso delle spese legali di cui alla parcella n. 39/001 del 21.9.2020. Nel merito chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la determinazione del risarcimento nei limiti dei danni effettivamente patiti da Pt_1
La causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 7.2.2024 (ove si
[...]
dava lettura del dispositivo) e successivamente motivata con sentenza depositata ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Con sentenza n. 230/ 2024, pubblicata in data 21 febbraio 2024, il Tribunale di Busto
Arsizio ha rigettato la domanda di condannandolo al pagamento in Parte_1
favore di parte convenuta delle spese processuali, liquidate in € 2.906,00= per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri accessori di legge.
In estrema sintesi il Tribunale, dopo aver svolto ogni valutazione in ordine al valore della sentenza di patteggiamento, ha, sulla base della documentazione acquisita in atti, pagina 4 di 18 consistente nelle risultanze dell'istruttoria espletata in sede penale, ritenuto integrato da parte del il reato di calunnia di cui all'art. 368, comma 1, c.p. così osservando: CP_1
“ come rilevato nella sentenza n. 463/2023 pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare, si evince con assoluta chiarezza dagli atti di indagine e, in particolare, dalla comunicazione della notizia di reato dei Carabinieri di Legnano del 02.01.2021, con i relativi allegati, che - con denuncia querela presentata presso la Procura della
Repubblica di Busto Arsizio in data 15.02.2018 - l'odierno imputato Parte_2
ha incolpato di aver commesso dei reati, in particolare di aver Controparte_3
concluso – con pressioni, intimidazioni e minacce - accordi illeciti di carattere concussivo a vantaggio delle ditte subappaltatrici e a danno della Tidiesse dell'odierno imputato” (doc. 10 di parte ricorrente). Il Gup conclude poi ritenendo che “non vi è dubbio che risulti pienamente integrato in tutti i suoi elementi costitutivi il delitto di calunnia contestato all'imputato ai sensi dell'art. 368 c.p.”
“A ciò si aggiunga che neppure dai verbali di sommarie informazioni (docc. da 11 a 16 di parte ricorrente) risultano integrate le condotte illecite addebitate dal al CP_1
Piuttosto, i suddetti verbali danno atto di un comportamento collaborativo di Pt_1
quest'ultimo (“ ha sempre cercato di essere collaborativo coinvolgendo tutte le Pt_1
parti”, cfr doc. 11, pag. 2 di parte ricorrente) e della presenza di dissapori tra la società
Tidiesse e il Comune di Legnano.”.
Il Tribunale ha, tuttavia, rigettato la domanda risarcitoria in quanto il non aveva Pt_1
fornito la prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e di cui aveva chiesto il risarcimento.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il chiedendo l'accoglimento delle Pt_1
domande formulate in primo grado.
pagina 5 di 18 Si è costituito il che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex artt. 342- 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. Ha, altresì, proposto a sua volta appello incidentale.
All'udienza del 2 luglio 2024, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 10 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, avanti al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 10 dicembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
pagina 6 di 18 Osserva poi la Corte come la rimessione della causa in decisione disposta alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c., anche questa sollevata nel processo.
APPELLO di Parte_1
ha affidato il gravame ad un unico articolato motivo di censura, Parte_1
lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda risarcitoria, in quanto sfornita di prova.
Nello specifico censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che avrebbe dovuto produrre in giudizio la contabile bancaria riguardante le spese legali per la difesa penale;
non sarebbe stata emessa una fattura regolare, ma solo una nota informale intestata ad uno Studio associato;
non avrebbe dimostrato e neppure allegato
“quale sarebbe stato il danno non patrimoniale subito”, limitandosi a richiedere il risarcimento del patema d'animo e della sofferenza soggettiva;
il danno all'immagine non è stato allegato né dimostrato, perché sarebbe mancata la puntualizzazione e la dimostrazione specifica delle conseguente del pregiudizio, quali le revoche di incarichi professionali;
il danno all'immagine non si evince neppure dai verbali di sommarie informazioni prodotti in causa.
Afferma, invece, che quanto alle spese legali aveva prodotto il doc. 44, ovverossia copia della fattura elettronica n. 39 del 21 settembre 2020 emessa dal suo difensore avv.
Franco Brumana e aggiunge che il fatto che la fattura fosse intestata allo studio associati e sia irrilevante perché si tratta di costi personali di che Pt_1 CP_4 Pt_1
inevitabilmente ricadono sullo stesso.
Con riguardo, invece, al danno non patrimoniale fa rilevare che la notizia delle indagini della Procura si era molto diffusa nel suo ambito di lavoro;
che la sua condizione era divenuta nota a tutti;
che il danno era da ritenersi ancora più grave perché aveva colpito un professionista che dedica gran parte del suo lavoro alle committenze pubbliche. pagina 7 di 18 Chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata la condanna di al CP_1
risarcimento di tutti i danni da lui patiti.
APPELLO INCIDENTALE di CP_1
ha proposto appello incidentale, lamentando che il Tribunale abbia Controparte_1
ritenuto che “alla luce della documentazione acquisita in atti, consistente nelle risultanze dell'istruttoria espletata in sede penale, deve ritenersi integrato, da parte del
il reato di calunnia di cui all'art. 368, comma 1,c.p.”. CP_1
Afferma, invece, che la prova della sussistenza del reato non sia stata data, essendosi il limitato a richiamare apoditticamente la sentenza di patteggiamento, e che, Pt_1
pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto sopperire a tale carenza attraverso il richiamo generico al contenuto della medesima.
Aggiunge che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. non può avere efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina l'inversione dell'onere della prova.
Per il giudice civile, tale sentenza non rappresenta un atto ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza solo se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 cod. civ.
Deve, preliminarmente, essere esaminato l'appello incidentale proposto dal in CP_1
quanto riguardante l'an.
Va, preliminarmente, osservato che il ha correttamente introdotto il giudizio per Pt_1
il risarcimento del danno in sede civile a seguito della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nel procedimento penale il era imputato del reato di cui all'art. 368 Controparte_1
c.p., perché con denuncia querela presentata presso la Procura della Repubblica di Busto
Arsizio in data 15.02.2018, accusava il pur sapendolo innocente, di aver Pt_1 pagina 8 di 18 commesso dei reati, in particolare di aver concluso, con pressioni, intimidazioni e minacce, accordi illeciti, di carattere concussivo a vantaggio delle ditte subappaltatrici e a danno di della Tidiesse, di cui il era il legale rappresentante. In detto Controparte_1
procedimento il rivestiva il ruolo di danneggiato, vittima dei reati contestati e si Pt_1
costituiva parte civile ( cfr. doc. 10 fascicolo ricorrente).
Senonchè in data 18 maggio 2023 veniva depositata la sentenza n. 463/ 2023 di applicazione della pena su richiesta delle parti: in considerazione del “ profilo negoziale che la caratterizza, poiché non fondata sull'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato” ( Corte Cost. 11.12.1995 n. 499), ai sensi dell'art. 444 comma 2 c.p.p. il giudice non decide sulla domanda dell'eventuale parte civile. Il danneggiato, dunque, è tenuto a richiedere il risarcimento del danno in sede civile.
Ciò detto, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti comporta una rinuncia dell'imputato alla discussione nel contraddittorio delle parti della propria responsabilità, pertanto non contiene, come appena accennato, un accertamento pieno della sua colpevolezza. Non acquista dunque efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 651
c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Per quanto attiene all'efficacia della sentenza di patteggiamento nel procedimento civile di risarcimento del danno la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20170 del 30.7.2018, ha ripercorso i principali orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità osservando che “ Secondo un primo orientamento, ricordato dall'odierno ricorrente, la sentenza di patteggiamento presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza, e di conseguenza ha l'effetto di invertire l'onere della prova: per effetto di essa, si sostiene, deve essere il convenuto che ha patteggiato a provare l'inesistenza dei fatti che gli sono
pagina 9 di 18 stati addebitati col capo di imputazione, e non l'attore a provarne l'esistenza. Secondo questo orientamento "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicchè esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione" (così Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016, Rv. 638849 - 01; nello stesso senso, Sez. L -, Sentenza n. 30328 del 18/12/2017, Rv. 646556 - 01; Sez. 5 -,
Ordinanza n. 13034 del 24/05/2017, Rv. 644241 - 01; Sez. L -, Sentenza n. 5313 del
02/03/2017, Rv. 643271 - 02; Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016, Rv. 638849 - 01;
Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013, Rv. 627453 - 01; Sez. U, Sentenza n. 17289 del 31/07/2006, Rv. 591413 - 01, con l'avvertenza che in queste ultime due occasioni la questione venne decisa dalle Sezioni Unite ratione materiae, e non perchè fosse stato loro devoluto il problema oggi in esame).
Un secondo orientamento ritiene invece che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l'onere della prova, ma costituisca un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio. Ha ritenuto, in particolare, Sez. 2, Sentenza n. 26250 del 06/12/2011, Rv. 620500 - 01, che
"poichè la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., comma 1-bis, non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza" (nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 11/05/2007, Rv. 596445 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
3626 del 24/02/2004, Rv. 570436 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6863 del 06/05/2003, Rv.
562674 - 01)………. … pagina 10 di 18 Un terzo orientamento, infine, ritiene che la lettera dell'art. 444 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice: tale orientamento pertanto esclude, sulla base dell'interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità, e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile. Ha ritenuto, in particolare, Sez. 3,
Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011, Rv. 617668 - 01, che "non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile"
(nello stesso senso, Sez. 1 -, Sentenza n. 27835 del 22/11/2017, Rv. 646068- 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011, Rv. 617668 - 01; Sez. L, Sentenza n. 7196 del
29/03/2006, Rv. 589238 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6047 del 16/04/2003, Rv. 562204 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 15572 del 11/12/2000, Rv. 542559- 01; Sez. 3, Sentenza n. 6218 del
15/05/2000, Rv. 536510 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9976 del 08/10/1998, Rv. 519536 - 01).
Ritiene questo collegio che, tra i tre orientamenti, debba essere preferito il secondo.
Il primo orientamento non può essere condiviso, per ragioni letterali, sistematiche e finalistiche. Dal punto di vista letterale, l'orientamento qui in contestazione non sembra coerente con il testo della legge. L'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, stabilisce infatti espressamente che la sentenza penale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. "non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi". L'"efficacia" della sentenza penale nel processo civile come noto può essere di due tipi: -) efficacia di vincolo, che si ha quando la legge vieta al giudice civile di decidere la questione a lui sottoposta in modo diverso rispetto alla decisione penale;
-) efficacia di preclusione, che si ha quando la legge vieta al giudice civile sinanche di esaminare la questione, se su essa si è già pronunciato il giudice penale. L'art. 445 c.p.p., negando tout court alla sentenza penale
"efficacia" nel giudizio civile, senza ulteriori precisazioni, rende evidente che il legislatore non ha voluto attribuire alla sentenza penale di patteggiamento nè effetti di vincolo, nè effetti di preclusione, e che il giudice civile deve decidere ex novo sulla pagina 11 di 18 domanda a lui sottoposta, come se il giudizio penale non ci fosse stato.Dal punto di vista sistematico, giova ricordare che l'art. 444 c.p.p., comma 2, stabilisce che nel caso di sentenza di patteggiamento "non si applica la disposizione dell'art. 75 c.p.p., comma
3".L'art. 75 c.p.p., comma 3, è la norma che impone la sospensione obbligatoria del processo civile, fino a che quello penale non sia terminato, quando l'azione di danno sia proposta dopo la sentenza penale di primo grado. Pertanto la deroga all'art. 75 c.p.p. contenta nell'art. 444 c.p.p. significa che, anche se la sentenza di patteggiamento viene impugnata, al danneggiato è consentito proporre l'azione di danno in sede civile.
Questa deroga all'art. 75 c.p.p., comma 3, dettata dall'art. 444 c.p.p., comma 2, ha un senso ed una logica solo se si ammette che la sentenza penale definitiva non potrà mai avere mai alcun impatto sull'esito del giudizio civile medio tempore iniziato: se così non fosse, infatti, sarebbe una norma totalmente irrazionale ed inspiegabile, perchè condurrebbe al seguente paradosso: che il giudice civile dovrebbe, nel pronunciare la propria decisione, tenere conto del contenuto d'una sentenza penale ancora suscettibile di riforma. . Dal punto di vista finalistico, va ricordato che l'art. 444 c.p.p. ha una funzione "premiale-incentivante" (così si esprime la relazione al codice di procedura penale, in Gazz. uff. n. 250 del 24.10.1988, Supplemento Ordinario n. 93, Titolo II), voluta già dal primo progetto del c.p.p. del 1982 e poi dalla L. Delega 16 febbraio 1987,
n. 81, art. 2, comma 1, punto). Tale funzione premiale-incentivante verrebbe ovviamente meno, oppure sarebbe depotenziata, se l'imputato sapesse che la sua richiesta di patteggiamento lo vincolerà in sede civile, addossandogli sempre e comunque l'onere della prova. Non può, pertanto, condividersi l'interpretazione dell'art. 444 c.p.p. qui contestata ed invocata dal ricorrente, perchè porrebbe la norma in conflitto con lo scopo per il quale venne emanata. Anche il terzo degli orientamenti sopra ricordati non sembra meritevole di condivisione. Negare infatti ogni e qualsiasi valenza alla sentenza penale di patteggiamento, non solo come atto giuridico (il che è corretto), ma anche come fatto storico, è affermazione non conciliabile coi principi del libero convincimento pagina 12 di 18 del giudice dell'atipicità della prova. Una sentenza penale di condanna, infatti, può essere riguardata, dal punto di vista del giudice civile, come atto o come fatto storico.
Come atto giuridico, la sentenza penale di condanna può produrre nel giudizio civile di danno solo gli effetti stabiliti dalla legge: sicchè, se la legge nega a quell'atto effetti vincolanti o preclusivi, la sentenza penale è giuridicamente irrilevante come atto. Ma la celebrazione d'un giudizio penale, e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre dei fatti storici. Sono fatti storici, in particolare, le circostanze che l'Autorità
Inquirente abbia chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, che il Giudice dell'Udienza
Preliminare abbia accolto tale richiesta, che l'una e l'altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova, che saranno di norma indicate nelle rispettive motivazioni. Questi fatti, come qualsiasi altro fatto avvenuto nel mondo reale, ben può essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sè non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c..”. Successivamente a detta pronuncia la Corte di Cassazione, sez. Lav con ordinanza n. .
2.2019 n. 3643 si è espressa sulla questione osservando che “ la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce, infatti, un importante elemento probatorio per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. sez. un. civ. n. 17289 del sei - 31/07/2006: "E' del resto pacifico nella giurisprudenza di questa
Corte che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444
c.p.p. costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento, dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato); il giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il pagina 13 di 18 giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sentenze di questa Corte n.
2213 del 1 febbraio 2006 e n. 19251 30 settembre 2005). Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini", presuppone
"pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova" (Cass. 5 maggio 2005, n. 9358)". V. in senso analogo, tra le altre, Cass. 5 civ. n. 10280 del 21/04/2008 e S.U. n. 21591 del 20/09/2013. Cfr. parimenti Cass. 5 civ.
n. 13034 del 24/05/2017: la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui
l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario -nella specie ivi esaminata- nel giudizio di legittimità dell'accertamento, sicchè in applicazione del principio veniva cassata la sentenza della
Commissione tributaria, che aveva ritenuto ininfluente, ai fini della prova a carico del contribuente, la sentenza di patteggiamento emessa in sede penale nei suoi confronti per gli stessi fatti oggetto della pretesa tributaria. Conforme Cass. n. 24587 del
2010……….la sentenza di patteggiamento, del resto, presuppone non solo il consenso delle parti (imputato e p.m.), ma anche che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., oltre che corretta la qualificazione giuridica del fatto (art. 444 c.p.p., comma 2).
Nella sentenza 2786/2019 la Suprema Corte ha ribadito che “per consolidata giurisprudenza di legittimità è riconosciuto un rilevante ruolo probatorio alla sentenza di c.d. patteggiamento, a maggior ragione se considerata in uno ad altri elementi (Cass.
18/12/2017, n. 30328; Cass. 19/10/2015, n. 21091”. Nell'ambito del procedimento penale scaturito dalla denuncia di la Procura della Repubblica è Controparte_1 pagina 14 di 18 pervenuta alla richiesta di archiviazione dopo aver ascoltato diversi testimoni a sommarie informazioni.
L'attività di indagine ha evidenziato come la denuncia di sia scaturita Controparte_1
da pregresse incomprensioni con il e il , che avevano evidenziato la Pt_1 Per_1
carenza di manodopera e i conseguenti ritardi nell'esecuzione delle opere da parte della
Tidiesse s.r.l., oltre che da screzi relativi al pagamento di compensi professionali.
Si deve, pertanto, convenire con quanto ritenuto sia dalla Procura della Repubblica nel provvedimento di archiviazione, che dal GUP nella sentenza di patteggiamento.
Il materiale probatorio raccolto in sede penale e la sentenza di patteggiamento costituiscono, pertanto, indizi, gravi, precisi e concordanti per poter affermare la responsabilità extracontrattuale di nei confronti dell'odierno appellante, Controparte_1
determinatasi in ragione dei contrasti insorti tra le parti per questioni inerenti il contratto di appalto.
Diversamente poi da quanto sostenuto dal l'appellante non si è limitato a CP_1
produrre la sentenza del patteggiamento, ma ha prodotto anche: la documentazione attestante le gravi accuse formulate dal le sommarie informazioni testimoniali CP_1
di 6 testimoni, la dichiarazione di risoluzione del contratto da parte del Comune di
Legnano, il contratto di subappalto tra Tidiesse srl e del 30 maggio Controparte_5
2016, la fattura di questa ditta del 24 giugno 2016 ed il verbale di cantiere che attesta che al 10 giugno 2016, aveva già iniziato i lavori per Tidiesse Controparte_5
(documenti da 1 a n.20).
Per quanto sopra riportato l'appello incidentale non può essere accolto.
Venendo all'esame dell'appello proposto dal con il quale lamenta che il Pt_1
Tribunale gli abbia rigettato la sua domanda risarcitoria si osserva quanto segue.
Con riferimento ai danni sofferti da a seguito della condotta illecita Parte_1
posta in essere da sussiste indubbiamente il danno di carattere non Controparte_1
pagina 15 di 18 patrimoniale a lui derivato dall' essere stato ingiustamente accusato e sottoposto a procedimento penale per un reato di una non trascurabile gravità. Il vivere questa condizione ha, infatti, sicuramente provocato nel un turbamento interiore, Pt_1
contrassegnato dalla preoccupazione per la sottoposizione ad un giudizio penale, pur sapendosi innocente, e destinato a suscitare ripercussioni anche e soprattutto in ambito lavorativo e sociale per la gravità delle ingiuste accuse provenienti dal CP_1
Le accuse risultano ancora più gravi tenuto conto che hanno colpito un professionista che dedica la gran parte del suo lavoro a committenze pubbliche importanti, come documentato in atti (doc. da n.21 a n.43) e ad incarichi da parte di Pubbliche Autorità particolarmente attente a selezionare professionisti che non possano suscitare anche solo dubbi di scorrettezza professionale, quali il Comando dell'Arma dei Carabinieri di
Torino, la Dogana e la Guardia di Finanza.
Nel caso di specie può, quindi, ragionevolmente inferirsi in via induttiva un danno all'immagine derivante dalla lesione della reputazione, inteso come “diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad interagire” (Cass. sez. I 27.04.2016 n.
8397).
Ciò posto, tenuto conto, da un lato, della gravità delle accuse, in sé e in riferimento alla professione svolta dall'appellante, e dall'altro del fatto che vi sono elementi per ritenere che la vicenda per cui è causa abbia avuto ampia risonanza nel contesto sociale nel quale il opera e nel quale si sono svolti i fatti per cui è causa, si ritiene equo ex art. Pt_1
1226 c.c. liquidare il danno patito in € 8.000,00 attuali.
Quanto, invece, al danno patrimoniale ritiene la Corte che sul punto vada condivisa la valutazione del Tribunale, tenuto conto che la nota di cui al doc. 44 non risulta intestata al ma al “ ” e che non vi Pt_1 Controparte_6
è prova dell'avvenuto pagamento.
SPESE pagina 16 di 18 In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di e vanno Controparte_1
poste a suo carico ed in favore di Parte_1
Esse si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, tenuto conto dell'accolto, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal DM n. 144/2022 in complessivi euro 3.397,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, ed euro 1.701,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria non celebratasi), oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi euro 3.966,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, ed euro 1.911,00 per la fase decisionale esclusa la fase di trattazione non celebratasi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione incidentale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Controparte_1
quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 230/24 pubblicata in data 21 febbraio 2024, così dispone in sua parziale riforma:
1) Condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di Controparte_1
liquidati in euro 8.000,00 attuali, oltre interessi legali dalla data Parte_1
della sentenza al saldo effettivo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio in complessivi euro 3.966,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
4) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari Controparte_1
a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso in Milano il 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Cesira D'Anella
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