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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2644/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' avv. Erika PASI ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il loro studio a Bologna, via Saragozza, n. 12, e
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall' avv. Alessia CUPPINI ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio a Bologna, via Dagnini, n. 22, con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025. Il PM ha concluso “Visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 24 febbraio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 6 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 23 giugno 1991. Dall'unione sono nati , il 16 dicembre 1991, e il 12 luglio 2000, Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento in quanto le parti hanno dichiarato che entrambi i figli sono economicamente autosufficienti. Il P.M. è intervenuto.
Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 13 luglio 1962 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 23 giugno 1991, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 431 P. 2 S. A Uff. 01 anno 1991; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come di fatto già accade, e nel reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo il signor ià lasciato la casa coniugale di proprietà della Pt_1 moglie;
3) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la divisione del mobilio appartenuto alla casa coniugale;
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di nulla avere a pretendere reciprocamente essendo economicamente indipendenti ed avendo da tempo ciascuno il proprio conto corrente;
5) prende atto che le parti:
- si obbligano ad adempiere e a dare attuazione a quanto previsto nella suestesa sentenza e ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora è rinunciata e rimossa;
- dichiarano di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e, con l'adempimento di quanto qui previsto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione;
- dichiarano che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi rimane di spettanza esclusiva dello stesso;
pagina 2 di 3 6) prende atto che i ricorrenti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' avv. Erika PASI ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il loro studio a Bologna, via Saragozza, n. 12, e
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall' avv. Alessia CUPPINI ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio a Bologna, via Dagnini, n. 22, con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025. Il PM ha concluso “Visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 24 febbraio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 6 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 23 giugno 1991. Dall'unione sono nati , il 16 dicembre 1991, e il 12 luglio 2000, Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento in quanto le parti hanno dichiarato che entrambi i figli sono economicamente autosufficienti. Il P.M. è intervenuto.
Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 13 luglio 1962 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 23 giugno 1991, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 431 P. 2 S. A Uff. 01 anno 1991; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come di fatto già accade, e nel reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo il signor ià lasciato la casa coniugale di proprietà della Pt_1 moglie;
3) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la divisione del mobilio appartenuto alla casa coniugale;
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di nulla avere a pretendere reciprocamente essendo economicamente indipendenti ed avendo da tempo ciascuno il proprio conto corrente;
5) prende atto che le parti:
- si obbligano ad adempiere e a dare attuazione a quanto previsto nella suestesa sentenza e ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora è rinunciata e rimossa;
- dichiarano di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e, con l'adempimento di quanto qui previsto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione;
- dichiarano che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi rimane di spettanza esclusiva dello stesso;
pagina 2 di 3 6) prende atto che i ricorrenti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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