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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1238/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2023 90023593 32/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2023 90023593 32/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2023 90023593 32/000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2023 90023593 32/000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2023 90023593 32/000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2012 00001289 55 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2012 00001289 55 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2012 00001289 55 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2012 00001289 55 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2017 00077997 46 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 17.10.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Avellino e depositato il 19.12.2023 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 01220239002359332000, notificata in data
18.7.2023, per la riscossione della complessiva somma di €6.900,42 dovuta per IRPEF ed IVA 2008,
TARI 2016, sanzioni ed interessi, riportati da n.2 cartelle di pagamento, asseritamente notificate in data
14.2.2012 e 20.11.2017, invocandone l'annullamento per difetto o invalidità delle notifiche nonché prescrizione e decadenza dei tributi. Eccepiva altresì l'omessa allegazione degli atti presupposti e concludeva per l'annullamento della intimazione di pagamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
L'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva per contestare l'avverso dedotto, affermando la rituale notifica di entrambe le cartelle nelle date indicate e la mancata maturazione di prescrizione e decadenza attesa la sospensione emergenziale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 causa COVID.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 26.3.2024 la Corte, in composizione monocratica, accoglieva l'istanza cautelare e, alla successiva pubblica udienza del 22.10.2024 decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che il ricorso appare fondato in relazione alla asserita mancanza della notifica degli atti presupposti, cartella di pagamento n.01220120000128955000 e cartella n. 01220170007799746000, in quanto l'opposta Agenzia – Riscossione, nella qualità di emittente e notificatrice degli atti, pur costituita, non ha esibito prova delle contestate notifiche così avvalorando l'assunto del contribuente. In difetto della prova della notifica dell'atto procedimentale presupposto dalla intimazione impugnata deve dichiararsi la nullità della medesima, oltre che per la prescrizione decennale dei tributi erariali e quinquennale della
TARI, mentre la vetustà delle cartelle e delle notifiche giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1238/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2023 90023593 32/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2023 90023593 32/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2023 90023593 32/000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2023 90023593 32/000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2023 90023593 32/000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2012 00001289 55 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2012 00001289 55 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2012 00001289 55 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2012 00001289 55 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2017 00077997 46 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 17.10.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Avellino e depositato il 19.12.2023 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 01220239002359332000, notificata in data
18.7.2023, per la riscossione della complessiva somma di €6.900,42 dovuta per IRPEF ed IVA 2008,
TARI 2016, sanzioni ed interessi, riportati da n.2 cartelle di pagamento, asseritamente notificate in data
14.2.2012 e 20.11.2017, invocandone l'annullamento per difetto o invalidità delle notifiche nonché prescrizione e decadenza dei tributi. Eccepiva altresì l'omessa allegazione degli atti presupposti e concludeva per l'annullamento della intimazione di pagamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
L'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva per contestare l'avverso dedotto, affermando la rituale notifica di entrambe le cartelle nelle date indicate e la mancata maturazione di prescrizione e decadenza attesa la sospensione emergenziale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 causa COVID.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 26.3.2024 la Corte, in composizione monocratica, accoglieva l'istanza cautelare e, alla successiva pubblica udienza del 22.10.2024 decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che il ricorso appare fondato in relazione alla asserita mancanza della notifica degli atti presupposti, cartella di pagamento n.01220120000128955000 e cartella n. 01220170007799746000, in quanto l'opposta Agenzia – Riscossione, nella qualità di emittente e notificatrice degli atti, pur costituita, non ha esibito prova delle contestate notifiche così avvalorando l'assunto del contribuente. In difetto della prova della notifica dell'atto procedimentale presupposto dalla intimazione impugnata deve dichiararsi la nullità della medesima, oltre che per la prescrizione decennale dei tributi erariali e quinquennale della
TARI, mentre la vetustà delle cartelle e delle notifiche giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.