Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/05/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4425/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4425/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PROCACCIO PIERANGELO, elettivamente domiciliato in VIA LECCE 7 FOGGIA presso il difensore avv. PROCACCIO PIERANGELO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROCACCIO Parte_2 C.F._2
PIERANGELO, elettivamente domiciliato in VIA LECCE N. 7 FOGGIA presso il difensore avv.
PROCACCIO PIERANGELO
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PESENTI MARCO ( ) C/O AVV. MILENA BONITO - VIA C.F._3
PLEBISCITO 33 CERIGNOLA;
( ) VIA C/O AVV. Parte_3 C.F._4
BONITO MILENA - VIA PLEBISCITO 33 CERIGNOLA;
Parte_4
( ) dom. c/o avv. M. BONITO, via Plebiscito 33 CERIGNOLA;
C.F._5
( ) dom. c/o avv. M. BONITO, Parte_5 C.F._6
Via Plebiscito 33 CERIGNOLA;
( ) dom. c/o avv. M. Parte_6 C.F._7
BONITO, via Plebiscito, 33 CERIGNOLA;
, elettivamente domiciliato in c/o Avv.Francesco Maione-
Via Q.Sella 5 70121 BARI presso il difensore avv. DAMINELLI SIMONA Resistente
Va preliminarmente osservato che anche il soggetto che presta garanzia fideiussoria può essere segnalato alla CRIF unitamente al debitore insolvente. Depone, in particolare, in tal senso quanto previsto dall'Allegato A.5 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, il quale dispone che “Il trattamento effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie riguarda solo dati riferiti al soggetto che chiede di instaurare o è parte di un rapporto di credito con un partecipante e al soggetto coobbligato, anche in solido, la cui posizione è chiaramente distinta da quella del debitore principale”. Inoltre, in merito al preavviso di iscrizione, la Cass. Civ., I sez., ord. 25 maggio 2021, n. 14382 ha affermato che il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente pagina 1 di 2
Secondo la prospettazione del ricorrente l'iscrizione era da considerarsi illegittima in quanto la medesima non poteva essere effettuata per un inadempimento ascrivibile alla società debitrice.
L'iscrizione alla CRIF è, dunque, legittima in quanto, in base al quadro normativo vigente, la stessa può essere effettuata anche per il soggetto coobbligato, operando anche per il medesimo lo stesso sistema di informazioni creditizie sussistente per il debitore principale. Quanto al mancato preavviso dell'iscrizione, il Tribunale precisa che l'avviso può essere effettuato soltanto in ipotesi di credito al consumo, quindi non anche nel caso di specie dal momento che il rapporto contrattuale sottostante alla segnalazione non è riconducibile a tale tipologia di credito, attesa la natura stessa del finanziamento ipotecario stipulato da organi della società e finalizzata all'attività di impresa.
Ciò posto, non può non evidenziarsi che la segnalazione effettuata è relativa ai ritardi dal febbraio 2022 all'aprile 2022 afferenti al mutuo e non alla garanzia.
Le rate semestrali avevano scadenza 31 agosto e 28 febbraio di ogni anno. Il pagamento della rata semestrale è stato effettuato il 2 febbraio 2022 con bonifico ordinato il 1 febbraio 2022 con causale del versamento “rata mutuo 1355946 scadenza 1 febbraio 2022”; dunque, la successiva scadenza sarebbe stata 1 agosto 2022. Se non che risulta per tabulas che il finanziamento è stato estinto nel luglio 2022, cioè prima della scadenza del 1 agosto 2022.
Non vi è stata contestazione di parte resistente in relazione alle circostanze fattuali appena richiamate, talchè deve ritenersi che il ritardo non si sia verificato e che l'allert contenuto nella segnalazione afferente ai mesi da febbraio ad aprile 2022, ancorchè riferibile al debitore e non al garante, non sia correttamente inserito.
Le spese, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri mimi del D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara illegittime le segnalazioni negative di “inadempimenti ritardi” e/o la segnalazione di “presenti ritardi non regolarizzati alla data di ultimo aggiornamento” presso la CRIF effettuate da CP_1
.
[...]
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 1.700,00, oltre contributo unificato, I.v.a., C.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Foggia il 13 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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