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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/11/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME Sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 113/2025 del R.G.A.C. vertente
TRA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Carnovale, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Trento n. 3 giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte attorea – opponente
CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Vincenzo Cerbone dello studio Cerbone Associati Società tra Avvocati a r.l. con sede in Napoli alla via Generale Orsini n.46, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Parte convenuta- opposta
OGGETTO: Opposizione al Decreto ingiuntivo n. 23/2025 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 29.05.2018 e notificato in data 20.01.2025
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato in oggetto, con il Parte_1 quale è stato ingiunto alla medesima il pagamento, in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di euro di 26.197,06, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, in forza del contratto di fornitura in opera prot. n. 35 del 06.06.2023 avente ad oggetto “…l'esecuzione dei servizi di fornitura, trasporto e stesura di mosto riciclato.”, per i lavori di cui al contratto di appalto rep. N. 10612 del 11 settembre 2020 stipulato dall'odierna opponente con “Università degli Studi di
Napoli Federico II” ed avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di “COSTRUZIONE DEI NUOVI
INSEDIAMENTI UNIVERSITARI NELL'AREA EX CIRIO IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO
(NA)”.
A fondamento dell'opposizione parte opponente ha preliminarmente eccepito la violazione della clausola arbitrale di cui all'art. 27 del contratto di fornitura in opera prot. n. 35 del 06.06.2023 il quale espressamente prevede che “Ogni qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti
1 avente ad oggetto la validità, interpretazione, esecuzione, adempimento delle prestazioni e pagamenti, risoluzione del presente contratto sarà rimessa ad arbitrato e decisa da un collegio composto da tre arbitri. (…)”. Ha quindi eccepito l'incompetenza dell'adito Tribunale e la nullità del decreto ingiuntivo.
Nel merito, ha variamente argomentato per l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si è costituita in giudizio parte opposta la quale, premessa la fondatezza della pretesa creditoria e la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ha aderito all'eccezione formulata dalla controparte, chiedendo l'estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite.
3. All'odierna udienza parte opponente ha insistito nell'eccezione di incompetenza del Tribunale, opponendosi alla compensazione delle spese di lite. Parte opposta ha invece insistito per la compensazione delle spese. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'eccezione di arbitrato, formulata da parte opponente, è fondata.
L'art. 27 del contratto di fornitura infatti testualmente dispone che “Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti avente ad oggetto la validità, interpretazione, esecuzione, adempimento delle prestazioni e pagamenti, risoluzione del presente contratto sarà rimessa ad arbitrato e decisa da un collegio composto da tre arbitri. La parte che promuove l'arbitrato designerà il primo arbitro e con atto notificato per iscritto, provvederà a comunicare all'altra parte l'intervenuta nomina con invito a procedere alla nomina del secondo arbitro. Entro 20 (venti) giorni dalla notifica dell'atto di nomina, l'altra parte provvederà a nominare il secondo arbitro e comunicarlo per iscritto alla prima parte. Nei 20 (venti) giorni successivi alla notifica del secondo atto di designazione i due arbitri provvederanno a nominare il terzo arbitro e qualora non dovessero trovare un accordo, quest'ultimo verrà nominato dal
Presidente del Tribunale di Lamezia Terme che, allo stesso tempo, provvederà anche alla nomina del secondo arbitro in caso di inerzia della Parte. Detti arbitri decideranno secondo equità. Il Collegio arbitrale avrà sede in Lamezia Terme. Gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina. Il termine può essere prorogato nelle ipotesi previste dalla legge. Per tutte le controversie non compromettibili in arbitrato, per quelle per
2 le quali il Collegio abbia dichiarato la propria incompetenza le Parti eleggono quale
Foro esclusivamente competente quello di Lamezia Terme, con esclusione di ogni altro
Foro alternativo o concorrente. Qualsiasi controversia che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, dal presente contratto non darà in nessun caso il diritto alla subaffidataria di sospendere l'esecuzione dei Lavori affidati”.
La presente controversia rientra senz'altro nell'oggetto della clausola compromissoria, afferendo all'adempimento del rapporto contrattuale.
D'altra parte, la riconducibilità del rapporto dedotto in giudizio all'ambito di operatività della clausola arbitrale di cui all'art. 27 del contratto, costituisce questione non controversa tra le parti.
Ciò posto, come più volte affermato dalla giurisprudenza, se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass. 24 settembre
2021, n. 25939; Tribunale Bergamo, sez. I, 31/10/2022, n. 2369; Tribunale
Civitavecchia, sez. I, 12/04/2022). In altri termini, “in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (Cass., Ordinanza n.
25939/2021). La competenza del Giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo pur in presenza di clausola compromissoria è dovuta al fatto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte (Cass., sez. un., 21/09/2018, n. 22433; Cass. sez. 1, n.
3 8166/1999; Tribunale Milano, sez. XV, 24/04/2020, n. 2568; Corte appello
Reggio Calabria, 08/01/2019 n. 10).
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in relazione alla domanda proposta, per essere la controversia devoluta ad al collegio arbitrale.
L'incompetenza deve inoltre essere dichiarata con sentenza e non con semplice ordinanza, posto che contestualmente alla declaratoria di incompetenza a favore dell'arbitro deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da Giudice incompetente, incombente che non può che essere eseguito con sentenza.
Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, nel caso di incompetenza del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice/arbitro competente
(cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353;
Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio
2003, n. 10981;Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656).
Per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 223/2013, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 819 ter comma 2 c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c., deve inoltre essere assegnato un termine per la riassunzione della causa avanti all'Arbitro.
5. Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Infatti, quanto alla domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c., lo scrivente giudicante condivide l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione dell'onere della prova sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto leso la
4 prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169; Cass., 18 marzo 2002, n. 3941: “(…) la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa”). Per quanto inerisce, invece, alla domandata risarcitoria formulata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. è opportuno ricordare come la stessa presupponga, ai fini dell'accoglimento, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte, ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti;
e uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. Nessuno dei due requisiti sussiste nel caso in esame.
6. Quanto alle spese di lite, è necessario rilevare che la Corte di Cassazione ha recentemente preso posizione rispetto all'orientamento di una parte consistente della giurisprudenza di merito secondo il quale, in casi analoghi al presente, sarebbe legittimo compensare le spese del giudizio in virtù della condotta processuale tenuta dall'ingiungente opposta, che dopo aver legittimamente esercitato una facoltà riconosciutale dall'ordinamento ha immediatamente aderito all'eccezione di compromesso di controparte. Con l'ordinanza n. 9035/2019, la sesta sezione civile della Suprema Corte ha infatti respinto categoricamente la predetta impostazione, chiarendo che il principio cardine che regola la materia delle spese processuali è il criterio della soccombenza, al quale si può derogare solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La caducazione di un decreto ingiuntivo per le ragioni di merito o di rito proposte dall'opponente rende evidente che la parte soccombente sia unicamente l'ingiungente opposta, la quale deve quindi farsi carico delle spese del relativo giudizio di opposizione.
5 Sottolinea infatti la Suprema Corte che “ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa, in quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.c.” (Cass. Civ.Sez. VI n.
9035/2019 cit).
In ossequio alla richiamata pronuncia della Suprema Corte, alla revoca del decreto ingiuntivo consegue che le spese del giudizio di opposizione, debbono fare carico all'odierna parte opposta (nello stesso senso, Trib. Catanzaro sent. n.
604/2022).
Le spese sono quindi liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 147/2022, con riduzione alla metà tenuto conto del valore della causa rapportato allo scaglione di riferimento e dell'immediata adesione all'eccezione di compromesso della parte opposta, con esclusione inoltre delle spese relative alla fase di trattazione/istruttoria, non espletate e della fase decisionale, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
- Dichiara che la presente controversia è devoluta alla competenza arbitrale e per l'effetto, dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione avanti al Collegio Arbitrale;
- rigetta la domanda formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.384,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Lamezia Terme, 18 novembre 2025
6
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME Sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 113/2025 del R.G.A.C. vertente
TRA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Carnovale, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Trento n. 3 giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte attorea – opponente
CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Vincenzo Cerbone dello studio Cerbone Associati Società tra Avvocati a r.l. con sede in Napoli alla via Generale Orsini n.46, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Parte convenuta- opposta
OGGETTO: Opposizione al Decreto ingiuntivo n. 23/2025 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 29.05.2018 e notificato in data 20.01.2025
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato in oggetto, con il Parte_1 quale è stato ingiunto alla medesima il pagamento, in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di euro di 26.197,06, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, in forza del contratto di fornitura in opera prot. n. 35 del 06.06.2023 avente ad oggetto “…l'esecuzione dei servizi di fornitura, trasporto e stesura di mosto riciclato.”, per i lavori di cui al contratto di appalto rep. N. 10612 del 11 settembre 2020 stipulato dall'odierna opponente con “Università degli Studi di
Napoli Federico II” ed avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di “COSTRUZIONE DEI NUOVI
INSEDIAMENTI UNIVERSITARI NELL'AREA EX CIRIO IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO
(NA)”.
A fondamento dell'opposizione parte opponente ha preliminarmente eccepito la violazione della clausola arbitrale di cui all'art. 27 del contratto di fornitura in opera prot. n. 35 del 06.06.2023 il quale espressamente prevede che “Ogni qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti
1 avente ad oggetto la validità, interpretazione, esecuzione, adempimento delle prestazioni e pagamenti, risoluzione del presente contratto sarà rimessa ad arbitrato e decisa da un collegio composto da tre arbitri. (…)”. Ha quindi eccepito l'incompetenza dell'adito Tribunale e la nullità del decreto ingiuntivo.
Nel merito, ha variamente argomentato per l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si è costituita in giudizio parte opposta la quale, premessa la fondatezza della pretesa creditoria e la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ha aderito all'eccezione formulata dalla controparte, chiedendo l'estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite.
3. All'odierna udienza parte opponente ha insistito nell'eccezione di incompetenza del Tribunale, opponendosi alla compensazione delle spese di lite. Parte opposta ha invece insistito per la compensazione delle spese. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'eccezione di arbitrato, formulata da parte opponente, è fondata.
L'art. 27 del contratto di fornitura infatti testualmente dispone che “Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti avente ad oggetto la validità, interpretazione, esecuzione, adempimento delle prestazioni e pagamenti, risoluzione del presente contratto sarà rimessa ad arbitrato e decisa da un collegio composto da tre arbitri. La parte che promuove l'arbitrato designerà il primo arbitro e con atto notificato per iscritto, provvederà a comunicare all'altra parte l'intervenuta nomina con invito a procedere alla nomina del secondo arbitro. Entro 20 (venti) giorni dalla notifica dell'atto di nomina, l'altra parte provvederà a nominare il secondo arbitro e comunicarlo per iscritto alla prima parte. Nei 20 (venti) giorni successivi alla notifica del secondo atto di designazione i due arbitri provvederanno a nominare il terzo arbitro e qualora non dovessero trovare un accordo, quest'ultimo verrà nominato dal
Presidente del Tribunale di Lamezia Terme che, allo stesso tempo, provvederà anche alla nomina del secondo arbitro in caso di inerzia della Parte. Detti arbitri decideranno secondo equità. Il Collegio arbitrale avrà sede in Lamezia Terme. Gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina. Il termine può essere prorogato nelle ipotesi previste dalla legge. Per tutte le controversie non compromettibili in arbitrato, per quelle per
2 le quali il Collegio abbia dichiarato la propria incompetenza le Parti eleggono quale
Foro esclusivamente competente quello di Lamezia Terme, con esclusione di ogni altro
Foro alternativo o concorrente. Qualsiasi controversia che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, dal presente contratto non darà in nessun caso il diritto alla subaffidataria di sospendere l'esecuzione dei Lavori affidati”.
La presente controversia rientra senz'altro nell'oggetto della clausola compromissoria, afferendo all'adempimento del rapporto contrattuale.
D'altra parte, la riconducibilità del rapporto dedotto in giudizio all'ambito di operatività della clausola arbitrale di cui all'art. 27 del contratto, costituisce questione non controversa tra le parti.
Ciò posto, come più volte affermato dalla giurisprudenza, se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass. 24 settembre
2021, n. 25939; Tribunale Bergamo, sez. I, 31/10/2022, n. 2369; Tribunale
Civitavecchia, sez. I, 12/04/2022). In altri termini, “in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (Cass., Ordinanza n.
25939/2021). La competenza del Giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo pur in presenza di clausola compromissoria è dovuta al fatto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte (Cass., sez. un., 21/09/2018, n. 22433; Cass. sez. 1, n.
3 8166/1999; Tribunale Milano, sez. XV, 24/04/2020, n. 2568; Corte appello
Reggio Calabria, 08/01/2019 n. 10).
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in relazione alla domanda proposta, per essere la controversia devoluta ad al collegio arbitrale.
L'incompetenza deve inoltre essere dichiarata con sentenza e non con semplice ordinanza, posto che contestualmente alla declaratoria di incompetenza a favore dell'arbitro deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da Giudice incompetente, incombente che non può che essere eseguito con sentenza.
Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, nel caso di incompetenza del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice/arbitro competente
(cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353;
Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio
2003, n. 10981;Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656).
Per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 223/2013, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 819 ter comma 2 c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c., deve inoltre essere assegnato un termine per la riassunzione della causa avanti all'Arbitro.
5. Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Infatti, quanto alla domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c., lo scrivente giudicante condivide l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione dell'onere della prova sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto leso la
4 prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169; Cass., 18 marzo 2002, n. 3941: “(…) la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa”). Per quanto inerisce, invece, alla domandata risarcitoria formulata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. è opportuno ricordare come la stessa presupponga, ai fini dell'accoglimento, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte, ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti;
e uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. Nessuno dei due requisiti sussiste nel caso in esame.
6. Quanto alle spese di lite, è necessario rilevare che la Corte di Cassazione ha recentemente preso posizione rispetto all'orientamento di una parte consistente della giurisprudenza di merito secondo il quale, in casi analoghi al presente, sarebbe legittimo compensare le spese del giudizio in virtù della condotta processuale tenuta dall'ingiungente opposta, che dopo aver legittimamente esercitato una facoltà riconosciutale dall'ordinamento ha immediatamente aderito all'eccezione di compromesso di controparte. Con l'ordinanza n. 9035/2019, la sesta sezione civile della Suprema Corte ha infatti respinto categoricamente la predetta impostazione, chiarendo che il principio cardine che regola la materia delle spese processuali è il criterio della soccombenza, al quale si può derogare solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La caducazione di un decreto ingiuntivo per le ragioni di merito o di rito proposte dall'opponente rende evidente che la parte soccombente sia unicamente l'ingiungente opposta, la quale deve quindi farsi carico delle spese del relativo giudizio di opposizione.
5 Sottolinea infatti la Suprema Corte che “ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa, in quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.c.” (Cass. Civ.Sez. VI n.
9035/2019 cit).
In ossequio alla richiamata pronuncia della Suprema Corte, alla revoca del decreto ingiuntivo consegue che le spese del giudizio di opposizione, debbono fare carico all'odierna parte opposta (nello stesso senso, Trib. Catanzaro sent. n.
604/2022).
Le spese sono quindi liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 147/2022, con riduzione alla metà tenuto conto del valore della causa rapportato allo scaglione di riferimento e dell'immediata adesione all'eccezione di compromesso della parte opposta, con esclusione inoltre delle spese relative alla fase di trattazione/istruttoria, non espletate e della fase decisionale, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
- Dichiara che la presente controversia è devoluta alla competenza arbitrale e per l'effetto, dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione avanti al Collegio Arbitrale;
- rigetta la domanda formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.384,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Lamezia Terme, 18 novembre 2025
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IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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