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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2024, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa TERESA BARILLARI Presidente
Dott.ssa GIOVANNA GIOIA Consigliere
Dott.ssa CONCETTA ZINGHINI' G. Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1625/2018 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2023 previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per memorie conclusionali e repliche e vertente
TRA
n persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta De
Marco giusta a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rossano Scalo – Viale della Repubblica n. 30.
APPELLANTE
CONTRO
titolare dell'omonima impresa, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Maurizio Minnicelli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Filomena
Berardi in Corigliano –Rossano, Area Urbana Rossano- Via Luigi Minncelli n. 3.
APPELLATA
Conclusioni:
PER L'APPELLANTE:
1 “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva sull'ammissibilità del gravame, in riforma della sentenza impugnata:
1) in via preliminare disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c. in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nel presente atto;
2) in via istruttoria ammettere i mezzi di prova già chiesti della sede di prima istanza, più specificatamente, acquisire al fascicolo di parte e la documentazione ivi contenuta, nonché nominare una C.T.U. tecnica, per le ragioni meglio esplicitate nella parte motiva del presente atto;
3) Nel merito:
a) riformare integralmente la sentenza n. 80 del 11.02.2018 pronunciata dal
Tribunale di Castrovillari, nel giudizio distinto a R.G. 1070/2001, accogliendo
l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta, per l'effetto mandando esente
l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
b) accertare e dichiarare quanto meno parzialmente soddisfatto il credito vantato dal per avere lo stesso riscosso la complessiva somme di lire CP_1
34.709.800 oltre l'acconto già riconosciuto dal CP_1
c) accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante e ribadita in questa sede e condannare la controparte al ristoro di tutti i danni subiti dalla opponente;
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di liti del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario costituito ex art. 93
c.p.c.”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'adita Corte di Appello:
1) rigettare la invocata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, non sussistendo nel caso di specie i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutte le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto;
2) rigettare l'atto di gravame proposto dalla poiché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata;
2 3) condannare controparte, sempre e comunque, al pagamento delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado Tribunale di Castrovillari, così esponeva i fatti di causa:
ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 208/2001 emesso dal Tribunale di Rossano in data 06.07.01, con il quale è stato ad essa ingiunto di pagare la somma di lire 75.000.000, oltre interessi legali e spese del procedimento, in favore di , titolare Controparte_1 dell'omonima impresa di costruzioni, che ha dedotto di accreditarla a titolo di residuo corrispettivo dovuto per lavori di costruzione e ristrutturazione dell'importo di complessive lire 103.427.986.
L'opponente ha dedotto l'illegittimità del decreto in quanto emesso in difetto di idonea prova scritta del credito ed ha eccepito di avere parzialmente adempiuto
l'obbligazione corrispondendo un acconto di lire 34.709.800.
Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, e conseguentemente revocarlo, in subordine di accertare e dichiarare il parziale soddisfacimento del credito vantato dall'odierna opposta per avere la stessa riscosso, a titolo di acconto, la complessiva somma di lire 34.709.800.
Ha chiesto, altresì, in via riconvenzionale, la condanna della odierna opposta al risarcimento dei danni subiti per omessa e imperfetta realizzazione delle opere.
L'opposta ha contestato le avverse deduzioni e ha chiesto la conferma del decreto”.
Il Tribunale di Castrovillari con la Sentenza n. 80 resa pubblica il 11.02.2018 ha reputato di dover rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, statuendo come di seguito:
“- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo, che dichiara esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
-condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute da parte opposta, che liquida, in € 3.972,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e c.p.a.”.
3 Ha reputato il Tribunale che: a) all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.11.2017 le parti hanno ritirato i fascicoli di parte;
b) la parte opposta ha depositato il fascicolo di parte contenente anche il fascicolo del monitorio in data
11.01.2018, ossia in data successiva al deposito della comparsa conclusionale
(04.01.2018), mentre la parte opponente ha omesso di restituire il proprio fascicolo di parte;
c) il mancato (o tardivo) deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 c.p.c. implica che la decisione debba essere assunta a prescindere dai documenti contenuti in tale fascicolo, ferma restando la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti prodotti in primo grado;
d) pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, l'opponente ha dedotto di avere corrisposto al per i CP_1
lavori eseguiti un acconto complessivo di lire 34.709.800 corrisposto con due assegni bancari emessi in data 10 marzo 1998 n. 12471650 di lire 4.709.800 e 19 agosto 1998 n. 12467832 di lire 30.000.000; e) la parte opposta ha contestato la riferibilità dell'assegno di lire 30.000.000, deducendo che lo stesso sarebbe privo dell'indicazione del quale beneficiario e incassatore dell'assegno. La CP_1 mancanza in atti dell'assegno preclude di riscontrare la riferibilità di esso alla parte opposta;
f) la mancanza in atti dell'assegno di lire 4.709.800 non rileva quale fatto parzialmente estintivo della pretesa creditoria;
g) l'eccezione di inadempimento è formulata in termini generici, non avendo l'opponente specificato quali fossero i lavori commissionati, quali fossero le opere realizzate e quali quelle rimaste incompiute;
mentre dalla prova orale è emerso che le uniche opere di cui l'opponente deduce il mancato adempimento, ossia le vasche del depuratore sono state realizzate;
h) che l'opposta ha eccepito la decadenza della relativa azione non essendo stati i vizi denunciati nel termine di legge;
i) che la mancanza in atti della documentazione prodotta non consente la verifica della tempestività della denuncia dei vizi dedotta dall'opponente.
Avverso tale decisione ha proposto gravame Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, lamentando la sua
[...]
erroneità e chiedendo la rivisitazione deducendo i seguenti profili di censura:
1. Contraddittorietà ed erroneità della motivazione della sentenza-Violazione dell'art. 169 c.p.c.
2. Errata interpretazione delle risultanze processuali;
4 3. Errata motivazione sull'eccezione della mancanza di idonea prova scritta del credito- Nullità del D.I. per violazione dell'art. 634 c.p.c.;
4. Erronea interpretazione dei fatti esposti.
L'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Si è costituita in giudizio la parte appellata eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., nel merito deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto sulla base della analitica confutazione di tutte le argomentazioni proposte ex adverso.
Con provvedimento del 31 gennaio 2019 depositato il 7 febbraio 2019 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.06.2023 le parti hanno formalizzato in forma cartolare le rispettive richieste conclusive sì come integralmente trascritte in epigrafe e, dopo aver fissato i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione invitando le parti a produrre copia degli atti di detto fascicolo eventualmente in loro possesso.
Tanto l'appellante che l'appellato hanno depositato comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
In via preliminare, la Corte ritiene di dover respinge le eccezioni formulate da parte appellata ex art. 348 bis e 342 c.p.c., in quanto l'appello, così come proposto, non integra la fattispecie della manifesta infondatezza (ex art. 348 bis c.p.c.), né, peraltro, risulta connotato da complessiva inammissibilità ex art. 342
c.p.c. in quanto l'atto di gravame indica con sufficiente chiarezza le parti della sentenza che costituiscono oggetto di gravame e le ragioni dell'impugnazione, onde devono ritenersi sussistenti i presupposti per procedere alla valutazione nel merito dei motivi di censura proposti dalla parte appellante.
II
Con i profili di gravame che possono essere congiuntamente disaminati l'appellante censura la sentenza gravata deducendo rispettivamente: 1) la
5 contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 169 c.p.c. laddove il
Tribunale pur premettendo di dover decidere la causa allo stato degli atti a cagione del mancato deposito del fascicolo di parte dell'opponente e del deposito del fascicolo di parte dell'opposto in data successiva al deposito delle note conclusionali, ha poi utilizzato ai fini decisori le prove documentali allegate dalla parte opposta, utilizzando la documentazione da essa prodotta ai fini dell'accertamento del credito e della sua prova scritta;
2) la errata interpretazione delle risultanze processuali laddove - anche a prescindere dal mancato deposito del fascicolo di parte - il Tribunale non ha tenuto conto che aveva già previamente valutato gli assegni comprovanti il parziale pagamento del credito tanto da rigettare in forza di essi la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i.; 3) errata motivazione sull'eccezione di mancata idonea prova scritta e violazione dell'art. 634 c.p.c. considerata la inidoneità della documentazione allegata al ricorso introduttivo ad attribuire al credito il requisito della certezza ex art. 634 c.p.c., e perciò non risultando provato l'ammontare del credito che è stato contestato;
la errata interpretazione delle risultanze istruttorie in relazione alla domanda riconvenzionale.
Orbene, la disamina dell'operato del giudice in correlazione alla censura di cui al primo motivo di gravame necessita di una imprescindibile premessa.
Risulta dagli atti che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2017 le parti hanno ritirato i fascicoli di parte sottoscrivendosi sulla copertina del fascicolo processuale. Ha evidenziato il primo giudice, ma il dato non è contestato, che la parte opposta ha depositato il proprio fascicolo di parte contenente anche il fascicolo di parte del monitorio in data 11.01.2018, successivamente al deposito della comparsa conclusionale (04.1.2018), mentre l'opponente ha omesso di restituire il proprio fascicolo di parte.
Il Tribunale ha fatto risaltare nella sentenza che :“...il mancato/tardivo deposito dei fascicoli di parte al momento della scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale comporta che la decisione della causa in questione debba avvenire allo stato degli atti, sulla base di quanto risulta dal fascicolo d'ufficio della fase di opposizione e della fase monitoria..”.
Sotto tale specifico aspetto, ritiene la Corte che il Tribunale ha rilevato l'impossibilità dell'utilizzazione della documentazione offerta in comunicazione, coerentemente con consolidati principio della Corte di legittimità in forza dei
6 quali: “in tema di decisione della causa, ove il giudice accerti che una parte, in vista dell'udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell'art.
169 c.p.c., ma esso non risulti nuovamente depositato né reperito al momento della decisione, in difetto di annotazioni di cancelleria (ex art. 77 disp. att. c.p.c.)
e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che rendano doverosi gli accertamenti presso la propria cancelleria, rese al riguardo dalla parte che risulti priva del fascicolo contenente le sue produzioni, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti” (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10741 del 25/05/2015).
Ed infatti, essendo il processo civile un processo ad iniziativa di parte, qualora il fascicolo di parte sia stato ritirato (ex art. 169 c.p.c. e art. 77 disp. att. c.c.) e successivamente non più depositato, il giudice può decidere sulla base dei soli atti a sua disposizione, essendo tenuto a disporre la ricerca dei documenti mancanti o la ricostruzione dell'intero fascicolo di parte solo nel diverso caso in cui l'omissione dipenda da una condotta - involontaria - della parte, come da giurisprudenza costante sul punto (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 21938/2006, n.
18237/2008, n. 11352/2010, n. 3055/2013).
Posto ciò, e fermo restando che la disamina della sentenza gravata non conduce nella direzione di dover ritenere che il Tribunale non abbia fatto un uso corretto dei superiori principi di diritto in relazione all'assunzione della decisione sulla base dei soli atti a sua disposizione e tenendo conto delle questioni non contestate tra le parti, va tuttavia rilevato che la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove "nuove" e, quindi, ai documenti che si pretenda di introdurre per la prima volta nel secondo grado, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. “ (Cass. Civ., sez. III, sentenza 28 settembre 2018, n. 23455); permane, dunque, la possibilità della produzione di quei documenti nel giudizio di appello in quanto prodotti in primo grado.
7 Fatta questa premessa, deve darsi atto che nel presente grado è stato prodotto il fascicolo di parte del primo grado dell'opponente odierno appellante, con allegata la documentazione prodotta a comprova del parziale pagamento del credito e della quale deve ora darsi conto sulla scorta dei superiori principi di diritto, con conseguente assorbimento della questione rilevata dall'appellante nel primo motivo di gravame, anche con riferimento alla tardività del deposito del fascicolo di parte opposta in atti nel presente grado.
III
Posto ciò, prima di procedere alla disamina delle questioni sottoposte all'attenzione della Corte, non appare inutile ricordare l'articolato quadro regolamentare che disciplina il procedimento di opposizione avverso decreto ingiuntivo.
Esso, com'è noto, si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito, di fornire, gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
ne consegue, che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a chi fa valere tale diritto, fornire la prova del fatto costitutivo (Cass. Civ. Sez. III, 17 novembre
2003 n. 17371).
La fattura, poi, è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”. (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 5915 dell'11 marzo 2011).
Il creditore che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. Sez. II, 19 aprile 2007 n. 9351; Cass. Civ. Sez. Un., 20 ottobre 2001 n. 13533).
Orbene, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto contrattuale non è stata mai contestata da alcuna parte. Ciò che ha formato oggetto di contrasto è l'ammontare della somma ingiunta, contestata dall'opponente che ha eccepito di avere corrisposto al per i lavori eseguiti complessive lire 34.709.800 con CP_1
8 separati assegni bancari emessi rispettivamente in data 10 marzo 1998 e 19 agosto 1998 recanti i nn. 12471650 e 12467832 il primo dell'importo di lire
4.709.800 ed il secondo di lire 30.000.000...oltre al fatto che “...i lavori commissionati dal in parte non sono stati realizzati, altri non sono stati CP_1
completati ed altri ancora presentano importanti vizi di costruzione che per alcuni aspetti li rendono inutilizzabili ...” (p.
3 -4 atto di opposizione); sull'eccepita omessa e/o imperfetta realizzazione delle opere ha formulato domanda riconvenzionale.
Ora, dal quadro probatorio acquisito, trova riscontro il rapporto contrattuale sotteso alla pretesa creditoria, salvo l'ammontare richiesto nell'ingiunzione di pagamento attenuato dalla dedotta corresponsione di lire 34.709.800, alla quale, può darsi credito potendo trarsi la riferibilità al dell'assegno di lire CP_1
30.000.000 prodotto in atti come da richiesta formulata dalla Parte_1
in data 07.02.2002 alla e, non essendovi prova di una Organizzazione_1
sua possibile imputazione differente dal rapporto dedotto in giudizio;
mentre, rispetto all'assegno di lire 4.709.800, la stessa parte opposta ha evidenziato la corrispondenza del suo ammontare a quello portato dall'IVA di cui alla fattura n.
23/98 sottesa al d.i. e dunque, esso deve farsi rientrare nella somma da esso riconosciuta quale percepita a titolo di acconto.
Su tale scorta, e considerando che la somma ingiunta è richiesta a saldo quale differenza dovuta sul maggior importo di lire 103.427.986 ( € 53.416,09) portato dalle fatture nn.4/97, 6/98, 23/98 e 41/98, la somma di lire 34.709.800 ( €
17.926,11) dovrà, perciò, essere detratta da tale importo, non sussistendo elementi conducenti nel senso di dover reputare come sostenuto dall'appellante che esso si riferisca “ non al complessivo credito di lire 103.427.986 bensì alla somma richiesta nel d.i. di lire 75.000.000” con conseguente ricalcolo della pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo nella misura di lire 68.718.186 pari ad €
35.489,98.
IV
Il profilo di gravame con il quale l'appellante si duole e deduce che il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale risarcitoria sulla base della errata interpretazione delle risultanze istruttorie è infondato.
9 Nel ricorso per D.I. n. 161/2012 emesso dal Tribunale di Rossano il
06.07.2001 titolare dell'omonima ditta ha assunto di essere Controparte_1
creditore della della somma di lire 75.000.000 (€ 38.734,26) Parte_1
oltre accessori quale differenza dovuta a saldo delle fatture nn.4/97, 6/98, 23/98 e
41/98 per complessive lire 103.427.986 ( € 53.416,09) .
Con l'opposizione proposta l'appellante ha contestato l'ammontare del credito per avere corrisposto per i lavori eseguiti complessive lire 34.709.800 (€
17.926,11), ha dedotto l'inadempimento dell'opposto deducendo: “...i lavori commissionati dal in parte non sono stati realizzati, altri non sono stati CP_1
completati ed altri ancora presentano importanti vizi di costruzione che per alcuni aspetti li rendono inutilizzabili ...”; ha dichiarato di avere denunciato l'esistenza dei vizi anche con nota del 13.1.95 del direttore dei lavori.
L'opposto ha eccepito la decadenza dall'azione deducendo che l'opponente non ha denunciato i vizi nel termine di legge.
Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale così argomentando:
“l'eccezione di inadempimento è formulata in termini generici, non avendo parte opponente specificato quali fossero i lavori commissionati, quali fossero le opere realizzate e quali quelle rimaste incompiute. Inoltre dalla prova orale (
e è emerso che le uniche opere di cui Testimone_1 Testimone_2
parte opponente deduce il mancato adempimento, ossia le vasche del depuratore, sono state realizzate....parte opposta ha eccepito la decadenza della relativa azione deducendo che l'opponente non ha denunciato i vizi nei termini di legge...eccepita la decadenza dalla garanzia dei vizi è onere dell'opponente fornire la prova della tempestività della denunzia... la mancanza in atti della documentazione richiamata non consente di verificare la tempestività della denuncia, ne possono assumere qualche rilievo le dichiarazioni rese dai testi esaminati sul punto essendo privi di riferimenti temporali specifici (...)”.
Orbene, le ragioni di gravame non apportano elementi significativi atti a scalfire
l'iter argomentativo con il quale il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale e, ciò, nonostante l'acquisizione del fascicolo di parte opponente odierna appellante contenente consenta di visionare le missive ivi allegate.
Ed infatti, anche a prescindere dalla qualificazione del contratto sia esso contratto d'opera o contratto d'appalto e, pacifico il dato che è onere dell'opponente di fornire la prova della tempestività della denuncia, quanto alle
10 missive alle quali esso ha affidato la denuncia dei vizi, viene in rilievo che la prima è datata 13.01.1995 ed è sottoscritta dal direttore dei lavori, la seconda sottoscritta dall'Amministratore della - senza data- è collocata in Parte_1 risposta alla missiva del 17.06.1999, la terza sottoscritta dall'avv. è datata in Pt_2 data 28.06.1999.
E, dunque, anche a volere ritenere la pur dubbia validità della nota del
13.01.1995 in relazione alla sua provenienza dal direttore dei lavori e non dal committente, non può non rilevarsi che: a) essa è antecedente di circa due anni alla fattura più remota sottesa al d.i. opposto che è la n. 4 del 15.03.1997 nella cui parte descrittiva si legge: “ per lavori eseguiti nel Vostro stabilimento Caseario sito in contrada “Scarcelle” del Comune di Come da computo metrico Pt_1 allegato”; le lavorazioni descritte nel computo metrico in questione, avente ad oggetto la “sistemazione esterna , non si riscontrano con la Parte_1
tipologia di lavorazioni che si assumono non eseguite a regola d'arte nella nota del
13.01.1995, così come non si riscontrano con le lavorazioni indicate nella parte descrittiva delle altre fatture sottese al d.i. ( ..posizionamento, montaggio e collegamenti apparecchiature e macchinari...); b) la teste ha dichiarato: “ Tes_3
l'acqua si è infiltrata dalle finestre esterne e ha rovinato il rivestimento della parte, mentre nel cortile interno è nata addirittura dell'erba fuoriuscita dall'asfalto. Il pavimento dello stabilimento è stato sostituito perché rovinato e tali inconvenienti sono nati nell'autunno del 1998 con il sopraggiungere delle piogge”, così collocando i vizi all'autunno del 1998 dunque, circa tre anni dopo alla nota del 13.01.1995.
In tale contesto probatorio non vi sono elementi che consentono di ritenere acquisita con adeguata sufficienza la prova della tempestività della denuncia dei vizi lamentati, che si profilano ratione temporis riferibili a lavorazioni anche pregresse all'anno 1995, nonché, la loro correlazione con le lavorazioni sottese al decreto ingiuntivo di diversa tipologia e verosimilmente successive all'anno 1995 secondo quanto risultante nella documentazione in atti.
L'appello deve essere così rigettato e la sentenza confermata.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come da dispositivo nella misura minima secondo lo scaglione di valore da
26.001-52.000 esclusa la fase istruttoria del presente grado.
11 Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da Parte_3
con atto di citazione notificato ai sensi della legge 53/1994
[...]
in data 10.09.2018 avverso la Sentenza n.80/2018 emessa e depositata in data
11.02.2018 dal Tribunale di Castrovillari, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellato che liquida nella misura di € 3.308 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per gli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, III sezione civile, del 12 dicembre 2023.
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Zinghinì Dott.ssa Teresa Barillari
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