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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 11/2025 V.G.
promossa da
, (C.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE AMMENDOLA, giusta delega in atti;
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. SAVINA CP_1 C.F._2
DELLA ROCCA giusta delega in atti;
RICORRENTI
E con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21/05/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 07/01/2025 le parti domandavano lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 21/05/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma, precisando però che non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale in assenza di figli, tuttavia, potrà restare nella disponibilità del marito secondo le norme di diritto privato.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 12/05/2011 nel Comune di
Terracina (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 07/01/2025 con la precisazione di cui alla parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 14, Parte I, dell'anno 2011); compensa le spese di causa.
Latina, 27/05/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 11/2025 V.G.
promossa da
, (C.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE AMMENDOLA, giusta delega in atti;
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. SAVINA CP_1 C.F._2
DELLA ROCCA giusta delega in atti;
RICORRENTI
E con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21/05/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 07/01/2025 le parti domandavano lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 21/05/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma, precisando però che non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale in assenza di figli, tuttavia, potrà restare nella disponibilità del marito secondo le norme di diritto privato.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 12/05/2011 nel Comune di
Terracina (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 07/01/2025 con la precisazione di cui alla parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 14, Parte I, dell'anno 2011); compensa le spese di causa.
Latina, 27/05/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti