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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/08/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
1. dott. Piero Viola -Presidente
2. dott.ssa Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. dott. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1315 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(nato a [...] l'[...]– c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Michele
Salvatore Albanese, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Rodi n. 2, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
(nata a [...] [...]– c.f.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Antonio Tripodi, presso il cui studio in Rho (MI) è elettivamente domiciliata;
-resistente-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note di precisazione delle conclusioni depositate il 28.3.2025 dal ricorrente: << a) rigettare le domande riconvenzionali spiegate da parte resistente, poiché infondate in fatto e in diritto;
b) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31 maggio 2008, con la Sig.ra , trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Taurianova, Anno 2008, Parte II, Serie A, n. 13; c) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che, in ogni caso, mancano
i presupposti - in fatto e in diritto - per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica alla resistente, collegata al matrimonio;
d) riguardo il mantenimento delle due figlie minori, e , Per_1 Per_2 stabilire a carico del Sig. un contributo di mantenimento dell'importo Parte_2 di € 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia, per la complessiva somma di € 400,00
(quattrocento/00); e) con vittoria di spese, diritti ed onorari, con distrazione>>.
Dalle note di precisazione delle conclusioni depositate il 28.3.2025 dalla resistente: <<
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra
con il sig. in data 31 maggio 2008, trascritto nel CP_1 Parte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Taurianova, Anno 2008, Parte II, Serie
A, n. 13; b) rigettare la domanda formulata sub b) delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente dichiarando che la sig.ra non è economicamente CP_1 autosufficiente e, per l'effetto: c) in via riconvenzionale condannare il sig. Parte_1
alla corresponsione in favore della sig.ra di un assegno divorzile
[...] CP_1 dell'importo di Euro 300,00 ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ovvero – in via di subordine -confermando l'importo di Euro 150,00 previsto quale assegno di mantenimento in sede di separazione il tutto da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT annualmente;
d) condannare il sig. alla Parte_1 corresponsione in favore delle figlie minori di un assegno di mantenimento di Euro
200,00 cadauna, ad oggi rivalutato nella misura di Euro 239,29 per ciascuna delle figlie minori, da rivalutarsi annualmente secondo i parametri ISTAT;
e) condannare il sig.
alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio, con Parte_1 distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di essere antistatario>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 18.11.2024, successivamente notificato il 17.12.2024 con il pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_3 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con a Taurianova CP_1 il 31.05.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 13, parte
II, serie A, anno 2008; che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: Persona_3
(nata il [...]) e (nata il [...]), oggi minorenni;
che è Persona_4 intervenuta sentenza di separazione n. 125/2015 ( n. 829/2014 R.G.C.C.) e da allora non è stato più possibile ricostituire l'affectio coniugalis tra le parti;
che il ricorrente si è trasferito definitivamente a Villongo (BG), sua sede di lavoro e attuale residenza;
che non
è stato possibile addivenire a un divorzio in forma congiunta a causa di divergenze sugli aspetti economici, ed in particolare in ordine all'assegno divorzile in favore della moglie, originariamente attribuito, in sede di separazione, nella misura di €150,00; che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del predetto assegno, in quanto la resistente, già titolare – in costanza di matrimonio - di un salone di parrucchiera, dopo la separazione ha cessato l'attività e, nonostante sia giovane, professionalmente attrezzata e in ottimo stato di salute, non ha più cercato o comunque non ha più svolto alcuna attività lavorativa negli ultimi anni- tutto ciò premesso, ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con conseguente esclusione di qualsiasi obbligo di corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente;
nonché che venga posto a suo carico un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore delle figlie minori e , nella misura di € 400,00 (€200 per ciascuna Per_1 Per_2 figlia).
1.2.- Costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato la domanda di “revoca dell'assegno di mantenimento”, chiedendone il rigetto e sostenendo, in proposito, di essere stata abbandonata dal marito all'epoca della separazione, insieme alle due figlie, delle quali una appena nata: in seguito, le era stato impedito l'accesso al locale, di proprietà del ricorrente, che ella – già titolare, all'epoca del matrimonio, di un salone di parrucchiera dal quale “traeva il reddito sufficiente ad assicurarle una vita decorosa e dignitosa” - aveva ristrutturato a proprie spese, pensando di ampliare la propria attività lavorativa;
successivamente, le scarse risorse finanziarie e gli impegni di madre non le avevano consentito di avviare una nuova attività né di cercare un diverso impiego: pertanto,
l'odierno stato di inoccupazione rappresenta una forzata rinuncia operata per il bene delle proprie figlie, per indisponibilità economica e per impossibilità di reperire una attività lavorativa presso altri saloni di parrucchiera.
Ha aggiunto, inoltre, che già in precedenza un ricorso promosso dal ricorrente per la revisione dell'assegno di mantenimento, ex artt. 337-quinquies c.c. e 710 c.p.c., era stato rigettato da questo Tribunale con provvedimento del 17.02.2022.
Ha quindi esposto le seguenti conclusioni: a) dichiararsi la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente; b) dichiararsi che la resistente non è economicamente autosufficiente e per l'effetto condannare il ricorrente alla corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento, di una somma pari a € 300,00 mensili o in subordine confermare l'importo di euro 150 previsto quale assegno di mantenimento in sede di separazione;
c) disporsi, a carico del padre, quale contributo al mantenimento in favore delle figlie minori, un assegno pari alla somma di € 500,00 (€
250,00 in favore di ognuna);
1.3.- All'udienza di comparizione del 18.02.2025, fallito il tentativo di conciliazione, sono state confermate le condizioni di separazione;
quindi, autorizzato il deposito di scritti conclusivi previsto dall'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27 maggio 2025.
2. Nel merito, osserva il Collegio che il ricorrente ha prodotto l'estratto dai registri degli atti di matrimonio, da cui risulta che le parti contrassero matrimonio concordatario in
Taurianova il 31.05.2008, con atto trascritto nel registro di quel Comune al n. 13, parte
II, serie A, anno 2008, nonché la sentenza di questo Tribunale, resa in data 2 febbraio
2015 (n. 125/2015), che – sulle congiunte conformi conclusioni delle parti - ha pronunciato la separazione, stabilendo l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione delle stesse minori presso la madre, nonché con la determinazione in euro 200 del contributo in capo al padre per il mantenimento di ciascuna figlia e la previsione di un assegno di mantenimento per la moglie determinato in euro 150,00.
Dalla medesima sentenza risulta altresì la data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale, è certo che questa sia avvenuta prima della comparizione dinanzi al G.I. (del 14.01.2015).
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio.
Il tempo ormai trascorso dalla separazione, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione delle parti ed alle rispettive allegazioni delle parti, convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Taurianova, trascritto nel registro di quel Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2008.
3. Quanto alla regolamentazione degli effetti conseguenti alla suddetta pronunzia, occorre innanzitutto pronunciarsi sull'affidamento delle due figlie ancora minori della coppia,
e . Per_1 Per_2
Ebbene, in ordine all'affidamento, va chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n. 54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi la regola generale (cfr. art. 337 bis, secondo comma, c.c.: “il giudice…valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”); mentre l'art. 337 quater c.c. contempla l'ipotesi che il giudice disponga l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Nel caso che occupa, non emergono controindicazioni al mantenimento del regime, già adottato in sede di separazione ed attualmente vigente, di affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, come chiesto da entrambe le parti: dal libero interrogatorio assunto all'udienza del 18.2.2025 è emerso che il rapporto delle minori con il padre è sereno e gli incontri – sebbene non ravvicinati – avvengono circa ogni quaranta giorni, cioè ogniqualvolta lo rientra in Calabria da Bergamo, dove lavora. Parte_1
e rimarranno pertanto affidate ad entrambi i genitori, e continueranno ad Per_1 Per_2 abitare presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto;
il padre potrà vederle e tenerle con sé liberamente, in occasione dei suoi rientri in Calabria, anche con pernottamento e negli orari che le parti concorderanno preventivamente. Come richiesto da entrambe le parti, secondo quanto già previsto nelle condizioni di separazione, durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale ed il giorno di capodanno con un genitore e il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro genitore;
ad anni alterni trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Durante le vacanze estive il ricorrente potrà tenere con sé le figlie per venti giorni anche non consecutivi, anche con pernottamento;
il tutto, salvo che le condizioni sopra stabilite non si rivelino incompatibili con il benessere fisio- psichico delle minori o con le loro prevalenti esigenze scolastiche e di studio.
4. Tenuto conto dei redditi dei genitori (la madre, inoccupata ma professionalmente qualificata, ed il padre istruttore di scuola guida, con un reddito mensile netto di oltre
1.400,00 € - ricavato dividendo per dodici il reddito annuale netto, risultante dai modelli fiscali per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, allegati al ricorso), la misura del contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore delle figlie deve essere determinata, considerati gli effetti della svalutazione e le accresciute esigenze delle minori dall'epoca della separazione, nell'importo di € 275,00 per ciascuna figlia (550 € in totale), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese al domicilio del genitore creditore, oltre al reciproco rimborso delle spese straordinarie inerenti i figli (mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive), preventivamente concordate o urgenti, in misura pari al
50%.
5. La domanda riconvenzionale, svolta dalla resistente al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, è per contro infondata.
Sul punto, va premesso che la ratio e le finalità dell'assegno, in sede di divorzio, divergono da quelle che sostengono il contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole, nell'ipotesi di separazione: quest'ultima invero implica la permanenza degli obblighi di assistenza nascenti dal matrimonio, sicchè il legislatore (art. 156 c.c.) ha ritenuto necessario mantenere, per quanto possibile, invariato il tenore di vita di ciascuno dei coniugi, prevedendo la possibilità di un riequilibrio economico, ove sussista una differenza reddituale (v. sul punto Cass. civile, sez. I, Ordinanza n. 234 del
07/01/2025).
Nel caso del divorzio, invece, l'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970 – cui, alla luce dell'evoluzione ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza di legittimità, deve attribuirsi “funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa” - non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, sicchè
- mentre, nella parte compensativo-perequativa, il suo riconoscimento richiede l'accertamento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, ovvero del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio) -, per la componente assistenziale è necessaria la verifica non solo sull'inadeguatezza dei mezzi dell'istante, ma anche sull'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive: in ogni caso, secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della S.C., il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile va compiuto “alla luce dei criteri equiordinati previsti dalla prima parte della norma”, mediante “una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. civile, Sez. Un.,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Da quanto detto, consegue che l'eventuale disparità reddituale - che costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in favore dell'ex coniuge richiedente, dovendo verificarsi la sussistenza dei presupposti già sopra indicati.
Nel caso che occupa, dalle allegazioni della parte resistente risulta che la , CP_1 durante il matrimonio, “era titolare di un salone di parrucchiera dal quale traeva il reddito sufficiente ad assicurarle una vita decorosa e dignitosa” e che ella ha continuato ad esercitare l'attività di parrucchiera in forma autonoma fino al 31.12.2015, dopo la separazione;
sebbene risulti anche dimostrata (perché sostanzialmente incontestata, non essendo a tal fine sufficienti le generiche contestazioni mosse dal resistente nella memoria depositata il 29.1.2025) la circostanza dell'impedimento frapposto dal marito e dalla suocera (proprietaria dell'immobile, ristrutturato a spese della resistente, ove avrebbe dovuto essere trasferita l'attività) all'utilizzo dei nuovi locali, ciò appare irrilevante ai fini compensativi- perequativi, perché non si tratta di una scelta condivisa dai coniugi per il bene della famiglia, ma di un evento successivo alla riorganizzazione conseguente alla separazione (fermo restando l'eventuale diritto alla tutela restitutoria). Né la resistente ha in alcun modo dimostrato di non aver potuto proseguire, per cause indipendenti dalla propria volontà, l'attività già avviata, considerato che la sua specializzazione professionale, in uno con l'avviamento acquisito, l'esperienza accumulata e l'età ancora giovane, sono tutte circostanze che depongono nel senso di poter presumere la sussistenza delle condizioni per una proficua continuazione dell'attività lavorativa, del resto esercitata per tutto il corso del matrimonio, anche dopo la nascita della prima figlia.
Infine, anche la breve durata del matrimonio (cinque anni fino alla separazione di fatto) esclude la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile.
In ultima analisi, ritiene il Collegio che non sussistono, nel caso che occupa, le condizioni per poter derogare al principio dell'autoresponsabilità, che governa i rapporti economici tra ex coniugi a seguito della definitiva cessazione degli obblighi di assistenza che connotano il matrimonio.
La domanda deve quindi essere rigettata.
6. Sussistono infine giusti motivi, attesa la natura della controversia e la reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso depositato in Cancelleria il Parte_1
18.11.2024, nei confronti di , così provvede: CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Taurianova il 31.05.2008, con atto trascritto nel registro di quel Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- affida le figlie minori e ad entrambi i genitori in modo Per_1 Persona_4 condiviso, disponendo che le stesse continuino a vivere stabilmente presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie liberamente, in occasione dei suoi rientri in Calabria, anche con pernottamento e negli orari che le parti concorderanno preventivamente;
durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale ed il giorno di capodanno con un genitore e il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro genitore;
ad anni alterni trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il ricorrente potrà tenere con sé le figlie per venti giorni anche non consecutivi, anche con pernottamento;
il tutto, salvo che le condizioni sopra stabilite non si rivelino incompatibili con il benessere fisio-psichico delle minori o con le loro prevalenti esigenze scolastiche e di studio;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento delle figlie pari complessivamente ad € 550,00 mensili (275,00 per ciascuna), tutto con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai, ponendo in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive), preventivamente concordate se non urgenti, necessarie per le figlie;
- rigetta la domanda riconvenzionale di assegno divorzile;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Presidente
Piero Viola
Il giudice estensore
Maria Teresa Gentile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
1. dott. Piero Viola -Presidente
2. dott.ssa Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. dott. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1315 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(nato a [...] l'[...]– c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Michele
Salvatore Albanese, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Rodi n. 2, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
(nata a [...] [...]– c.f.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Antonio Tripodi, presso il cui studio in Rho (MI) è elettivamente domiciliata;
-resistente-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note di precisazione delle conclusioni depositate il 28.3.2025 dal ricorrente: << a) rigettare le domande riconvenzionali spiegate da parte resistente, poiché infondate in fatto e in diritto;
b) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31 maggio 2008, con la Sig.ra , trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Taurianova, Anno 2008, Parte II, Serie A, n. 13; c) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che, in ogni caso, mancano
i presupposti - in fatto e in diritto - per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica alla resistente, collegata al matrimonio;
d) riguardo il mantenimento delle due figlie minori, e , Per_1 Per_2 stabilire a carico del Sig. un contributo di mantenimento dell'importo Parte_2 di € 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia, per la complessiva somma di € 400,00
(quattrocento/00); e) con vittoria di spese, diritti ed onorari, con distrazione>>.
Dalle note di precisazione delle conclusioni depositate il 28.3.2025 dalla resistente: <<
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra
con il sig. in data 31 maggio 2008, trascritto nel CP_1 Parte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Taurianova, Anno 2008, Parte II, Serie
A, n. 13; b) rigettare la domanda formulata sub b) delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente dichiarando che la sig.ra non è economicamente CP_1 autosufficiente e, per l'effetto: c) in via riconvenzionale condannare il sig. Parte_1
alla corresponsione in favore della sig.ra di un assegno divorzile
[...] CP_1 dell'importo di Euro 300,00 ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ovvero – in via di subordine -confermando l'importo di Euro 150,00 previsto quale assegno di mantenimento in sede di separazione il tutto da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT annualmente;
d) condannare il sig. alla Parte_1 corresponsione in favore delle figlie minori di un assegno di mantenimento di Euro
200,00 cadauna, ad oggi rivalutato nella misura di Euro 239,29 per ciascuna delle figlie minori, da rivalutarsi annualmente secondo i parametri ISTAT;
e) condannare il sig.
alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio, con Parte_1 distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di essere antistatario>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 18.11.2024, successivamente notificato il 17.12.2024 con il pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_3 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con a Taurianova CP_1 il 31.05.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 13, parte
II, serie A, anno 2008; che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: Persona_3
(nata il [...]) e (nata il [...]), oggi minorenni;
che è Persona_4 intervenuta sentenza di separazione n. 125/2015 ( n. 829/2014 R.G.C.C.) e da allora non è stato più possibile ricostituire l'affectio coniugalis tra le parti;
che il ricorrente si è trasferito definitivamente a Villongo (BG), sua sede di lavoro e attuale residenza;
che non
è stato possibile addivenire a un divorzio in forma congiunta a causa di divergenze sugli aspetti economici, ed in particolare in ordine all'assegno divorzile in favore della moglie, originariamente attribuito, in sede di separazione, nella misura di €150,00; che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del predetto assegno, in quanto la resistente, già titolare – in costanza di matrimonio - di un salone di parrucchiera, dopo la separazione ha cessato l'attività e, nonostante sia giovane, professionalmente attrezzata e in ottimo stato di salute, non ha più cercato o comunque non ha più svolto alcuna attività lavorativa negli ultimi anni- tutto ciò premesso, ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con conseguente esclusione di qualsiasi obbligo di corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente;
nonché che venga posto a suo carico un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore delle figlie minori e , nella misura di € 400,00 (€200 per ciascuna Per_1 Per_2 figlia).
1.2.- Costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato la domanda di “revoca dell'assegno di mantenimento”, chiedendone il rigetto e sostenendo, in proposito, di essere stata abbandonata dal marito all'epoca della separazione, insieme alle due figlie, delle quali una appena nata: in seguito, le era stato impedito l'accesso al locale, di proprietà del ricorrente, che ella – già titolare, all'epoca del matrimonio, di un salone di parrucchiera dal quale “traeva il reddito sufficiente ad assicurarle una vita decorosa e dignitosa” - aveva ristrutturato a proprie spese, pensando di ampliare la propria attività lavorativa;
successivamente, le scarse risorse finanziarie e gli impegni di madre non le avevano consentito di avviare una nuova attività né di cercare un diverso impiego: pertanto,
l'odierno stato di inoccupazione rappresenta una forzata rinuncia operata per il bene delle proprie figlie, per indisponibilità economica e per impossibilità di reperire una attività lavorativa presso altri saloni di parrucchiera.
Ha aggiunto, inoltre, che già in precedenza un ricorso promosso dal ricorrente per la revisione dell'assegno di mantenimento, ex artt. 337-quinquies c.c. e 710 c.p.c., era stato rigettato da questo Tribunale con provvedimento del 17.02.2022.
Ha quindi esposto le seguenti conclusioni: a) dichiararsi la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente; b) dichiararsi che la resistente non è economicamente autosufficiente e per l'effetto condannare il ricorrente alla corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento, di una somma pari a € 300,00 mensili o in subordine confermare l'importo di euro 150 previsto quale assegno di mantenimento in sede di separazione;
c) disporsi, a carico del padre, quale contributo al mantenimento in favore delle figlie minori, un assegno pari alla somma di € 500,00 (€
250,00 in favore di ognuna);
1.3.- All'udienza di comparizione del 18.02.2025, fallito il tentativo di conciliazione, sono state confermate le condizioni di separazione;
quindi, autorizzato il deposito di scritti conclusivi previsto dall'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27 maggio 2025.
2. Nel merito, osserva il Collegio che il ricorrente ha prodotto l'estratto dai registri degli atti di matrimonio, da cui risulta che le parti contrassero matrimonio concordatario in
Taurianova il 31.05.2008, con atto trascritto nel registro di quel Comune al n. 13, parte
II, serie A, anno 2008, nonché la sentenza di questo Tribunale, resa in data 2 febbraio
2015 (n. 125/2015), che – sulle congiunte conformi conclusioni delle parti - ha pronunciato la separazione, stabilendo l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione delle stesse minori presso la madre, nonché con la determinazione in euro 200 del contributo in capo al padre per il mantenimento di ciascuna figlia e la previsione di un assegno di mantenimento per la moglie determinato in euro 150,00.
Dalla medesima sentenza risulta altresì la data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale, è certo che questa sia avvenuta prima della comparizione dinanzi al G.I. (del 14.01.2015).
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio.
Il tempo ormai trascorso dalla separazione, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione delle parti ed alle rispettive allegazioni delle parti, convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Taurianova, trascritto nel registro di quel Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2008.
3. Quanto alla regolamentazione degli effetti conseguenti alla suddetta pronunzia, occorre innanzitutto pronunciarsi sull'affidamento delle due figlie ancora minori della coppia,
e . Per_1 Per_2
Ebbene, in ordine all'affidamento, va chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n. 54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi la regola generale (cfr. art. 337 bis, secondo comma, c.c.: “il giudice…valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”); mentre l'art. 337 quater c.c. contempla l'ipotesi che il giudice disponga l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Nel caso che occupa, non emergono controindicazioni al mantenimento del regime, già adottato in sede di separazione ed attualmente vigente, di affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, come chiesto da entrambe le parti: dal libero interrogatorio assunto all'udienza del 18.2.2025 è emerso che il rapporto delle minori con il padre è sereno e gli incontri – sebbene non ravvicinati – avvengono circa ogni quaranta giorni, cioè ogniqualvolta lo rientra in Calabria da Bergamo, dove lavora. Parte_1
e rimarranno pertanto affidate ad entrambi i genitori, e continueranno ad Per_1 Per_2 abitare presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto;
il padre potrà vederle e tenerle con sé liberamente, in occasione dei suoi rientri in Calabria, anche con pernottamento e negli orari che le parti concorderanno preventivamente. Come richiesto da entrambe le parti, secondo quanto già previsto nelle condizioni di separazione, durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale ed il giorno di capodanno con un genitore e il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro genitore;
ad anni alterni trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Durante le vacanze estive il ricorrente potrà tenere con sé le figlie per venti giorni anche non consecutivi, anche con pernottamento;
il tutto, salvo che le condizioni sopra stabilite non si rivelino incompatibili con il benessere fisio- psichico delle minori o con le loro prevalenti esigenze scolastiche e di studio.
4. Tenuto conto dei redditi dei genitori (la madre, inoccupata ma professionalmente qualificata, ed il padre istruttore di scuola guida, con un reddito mensile netto di oltre
1.400,00 € - ricavato dividendo per dodici il reddito annuale netto, risultante dai modelli fiscali per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, allegati al ricorso), la misura del contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore delle figlie deve essere determinata, considerati gli effetti della svalutazione e le accresciute esigenze delle minori dall'epoca della separazione, nell'importo di € 275,00 per ciascuna figlia (550 € in totale), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese al domicilio del genitore creditore, oltre al reciproco rimborso delle spese straordinarie inerenti i figli (mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive), preventivamente concordate o urgenti, in misura pari al
50%.
5. La domanda riconvenzionale, svolta dalla resistente al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, è per contro infondata.
Sul punto, va premesso che la ratio e le finalità dell'assegno, in sede di divorzio, divergono da quelle che sostengono il contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole, nell'ipotesi di separazione: quest'ultima invero implica la permanenza degli obblighi di assistenza nascenti dal matrimonio, sicchè il legislatore (art. 156 c.c.) ha ritenuto necessario mantenere, per quanto possibile, invariato il tenore di vita di ciascuno dei coniugi, prevedendo la possibilità di un riequilibrio economico, ove sussista una differenza reddituale (v. sul punto Cass. civile, sez. I, Ordinanza n. 234 del
07/01/2025).
Nel caso del divorzio, invece, l'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970 – cui, alla luce dell'evoluzione ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza di legittimità, deve attribuirsi “funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa” - non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, sicchè
- mentre, nella parte compensativo-perequativa, il suo riconoscimento richiede l'accertamento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, ovvero del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio) -, per la componente assistenziale è necessaria la verifica non solo sull'inadeguatezza dei mezzi dell'istante, ma anche sull'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive: in ogni caso, secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della S.C., il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile va compiuto “alla luce dei criteri equiordinati previsti dalla prima parte della norma”, mediante “una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. civile, Sez. Un.,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Da quanto detto, consegue che l'eventuale disparità reddituale - che costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in favore dell'ex coniuge richiedente, dovendo verificarsi la sussistenza dei presupposti già sopra indicati.
Nel caso che occupa, dalle allegazioni della parte resistente risulta che la , CP_1 durante il matrimonio, “era titolare di un salone di parrucchiera dal quale traeva il reddito sufficiente ad assicurarle una vita decorosa e dignitosa” e che ella ha continuato ad esercitare l'attività di parrucchiera in forma autonoma fino al 31.12.2015, dopo la separazione;
sebbene risulti anche dimostrata (perché sostanzialmente incontestata, non essendo a tal fine sufficienti le generiche contestazioni mosse dal resistente nella memoria depositata il 29.1.2025) la circostanza dell'impedimento frapposto dal marito e dalla suocera (proprietaria dell'immobile, ristrutturato a spese della resistente, ove avrebbe dovuto essere trasferita l'attività) all'utilizzo dei nuovi locali, ciò appare irrilevante ai fini compensativi- perequativi, perché non si tratta di una scelta condivisa dai coniugi per il bene della famiglia, ma di un evento successivo alla riorganizzazione conseguente alla separazione (fermo restando l'eventuale diritto alla tutela restitutoria). Né la resistente ha in alcun modo dimostrato di non aver potuto proseguire, per cause indipendenti dalla propria volontà, l'attività già avviata, considerato che la sua specializzazione professionale, in uno con l'avviamento acquisito, l'esperienza accumulata e l'età ancora giovane, sono tutte circostanze che depongono nel senso di poter presumere la sussistenza delle condizioni per una proficua continuazione dell'attività lavorativa, del resto esercitata per tutto il corso del matrimonio, anche dopo la nascita della prima figlia.
Infine, anche la breve durata del matrimonio (cinque anni fino alla separazione di fatto) esclude la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile.
In ultima analisi, ritiene il Collegio che non sussistono, nel caso che occupa, le condizioni per poter derogare al principio dell'autoresponsabilità, che governa i rapporti economici tra ex coniugi a seguito della definitiva cessazione degli obblighi di assistenza che connotano il matrimonio.
La domanda deve quindi essere rigettata.
6. Sussistono infine giusti motivi, attesa la natura della controversia e la reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso depositato in Cancelleria il Parte_1
18.11.2024, nei confronti di , così provvede: CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Taurianova il 31.05.2008, con atto trascritto nel registro di quel Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- affida le figlie minori e ad entrambi i genitori in modo Per_1 Persona_4 condiviso, disponendo che le stesse continuino a vivere stabilmente presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie liberamente, in occasione dei suoi rientri in Calabria, anche con pernottamento e negli orari che le parti concorderanno preventivamente;
durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale ed il giorno di capodanno con un genitore e il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro genitore;
ad anni alterni trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il ricorrente potrà tenere con sé le figlie per venti giorni anche non consecutivi, anche con pernottamento;
il tutto, salvo che le condizioni sopra stabilite non si rivelino incompatibili con il benessere fisio-psichico delle minori o con le loro prevalenti esigenze scolastiche e di studio;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento delle figlie pari complessivamente ad € 550,00 mensili (275,00 per ciascuna), tutto con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai, ponendo in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive), preventivamente concordate se non urgenti, necessarie per le figlie;
- rigetta la domanda riconvenzionale di assegno divorzile;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Presidente
Piero Viola
Il giudice estensore
Maria Teresa Gentile