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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/07/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 586/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Gioiosa Ionica, alla Via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'Avv.
MALAVENDA MICHELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T. ), in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti TRIOLO ETTORE e
GRANDIZIO VALERIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura INPS, in Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82; resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che l' gli notificava in data 19.1.2024 avviso di addebito n. CP_1
39420230002771111000, con cui gli intimava il pagamento dei contributi fissi a titolo di gestione commercianti, in riferimento al periodo dal
01/2021 al 12/2022, per un importo totale pari ad € 2.285,89, comprensivo di spese di notifica ed oneri di riscossione;
dedotta l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella gestione artigiani/commercianti; concludeva chiedendo “A. Sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 39420230002771111000. 1. Nel merito, Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito n. 39420230002771111000 emanato dall' di Reggio Calabria, per tutti i motivi di ricorso e conseguente CP_1
inesistenza della pretesa creditoria.
2. In via subordinata, dichiarare
l'avviso di addebito infondato e, conseguentemente, revocarlo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto, come concordemente ammesso da entrambe le parti, la pretesa della parte opponente è stata soddisfatta con lo sgravio totale della posizione contributiva ad opera dell'istituto convenuto.
Pag. 2 di 4 Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie la parte virtualmente soccombente va identificata con quella che avendo lasciata insoddisfatta una pretesa che poi ha ritenuto fondata, provvedendo ad un tardivo ma comunque spontaneo riconoscimento in un momento successivo a quello dell'instaurazione del giudizio, ha in effetti dato causa alla lite.
Per le suesposte considerazioni, rilevato che lo sgravio è stato disposto dall' solo in data 31.1.2025, successivamente al deposito e alla CP_1
notifica del ricorso, va certamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, con annullamento dell'avviso opposto, e le spese di lite devono essere poste integralmente a carico dell' convenuto, liquidate nella CP_2
misura minima di cui al dispositivo, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 3 di 4 dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e annulla l'avviso di addebito opposto;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in
€ 886,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 03/07/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 586/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Gioiosa Ionica, alla Via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'Avv.
MALAVENDA MICHELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T. ), in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti TRIOLO ETTORE e
GRANDIZIO VALERIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura INPS, in Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82; resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che l' gli notificava in data 19.1.2024 avviso di addebito n. CP_1
39420230002771111000, con cui gli intimava il pagamento dei contributi fissi a titolo di gestione commercianti, in riferimento al periodo dal
01/2021 al 12/2022, per un importo totale pari ad € 2.285,89, comprensivo di spese di notifica ed oneri di riscossione;
dedotta l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella gestione artigiani/commercianti; concludeva chiedendo “A. Sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 39420230002771111000. 1. Nel merito, Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito n. 39420230002771111000 emanato dall' di Reggio Calabria, per tutti i motivi di ricorso e conseguente CP_1
inesistenza della pretesa creditoria.
2. In via subordinata, dichiarare
l'avviso di addebito infondato e, conseguentemente, revocarlo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto, come concordemente ammesso da entrambe le parti, la pretesa della parte opponente è stata soddisfatta con lo sgravio totale della posizione contributiva ad opera dell'istituto convenuto.
Pag. 2 di 4 Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie la parte virtualmente soccombente va identificata con quella che avendo lasciata insoddisfatta una pretesa che poi ha ritenuto fondata, provvedendo ad un tardivo ma comunque spontaneo riconoscimento in un momento successivo a quello dell'instaurazione del giudizio, ha in effetti dato causa alla lite.
Per le suesposte considerazioni, rilevato che lo sgravio è stato disposto dall' solo in data 31.1.2025, successivamente al deposito e alla CP_1
notifica del ricorso, va certamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, con annullamento dell'avviso opposto, e le spese di lite devono essere poste integralmente a carico dell' convenuto, liquidate nella CP_2
misura minima di cui al dispositivo, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 3 di 4 dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e annulla l'avviso di addebito opposto;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in
€ 886,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 03/07/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 4 di 4